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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr
Carolina Burrascano, all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3541/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 415/2024 del
17.09.2024
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Avola nella via Miramare, n.q. di titolare dell'impresa Genesis, p.i. , corrente in P.IVA_1
Avola nella c.da Cicirata, zona San Marco-Piccìo, rappresentato e difeso giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Gaetano Sano e Corrado Spriveri, entrambi del foro di Siracusa, domiciliati presso lo studio del primo sito in Avola nella via fratelli Rosselli n.41;
- opponente -
E in persona del Controparte_1
Direttore della Direzione Generale per il contrasto alle e per le Controparte_2 procedure sanzionatorie, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lvo n.150/2011 dalla Dott.ssa Giampaola Maria Zappalà e dal Dott. , giusta delega versata in atti;
CP_3
– opposto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 18.10.2024, nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
Genesis proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa, ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, all'ordinanza ingiunzione n 415/2024 del 17.09.2024,
pagina 1 di 3 notificata in data il 03.06.2024, emessa dal Controparte_1
per l'importo complessivo di euro 7.000,00.
[...]
Il ricorrente-opponente sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per essere stata emessa in violazione del principio di legalità (art.1 l. n.689-1981).
Sosteneva, inoltre, di avere commercializzato il prodotto nell'arco temporale intercorrente tra la data di recesso con la ditta certificatrice del bio e la data di subentro della nuova ditta certificatrice del bio, nel cui arco temporale (30 giorni), come da nota 23622 del 28.3.2014 della stessa amministrazione bisogna assicurare la continuità dell'attività dell'operatore.
L'opponente chiedeva, quindi, di dichiarare nulla, previa sospensione, l'impugnata ordinanza ingiunzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza odierna, esaurita la discussione finale, è posta in decisione.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che l'opposizione non merita di essere accolta.
Infondato è il primo di opposizione in violazione del principio di legalità di cui all'art.
1.della
L.688/2021.
Invero, sia nell'ordinanza ingiunzione che in tutti gli atti presupposti è richiamata la normativa nazionale ed europea posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e in particolare sia il
Reg. Ce 834/2007 che l'art.10,comma 1, del d.lvo 23.2.2018 n.20., il quale nella versione all'epoca vigente, prevedeva “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro”.
Dalla documentazione versata in atti, circostanza peraltro non contesta, risulta che l'impresa
Genesis di cui è titolare, nonostante il 20.6.2019 avesse operato il recesso Parte_1 volontario dal sistema di certificazione dell'agricoltura biologica, successivamente commercializzava “ bio, lotto 63/2019”, giusto documento di traporto n. Parte_2
n.224 del 3.7.2024.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione.
pagina 2 di 3 Sul punto si rileva che è irrilevante il richiamo alle circolari e alla nota del
[...]
n.23622 del 28.3.2014 che si riferiscono alla diversa Controparte_5 fattispecie di cambio di organismo di controllo su SIB, procedura interna al sistema, e non al recesso volontario dal sistema che ne determina la fuoriuscita.
La ditta opponente, dunque, una volta operato il recesso volontario, essendo fuoriuscita dal sistema di controllo, non poteva commercializzare prodotti indicando nei documenti di accompagnamento alcuna dicitura che facesse riferimento al metodo dell'agricoltura biologica.
In conclusione, l'opposizione proposta da nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
Genesis deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto
[...]
si è costituita a mezzo di propri funzionari, senza avere Controparte_1 sostenuto le spese legali per l'intervento di un avvocato del libero foro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al
R.G. n. 3541/2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
Genesis e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 415/2024 del 17.09.2024 emessa dal
[...]
; Controparte_1
2) Nulla sulle spese del giudizio.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza del 7.10.2025.
Così deciso in Siracusa, il 7.10.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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