Decreto cautelare 10 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitori del minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di ogni opportuna misura cautelare
- del piano terapeutico prot. n. -OMISSIS- redatto dall’SL LL e consegnato ai ricorrenti in data -OMISSIS- con il quale sono state prescritte 13 ore di intervento comportamentale e psicologico strutturato, distribuito in 6 ore nel contesto domiciliare e 7 ore nel contesto scolastico, oltre due ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione;
- del diniego implicito di erogazione del trattamento intensivo BA di 25 ore settimanali domiciliari richiesto con istanza formulata a mezzo pec del-OMISSIS-;
nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto dagli odierni ricorrenti, in quanto lesivo dei diritti del minore;
e per l’accertamento
del diritto del minore-OMISSIS- a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL LL, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno per altri quattro anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale;
e per la condanna
dell’ASL di LL ad erogare in favore del ricorrente l’intervento cognitivo comportamentale BA intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, almeno per altri quattro anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per ulteriori 4 ore mensili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SL LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato ad LL in [...] -OMISSIS-, hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di LL, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno per altri 4 anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora a settimana (4 ore mensili);
- la conseguente condanna dell’A.S.L. ad erogare il trattamento BA con tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica e l’attuale situazione del minore;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’avvenuto diniego da parte dell’A.S.L. delle 25 ore di trattamento BA richieste (oltre supervisioni e parent training);
- il riconoscimento, con la proposta terapeutica impugnata, di 13 ore settimanali di “ intervento comportamentale e psicologico strutturato ” in sostituzione del trattamento BA precedentemente erogato per 15 ore di trattamento BA - erogato dall’ASL di LL fin dal -OMISSIS-, a seguito di diagnosi di Disturbo dello spettro autistico di Livello 2 - ;
- l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione: dell’inadeguatezza delle 13 ore settimanali di intervento previste dall’A.S.L. in favore del minore senza la necessaria considerazione della gravità della specifica condizione del predetto e della circostanza che le ore allo stato praticate non avrebbero consentito miglioramenti della situazione; della gravità del quadro clinico emergente dalla c.t.p.; del fatto che la prescrizione dell’A.S.L. sarebbe dovuta promanare dall’apposita equipe territoriale;
2. Si è costituita l’A.S.L. in data-OMISSIS-, la quale ha chiesto in via preliminare di disporre Verificazione o C.T.U. medico – legale e nel merito la reiezione del proposto ricorso.
L’amministrazione sanitaria ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui con esso si censurano (genericamente) gli atti programmatori a monte, in quanto “ nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 42 del 31.1.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n. 214 del 10.2.2025, superando, pertanto, con tale atto la delibera oggetto dell’odierna impugnazione ”.
Per il resto, l’ASL ha difeso il proprio operato assumendo corrette le valutazioni tecnico discrezionali operate con riferimento all’adeguatezza dell’intervento disposto, a fronte della situazione di bisogno assistenziale del minore, respingendo la censura incentrata sull’automatismo tra età evolutiva e numero di ore riconosciute.
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata parzialmente accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche, nel senso della tempestiva riattivazione da parte dell’A.S.L. del trattamento BA con frequenza di almeno 15 ore settimanali con le medesime modalità in precedenza assicurate, e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del -OMISSIS-
A sostegno del predetto accoglimento, il Presidente della Sezione ha evidenziato quanto segue:
“ Ritenuto, invece, nella presente fase processuale, di poter accogliere l’istanza formulata in via subordinata dagli stessi interessati, diretta ad ottenere in sede cautelare, nelle more dell’accertamento di merito, quantomeno, l’immediata riattivazione del trattamento cognitivo comportamentale BA in regime domiciliare, per 15 ore settimanali comprensive di parent training e supervisione, già erogato dall’ASL di LL fino all’adozione del provvedimento impugnato;
Ritenuti sussistenti, infatti, con riguardo a quest’ultima domanda, i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile – che può essere fissata nel rispetto dei termini processuali in data 3 settembre 2025, come da calendario – in quanto l’immediata riduzione del trattamento abilitativo BA in precedenza garantito al minore, appare suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute della persona interessata, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui la stessa è affetta ”;
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto in parte la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e per l’effetto ha ordinato “ all’A.S.L. intimata di continuare ad erogare il trattamento BA con frequenza di almeno 15 ore settimanali, con le medesime modalità in precedenza assicurate, sino alla definizione del giudizio in sede di merito ”; ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del-OMISSIS- ha disposto C.T.U. (la relativa relazione è stata depositata in data -OMISSIS-);
5. Con istanza ex art. 59 cpa depositata in data -OMISSIS- i ricorrenti hanno agito per ottenere l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- lamentandone l’inottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che il trattamento BA non sarebbe stato erogato dall’amministrazione con l’intensità prescritta dall’ordinanza cautelare, che lo stesso sarebbe stato erogato soltanto in modo saltuario e per pochissime ore e di aver sporto denuncia all’A.G..
6. Con memoria depositata in data -OMISSIS-l’A.S.L. ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza di esecuzione della suddetta ordinanza per aver ottemperato alla stessa assumendo che, come risulterebbe dalle relazioni redatte dalle terapiste incaricate, i genitori del minore avrebbero ostacolato in modo sistematico la somministrazione del trattamento BA per mezzo di reiterati atteggiamenti di rifiuto rispetto a ogni richiesta organizzativa e operativa formulata dal personale sanitario; in particolare, una delle terapiste incaricate della somministrazione del trattamento avrebbe ricevuto gravi minacce con conseguente impossibilità per la stessa di svolgere il proprio incarico presso il domicilio di parte ricorrente; l’altra terapista assegnata, in seguito all’accaduto, avrebbe poi rinunciato all’incarico in ragione dell’impossibilità di operare in un contesto idoneo e sicuro; il minore non avrebbe fruito di due ore di terapia messe a disposizione dall’A.S.L. per libera scelta dei genitori.
L’A.S.L. ha poi evidenziato che, all’attualità, il minore continuerebbe a beneficiare “ dell’intervento dello psicologo incaricato del parent training, regolarmente svolto in forma domiciliare … nonché delle valutazioni bimestrali effettuate dallo psicologo Analista del Comportamento, finalizzate al monitoraggio degli andamenti clinici e all’adeguamento del percorso terapeutico ”.
7. Con memoria depositata in data -OMISSIS- parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento dell’istanza suddetta, contestando quanto dedotto dall’A.S.L.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS- questa sezione, dopo aver precisato che “(…) va prima di tutto evidenziato che a questo giudice amministrativo non spetta stabilire se corrisponda in tutto o in parte al vero quanto riferito dalle parti in ordine a presunte condotte penalmente rilevanti poste in essere, trattandosi di compito spettante all’A.G. penale;
- ad ogni buon conto, non emergono dalla documentazione in atti elementi che consentano di affermare la sicura correttezza di una prospettazione piuttosto che dell’altra;
- ciò posto, risulta acclarato ed ammesso dalla stessa A.S.L. che allo stato la terapia BA prescritta da questa Sezione con l’ordinanza suddetta non viene più erogata, avendo la stessa A.S.L. ammesso che allo stato sono posti in essere soltanto gli interventi di parent training e le valutazioni bimestrali dello psicologo analista del comportamento; (…)” ha così deciso: “ A) Ordina all’A.S.L. di proseguire, fino alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio nel merito, l’erogazione del trattamento BA stabilito con l’ordinanza cautelare suddetta mediante l’erogazione dello stesso in modalità indiretta, ferma restando invece l’erogazione degli interventi di parent training e delle valutazioni bimestrali dello psicologo analista del comportamento direttamente da parte dell’A.S.L., nonché il dovere di collaborazione e buona fede in capo ai genitori del minore e le altre precisazioni svolte in parte motiva;
B) Conferma per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del-OMISSIS-;
C) Compensa tra le parti le spese della presente fase di esecuzione di ordinanza cautelare .”
9. Depositata la relazione scritta di C.T.U. (in data -OMISSIS-), in vista dell’udienza per la trattazione del merito, l’A.S.L. ha formulato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità ”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur MA riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR MA avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento BA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento BA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
11. Ciò posto, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. L’esame degli atti che investono immediatamente la posizione del minore consente di ritenere che colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 13 ore settimanali di trattamento diverso dall’BA.
In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di tale scelta dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, della tipologia di trattamento e delle ore di trattamento in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale trattamento, di quelli ancora da raggiungere e della concreta opportunità di mantenere ferme/ridurre/aumentare le ore di trattamento con modalità BA in essere fino a quel momento.
13. Inoltre, il ricorso risulta pure fondato con riferimento alle doglianze relative all’adeguatezza della tipologia di trattamento e di ore di intervento rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie, difatti, nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato che “ il grado di gravità di Disturbo dello Spettro Autistico di cui è affetto il bambino corrisponde al livello 2, condizione che rende necessario un supporto significativo ” (vd. riscontro a primo quesito, pag. 9 della Relazione peritale);
- ha ravvisato l’insufficienza del “ programma terapeutico redatto dall’ASL LL, il quale prevede l’erogazione per 6 mesi di 13,75 ore di un intervento comportamentale e psicologico strutturato, distribuito in 6 ore nel contesto domiciliare e 7 ore nel contesto scolastico, comprensive di due ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, indicato dal piano impugnato ” (vd. riscontro al secondo quesito, pag. 10);
- ha concluso nel senso di riconoscere la necessità di “ un numero di ore di intervento BA diretto non inferiore a 20 a settimana, associato a 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili supervisione .” (v. pag. 10 della relazione).
Nell’ambito della memoria depositata in data-OMISSIS- i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso nel senso indicato dal C.T.U., vale a dire con riconoscimento al minore di “ non meno di 20 ore settimanali di intervento diretto, 1 ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione ” (v. pag. 2 della memoria).
Osserva questo Collegio che la mancata somministrazione del trattamento con modalità BA e con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del programma terapeutico previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato, sia sotto il profilo della tipologia (che prevede un non meglio precisato intervento comportamentale e psicologico strutturato) sia dell’intensità.
14. Quanto alla durata (quarto quesito), il C.T.U. ha evidenziato che “ Non è possibile predeterminare la durata dell’intervento BA, poiché la stessa viene gestita in modo efficace valutando la risposta della persona al trattamento. È necessario, quindi, che i nuclei di Neuropsichiatria dell’età evolutiva e dell’adolescenza dei distretti sanitari dell’ASL di appartenenza monitorino l’andamento del trattamento, con idonei strumenti di valutazione, a cadenza almeno semestrale/annuale. Le ore di trattamento potranno essere aumentate o diminuite in base alla risposta della persona al trattamento e alle esigenze del momento. Diminuzioni del numero settimanale di ore di terapia si verificano, in genere, quando la persona ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi del trattamento e si sta avviando verso la dimissione .”
Facendo tesoro delle indicazioni di cui alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 1273/2026 del 18.02.2026, questo Collegio ritiene di fissare in 36 mesi – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento BA, salvo che, dopo il primo anno, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
15. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA come da C.T.U. nella misura di 20 ore settimanali di intervento diretto, 2 ore settimanali di parent training e 2 ore mensili di supervisione.
Quanto alla durata del predetto trattamento BA la stessa va fissata nella misura di 36 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo anno l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo anno a diverse determinazioni, al termine del periodo di 36 mesi l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Peraltro, come più volte affermato da questa Sezione, va precisato al riguardo che all’esito di tale rivalutazione l’A.S.L. non potrà più applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
Più nel dettaglio, ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del piano riabilitativo individuale l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento BA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere.
In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
16. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullato il programma terapeutico impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 20 ore settimanali di intervento diretto, 2 ore settimanali di parent training e 2 ore mensili di supervisione.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
18. Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott. -OMISSIS- per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 1.000,00, dalla quale va detratto l’acconto di € 200,00 già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di LL al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo;
C) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RA | LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.