Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di associazione per delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalla commissione dei singoli reati non può essere fatta discendere la responsabilità per l'appartenenza all'associazione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare in cui dalla mera partecipazione all'attività di occupazione di immobili di edilizia privata disabitati erano stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere "Action Roma Agenzia Comunitaria Diritti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 53
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 40444/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ME NU, TA EA, LL IO, NI AB, LU GU, BL LU, con Avv. TAGLIAFERRI Francesco;
e da
AG AB, con Avv. Francesco Romeo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Vittorio D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio;
Uditi i difensori degli imputati, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ordinanza in data 23/05/2005, depositata il 06/07/2005, il Tribunale della libertà di MA, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. il 30/03/2005, disponeva nei confronti di D'ER UN, AL AN, CA NN, ZI RI, RA DO, la misura degli arresti domiciliari;
nei confronti di SI LU e di PA RI la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. ex art. 282 cod. proc. pen.. Tutti i prevenuti risultavano indagati per i reati di cui agli artt. 416 e 110 cod. pen., art. 112 cod. pen., nn. 1 e 2, art. 633 cod. pen., per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio immobiliare altrui (invasioni di edifici e danneggiamenti) in relazione all'associazione denominata "ON MA Agenzia Comunitaria Diritti", dall'ottobre 2002 (capo A), con riferimento ad ultime occupazioni avvenute nel febbraio 2005. Inoltre, erano tutti indagati per il reato di occupazione aggravata di un immobile sito in Via Carlo Felice 69 di proprietà della Banca d'Italia, dopo aver liberato altri immobili già occupati, fatto avvenuto in MA il 12/07/2004 (capo B).
1.2. Il Tribunale riteneva che il quadro indiziario a carico dei ricorrenti, come già descritto dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata, apparisse sufficientemente saldo, tale da fondare con elevato grado di probabilità l'affermazione di colpevolezza dei prevenuti per i reati loro ascritti ed in particolare per l'associazione a delinquere, sulla base delle seguenti considerazioni:
- richiamava (pag. 2) i riferimenti del G.I.P. alle occupazioni di immobili disabitati di edilizia privata, con successiva creazione di comunità abitative basate sulla solidarietà e sulla gestione diretta da parte degli abitanti (volantini e dattiloscritti acquisiti nel corso dell'indagine);
- ricordava il coinvolgimento di ON in almeno 11 occupazioni abusive dal marzo 2003 al febbraio 2005 (in circa due anni), come da annotazioni di P.G. e querele dei proprietari;
- richiamava la partecipazione a vario titolo degli indagati nella gestione, ideazione e diffusione dell'attività dell'associazione e alle illecite occupazioni (annotazioni di P.G. e querele dei proprietari, informative della Digos, conversazioni telefoniche intercettate)
- riteneva la persistenza dell'attività di occupazione, quale rivendicata dai partecipanti nella stesura di volantini e scritti riconducigli all'Associazione ON (informative Digos del 14/07 e 16/09/2004).
Gli elementi indiziari erano costituiti dai fatti elencati, confortati dagli strumenti probatori sopra indicati.
1.3. Sulla base dei fatti considerati ed avuti presenti i rilievi della difesa, il Tribunale in sede d'appello concludeva che a livello indiziario doveva essere ritenuta l'ipotesi accusatoria associativa. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva sussistente un elevato rischio di reiterazione dei reati della stessa specie e riteneva che unica misura idonea fossero gli arresti domiciliari per D'ER UN, AL AN, CA NN, ZI RI, RA DO, posizionati all'apice del dinamismo organizzativo ed esecutivo dell'ente associativo, mentre l'adozione di una misura di mera prescrittività si sarebbe rivelata incapace di impedire in concreto la prosecuzione del programma associativo. Diversa era invece la situazione nei confronti di SI LU e di PA RI, in considerazione della loro collocazione all'interno dell'organismo associativo e degli indici criminologici di cui all'art. 133 cod. pen.: per essi era sufficiente la misura dell'obbligo di presentazione tutti i giorni della settimana, anche festivi, tra le ore 12 e le 13 davanti alla polizia giudiziaria competente per territorio, in relazione al luogo di residenza ovvero di lavoro di ciascuno di essi.
2.1. Con ricorso in data 15 ottobre 2005, l'Avv. Francesco Tagliaferri, difensore di fiducia di D'ER UN, AL AN, CA NN, ZI RI, RA DO e SI LU, impugnava la pronuncia del Tribunale di MA denunciando, come primo motivo di gravame, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Censurando la motivazione svolta dall'ordinanza impugnata (pagg. 24- 25) la difesa assume che il Tribunale del riesame "lungi dal provare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai requisiti strutturali del reato associativo contestato, si sofferma sulla dimostrazione dell'antigiuridicità della condotta di invasione di edifici, che tutt'al più proverebbe il coinvolgimento a titolo di concorso di alcuni membri di ON nella commissione di tali delitti, ma non certo l'esistenza di un'associazione preordinata a quel fine.
Assume la difesa che per l'applicazione di una misura cautelare è necessario raggiungere una qualificata probabilità di colpevolezza circa l'esistenza di un'associazione costituita proprio al fine di attuare un programma delinquenziale.
Osserva che le finalità dell'Associazione ON non possono di certo essere ricondotte ad un qualsivoglia programma criminoso;
l'attività svolta dagli indagati ha natura sociale e politica, l'associazione ha ricevuto riconoscimenti a livello istituzionale (Comune di MA per l'apertura dei c.d. sportelli, per garantire il diritto al lavoro e alla casa anche ai non abbienti). Imputa al Tribunale di essere incorso in una censurabile generalizzazione, laddove ricava da alcuni casi di invasione di edifici l'induzione secondo la quale simili azioni erano state previste e programmate fin dall'inizio, e che addirittura esse rappresentassero il programma criminoso generico tipico dell'associazione.
Il G.I.P., rigettando le richieste cautelari avanzate dal P.M., aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., n.
1. Afferma poi la difesa dei ricorrenti che la lettura offerta dal Tribunale del riesame circa il carattere delittuoso dell'associazione ON era altresì palesemente illogica rispetto a quanto sostenuto in un precedente passo della motivazione, laddove, nel definire l'attività come "antitetica con i principi fondamentali", riconosceva tuttavia che lo scopo dichiarato della stessa associazione era quello della risoluzione dei problemi inerenti alla tutela dei diritti (pag. 24).
Mancava, quindi, nella specie il dolo specifico di avere di mira proprio la realizzazione di più delitti, seppure non già previamente individuati nella loro specificità. La commissione di una pluralità di delitti era al più un mezzo non preordinato utilizzato da taluni membri per raggiungere il diverso e qualificante obiettivo dell'associazione.
Diversamente si giungerebbe a degradare l'elemento soggettivo del dolo specifico in un mero dolo eventuale, nel quale sarebbe sufficiente che la realizzazione dei più delitti fosse oggetto di mera ed eventuale rappresentazione con relativa accettazione del rischio.
La difesa ricorda la giurisprudenza della Corte che ha sancito l'impossibilità di configurare un'ipotesi associativa qualora i singoli componenti di un'organizzazione, creata per il perseguimento di uno scopo lecito risultante dallo statuto, pongano in essere attività illecite (sent. 25/05/1995, sez. 2^, AV e altri, nel caso della Chiesa di Scientology).
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'Avv. Tagliaferri per i ricorrenti sopra indicati deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Brevemente afferma che il Tribunale non avrebbe affrontato il problema della sussistenza delle esigenze cautelari e del loro indispensabile requisito di concretezza e attualità. Conclude quindi per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, o in subordine con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame.
Il medesimo difensore ha in seguito depositato, per l'udienza odierna memoria di riflessioni e critiche al provvedimento impugnato con specifico riferimento all'aspetto delle esigenze cautelari.
3.1. Con separato ricorso per PA RI, l'Avv. Francesco Romeo ha dedotto, con il primo motivo di censura, la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) per illogicità, mancanza, difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere nella qualità di capo, promotore ed organizzatore.
Secondo il Tribunale, ai sensi degli artt. 18 e 54 Cost. e art. 633 cod. pen., sarebbe vietato associarsi per i fini che sono vietati ai singoli dalla norma incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. (pag. 23 dell'ordinanza), con riferimento alle norme di rango costituzionale ed internazionale a tutela della proprietà privata. L'invasione ed occupazione di proprietà pubblica e privata come metodica di pressione sulle istituzioni costituirebbe il progetto antigiuridico dell'associazione (pag. 41), e ciò a fronte di un capo di imputazione che contestava il reato associativo "allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio immobiliare altrui". Assume la difesa di PA che non vi sarebbero in atti elementi dai quali desumere la conclusione indicata. Richiama la documentazione prodotta in data 17/05/2005 che dimostrerebbe che ON MA è interlocutore del Comune per i problemi della condizione abitativa. Non è un'associazione che ha come scopo costituire una società criminale, in modo che ne risulti un'istituzione contrastante con l'essenza dell'istituzione statuale, bensì un'associazione che opera a fianco delle istituzioni per la risoluzione di una questione sociale che involge la realizzazione di un diritto di rilevanza costituzionale.
Ricorda che anche il diritto all'abitazione trova riconoscimento nelle fonti di diritto internazionale (art. 25 della CEDU), rientrando l'alloggio fra i bisogni primari della persona, diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2 Cost.. Sostiene che avrebbe dovuto essere valorizzato che le condotte di occupazione erano state poste in essere nei confronti di immobili disabitati, funzione sociale.
Quanto alla posizione del PA mancherebbe l'indicazione della specifica condotta del reato asseritamente da lui posto in essere e del suo presunto ruolo api cale in seno all'organizzazione: nel capo di imputazione si individuano nei primi sette (il PA è il sesto) i capi, promotori e organizzatori, con una inammissibile tecnica di contestazione generica e generalizzante.
3.2. Il secondo motivo di gravame per PA si fonda sull'affermazione della violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per illogicità, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. c), nell'assunto che l'ordinanza avrebbe omesso ogni analisi quanto alla sussistenza o meno dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo. Ricorda che per tale ultimo requisito devono sussistere elementi concreti, cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso (Cass. 10/01/2004 n. 10347). Unico elemento divisato era quello dei precedenti penali e/o giudiziali a norma dell'art. 133 cod. pen., laddove, da un lato, deve rilevarsi che la previsione di cui all'art. 274 cod. pen., lett. c), fa riferimento solo ai precedenti penali, e non a quelli giudiziali, dall'altro, che questi ultimi precedenti sono richiamati invece dall'art. 133 cod. pen., non applicabile in tema di valutazione delle esigenze cautelari, mentre il ricorrente non ha precedenti penali ne' carichi pendenti.
Mancano elementi individualizzanti per ciascuna specifica posizione, nè il Tribunale ha speso una parola sulla giovane età dei soggetti coinvolti (PA è del marzo 1971, gli altri fra il 1961 e il 1981), sui loro impegni politici e sulle motivazioni ideologiche che determinavano il loro agire.
La difesa ricorrente fa inoltre presente che, non potendo configurarsi il delitto di associazione, verrebbe meno il requisito della pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. c). Rileva, infine, che manca alcuna motivazione circa le modalità di esecuzione della misura coercitiva imposta, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 282 cod. proc. pen. e senza spendere neppure una parola su eventuali esigenze professionali, di studio, di salute, familiari o abitative degli interessati.
Conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4.1. Esaminando i ricorsi come sopra riassunti, questa Corte deve premettere che carattere assorbente rispetto alle altre ragioni di gravame prospettate riveste indubbiamente la questione concernente la sussistenza o meno dell'associazione a delinquere, di cui al contestato art. 416 cod. pen., posto che tale imputazione cambia considerevolmente il contesto decisorio in ordine alle misure cautelari adottate nei confronti dei prevenuti. Difatti, l'esclusione dell'ipotesi del delitto di associazione farebbe venir meno il requisito della pena della reclusione nel limite stabilito dall'art. 280 cod. proc. pen., al quale è subordinata la possibilità della misura cautelare a carattere custodiale.
Ora la configurazione del reato sub capo A) presuppone che, sia pure in questa fase a livello del fumus commissi delicti necessario all'assunzione della misura cautelare, si possa rappresentare l'esistenza di un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati delitti e nello specifico all'invasione ed occupazione degli immobili allo scopo di sottrarli alla disponibilità dei legittimi titolari ed adibirli ad abitazioni di persone o gruppi privi di alloggio.
4.2. Ancorché il reato di associazione per delinquere sia un reato a forma libera, con una mancata tipizzazione della relativa condotta, di modo che il Giudice possa cogliere nel contesto sociale ed economico della fattispecie in esame la peculiare fisionomia dell'ipotizzata associazione e possa in tale contesto definire i contenuti dell'appartenenza, anche in nuove ed eterogenee forme comportamentali (ed anche quindi nelle condotte tipiche dei reati di invasione oggetto del presente procedimento), tuttavia, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte risulta dato acquisito che requisiti oggettivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., debbano essere: l'esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone, la presenza di un minimo di organizzazione a carattere stabile, infine l'esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti.
Giova in proposito ricordare, a proposito della differenza fra il reato associativo ed il reato continuato commesso da più persone, che l'elemento distintivo è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nei casi di concorso può anche essere in via meramente occasionale e temporanea, - anche se nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - essendo diretto alla commissione di uno o più reati, con la realizzazione dei quali può anche esaurirsi la condotta criminosa, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati da parte di ciascuno di essi (sent. n. 42635 del 04/10/2004 - 03/11/2004, sez. 5, rv. 229906, ric. Collodo ed altri;
conf. sent. n. 3340 del 1999, rv. 212816). L'elemento soggettivo del delitto di associazione consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi. Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, può rilevarsi che intanto l'intera Associazione ON MA può essere considerata una associazione per delinquere, la cui appartenenza possa determinare un responsabilità degli associati per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto sussistano gravi indizi dell'esistenza di una regola,
per la quale i singoli delitti siano stati progettati dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive. Diversamente, la carenza di una prova in tal senso non può rendere il semplice associato automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, in deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione" (in tal senso, a proposito di un'associazione di tipo mafioso, ma secondo principi comunque validi per l'associazione a delinquere in genere: sent. n. 18845, del 30/05/2002 - 18/04/2003, sez. 5, ric. Aglieri, rv. 226423; conf. n. 22897 del 2001, rv. 219435; n. 6172 del 1996, rv. 203872; conf. n. 3584 del 1994, rv. 199305).
4.3. Ciò premesso, dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di MA qui impugnata deve riscontrarsi, secondo quanto lamentato dai difensori dei ricorrenti, l'omessa considerazione dell'argomento difensivo che individuava, al più, plurime ipotesi di violazione di cui all'art. 633 cod. pen., commesse da soggetti diversi in concorso fra loro ed in modo continuato, ma non già un sodalizio criminoso. I difensori hanno contestato la sussistenza e la struttura organizzativa a carattere permanente, come pure la consapevolezza di dar vita ad un organismo associato per l'attuazione di un comune programma criminoso, elementi necessari per l'integrazione del reato di associazione per delinquere.
È vero, infatti, che non è possibile ravvisare nell'ordinanza impugnata argomenti che valgano a distinguere in termini efficaci l'ipotesi del concorso nei reati di occupazione contestati, uniti dal vincolo della continuazione, rispetto all'associazione per delinquere.
In particolare, vi sono nel provvedimento impugnato diversi passaggi argomentativi dedicati a dimostrare l'esistenza di un'associazione per delinquere. Tuttavia tale aspetto non risulta trattato in modo lineare e coerente, non essendo chiaro se il Tribunale abbia identificato l'associazione per delinquere nell'Associazione denominata ON MA, ovvero in un gruppo sorto, sia pure nel contesto di detta associazione, quale frangia eversiva della stessa, teso a perseguirne gli intenti sociali, tramite tuttavia la perpetrazione di una serie, sistematica ed organizzata, di reati. Ed infatti, nella lunga e disomogenea articolazione dell'ordinanza, si evidenziano diversi passaggi contraddittori circa la figura di ON MA e la supposta associazione per delinquere. Così infatti, dopo aver affermato che l'azione di lotta-politico sociale dell'associazione ON si estrinsecava nelle illecite condotte previste e punite dall'art. 633 cod. pen. (pag. 3), il Tribunale riconosce poi che lo scopo dichiarato di ON MA era quello di porsi come "soggetto politico attraverso cui passa la risoluzione del problema-casa" (pag. 25), con una sua "legittimazione nel sociale". Il Tribunale sostiene inoltre che l'invasione contra legem di edifici costituirebbe il progetto di vita dell'associazione e, dopo aver esaminato i diversi episodi riguardanti le occupazioni degli immobili nella città di MA, afferma (pag. 40) che l'associazione aveva di mira l'attuazione di un programma di delinquenza, cioè la realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Ma al passaggio successivo rileva che "la storia fenomenologia su narrata dimostra ... che gli aderenti all'Associazione ON, come conclamato dagli stessi documenti di area rinvenuti ed acclusi al fascicolo trasmesso, non abbiano "a priori" e programmaticamente, circoscritto il vincolo di appartenenza alla consumazione di uno o più azioni di invasione, allo scopo di occupazione o di altro profitto, di edifici". Ma allora, come efficacemente rilevato dal P.G. in udienza, in base a tale ultima affermazione si sarebbe dovuto escludere a livello indiziario che vi sia stato un programma criminoso condiviso dagli associati di ON MA (posto che è di questa che si stava parlando). Non risulta quindi chiaro se il Tribunale abbia imputato ai ricorrenti una responsabilità per il delitto di associazione per delinquere in quanto componenti dell'associazione ON MA, ovvero ad un diverso titolo associativo.
In particolare appare contraddittorio che il Tribunale, pur ammettendo che non vi fosse un disegno criminoso preordinato, condizionato e motivato dall'appartenenza all'associazione ON MA, abbia poi ravvisato nell'organizzazione stessa gli estremi di un'associazione per delinquere.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio di motivazione e da scarsa chiarezza e puntualità nella individuazione del fenomeno associativo, nel cui contesto i singoli episodi delittuosi andrebbero inseriti.
Il primo motivo di gravame dei ricorsi proposti risulta pertanto fondato. L'accoglimento di un tale motivo, attenendo alla sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di MA per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di MA.
Così deciso in MA, nella Camera di consiglio, 12 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006