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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE ConIGliere avv. Michele TROISI ConIGliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 5/2024 promossa da:
), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ) e (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio GRIECO, unitamente al quale sono elet-
[...] tivamente domiciliati in Cerignola, alla via dei Mille n°10/A appellanti contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappre- CP_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'avv. Matteo RENZULLI, unitamente al quale è elettivamente domi- ciliata in appellata ed appellante incidentale nonché contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Mat- Controparte_2 CodiceFiscale_5 teo Perchinunno, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Cerignola, alla via
Pag. 1 a 14 F.lli Rosselli, n°40
Appellata
e
( ) e ( Controparte_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4 C.F._7
)
[...] contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1571/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 5.6.2023
(Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il giorno 21.8.2015, alle ore 9.15 circa, il IG. , nel mentre era in- Parte_5 tento ad attraversare la strada all'altezza della intersezione tra la via Calore e la via
Piave in Cerignola, veniva investito dall'autovettura Ford Focus, Tg. CK010JD, condotta da IG.ra , di proprietà di , assicurato Controparte_2 Controparte_5 con la subendo lesioni alla gamba destra, successivamente refertate al CP_1 locale Pronto Soccorso.
Sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di Cerignola, la quale redigeva un rapporto sul sinistro.
Il danneggiato prontamente costituiva in mora il danneggiante e la compagnia di assicurazioni.
In data 25.11.2015 il IG. passava a miglior vita. Pt_2
Non avendo ottenuto il risarcimento del danno richiesto, con citazione in data
6.3.2017 gli attuali appellanti, in qualità di eredi del IG. , convenivano in giudizio Pt_2
, e la al fine di sentirli condannare, in solido, al CP_3 CP_2 CP_1 risarcimento del danno complessivamente subito dal de cuius.
Secondo gli attori, il sinistro stradale, oltre ad aver provocato i danni refertati alla gamba destra, avrebbe costituito anche l'antecedente causale del decesso, che doveva essere ritenuto ascrivibile alla responsabilità del conducente della Ford Focus.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il IG. , il quale CP_3
Pag. 2 a 14 contestava la propria responsabilità, deducendo che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuirsi unicamente alla responsabilità del danneggiato, che aveva imprudente- mente attraversato la strada, e contestava, altresì, l'esistenza del nesso di causalità tra il decesso del IG. ed il sinistro. Pt_2
Si costituiva, inoltre, la la quale contestava la domanda sia nell'an CP_1 che nel quantum debeatur.
La IG.ra si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_2
7.3.2019, in qualità di erede ab intestato del IG. , a sua Controparte_5 volta deceduto in data 30.6.2018.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata prova orale.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale che, sulla base della documen- tazione clinica del de cuius, stabiliva che il IG. , in conseguenza del sini- Parte_5 stro, aveva riportato un danno biologico permanente del 22%, con I.T.T. di giorni 25;
I.T.P. al 75% di giorni 30; I.T.P. al 50% di giorni 20; I.T.P. al 25% di giorni 30; spese mediche congrue e documentate, di € 3.667,55.
Il C.T.U. negava l'esistenza del nesso di causalità tra la morte del IG. ed il Pt_2 sinistro stradale.
Con la sentenza n°1571/2023 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda, nei limiti di quanto accertato dal C.T.U., e condannava i convenuti, in solido, a risarcire agli eredi del de cuius la somma di € 92.267,57 per le sole lesioni alla gamba destra (detratto l'importo di € 2.000,00 già incassato dagli attori), rigettando la domanda di risarcimento del danno parentale, non ritenendo provata la relazione causale tra il sinistro ed il de- cesso.
Ritenendo la decisione erronea, i IG.ri , , Parte_1 Parte_2
e , propongono appello principale, affidato ad un articolato Parte_3 Parte_4 motivo di gravame, con il quale chiedono la condanna delle controparti al risarcimento del danno parentale e la condanna della ex art. 96 c.p.c.- CP_1
Si è costituita in giudizio la che resiste all'appello, chiedendone il CP_1 rigetto, e spiega altresì appello incidentale con il quale chiede che venga accertata la corresponsabilità del IG. nella determinazione del sinistro. Pt_2
Pag. 3 a 14 La contesta, altresì, la liquidazione del danno che non ritiene ri- CP_1 specchi i principi giurisprudenziali dettati per il caso di “premorienza”, come verificatosi nel caso che ci occupa.
Si è costituita in giudizio la IG.ra anche nella veste di Controparte_2 erede del marito, la quale resiste al gravame e chiede la conferma della sentenza im- pugnata.
In data 26.6.2024, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , figli ed eredi del IG. Controparte_3 Controparte_4 [...]
i quali, tuttavia, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va scrutinato, preliminarmente, l'appello principale con il quale i IG.ri
[...]
, , e si dolgono del mancato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riconoscimento del danno da perdita parentale.
Il primo motivo di gravame, ad avviso della Corte, è inammissibile, prima ancora che infondato, e va rigettato.
Sostengono gli appellanti principali che, diversamente da quanto asserito dal giu- dice di primo grado, il decesso del loro congiunto sarebbe stata una conseguenza diretta delle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa e richiamano, a sostegno delle loro deduzioni, l'elaborato peritale redatto dal loro C.T.P., e più precisamente le
contro
- deduzioni alla C.T.U., della quale essi riportano in appello il contenuto.
Nello specifico, gli appellanti (richiamando, per l'appunto, le controdeduzioni del loro C.T.P.) fanno partire la loro disamina dall'accertamento, contenuto nella cartella clinica del loro congiunto, di uno stato anemico il quale, come risulta dalla cartella, venne curato in sede ospedaliera.
Quindi, con un salto logico del quale non è dato comprendere l'iter formativo, deducono che “Il IG. riportò a causa dell'incidente stradale “trauma contusivo di- Pt_2 storsivo di gamba destra, con frattura esposta e scomposta del terzo-medio diafisario di perone, terzo prossimale e distale di tibia trattata con fissatore esterno”. È noto che una frattura del genere può comportare, con criterio di elevata probabilità, a distanza di tempo, vista la immobilizzazione dell'arto inferiore, interessato dal trauma ed il
Pag. 4 a 14 progressivo carico in maniera cauta, una trombosi venosa profonda da cui, purtroppo ebbe a partire un embolo che determinò in maniera rapida il decesso del povero . Pt_2
Questa la causa del decesso” (cfr. appello, pag. 14).
Tale affermazione, al di là della sua assoluta apoditticità, non trova riscontro al- cuno negli atti di causa.
Il loro C.T.P., per altro verso, non fornisce elementi dai quali possa desumersi l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale ed il decesso, ma contesta al
C.T.U. che, “(…) nel suo elaborato fa riferimento solo ed esclusivamente ad elementi clinici, non asserendo mai e non individuando in nessuna maniera la esistenza della responsabilità medica quale causa del decesso del IG. ” (cfr. osservazioni alla TU, Pt_2 pag. 1).
Il perito di parte, a ben vedere, lungi dal suffragare le tesi degli appellanti prin- cipali, circa la sussistenza di un nesso diretto tra le lesioni riportate nel sinistro ed il decesso del IG. , critica il perito d'ufficio per non aver individuato, nel caso di spe- Pt_2 cie, “(…) alcuna responsabilità medica, ma fa soltanto delle ipotesi, anche fuori luogo, l quali non trovano un riscontro oggettivo né nella clinica né nella documentazione ver- sata in atti” (cfr. ibidem, pag. 3).
L'inammissibile spostamento di prospettiva del gravame, dalla responsabilità dell'investitore alla responsabilità medica è evidente.
Orbene, l'introduzione di una ipotetica colpa medica nell'eziologia dell'evento ca- tastrofale esclude, ex se, ogni inerenza eziologica del sinistro in esame con il decesso.
Ma vi è di più.
Il consulente della parte appellante principale, con mere argomentazioni dialetti- che prive di sostrato scientifico, effettua un illogico ragionamento “a contrario”.
Egli, invero, afferma che il C.T.U. avrebbe adombrato l'esistenza di responsabilità medica senza, tuttavia, delinearne i contorni né approfondirne la natura.
Poiché non vi sarebbe prova che il decesso è dovuto all'errore medico, ne scatu- rirebbe, come diretta conseguenza logico-deduttiva (non - si bai bene - scientifica), la prova del nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso.
Gli appellanti, partendo da tale assunto, valorizzano lo stato anemico del de cuius,
Pag. 5 a 14 risultante dalla cartella clinica, e polemizzano con il C.T.U. che, a loro dire, non avrebbe tratto, come logica conseguenza, che lo stato anemico, non potendo essere ricondotto ad errore medico, avrebbe dovuto essere necessariamente essere ascritto alle conse- guenze del sinistro.
Essi richiamano le conclusioni del loro C.T.P., il quale ha affermato che “(…) per la Cassazione, in caso di decesso stradale, la responsabilità dei medici che abbiano commesso un errore potrebbe dirsi idonea ad aver determinato la morte solo se si sia trattato di errore da solo idoneo a determinare il decesso. Ci dica il TU, a questo punto, dove ha individuato l'errore medico di entità tale da che ha spostato l'asse della causa della morte, concludendo che con certezza questa non è legata all'incidente stradale”
(cfr. ibidem, pag. 4).
Come si evince dal passo su riprodotto, gli appellanti volutamente sovrappongono e confondono i piani della discussione.
Essi partono dall'apodittica affermazione secondo la quale il decesso del loro con- giunto è stato causato dai due fattori esterni, alternativi tra loro (le conseguenze del sinistro e la responsabilità dei medici curanti) e rilevano che, non avendo il C.T.U. ri- scontrato la presenza di colpa medica ne conseguirebbe, come necessario corollario, che il decesso andrebbe eziologicamente ricondotto alle conseguenze del sinistro.
L'assunto degli appellanti non è pertinente.
In realtà, essi avrebbero dovuto dimostrare che il decesso è stato causato dal sinistro sulla base di argomenti scientifici, non sulla base di mere argomentazioni dia- lettiche, per giunta “a contrario”.
E tali argomenti scientifici non sono stati allegati.
Solo per mera completezza di esposizione, si evidenzia che il C.T.U. ricevute le osservazioni del perito di parte, le ha puntualmente confutate esponendo le ragioni della loro infondatezza ed evidenziando, in maniera particolare che “(…) la sottoscritta TU è stata incaricata di rispondere al quesito dell'esistenza di nesso causale tra il sinistro stradale (…) e l'evento morte, e non per la presunta responsabilità professionale e
l'evento morte” (cfr. C.T.U., pag. 14) negando di avere anche solo adombrato una ipo- tetica responsabilità medica nella determinazione del decesso.
Pag. 6 a 14 Il primo motivo di appello è, dunque, palesemente infondato.
Il secondo motivo di gravame, con i quale gli appellanti principali si dolgono del mancato accogliento della domanda di condanna della per lite temeraria, CP_1
è parimenti destituito di fondamento giuridico.
Sostengono gli appellanti principali che erroneamente il Tribunale ha asserito che
“Nulla hanno altresì provato gli attori in riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c. pure proposta” e ritengono che “Il giudice ha errato nel non concedere il risarcimento ex art.
96 c.p.c. tenuto conto che la Compagnia assicuratrice, contrariamente a quanto scritto, nella comunicazione 11/3/2016, con raccomandata a/r del 22/4/2016 comunicava of- ferta ex art. 1220 c.c., inviando assegno, non trasferibile e intestato al deceduto
[...]
, n. 3 0000 66222-10 di € 2000,00, “quale offerta reale per le lesioni patite nel Pt_5 sinistro de quo” allegando conteggio analitico della liquidazione “viste le risultanze della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia” (cfr. appello, pag. 15).
L'assunto è erroneo.
La Suprema Corte ha chiarito che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concer- nenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma
3, l'aver abusato dello strumento processuale” (Cass. Civ., sez. U., 16.9.2021,
n°25041).
In quel caso, le SS.UU. avevano ritenuto irrilevanti, ai fini dell'accertamento della responsabilità aggravata, le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte.
La domanda degli appellanti, essendo ancorata a comportamenti extraproces- suali, non può essere accolta.
L'appello principale va, dunque, rigettato.
Ciò premesso, va rilevato che , e Controparte_2 Controparte_3
non hanno spiegato appello incidentale avverso la decisione impu- Controparte_4 gnata.
Cionondimeno, “Nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati
Pag. 7 a 14 dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la sentenza che decide sull'ap- pello proposto dal solo assicurato o dal solo assicuratore spiega i propri effetti anche nei confronti dell'altra parte, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione, in- staurandosi un rapporto processuale trilatero ed inscindibile tra danneggiato, assicurato ed assicuratore” (Cass. Civ., sez. III, 28.2.2008, n°5279).
Può, quindi, passarsi ad esaminare l'appello incidentale della . CP_1
La compagnia di assicurazioni, con il primo motivo di appello incidentale, si duole che il Tribunale non abbia dichiarato il concorso di colpa del danneggiato, IG. Parte_5
, reo di avere attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali.
[...]
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Foggia, invero, ha esaminato la circostanza e non l'ha ritenuta rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità concorsuale, statuendo che
“All'esito dell'istruttoria sia la società assicuratrice che la convenuta CP_2
anche quale erede del IG. avv. non hanno provato i propri
[...] CP_3 CP_5 assunti difensivi al fine di ostare le domande attoree e tanto sia in riferimento alla con- dotta del fu sia in riferimento alla circostanza che la conducente l'auto- Parte_5 vettura Ford Focus targata CK010JD abbia posto in essere, usando l'ordinaria diligenza, tutto quanto necessario per evitare l'investimento” (cfr. sentenza, pag. 4).
La statuizione è in linea, peraltro, con il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “L'improvviso attraversamento, da parte del pedone, della carreggiata stra- dale fuori dalle apposite "strisce pedonali", non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente dello autoveicolo investitore, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza e diligenza, nella effettiva impossibilità di evi- tare l'evento” (Cass. Civ., sez. III, 13.5.1987, n°4370).
In altro arresto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma primo, cod. civ., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere
Pag. 8 a 14 costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'even- tuale situazione di pericolo” (Cass. Civ., sez. III, 13.2.2013, n°3542).
Il primo giudice, in altri termini, ha ritenuto che il veicolo investitore non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo che, nelle circostanze di tempo e di luogo, la IG.ra avrebbe potuto evitare l'investimento, CP_2 ove avesse adottato una condotta di guida prudenziale.
Il Tribunale, per altro verso, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il IG. Pt_2 non abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, elemento ritenuto ex se insuffi- ciente ed inidoneo a fondare un concorso di colpa tra le parti in causa.
Nel motivo di appello incidentale, la si è molto dilungata nel richia- CP_1 mare precedenti giurisprudenziali di legittimità che affermano la corresponsabilità del pedone che si accinga ad attraversare la strada fuori le strisce, ma non ha confutato la ratio decidendi del primo giudice, nel passo su riprodotto.
Proprio con riferimento ad un caso analogo, invero, la Suprema Corte ha chiarito che “La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dan- noso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emer- genza” (Cass. Civ., sez. III, 3.8.2005, n°16244).
Orbene, il primo giudice non ha ritenuto che l'attraversamento della strada, da parte del IG. sia stata connotata da imprudenza o negligenza e che, in ogni caso, Pt_2 di tale condotta asseritamente imprudente non stata data prova;
l'appellante incidentale non ha esposto argomentazioni in grado di dimostrare l'erroneità della decisione appel- lata, né ha allegato elementi emersi dall'istruttoria di primo grado dai quali potesse desumersi che la vittima dell'investimento abbia tenuto, nella circostanza, una condotta tale da impedire al conducente-investitore l'adozione di idonee manovre atte ad evitare l'occorso.
Il motivo va, dunque, rigettato.
Pag. 9 a 14 Con il secondo motivo di gravame la contesta al Tribunale di non CP_1 avere liquidato il danno agli eredi in ragione dell'effettiva durata della vita del IG. , Pt_2 il quale è sopravvissuto per 96 giorni all'evento dannoso.
Secondo la Compagnia, poiché il decesso del danneggiato si è verificato per cause non riconducibili alle lesioni patite nell'evento sinistroso, prima della liquidazione del danno, la liquidazione dev'essere parametrata all'effettiva durata della vita del danneg- giato medesimo.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “in tema di risarcimento del danno biologico, va ribadito che ove la persona offesa sia deceduta, come pacificamente nella fattispecie, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto” (Cass. Civ., sez. III, 31.3.2025,
n°8481).
E, tuttavia, il danno non può essere calcolato, come sostenuto dalla CP_1 sulla base dei parametri previsti dalle tabelle in uso al Tribunale di Milano, atteso che la
Corte di Cassazione, con il medesimo arresto di cui sopra, ha chiarito che “(…) le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è mag- giore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi (…)”.
Il danno da liquidare agli eredi , pertanto, dovrà seguire il seguente principio Pt_2
“Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'il- lecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statistica- mente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di
Pag. 10 a 14 percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. Civ., sez. III, 29.12.2021, n°41933).
Orbene, deve preliminarmente darsi atto che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 22%, né nella parte in cui ha quantificato il danno da I.T.T. e da I.T.P. ed ha riconosciuto un incremento per la sofferenza soggettiva.
Più specificamente, il primo giudice ha liquidato l'importo complessivo di €
88.600,00, a titolo di danno biologico in tutte le sue componenti, facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle in uso al Tribunale di Milano nel 2014 (cfr. sentenza, pag. 5).
Tale importo è il risultato della somma di € 64.947,00 per invalidità permanente
(danno risarcibile per 22 unti di invalidità permanente), € 6.240,00 per invalidità tem- poranea ed € 17.413,00 per danno morale.
Su tali statuizioni si è, pertanto, formato il giudicato.
Ciò premesso, la liquidazione deve avere ad oggetto unicamente il danno da pre- morienza, tenuto conto della data dell'evento dannoso (21.8.2015), della data in cui è intervenuto il decesso del IG. (25.11.2015), del periodo di sopravvivenza di Pt_2 quest'ultimo al sinistro (96 giorni) e dell'età del danneggiato (75 anni).
In tema di danno da premorienza, l'ammontare del risarcimento spettante "iure successionis" va calcolato in base alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, dal momento che la data del decesso del IG. è Pt_2 una variabile nota.
Giova precisare che il criterio su richiamato è valevole per il solo danno biologico, nelle sue componendi di invalidità permanente e temporanea, ma non anche per la componente del danno morale, per la quale trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si cristallizza al momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 13.4.2022, n°12060).
Pag. 11 a 14 E, dunque, applicando i parametri di cui sopra, tenuto conto che il IG. al Pt_2 momento del sinistro aveva 75 anni ed ipotizzando un'aspettativa di vita media per gli uomini di 80 anni (come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro), l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di danno biologico (€ 71.187,00) va diviso per 5 anni
(pari alla differenza tra 80 anni di vita media ed i 75 anni di vita effettiva del de cuius).
Poiché il IG. è sopravvissuto per 96 giorni all'evento dannoso, i termini tem- Pt_2 porali vanno resi omogenei e, quindi, l'importo corrispondente al valore annuo del ri- sarcimento (€ 14.237,40) va diviso per numero di giorni che compongono un anno
(365).
Da tale divisione si ottiene il quoziente di € 39,00 che va, a sua volta, moltiplicato per 96, vale a dire per il numero di giorni che il danneggiato ha vissuto dopo l'evento dannoso giorni (dal 21.8.2015 al 25.11.2015).
Il prodotto che si ottiene, che corrisponde dal danno biologico ereditato, è €
3.744,63, cui vanno aggiunte sia la componente del danno morale, che il primo giudice ha liquidato in € 17.413,00, sia le spese mediche, riconosciute in € 3.667,65.
Il danno biologico permanente, complessivamente spettante agli eredi del dan- neggiato, è, pertanto, di € 24.825,28, detratti gli acconti percepiti.
Suddetta somma, attualizzata alla data del sinistro, va rivalutata di anno in anno con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente deci- sione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pub- blicazione della presente decisione sino al soddisfo.
In conclusione, l'appello principale va rigettato e l'appello incidentale va accolto per quanto di ragione e e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
vanno condannati, in solido con la a risarcire, in favore dell'appel-
[...] CP_1 lante , , e l'importo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 24.825,28, come sopra quantificato.
Gli appellati vanno altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che, compensate per la metà in ragione del parziale acco- glimento della domanda di risarcimento (limitata alle lesioni personali subite dal de cuius
Pag. 12 a 14 con esclusione del danno parentale), seguono la soccombenza e che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna, tenendo conto dell'assenza di specifi- che e particolari questioni di fatto e di diritto, della media complessità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché gli appellanti principali, in solido tra loro, versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del loro gravame, che è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e della nonché CP_6 Controparte_7 Controparte_4 CP_1 sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, ogni diversa istanza ed eccezione di- sattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, condanna e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido con la a risarcire, in favore di , CP_4 CP_1 Parte_1
, e l'importo di € 24.825,28, detratti Parte_2 Parte_3 Parte_4 gli acconti percepiti. Suddetta somma, attualizzata alla data del sinistro, va rivalutata di anno in anno con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulla somma così ottenuta vanno aggiunti gli ulteriori inte- ressi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti che, compensate per la metà in ragione del par- ziale accoglimento della domanda risarcitoria, liquida in tale ridotta misura per il primo grado in € 280,00 per esborsi ed € 4.100,00 per compensi (aumentati per il numero delle parti rappresentate, ex art. 4 D.M. n°55/2014) e, per il presente grado, in € 425,00 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi (aumentati per il numero delle parti rappresentate, ex art. 4 D.M. n°55/2014), il tutto oltre 15% per spese generali,
Pag. 13 a 14 C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. An- tonio Grieco, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
5. pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio del 18.6.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il ConIGliere Relatore avv. Michele TROISI
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