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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria LA
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22277 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliata in Roma Via Marco Papio n 15 presso lo studio degli avv.
Francesca Anselmi e Paolo Gargiulo, rappresentanti e difensori in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
Controparte_1
cf.
[...] P.IVA_1 elett.te domiciliato in Roma Via Costantino n 41, presso lo studio dell'avv.
Claudio Bargiacchi, rappresentante e difensore in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. in qualità di Parte_1 proprietaria di locale commerciale all'interno dello stabile- ha evocato il al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la Controparte_1 delibera da questi assunta in data 3.11.22 relativamente ai punti odg 2, 3, 4 e 10, per omessa contabilizzazione dell'importo pagato di €3.829,20 con assegno del 11.10.19.
Ha dedotto in particolare a sostegno che:
1 2
-con assemblea del 3.11.22 erano stati approvati i bilanci e rendiconti di gestione all'ordine del giorno;
-essa attrice non aveva partecipato all'assemblea, ed il relativo verbale le era stato comunicato in data 4.11.22;
-al punto 1 odg era stato approvato in ritardo il rendiconto esercizio straordinario accantonamento lavori per il periodo dal 16.12.13 al 5.5.14 , con relativo riparto ed imputazione di € 478,76 a suo carico;
-tuttavia per le suddette causali il Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo n.12066/19 le aveva intimato il pagamento della maggior somma di €1686,00;
-in realtà i lavori erano terminati nel 2017 e ove correttamente contabilizzati dall'amministratore avrebbe dovuto versare il minor importo di €478,76;
-tale ritardo dunque aveva determinato un ingiustificato aggravio di spese, avendo subìto l'esecuzione come da sentenza n 8023/22;
-con riferimento al punto 2 odg non sembrava contabilizzato il versamento di € 6297,30 eseguito dal sig. in data 28.3.18 a titolo di spese legali Pt_2 liquidate con sentenza n 1826/17, ovvero avendo il la Controparte_2 minor somma di €5299,48 non era stato considerato il credito di €997,82 spettante pro quota anche ad essa attrice;
-inoltre la somma di €3829,20 da lei pagata in data 11.10.19 in esecuzione della sentenza 1282/19 era stata richiesta sotto forma di spesa individuale;
-ancora la somma di euro 479,40 versata in data 3.3.21 come saldo della sorte capitale liquidata con il decreto ingiuntivo era stata contabilizzata come spesa ordinaria, esponendo la stessa in futuro a richieste di corresponsione;
-non risultavano inoltre i versamenti di €10.329,00 del 15-17.2.20 per il pagamento di 11 rate lavori;
-infine era prevista la concessione della chiave di accesso alla gestione contabile on-line facoltativamente, mentre questa doveva essere obbligatoria.
Si è costituito il Condominio, deducendo come la odierna controversia era ingiustificata giacchè prima della notificazione della citazione tutte le censure dell'attrice erano state esaminate e rettificate, provvedendo alla contabilizzazione di €3829,20 variando corrispondentemente il conguaglio esercizio 2019. Essendo risultato un credito di euro 2774,95, esso veniva bonificato all'attrice in data 14.4.23; dette circostanze erano state comunicate in pari data ma nonostante ciò l'attrice aveva proceduto alla notifica dell'atto introduttivo e la difesa avversa aveva comunicato con whatsapp che ciò era avvenuto solo per evitare eventuali decadenze, allegando dunque che non avrebbe proceduto alla iscrizione a ruolo. Nonostante ciò invece il giudizio è stato incardinato in data 24.4.23.
Ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi.
Con note in pct del 9.11.23 la attrice ha replicato come la notifica sia avvenuta in data 14.4.23 h 17.27 mentre la comunicazione della controparte era avvenuta in pari data alle h. 18.44, un quarto d'ora prima della chiusura dell'ufficio postale per la notifica.
2 3
Si era dunque atteso sino all'ultimo giorno utile dopo la chiusura della mediazione del 15.3.23, mentre il pagamento in suo favore era stato effettuato in data 26.4.24 ovvero dopo l'iscrizione a ruolo del 24.4.23 eseguita sempre l'ultimo giorno utile per consentire una soluzione stragiudiziale.
Ciò premesso deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Al riguardo le doglianze attoree vertevano in sostanza sulla omessa contabilizzazione di un pagamento - €3.829,20- ed in effetti il CP_1 nelle more ha provveduto a rettificare la posta mancante, risultando un credito in favore dell'attrice ad essa in seguito bonificato. La circostanza sul punto è pacifica ed emersa in sede di comparsa di risposta, senza che l'attrice con le prime note utili sovra richiamate del 9.11.23 abbia contestato l'assunto ovvero insistito nella declaratoria di annullamento della delibera opposta (invero riproposta solo nelle note conclusive del 4.3.25 senza alcuna argomentazione di merito). Ne deriva che l'interesse concreto alla decisione sia venuto meno con il riconoscimento stragiudiziale delle ragioni dell'istante, senza che vi sia il rischio di un ipotetico recupero di quanto emerso nel riparto della delibera opposta atteso che la corrispondenza tra le parti, il pagamento del conguaglio da parte del Condominio e finanche gli atti del presente processo osterebbero a tal fine.
Residua dunque unicamente la definizione circa le spese di lite del presente giudizio, governate dal principio della soccombenza virtuale.
Al proposito il Condominio ha riconosciuto nel merito l'errore denunciato dalla sig. procedendo alla rettifica del dovuto e restituendo la somma a Pt_1 credito.
Senonchè tale correzione è avvenuta non in sede di mediazione- nella quale anzi l'amministratore presente ha respinto “in modo più assoluto tutte le richieste avanzate dalla parte istante” (all. 10 cit.)- bensì successivamente nelle more del termine decadenziale per l'introduzione del presente giudizio (conciliazione conclusa negativamente il 15.3.25, termine per la notifica
14.4.23).
In particolare il Condominio comunicava l'esito delle sue verifiche- e quindi il riconoscimento degli errati conteggi- in effetti nell'ultimo giorno utile per la notifica della citazione, ovvero in data appunto 14.4.23 h 18.44 (all. 1 c.r.) esponendo l'attrice in caso di ulteriore attesa alla decadenza dell'azione (notifica perciò avvenuta in data 14.4.23 h 17.27 all. c.r.).
Anche la iscrizione a ruolo è stata infine effettuata nell'ultimo giorno utile- ovvero in data 24.4.23- quando il ha invece proceduto al CP_1 pagamento del credito solo successivamente ovvero in data 26.4.23 (all. 3 c.r.).
Se dunque parte convenuta avesse proceduto a seguito della sua mail del
14.4.23 ad effettuare il pagamento entro 10 gg- concretizzando solo così la sua volontà emendativa- solo in tal caso in effetti per il principio di causalità
3 4
dell'azione altrimenti evitabile sarebbe stata imputabile all'attrice la instaurazione di un procedimento giudiziale divenuto inutile.
Per questi motivi
il deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente giudizio.
Spese liquidate, tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara la cessata materia del contendere come da motivazione;
-condanna il Controparte_1 in Roma al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessive €1.500,00 per compensi ed €100,00 Parte_1 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 11.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria LA EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria LA
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22277 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliata in Roma Via Marco Papio n 15 presso lo studio degli avv.
Francesca Anselmi e Paolo Gargiulo, rappresentanti e difensori in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
Controparte_1
cf.
[...] P.IVA_1 elett.te domiciliato in Roma Via Costantino n 41, presso lo studio dell'avv.
Claudio Bargiacchi, rappresentante e difensore in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. in qualità di Parte_1 proprietaria di locale commerciale all'interno dello stabile- ha evocato il al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la Controparte_1 delibera da questi assunta in data 3.11.22 relativamente ai punti odg 2, 3, 4 e 10, per omessa contabilizzazione dell'importo pagato di €3.829,20 con assegno del 11.10.19.
Ha dedotto in particolare a sostegno che:
1 2
-con assemblea del 3.11.22 erano stati approvati i bilanci e rendiconti di gestione all'ordine del giorno;
-essa attrice non aveva partecipato all'assemblea, ed il relativo verbale le era stato comunicato in data 4.11.22;
-al punto 1 odg era stato approvato in ritardo il rendiconto esercizio straordinario accantonamento lavori per il periodo dal 16.12.13 al 5.5.14 , con relativo riparto ed imputazione di € 478,76 a suo carico;
-tuttavia per le suddette causali il Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo n.12066/19 le aveva intimato il pagamento della maggior somma di €1686,00;
-in realtà i lavori erano terminati nel 2017 e ove correttamente contabilizzati dall'amministratore avrebbe dovuto versare il minor importo di €478,76;
-tale ritardo dunque aveva determinato un ingiustificato aggravio di spese, avendo subìto l'esecuzione come da sentenza n 8023/22;
-con riferimento al punto 2 odg non sembrava contabilizzato il versamento di € 6297,30 eseguito dal sig. in data 28.3.18 a titolo di spese legali Pt_2 liquidate con sentenza n 1826/17, ovvero avendo il la Controparte_2 minor somma di €5299,48 non era stato considerato il credito di €997,82 spettante pro quota anche ad essa attrice;
-inoltre la somma di €3829,20 da lei pagata in data 11.10.19 in esecuzione della sentenza 1282/19 era stata richiesta sotto forma di spesa individuale;
-ancora la somma di euro 479,40 versata in data 3.3.21 come saldo della sorte capitale liquidata con il decreto ingiuntivo era stata contabilizzata come spesa ordinaria, esponendo la stessa in futuro a richieste di corresponsione;
-non risultavano inoltre i versamenti di €10.329,00 del 15-17.2.20 per il pagamento di 11 rate lavori;
-infine era prevista la concessione della chiave di accesso alla gestione contabile on-line facoltativamente, mentre questa doveva essere obbligatoria.
Si è costituito il Condominio, deducendo come la odierna controversia era ingiustificata giacchè prima della notificazione della citazione tutte le censure dell'attrice erano state esaminate e rettificate, provvedendo alla contabilizzazione di €3829,20 variando corrispondentemente il conguaglio esercizio 2019. Essendo risultato un credito di euro 2774,95, esso veniva bonificato all'attrice in data 14.4.23; dette circostanze erano state comunicate in pari data ma nonostante ciò l'attrice aveva proceduto alla notifica dell'atto introduttivo e la difesa avversa aveva comunicato con whatsapp che ciò era avvenuto solo per evitare eventuali decadenze, allegando dunque che non avrebbe proceduto alla iscrizione a ruolo. Nonostante ciò invece il giudizio è stato incardinato in data 24.4.23.
Ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi.
Con note in pct del 9.11.23 la attrice ha replicato come la notifica sia avvenuta in data 14.4.23 h 17.27 mentre la comunicazione della controparte era avvenuta in pari data alle h. 18.44, un quarto d'ora prima della chiusura dell'ufficio postale per la notifica.
2 3
Si era dunque atteso sino all'ultimo giorno utile dopo la chiusura della mediazione del 15.3.23, mentre il pagamento in suo favore era stato effettuato in data 26.4.24 ovvero dopo l'iscrizione a ruolo del 24.4.23 eseguita sempre l'ultimo giorno utile per consentire una soluzione stragiudiziale.
Ciò premesso deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Al riguardo le doglianze attoree vertevano in sostanza sulla omessa contabilizzazione di un pagamento - €3.829,20- ed in effetti il CP_1 nelle more ha provveduto a rettificare la posta mancante, risultando un credito in favore dell'attrice ad essa in seguito bonificato. La circostanza sul punto è pacifica ed emersa in sede di comparsa di risposta, senza che l'attrice con le prime note utili sovra richiamate del 9.11.23 abbia contestato l'assunto ovvero insistito nella declaratoria di annullamento della delibera opposta (invero riproposta solo nelle note conclusive del 4.3.25 senza alcuna argomentazione di merito). Ne deriva che l'interesse concreto alla decisione sia venuto meno con il riconoscimento stragiudiziale delle ragioni dell'istante, senza che vi sia il rischio di un ipotetico recupero di quanto emerso nel riparto della delibera opposta atteso che la corrispondenza tra le parti, il pagamento del conguaglio da parte del Condominio e finanche gli atti del presente processo osterebbero a tal fine.
Residua dunque unicamente la definizione circa le spese di lite del presente giudizio, governate dal principio della soccombenza virtuale.
Al proposito il Condominio ha riconosciuto nel merito l'errore denunciato dalla sig. procedendo alla rettifica del dovuto e restituendo la somma a Pt_1 credito.
Senonchè tale correzione è avvenuta non in sede di mediazione- nella quale anzi l'amministratore presente ha respinto “in modo più assoluto tutte le richieste avanzate dalla parte istante” (all. 10 cit.)- bensì successivamente nelle more del termine decadenziale per l'introduzione del presente giudizio (conciliazione conclusa negativamente il 15.3.25, termine per la notifica
14.4.23).
In particolare il Condominio comunicava l'esito delle sue verifiche- e quindi il riconoscimento degli errati conteggi- in effetti nell'ultimo giorno utile per la notifica della citazione, ovvero in data appunto 14.4.23 h 18.44 (all. 1 c.r.) esponendo l'attrice in caso di ulteriore attesa alla decadenza dell'azione (notifica perciò avvenuta in data 14.4.23 h 17.27 all. c.r.).
Anche la iscrizione a ruolo è stata infine effettuata nell'ultimo giorno utile- ovvero in data 24.4.23- quando il ha invece proceduto al CP_1 pagamento del credito solo successivamente ovvero in data 26.4.23 (all. 3 c.r.).
Se dunque parte convenuta avesse proceduto a seguito della sua mail del
14.4.23 ad effettuare il pagamento entro 10 gg- concretizzando solo così la sua volontà emendativa- solo in tal caso in effetti per il principio di causalità
3 4
dell'azione altrimenti evitabile sarebbe stata imputabile all'attrice la instaurazione di un procedimento giudiziale divenuto inutile.
Per questi motivi
il deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente giudizio.
Spese liquidate, tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara la cessata materia del contendere come da motivazione;
-condanna il Controparte_1 in Roma al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessive €1.500,00 per compensi ed €100,00 Parte_1 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 11.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria LA EL
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