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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. 515/2021 R.G., avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, n. 295/2020 del 10.12.2020, depositata in data 15.12.2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PASQUALE DI VICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROSANNA MAZZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
-APPELLATO- RAGIONI DI FATTO E DIDIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, la società “ Parte_1
ha convenuto in giudizio il ”, per la
[...] Controparte_1 revoca del Decreto Ingiuntivo n. 64/2017, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 18.04.2017, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.918,12, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al soddisfo. La difesa dell'attore ha allegato che:
- nel ricorso notificato con il decreto opposto il pretende il pagamento della somma CP_1 ingiunta con riferimento agli oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria al 9.12.2015;
- in via preliminare, il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono stati notificati in modo irregolare, ossia in copia fotostatica, priva di certificazioni di autenticità come imposto dall'art. 643 c.p.c.; il ricorso non riporta in alcuna sua parte il numero di iscrizione a ruolo utile a correlarlo al decreto ingiuntivo opposto, per cui non è dato comprendere se il decreto ingiuntivo n. 64/17 del 18.04.17 fosse stato emesso con riferimento al ricorso allegato e notificato ovvero, erroneamente, ad altro e diverso ricorso o per altra ragione di credito;
mancano i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo;
pagina 1 di 9 - nel merito, la creditoria esposta è da contestare sia con riguardo all'ammontare, per come unilateralmente determinato, sia anche per le ragioni causali fondanti la pretesa;
- il convenuto pretende di recuperare oneri condominiali asseritamente non versati CP_1 dall'opponente e relativi alla gestione ordinaria al 9/12/15;
- la determinazione di tali oneri appare gravemente erronea, in quanto il conteggio di riparto è svolto su millesimi non attribuiti all'opponente;
- con il conteggio millesimale si attribuiscono alla società opponente il 20% dei millesimi complessivi del fabbricato, non corrispondenti alla metratura delle porzioni immobiliari della società, pari a 250 mq, e, pertanto, non corrispondenti a 204 millesimi pari al 20% del valore del fabbricato;
tale conteggio è frutto di una determinazione unilaterale svolta dall'amministratore del Condominio;
- allorquando l'amministratore IA aveva acquisito la gestione del Condominio, la società opponente era titolare di 47,00 millesimi e tanto risulta dal piano di riparto consuntivo dal 20/02/2007 al 20/02/2008 sottoscritto dallo stesso amministratore;
- nel corso degli anni, con evidente erroneità, alla società sono stati attribuiti 157 millesimi in più, in passato attribuiti alla Sig.ra Parte_2
- tale incongruenza è stata denunciata all'amministratore a mezzo mail del 9/02/15 e del 14/02/17 con cui si chiedevano le tabelle millesimali, il verbale dell'assemblea dei condomini nell'ambito della quale le stesse sono state approvate e si rappresenta la grave erroneità riscontrata nei prospetti redatti dall'amministratore riferiti ad immobili di altro proprietario;
- alla predetta missiva l'amministratore rispondeva a mezzo mail del 14/02/15 affermando di avere
“effettuato i piani di riparto sulla base di quelli antecedenti”, riconoscendo l'erroneità dei calcoli;
- il decreto ingiuntivo, pertanto, risulta privo della certezza del credito e doveva essere annullato e/o revocato;
- l'opponente, al fine di riparare il grave guasto e l'anomalia riscontrata alla rete fognaria condominiale, aveva affrontato dei costi;
- a causa della tracimazione di liquami e reflui fognari provenienti dalla conduttura CP_2
l'opponente ha lamentato di aver subito dei danni, denunciando la grave condizione con missiva del 2/02/17 e altra del 22/02/17 a cui l'amministratore rispondeva di non avere la disponibilità di cassa per potere intervenire e di anticipare tali spese;
- la società opponente ha affrontato tali lavori per un importo di € 2.673,54, come da fatture prodotte;
a tale somma va aggiunto un ulteriore importo per il ripristino del tetto, della controsoffittatura e della pitturazione che dovevano essere ancora effettuati;
- pertanto, il Condominio opposto dovrà risarcire i danni patiti che vanno quantificati nel valore delle spese affrontate. Ciò posto IL ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Parte_1 Calabro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare e privare di efficacia e, quindi, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 64/17, n. 186/2017 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 18/04/17, notificato il 20/10/17; Dichiarare non dovuta la somma recata nell'avversato monitorio;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il condominio tenuto al pagamento della Controparte_1 somma di € 2.673,54 per la causale esposta nonché per gli ulteriori danni che saranno quantificati in corso di causa;
Per l'effetto ed in conseguenza, condannare la parte opposta al pagamento della somma di € 2.673,54 nonché dell'ulteriore somma che risulterà dall'istruzione probatoria;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2018 si è costituito in giudizio il deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione concernente la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo in copia fotostatica, priva di certificazione di autenticità è del tutto infondata in quanto, trattandosi di decreto emesso dal Giudice di Pace di Corigliano, la conformità all'originale è stata rilasciata dalla cancelleria pagina 2 di 9 competente, senza necessità di attestazione di autenticità;
- l'approvazione del rendiconto rendeva quel credito certo, liquido ed esigibile;
- il decreto ingiuntivo è fondato su delibere approvate dall'assemblea dei Condomini, impugnabili ex art. 1137 c.c.;
- le questioni accertate o i fatti maturati in epoca anteriore alle delibere di spesa approvate, non possono essere sollevati come eccezioni volte ad evitare, in sede di opposizione, il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione;
- non avendo parte debitrice impugnato la delibera assembleare del 22.03.2016, allegata al fascicolo monitorio, posta a fondamento dei crediti azionati, le contestazioni non possono essere accolte;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, quando un amministratore promuove un procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione formulata da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali;
il giudice, nel procedimento di opposizione, deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale la loro validità; la legge prevede per i condomini dissenzienti, astenuti o assenti di chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento di una delibera approvata dall'assemblea di condominio, contraria alla legge o al regolamento di condominio;
- nel caso oggetto di giudizio non si ravvisa la nullità della delibera assembleare;
- all'opponente sono state inviate tutte le convocazioni e i verbali assembleari, nonché missiva di messa in mora, come si evince dalle ricevute delle raccomandate A/R allegate al fascicolo del monitorio;
- l'opponente non ha esibito in giudizio alcuna documentazione concernente il pagamento dell'importo di € 2.673,54, in realtà di competenza del Condominio, al fine di riparare il grave guasto arrecato dalla tracimazione di liquami e reflui fognari provenienti dalla conduttura condominiale, essendo possibile che le infiltrazioni provengano da tubature di proprietà dello stesso attore;
- la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile perché non collegata alla pretesa dell'attore in senso sostanziale, il quale ha chiesto decreto ingiuntivo per il recupero di somme condominiali. Tanto premesso, il ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Controparte_1 Calabro di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea con conferma del Decreto Ingiuntivo n. 64/2017, oggi opposto con ogni conseguenza di legge;
si insiste nella provvisoria esecuzione stante l'assenza di prova scritta di parte opponente ed il grave pregiudizio che il CP_1 sta subendo per i mancati pagamenti degli oneri condominiali;
nel merito respingere la domanda riconvenzionale di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in premessa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Rigettate le richieste istruttorie di parte opponente perché ritenute non rilevanti, all'udienza del 21.11.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e, all'udienza del giorno 8.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione. Conseguentemente, con la sentenza n. 295/2020, resa nel procedimento iscritto al n. 118/18 RG in data 10.12.2020 e depositata in Cancelleria in data 16.10.2020, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo n. 64/2017, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato depositato in Cancelleria in data 26.02.2021, il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1 A tal fine, ha dedotto: pagina 3 di 9 - “I) Mancanza di motivazione e discrepanza della sentenza impugnata rispetto agli argomenti addotti dalle parti in causa a fondamento delle rispettive difese.”. Il Giudice di prime cure è incorso in grave errore allorquando ha ritenuto inaccoglibili le lagnanze rivolte, poiché il Giudice dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari richiamanti i crediti raccolti nel provvedimento monitorio. Come si può evincere dalla documentazione in atti, non è stata prodotta alcuna delibera assembleare di approvazione di spese e di ripartizione delle stesse, ma solo un prospetto di spesa senza alcun riferimento a qualsivoglia delibera approvativa. Già in primo grado si era fatto rilevare che non c'era alcuna delibera di approvazione di spesa e di distribuzione di oneri condominiali, ma unicamente calcoli svolti dall'amministratore su tabelle millesimali incongrue e già oggetto di specifiche contestazioni. Non si trattava, quindi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, di valutare la legittimità di una delibera assembleare che non c'è, ma l'attribuzione dei millesimi. Il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la sussistenza della delibera assembleare che non è stata mai prodotta dal opposto, CP_1 poiché non è stata mai assunta. È risultata evidente, inoltre, nel giudizio a cognizione piena instauratosi con la spiegata opposizione, l'incongrua imputazione di millesimi a carico del appellante a cui è stato attribuito il 20% dei millesimi complessivi del fabbricato, CP_1 frutto di una unilaterale determinazione svolta dall'amministratore del Condominio. Dalla documentazione in atti risulta evidente che allorquando l'amministratore, Avv. IA, ha acquisito la gestione del Condominio, la società opponente era titolare di 47,00 millesimi e tanto risulta dal piano di riparto consuntivo dal 20/02/2007 al 20/02/2008 sottoscritto dallo stesso amministratore;
nel corso degli anni sono stati attribuiti 157 millesimi in più che precedentemente appartenevano ad altro condomino. L'erroneità nei calcoli, privando il decreto ingiuntivo del requisito della certezza del credito, avrebbe dovuto condurre all'annullamento del monitorio non sussistendo la creditoria asseritamente vantata;
- “II) Rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.”. La domanda riconvenzionale spiegata era volta ad accertare e dichiarare la sussistenza di un credito che dovrebbe elidere la creditoria vantata in via principale in fase monitoria. Il credito vantato dalla odierna appellante è sussistente sia per l'esame delle fatture prodotte che per la sostanziale mancata contestazione della controparte. Il credito derivava dai danni arrecati agli immobili di proprietà della società
[...] dalla tracimazione dei liquami e reflui fognari provenienti dalla Parte_1 conduttura condominiale, condizione denunciata a mezzo missiva del 2/02/17 e del 22/02/17 cui l'amministratore rispondeva che non avendo disponibilità di cassa, proponendo come soluzione
“sia anticipatario il suo cliente”. Essendo accertato il credito, non vi erano ragioni per non accogliere la relativa domanda. Il richiamo in sentenza ad una mancata comunanza di causa petendi è un principio estraneo al nostro ordinamento e, pertanto, non condivisibile. L'appellante ha, inoltre, formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.. Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 Parte_1
“
1. Preliminarmente, accogliere l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per come avanzata in atti sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza appellata nonché del Decreto Ingiuntivo avversato.- 2. Nel merito, riformare integralmente la Sentenza n. 295/20 resa dal resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in data 10/12/2020, depositata in data 15/12/2020, notificata il 30/01/21, nell'ambito del giudizio iscritto a ruolo al n. 118/2018 R.G.A.C.; 3. Per l'effetto ed in conseguenza, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del 2/11/2017, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4. Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 25.1.2022 si è costituito in giudizio il sostenendo che: Controparte_1
- negli atti di primo grado all'interno del fascicolo monitorio è stato prodotto il verbale assembleare del 22.03.2016, la convocazione e notifica assembleare, il prospetto del piano di riparto, copia pagina 4 di 9 A/R, nota spese (allegato A del ricorso per decreto ingiuntivo n. 64/2017);
- con riferimento all'inesattezza della somma creditoria, si ribadisce quanto sostenuto in primo grado, ossia che l'approvazione del rendiconto rende il credito certo, liquido ed esigibile e che il decreto di cui si chiede la revoca in primo grado è fondato su delibera assembleare, non sindacabile in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma con impugnazione ex art. 1337 c.c.;
- non avendo l'appellante impugnato la delibera assembleare del 22.03.2016 allegata al fascicolo del monitorio, le contestazioni dallo stesso sollevate non possono certamente essere accolte dal giudice di prime cure;
- il giudice di prime cure, avendo osservato che la delibera su cui è fondato il decreto ingiuntivo non è stata impugnata, ne ha riconosciuto l'efficacia e il valore di prova del credito;
- l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta è dunque inammissibile e tale inammissibilità travolge anche la domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente;
- l'opponente non ha esibito documentazione che dimostri che il danno dallo stesso subito fosse attribuibile al , ossia ad una anomalia della rete fognaria condominiale, non potendosi CP_1 escludere che le infiltrazioni di cui si parla provengano dalle tubature di proprietà dello stesso
. CP_1 Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni di: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite del doppio grado di giudizio”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'ultima udienza del 19.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 5.11.2025 la causa la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo monitorio. Acquisito il fascicolo, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., con assegnazione di termine per note di discussione (depositate dalla sola parte appellante). Le parti hanno ritualmente depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rassegnando le conclusioni come in atti.
2.Principi applicabili al giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
3.Nel merito. 3.1 Nel giudizio di primo grado il ragionamento seguito dal giudice di pace può riassumersi come segue. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto di disattendere il motivo di opposizione concernente
“l'invalidità della delibera assembleare per erronea attribuzione di millesimi maggiori rispetto ai metri quadrati dei locali di proprietà dell'opponente”, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari, senza poterne sindacare la validità poiché tale giudizio è riservato al giudice dinanzi il quale le delibere pagina 5 di 9 assembleari possono essere impugnate. Quanto alla domanda riconvenzionale, il giudice di pace ha ritenuto inammissibile la domanda stessa poiché non collegata alla medesima causa petendi della domanda principale. Così riassunto il ragionamento del giudice di pace, l'appellante si duole, in primo luogo, dell'erroneità del medesimo data la mancata produzione della delibera assembleare di approvazione di spese e ripartizione delle stesse. 3.2 Tale doglianza dell'appellante non risulta fondata. Nel caso in disamina, al fascicolo del procedimento monitorio n. 186/2017 risulta allegata la delibera assembleare del ” del 22.03.2016 di approvazione del bilancio consuntivo CP_1 Controparte_1 al 9.12.2015, con relativo prospetto di “riparto consuntivo gestione ordinaria 9/12/2013-9/12/2015”, indicante i millesimi attribuiti alle due unità immobiliari dell'opponente in primo grado (47 e 159), nonché i saldi negativi delle precedenti gestioni per l'importo complessivo oggetto della domanda monitoria. L'odierno appellante, opponente nel giudizio di primo grado, si duole dell'erroneità dell'attribuzione di un numero di millesimi superiori a quelli effettivi. Sul punto, va condiviso il ragionamento seguito dal giudice di prime cure. Ed infatti, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, sicché l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Ne consegue che risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi della obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e, al contempo, a carico del debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della medesima obbligazione (cfr. ex multis, Cass. sez. I, sent. n. 2421/2006). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, bensì anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass., sez. II, sent. n. 9927/2004). Tanto precisato, in relazione alla specifica materia oggetto di esame, occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. civ. del 23/07/2020, n. 15696; Cass. civ. del 29 agosto 1994, n. 7569). La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. civ., Sez. U., del 18/12/2009, n. 26629 e n. 4672 del 23/02/2017). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e confutare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo nell'ipotesi in cui la delibera assembleare su cui la pretesa creditoria poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (arg. da Cass. civ. del 14/11/2012, n. 19938; Cass. civ. del 24/03/2017, n. 7741). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende pagina 6 di 9 l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (Cass. civ. n. 11981/1992). Così, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali configurano non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. civ. n. 3847/2021 e n.16635/2024). Si osserva, inoltre, come le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 9839/2021) hanno sancito il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Ne consegue che una delibera di approvazione della ripartizione delle spese ordinarie, che, come assume l'allora opponente, contenga errori nella ripartizione delle spese con riferimento alla suddivisione pro quota in relazione ai millesimi, deve comunque essere impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera. D'altronde, l'ipotizzato vizio della delibera potrebbe al più configurare un motivo di annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021(“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico
- quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”), in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, sicché tali vizi non possono essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c.. Nella specie, invece, è pacifico tra le parti che la delibera non sia stata oggetto di impugnazione, sicchè correttamente il giudice di prime cure ha escluso che l'opponente avrebbe potuto contestare la pretesa monitoria sulla base di tali ragioni. Tale motivo di appello, pertanto, va rigettato. 3.3 Con il secondo motivo di appello, la società il si duole del rilievo di inammissibilità della Pt_1 domanda riconvenzionale proposta dall'allora attore opponente, poiché non collegata alla medesima causa petendi della domanda principale. La decisione del GDP sul punto risulta condivisibile, con le precisazioni che seguono. Va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto – tale è la posizione sostanziale dell'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla pagina 7 di 9 comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 1.3.2024, n. 5484; Sez. III, 22.10.2019, n. 533). Nel caso di specie, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il titolo di tale domanda non fosse affatto comune a quello dedotto in giudizio dall'opposto, avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali. Per altro verso, nemmeno è ravvisabile alcuno specifico collegamento obiettivo tra domande tali da giustificare la trattazione simultanea delle stesse, nell'ottica del più generale principio del giusto processo regolato dalla legge ed ispirato al criterio della ragionevole durata. La domanda riconvenzionale, infatti, risulta obiettivamente autonoma, in quanto avente ad oggetto l'accertamento, richiesto dal condomino, di un danno derivante dagli impianti condominiali. Non risulta invero ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra le domande in esame, accomunate, a tutto voler concedere, dalla mera occasionale identità delle parti del giudizio. Solo in sede di atto di appello, poi, la società assume l'erroneità della sentenza perché il credito avrebbe dovuto “elidere la creditoria vantata in via principale”. Tale argomento non è condividibile, non confrontandosi l'odierno appellante con le difese dallo stesso avanzate davanti al GdP, ove ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed in aggiunta l'accoglimento della domanda riconvenzionale per l'intero importo richiesto. Non è chiara, dunque, l'elisione paventata in appello per sostenere la dedotta – ed insussistente - connessione della domanda.
4. Le spese del giudizio Il giudice d'appello, in materia di liquidazione delle spese, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite, visto che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Nella specie, la conferma della sentenza di primo grado e l'assenza di appello sul capo relativo alle spese (tale non può intendersi la richiesta dell'appellante di rideterminazione del relativo capo in accoglimento del gravame), comporta la non modificabilità del capo relativo alle spese di lite del primo grado. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b. del valore della presente controversia;
c. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. della sostanziale assenza di fase istruttoria;
f. del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura di legge. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 295/2020 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 10.12.2020 e depositata in data 16.12.2020;
pagina 8 di 9 - CONDANNA la società appellante l pagamento in Parte_3 favore del delle spese di lite del presente giudizio che liquida Controparte_1 in € 1276,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%del compenso;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
-Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19.12.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. 515/2021 R.G., avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, n. 295/2020 del 10.12.2020, depositata in data 15.12.2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PASQUALE DI VICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROSANNA MAZZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
-APPELLATO- RAGIONI DI FATTO E DIDIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, la società “ Parte_1
ha convenuto in giudizio il ”, per la
[...] Controparte_1 revoca del Decreto Ingiuntivo n. 64/2017, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 18.04.2017, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.918,12, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al soddisfo. La difesa dell'attore ha allegato che:
- nel ricorso notificato con il decreto opposto il pretende il pagamento della somma CP_1 ingiunta con riferimento agli oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria al 9.12.2015;
- in via preliminare, il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono stati notificati in modo irregolare, ossia in copia fotostatica, priva di certificazioni di autenticità come imposto dall'art. 643 c.p.c.; il ricorso non riporta in alcuna sua parte il numero di iscrizione a ruolo utile a correlarlo al decreto ingiuntivo opposto, per cui non è dato comprendere se il decreto ingiuntivo n. 64/17 del 18.04.17 fosse stato emesso con riferimento al ricorso allegato e notificato ovvero, erroneamente, ad altro e diverso ricorso o per altra ragione di credito;
mancano i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo;
pagina 1 di 9 - nel merito, la creditoria esposta è da contestare sia con riguardo all'ammontare, per come unilateralmente determinato, sia anche per le ragioni causali fondanti la pretesa;
- il convenuto pretende di recuperare oneri condominiali asseritamente non versati CP_1 dall'opponente e relativi alla gestione ordinaria al 9/12/15;
- la determinazione di tali oneri appare gravemente erronea, in quanto il conteggio di riparto è svolto su millesimi non attribuiti all'opponente;
- con il conteggio millesimale si attribuiscono alla società opponente il 20% dei millesimi complessivi del fabbricato, non corrispondenti alla metratura delle porzioni immobiliari della società, pari a 250 mq, e, pertanto, non corrispondenti a 204 millesimi pari al 20% del valore del fabbricato;
tale conteggio è frutto di una determinazione unilaterale svolta dall'amministratore del Condominio;
- allorquando l'amministratore IA aveva acquisito la gestione del Condominio, la società opponente era titolare di 47,00 millesimi e tanto risulta dal piano di riparto consuntivo dal 20/02/2007 al 20/02/2008 sottoscritto dallo stesso amministratore;
- nel corso degli anni, con evidente erroneità, alla società sono stati attribuiti 157 millesimi in più, in passato attribuiti alla Sig.ra Parte_2
- tale incongruenza è stata denunciata all'amministratore a mezzo mail del 9/02/15 e del 14/02/17 con cui si chiedevano le tabelle millesimali, il verbale dell'assemblea dei condomini nell'ambito della quale le stesse sono state approvate e si rappresenta la grave erroneità riscontrata nei prospetti redatti dall'amministratore riferiti ad immobili di altro proprietario;
- alla predetta missiva l'amministratore rispondeva a mezzo mail del 14/02/15 affermando di avere
“effettuato i piani di riparto sulla base di quelli antecedenti”, riconoscendo l'erroneità dei calcoli;
- il decreto ingiuntivo, pertanto, risulta privo della certezza del credito e doveva essere annullato e/o revocato;
- l'opponente, al fine di riparare il grave guasto e l'anomalia riscontrata alla rete fognaria condominiale, aveva affrontato dei costi;
- a causa della tracimazione di liquami e reflui fognari provenienti dalla conduttura CP_2
l'opponente ha lamentato di aver subito dei danni, denunciando la grave condizione con missiva del 2/02/17 e altra del 22/02/17 a cui l'amministratore rispondeva di non avere la disponibilità di cassa per potere intervenire e di anticipare tali spese;
- la società opponente ha affrontato tali lavori per un importo di € 2.673,54, come da fatture prodotte;
a tale somma va aggiunto un ulteriore importo per il ripristino del tetto, della controsoffittatura e della pitturazione che dovevano essere ancora effettuati;
- pertanto, il Condominio opposto dovrà risarcire i danni patiti che vanno quantificati nel valore delle spese affrontate. Ciò posto IL ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Parte_1 Calabro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare e privare di efficacia e, quindi, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 64/17, n. 186/2017 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 18/04/17, notificato il 20/10/17; Dichiarare non dovuta la somma recata nell'avversato monitorio;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il condominio tenuto al pagamento della Controparte_1 somma di € 2.673,54 per la causale esposta nonché per gli ulteriori danni che saranno quantificati in corso di causa;
Per l'effetto ed in conseguenza, condannare la parte opposta al pagamento della somma di € 2.673,54 nonché dell'ulteriore somma che risulterà dall'istruzione probatoria;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2018 si è costituito in giudizio il deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione concernente la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo in copia fotostatica, priva di certificazione di autenticità è del tutto infondata in quanto, trattandosi di decreto emesso dal Giudice di Pace di Corigliano, la conformità all'originale è stata rilasciata dalla cancelleria pagina 2 di 9 competente, senza necessità di attestazione di autenticità;
- l'approvazione del rendiconto rendeva quel credito certo, liquido ed esigibile;
- il decreto ingiuntivo è fondato su delibere approvate dall'assemblea dei Condomini, impugnabili ex art. 1137 c.c.;
- le questioni accertate o i fatti maturati in epoca anteriore alle delibere di spesa approvate, non possono essere sollevati come eccezioni volte ad evitare, in sede di opposizione, il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione;
- non avendo parte debitrice impugnato la delibera assembleare del 22.03.2016, allegata al fascicolo monitorio, posta a fondamento dei crediti azionati, le contestazioni non possono essere accolte;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, quando un amministratore promuove un procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione formulata da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali;
il giudice, nel procedimento di opposizione, deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale la loro validità; la legge prevede per i condomini dissenzienti, astenuti o assenti di chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento di una delibera approvata dall'assemblea di condominio, contraria alla legge o al regolamento di condominio;
- nel caso oggetto di giudizio non si ravvisa la nullità della delibera assembleare;
- all'opponente sono state inviate tutte le convocazioni e i verbali assembleari, nonché missiva di messa in mora, come si evince dalle ricevute delle raccomandate A/R allegate al fascicolo del monitorio;
- l'opponente non ha esibito in giudizio alcuna documentazione concernente il pagamento dell'importo di € 2.673,54, in realtà di competenza del Condominio, al fine di riparare il grave guasto arrecato dalla tracimazione di liquami e reflui fognari provenienti dalla conduttura condominiale, essendo possibile che le infiltrazioni provengano da tubature di proprietà dello stesso attore;
- la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile perché non collegata alla pretesa dell'attore in senso sostanziale, il quale ha chiesto decreto ingiuntivo per il recupero di somme condominiali. Tanto premesso, il ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Controparte_1 Calabro di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea con conferma del Decreto Ingiuntivo n. 64/2017, oggi opposto con ogni conseguenza di legge;
si insiste nella provvisoria esecuzione stante l'assenza di prova scritta di parte opponente ed il grave pregiudizio che il CP_1 sta subendo per i mancati pagamenti degli oneri condominiali;
nel merito respingere la domanda riconvenzionale di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in premessa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Rigettate le richieste istruttorie di parte opponente perché ritenute non rilevanti, all'udienza del 21.11.2019, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e, all'udienza del giorno 8.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione. Conseguentemente, con la sentenza n. 295/2020, resa nel procedimento iscritto al n. 118/18 RG in data 10.12.2020 e depositata in Cancelleria in data 16.10.2020, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo n. 64/2017, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato depositato in Cancelleria in data 26.02.2021, il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1 A tal fine, ha dedotto: pagina 3 di 9 - “I) Mancanza di motivazione e discrepanza della sentenza impugnata rispetto agli argomenti addotti dalle parti in causa a fondamento delle rispettive difese.”. Il Giudice di prime cure è incorso in grave errore allorquando ha ritenuto inaccoglibili le lagnanze rivolte, poiché il Giudice dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari richiamanti i crediti raccolti nel provvedimento monitorio. Come si può evincere dalla documentazione in atti, non è stata prodotta alcuna delibera assembleare di approvazione di spese e di ripartizione delle stesse, ma solo un prospetto di spesa senza alcun riferimento a qualsivoglia delibera approvativa. Già in primo grado si era fatto rilevare che non c'era alcuna delibera di approvazione di spesa e di distribuzione di oneri condominiali, ma unicamente calcoli svolti dall'amministratore su tabelle millesimali incongrue e già oggetto di specifiche contestazioni. Non si trattava, quindi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, di valutare la legittimità di una delibera assembleare che non c'è, ma l'attribuzione dei millesimi. Il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la sussistenza della delibera assembleare che non è stata mai prodotta dal opposto, CP_1 poiché non è stata mai assunta. È risultata evidente, inoltre, nel giudizio a cognizione piena instauratosi con la spiegata opposizione, l'incongrua imputazione di millesimi a carico del appellante a cui è stato attribuito il 20% dei millesimi complessivi del fabbricato, CP_1 frutto di una unilaterale determinazione svolta dall'amministratore del Condominio. Dalla documentazione in atti risulta evidente che allorquando l'amministratore, Avv. IA, ha acquisito la gestione del Condominio, la società opponente era titolare di 47,00 millesimi e tanto risulta dal piano di riparto consuntivo dal 20/02/2007 al 20/02/2008 sottoscritto dallo stesso amministratore;
nel corso degli anni sono stati attribuiti 157 millesimi in più che precedentemente appartenevano ad altro condomino. L'erroneità nei calcoli, privando il decreto ingiuntivo del requisito della certezza del credito, avrebbe dovuto condurre all'annullamento del monitorio non sussistendo la creditoria asseritamente vantata;
- “II) Rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.”. La domanda riconvenzionale spiegata era volta ad accertare e dichiarare la sussistenza di un credito che dovrebbe elidere la creditoria vantata in via principale in fase monitoria. Il credito vantato dalla odierna appellante è sussistente sia per l'esame delle fatture prodotte che per la sostanziale mancata contestazione della controparte. Il credito derivava dai danni arrecati agli immobili di proprietà della società
[...] dalla tracimazione dei liquami e reflui fognari provenienti dalla Parte_1 conduttura condominiale, condizione denunciata a mezzo missiva del 2/02/17 e del 22/02/17 cui l'amministratore rispondeva che non avendo disponibilità di cassa, proponendo come soluzione
“sia anticipatario il suo cliente”. Essendo accertato il credito, non vi erano ragioni per non accogliere la relativa domanda. Il richiamo in sentenza ad una mancata comunanza di causa petendi è un principio estraneo al nostro ordinamento e, pertanto, non condivisibile. L'appellante ha, inoltre, formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.. Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 Parte_1
“
1. Preliminarmente, accogliere l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per come avanzata in atti sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza appellata nonché del Decreto Ingiuntivo avversato.- 2. Nel merito, riformare integralmente la Sentenza n. 295/20 resa dal resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in data 10/12/2020, depositata in data 15/12/2020, notificata il 30/01/21, nell'ambito del giudizio iscritto a ruolo al n. 118/2018 R.G.A.C.; 3. Per l'effetto ed in conseguenza, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del 2/11/2017, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4. Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 25.1.2022 si è costituito in giudizio il sostenendo che: Controparte_1
- negli atti di primo grado all'interno del fascicolo monitorio è stato prodotto il verbale assembleare del 22.03.2016, la convocazione e notifica assembleare, il prospetto del piano di riparto, copia pagina 4 di 9 A/R, nota spese (allegato A del ricorso per decreto ingiuntivo n. 64/2017);
- con riferimento all'inesattezza della somma creditoria, si ribadisce quanto sostenuto in primo grado, ossia che l'approvazione del rendiconto rende il credito certo, liquido ed esigibile e che il decreto di cui si chiede la revoca in primo grado è fondato su delibera assembleare, non sindacabile in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma con impugnazione ex art. 1337 c.c.;
- non avendo l'appellante impugnato la delibera assembleare del 22.03.2016 allegata al fascicolo del monitorio, le contestazioni dallo stesso sollevate non possono certamente essere accolte dal giudice di prime cure;
- il giudice di prime cure, avendo osservato che la delibera su cui è fondato il decreto ingiuntivo non è stata impugnata, ne ha riconosciuto l'efficacia e il valore di prova del credito;
- l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta è dunque inammissibile e tale inammissibilità travolge anche la domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente;
- l'opponente non ha esibito documentazione che dimostri che il danno dallo stesso subito fosse attribuibile al , ossia ad una anomalia della rete fognaria condominiale, non potendosi CP_1 escludere che le infiltrazioni di cui si parla provengano dalle tubature di proprietà dello stesso
. CP_1 Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni di: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite del doppio grado di giudizio”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'ultima udienza del 19.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 5.11.2025 la causa la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo monitorio. Acquisito il fascicolo, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., con assegnazione di termine per note di discussione (depositate dalla sola parte appellante). Le parti hanno ritualmente depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rassegnando le conclusioni come in atti.
2.Principi applicabili al giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
3.Nel merito. 3.1 Nel giudizio di primo grado il ragionamento seguito dal giudice di pace può riassumersi come segue. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto di disattendere il motivo di opposizione concernente
“l'invalidità della delibera assembleare per erronea attribuzione di millesimi maggiori rispetto ai metri quadrati dei locali di proprietà dell'opponente”, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari, senza poterne sindacare la validità poiché tale giudizio è riservato al giudice dinanzi il quale le delibere pagina 5 di 9 assembleari possono essere impugnate. Quanto alla domanda riconvenzionale, il giudice di pace ha ritenuto inammissibile la domanda stessa poiché non collegata alla medesima causa petendi della domanda principale. Così riassunto il ragionamento del giudice di pace, l'appellante si duole, in primo luogo, dell'erroneità del medesimo data la mancata produzione della delibera assembleare di approvazione di spese e ripartizione delle stesse. 3.2 Tale doglianza dell'appellante non risulta fondata. Nel caso in disamina, al fascicolo del procedimento monitorio n. 186/2017 risulta allegata la delibera assembleare del ” del 22.03.2016 di approvazione del bilancio consuntivo CP_1 Controparte_1 al 9.12.2015, con relativo prospetto di “riparto consuntivo gestione ordinaria 9/12/2013-9/12/2015”, indicante i millesimi attribuiti alle due unità immobiliari dell'opponente in primo grado (47 e 159), nonché i saldi negativi delle precedenti gestioni per l'importo complessivo oggetto della domanda monitoria. L'odierno appellante, opponente nel giudizio di primo grado, si duole dell'erroneità dell'attribuzione di un numero di millesimi superiori a quelli effettivi. Sul punto, va condiviso il ragionamento seguito dal giudice di prime cure. Ed infatti, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, sicché l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Ne consegue che risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi della obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e, al contempo, a carico del debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della medesima obbligazione (cfr. ex multis, Cass. sez. I, sent. n. 2421/2006). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, bensì anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass., sez. II, sent. n. 9927/2004). Tanto precisato, in relazione alla specifica materia oggetto di esame, occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. civ. del 23/07/2020, n. 15696; Cass. civ. del 29 agosto 1994, n. 7569). La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. civ., Sez. U., del 18/12/2009, n. 26629 e n. 4672 del 23/02/2017). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e confutare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo nell'ipotesi in cui la delibera assembleare su cui la pretesa creditoria poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (arg. da Cass. civ. del 14/11/2012, n. 19938; Cass. civ. del 24/03/2017, n. 7741). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende pagina 6 di 9 l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (Cass. civ. n. 11981/1992). Così, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali configurano non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. civ. n. 3847/2021 e n.16635/2024). Si osserva, inoltre, come le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 9839/2021) hanno sancito il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Ne consegue che una delibera di approvazione della ripartizione delle spese ordinarie, che, come assume l'allora opponente, contenga errori nella ripartizione delle spese con riferimento alla suddivisione pro quota in relazione ai millesimi, deve comunque essere impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera. D'altronde, l'ipotizzato vizio della delibera potrebbe al più configurare un motivo di annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021(“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico
- quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”), in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, sicché tali vizi non possono essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c.. Nella specie, invece, è pacifico tra le parti che la delibera non sia stata oggetto di impugnazione, sicchè correttamente il giudice di prime cure ha escluso che l'opponente avrebbe potuto contestare la pretesa monitoria sulla base di tali ragioni. Tale motivo di appello, pertanto, va rigettato. 3.3 Con il secondo motivo di appello, la società il si duole del rilievo di inammissibilità della Pt_1 domanda riconvenzionale proposta dall'allora attore opponente, poiché non collegata alla medesima causa petendi della domanda principale. La decisione del GDP sul punto risulta condivisibile, con le precisazioni che seguono. Va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto – tale è la posizione sostanziale dell'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla pagina 7 di 9 comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 1.3.2024, n. 5484; Sez. III, 22.10.2019, n. 533). Nel caso di specie, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il titolo di tale domanda non fosse affatto comune a quello dedotto in giudizio dall'opposto, avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali. Per altro verso, nemmeno è ravvisabile alcuno specifico collegamento obiettivo tra domande tali da giustificare la trattazione simultanea delle stesse, nell'ottica del più generale principio del giusto processo regolato dalla legge ed ispirato al criterio della ragionevole durata. La domanda riconvenzionale, infatti, risulta obiettivamente autonoma, in quanto avente ad oggetto l'accertamento, richiesto dal condomino, di un danno derivante dagli impianti condominiali. Non risulta invero ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra le domande in esame, accomunate, a tutto voler concedere, dalla mera occasionale identità delle parti del giudizio. Solo in sede di atto di appello, poi, la società assume l'erroneità della sentenza perché il credito avrebbe dovuto “elidere la creditoria vantata in via principale”. Tale argomento non è condividibile, non confrontandosi l'odierno appellante con le difese dallo stesso avanzate davanti al GdP, ove ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed in aggiunta l'accoglimento della domanda riconvenzionale per l'intero importo richiesto. Non è chiara, dunque, l'elisione paventata in appello per sostenere la dedotta – ed insussistente - connessione della domanda.
4. Le spese del giudizio Il giudice d'appello, in materia di liquidazione delle spese, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite, visto che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Nella specie, la conferma della sentenza di primo grado e l'assenza di appello sul capo relativo alle spese (tale non può intendersi la richiesta dell'appellante di rideterminazione del relativo capo in accoglimento del gravame), comporta la non modificabilità del capo relativo alle spese di lite del primo grado. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; b. del valore della presente controversia;
c. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. della sostanziale assenza di fase istruttoria;
f. del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura di legge. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 295/2020 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 10.12.2020 e depositata in data 16.12.2020;
pagina 8 di 9 - CONDANNA la società appellante l pagamento in Parte_3 favore del delle spese di lite del presente giudizio che liquida Controparte_1 in € 1276,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%del compenso;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
-Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19.12.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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