TRIB
Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/02/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1508 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per lo scioglimento del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio iscritto al n. 1508 / 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
nella Via Ariosto n.18, codice fiscale pensionato, C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Caboni n.3 palazzo D2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Zucca (cod. Fisc. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende,
E
( ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
09.11.1964, residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, alla Via F. De Sanctis n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesca Conteddu c.f. (C.F. ) pec: C.F._4
che la rappresenta e difende, Email_1 Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Rilevato che i coniugi innanzi indicati hanno chiesto lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Olbia il giorno 15/12/1990; detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nell'apposito Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno 1990; dal matrimonio non nascevano figli.
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
Rilevato che i coniugi nel concludere ribadivano la volontà di divorziare, chiedevano di essere autorizzati alla trattazione scritta e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa e depositate dai difensori costituiti in data
28.11.2023; il Presidente autorizzava la trattazione scritta e, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
Lo scioglimento del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...], il [...], Controparte_1
celebrato in Olbia il giorno 15/12/1990; detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nell'apposito Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno
1990, alle seguenti
CONDIZIONI
A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Olbia il giorno 15/12/1990 tra il
Signor , nato a [...] il [...] e la Signora , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , trascritto nell'apposito C.F._3
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno 1990 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Olbia di procedere alle annotazioni prescritte dalla legge;
B. il Signor si impegna si e si obbliga a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della predetta, Controparte_1
al seguente IBAN n. [...], un contributo economico a titolo di assegno divorzile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, fino a che la stessa non abbia a percepire il trattamento pensionistico;
dal momento in cui la Sig.ra percepirà CP_1
l'importo dovutole a titolo di pensione, l'assegno divorzile da € 500.00 (rivalutato di anno in
Org anno) sarà ridotto ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
C. Si precisa che, nel caso in cui alla sig.ra non dovesse essere riconosciuto il CP_1
trattamento pensionistico, in capo al sig. l'obbligo del versamento a favore Parte_2
della sig.ra dell'assegno divorzile dell'ammontare di € 500,00, da rivalutarsi CP_1
Org annualmente secondo gli indici
I Sig.ri e , danno atto di non aver null'altro da Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per lo scioglimento del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio iscritto al n. 1508 / 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
nella Via Ariosto n.18, codice fiscale pensionato, C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Caboni n.3 palazzo D2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Zucca (cod. Fisc. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende,
E
( ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
09.11.1964, residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, alla Via F. De Sanctis n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesca Conteddu c.f. (C.F. ) pec: C.F._4
che la rappresenta e difende, Email_1 Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Rilevato che i coniugi innanzi indicati hanno chiesto lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Olbia il giorno 15/12/1990; detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nell'apposito Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno 1990; dal matrimonio non nascevano figli.
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
Rilevato che i coniugi nel concludere ribadivano la volontà di divorziare, chiedevano di essere autorizzati alla trattazione scritta e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa e depositate dai difensori costituiti in data
28.11.2023; il Presidente autorizzava la trattazione scritta e, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
Lo scioglimento del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...], il [...], Controparte_1
celebrato in Olbia il giorno 15/12/1990; detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nell'apposito Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno
1990, alle seguenti
CONDIZIONI
A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Olbia il giorno 15/12/1990 tra il
Signor , nato a [...] il [...] e la Signora , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , trascritto nell'apposito C.F._3
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al n. 30, parte I, per l'anno 1990 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Olbia di procedere alle annotazioni prescritte dalla legge;
B. il Signor si impegna si e si obbliga a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della predetta, Controparte_1
al seguente IBAN n. [...], un contributo economico a titolo di assegno divorzile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, fino a che la stessa non abbia a percepire il trattamento pensionistico;
dal momento in cui la Sig.ra percepirà CP_1
l'importo dovutole a titolo di pensione, l'assegno divorzile da € 500.00 (rivalutato di anno in
Org anno) sarà ridotto ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
C. Si precisa che, nel caso in cui alla sig.ra non dovesse essere riconosciuto il CP_1
trattamento pensionistico, in capo al sig. l'obbligo del versamento a favore Parte_2
della sig.ra dell'assegno divorzile dell'ammontare di € 500,00, da rivalutarsi CP_1
Org annualmente secondo gli indici
I Sig.ri e , danno atto di non aver null'altro da Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo