Sentenza 11 luglio 1985
Massime • 1
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce. ( V 2474/72, mass n 359946; ( V 1149/67, mass n 327574).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1985, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 11 luglio 1985 |
Testo completo
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce. ( V 2474/72, mass n 359946; ( V 1149/67, mass n 327574).*