TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 635/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 10.3.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Anna Fabbro
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Barbara Menguzzato
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IN
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito omologare le seguenti condizioni:
1) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra che Parte_1 Controparte_2 accetta, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, l'importo di euro 17.000,00 a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei suoi diritti patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, da versarsi integralmente entro tre giorni feriali dalla comunicazione dell'omologa del presente accordo da parte dell'intestato
Tribunale;
2) Le parti riconoscono e danno atto che la predetta attribuzione patrimoniale è stata effettuata a definitiva e tombale tacitazione di ogni e qualunque pretesa presente e futura, anche di natura risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
3) Di conseguenza, con l'esatto e completo adempimento da parte del Sig. Parte_2 del versamento di Euro 17.000,00 in favore della Sig.ra le
[...] Controparte_2 parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa e rinunciano espressamente e irrevocabilmente a proporre qualsiasi futura domanda di contenuto economico, ivi incluse le pretese relative alla pensione di reversibilità, alla quota del Trattamento di Fine Rapporto e all'assegno a carico dell'eredità.
4) Spese di lite interamente compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 20.12.2003 Parte_1 Controparte_1 in Comune di Codroipo (UD); dall'unione non sono nati figli;
con sentenza n. 565/2022 pubblicata in data 4.6.2022 il Tribunale di IN ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare negando un assegno divorzile alla moglie.
Ritualmente costituitasi in giudizio la resistente nulla ha opposto alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse, soprattutto chiedendo un assegno divorzile per sé di euro
600,00 mensili.
2 Alla prima udienza di data 3.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, soprassedendo -medio tempore- all'adozione di provvedimenti provvisori nella speranza di addivenire a conclusioni congiunte.
Il giudice ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Previa pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del 18.11.2025 davanti al G.I. per la decisione sugli altri capi della domanda.
In questa udienza le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno pertanto rassegnato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione definitiva.
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti possono essere integralmente accolte non essendoci interessi di figli da tutelare. L'importo dell'una tantum stabilito dalle parti in favore della resistente ed a carico del ricorrente appare equo.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dà atto che il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_2
che accetta, l'importo di euro 17.000,00 a titolo di liquidazione, in un'unica
[...] soluzione, dei suoi diritti patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, da versarsi integralmente entro tre giorni feriali dalla comunicazione della presente sentenza;
2) Dà atto che le parti riconoscono e danno esse stesse atto che la predetta attribuzione patrimoniale è stata effettuata a definitiva e tombale tacitazione di ogni e qualunque pretesa presente e futura, anche di natura risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
3) Dà atto che, di conseguenza, con l'esatto e completo adempimento da parte del Sig.
[...]
del versamento di Euro 17.000,00 in favore della Sig.ra le Parte_2 Controparte_2 parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa e rinunciano espressamente e irrevocabilmente a proporre qualsiasi futura domanda di contenuto economico, ivi incluse le pretese relative alla pensione di reversibilità, alla quota del Trattamento di Fine Rapporto e all'assegno a carico dell'eredità.
4) Spese di lite interamente compensate.
3 Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio dd. 18.11.2025
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
4