Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente
Dott. Totaro Vincenza Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16/1/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 148 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parente e Alberico De Parte_1
Angelis con i quali elettivamente domicilia
Appellante
E
Controparte_1
n persona dei rispettivi
[...]
legali rappresentanti pro tempore.
Appellati Contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.01.2024, proponeva appello parziale Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n.
3944/2023 del 9-10-2023 con la quale era stata accolta la propria domanda e
1
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'a. s. 2022/2023 e all'emissione del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, ma erano state compensate per intero le spese di lite.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione delle spese.
Domandava, pertanto, la condanna al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il e gli altri due Uffici appellati, benché Controparte_3
ritualmente chiamati in giudizio non si costituivano.
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti trasmesso telematicamente.
***
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote
2 in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. Inoltre, continua a restare
“estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione del mutamento di giurisprudenza del Tribunale adito e della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa non era affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla
Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinché pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n.
29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico
Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo
Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Infine, anche a prescindere dalla controvertibilità della questione su tutto il territorio nazionale, lo stesso Tribunale di Napoli Nord ha dato atto del proprio mutamento di giurisprudenza operato in applicazione del sopravvenuto
3 intervento nomofilattico (Ord. n. 29961/23) e, pertanto, già solo in seno all'ufficio adito sussisteva un orientamento contrastante con quello sposato dalla Suprema Corte, sicché ben si giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Nulla va disposto per le spese tenuto conto della contumacia degli appellati, in tal senso dovendosi leggere il dispositivo trasmesso.
Va dato atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 16/1/2025
Il Presidente estensore
4