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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to SANNA GIOVANNI PIETRO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to CP_1 P.IVA_1
PISANU RITA ASSUNTA MARIA, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
, rappresentato e difeso dall' avv.to RIVA SERGIO, per CP_2
procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 29/05/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Con Verbale Unico di accertamento del 7 luglio 2021 gli ispettori dell'I.T.L. di Genova hanno accertato che le cooperative e di cui il era stato Pt_2 Pt_3 T_
formalmente dipendente rispettivamente dal 3.11.2016 al
7.5.2019 e dal 7.6.2019 al 31.1.2020 con mansioni di impiegato amministrativo, erano state costituite fittiziamente per l'assunzione dei dipendenti addetti alla vendita in tre negozi di calzature siti nel Ponente Ligure (Albenga, Diano Marina e Pietra
Ligure) di fatto gestiti dal stesso, effettivo datore di T_
lavoro dei lavoratori in forza presso le predette cooperative che si erano occupate solo di predisporre le buste paga e corrispondere agli stessi la retribuzione, senza tuttavia versare la relativa contribuzione e . CP_1 CP_2
Gli ispettori, dopo aver sentito molti informatori (tra cui gli amministratori delle cooperative che hanno dichiarato di essere stati semplici prestanomi degli effettivi titolari e T_
, hanno quantificato la contribuzione Per_1 CP_1
totalmente omessa per il periodo dal 1/06/2016 al 31/01/2020
(data di cessazione delle attività) nel complessivo importo di €.
144.657,94, oltre alle somme aggiuntive pari ad €. 89.971,89 per
2
un totale di €. 234.629,73.
è stato inoltre iscritto d'ufficio alla Gestione T_
Commercianti quale imprenditore individuale.
2. A seguito di tale accertamento, l' ha iscritto a ruolo i CP_2
crediti relativi ai premi evasi nel periodo 2016-2019 e in data
29/9/2023 ha notificato la relativa cartella esattoriale per il CP_3
pagamento degli stessi nella misura di €. 6.344,28.
3. Nel frattempo , cessata l'attività lavorativa, ha T_
richiesto ad la NASPI che gli venne respinta con CP_1
provvedimento del 11/02/2022, essendo emerso che di fatto non era un dipendente ma il vero titolare delle aziende.
4. Da questi antefatti sono scaturiti tre giudizi separati instaurati dal sig. che ha impugnato il verbale di accertamento T_
ispettivo, il provvedimento di diniego della indennità NASPI e la cartella esattoriale emessa da per i premi . CP_3 CP_2
4.1. In tali giudizi ha sostenuto: T_
- la decadenza dalla pretesa sanzionatoria ex art. 14 legge n.
689/81, per essere stato il verbale di accertamento emesso tardivamente rispetto alla data di conclusione dell'ispezione;
- nel merito, la genuinità del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze delle due cooperative a favore delle quali aveva svolto mansioni direttive di gestione e controllo dei negozi, in adempimento degli incarichi ricevuti dalle stesse;
- il proprio diritto alla corresponsione da parte dell' CP_1
3
dell'indennità NASPI;
- la prescrizione dei crediti previdenziali ed assicurativi.
4.2. Le controparti si sono costituite chiedendo la reiezione dei ricorsi.
4.3. Il giudice, riunite le tre cause, ha accolto solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente relativamente ai premi scadenti nel periodo anteriore al gennaio 2020, CP_2
rideterminando il credito dell'Istituto assicurativo nel minor importo pari ad €. 3.371,81 (come da conteggio depositato agli atti) e compensando le relative spese tra loro;
ha invece respinto tutte le altre domande con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore di . CP_1
5. appella la sentenza per i seguenti motivi: T_
5.1. In primo luogo reitera l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/81, evidenziando che, con l'audizione del Pt_4
(Presidente del CdA di ) in data 4/03/2020, l'accertamento Pt_2
doveva ritenersi concluso;
conseguentemente il verbale di accertamento del luglio 2021 era stato emesso tardivamente, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione richiamata in ricorso.
5.2. Nel merito viene censurato l'utilizzo da parte del giudice delle dichiarazioni rese in sede ispettiva senza il rispetto del contraddittorio in violazione dell'art. 111 Cost.; dichiarazioni che
– tra l'altro - contrastavano inammissibilmente con i riscontri documentali da cui risultava che il ricorrente era stato dipendente delle due cooperative, regolarmente costituite e
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registrate. Erano dunque le due società cooperative che dovevano ritenersi responsabili delle asserite violazioni previdenziali nei confronti degli Istituti odierni appellati.
5.3. L'appellante poi ribadisce l'eccezione di prescrizione dei crediti , erroneamente respinta dal giudice che aveva CP_1
omesso di analizzare la decorrenza della stessa in relazione agli atti di notifica.
5.4. Insiste nel diritto ad ottenere la NASPI e critica infine la statuizione di compensazione delle spese nei rapporti con CP_2
perchè non motivata.
6. e si difendono chiedendo la conferma della CP_1 CP_2
sentenza appellata.
7. La causa, discussa - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- mediante il deposito di note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 28 maggio 2025, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è integralmente infondato e va quindi respinto.
8.1. Il primo motivo, volto a censurare la sentenza per non aver accolto l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell' art. 14 legge n. 689/81, è inammissibile prima ancora di essere infondato.
Ed infatti, il Tribunale, dopo aver ritenuto che nella fattispecie in esame il verbale di accertamento era stato emesso all'esito di una lunga indagine ispettiva senza alcun ritardo, ha altresì evidenziato come la normativa invocata si riferisse ai verbali
5
ispettivi accertativi di violazioni di legge comportanti sanzioni amministrative, mentre nella fattispecie in esame l'accertamento dell' del aveva ad oggetto l'omissione della CP_4 CP_5
contribuzione relativa alle posizioni lavorative di cui il sig.
era risultato l'effettivo datore di lavoro. T_
Tale motivazione, del tutto condivisibile, non è stata specificamente impugnata dall'appellante che ha continuato a sostenere la tardività dell'accertamento perchè le indagini si sarebbero concluse con l'audizione degli amministratori delle cooperative avvenuta un anno prima della notifica del verbale ispettivo.
La statuizione in punto inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 14 legge n. 689/81 è dunque divenuta incontrovertibile.
8.2. Nel merito, dall'istruttoria espletata sia in sede ispettiva che giudiziale, è emerso in modo evidente che di fatto il sig. T_
fosse il vero datore di lavoro del personale che lavorava nei negozi di calzature, dallo stesso gestiti insieme con il sig.
Tanto è vero che il sig. non ha mai contestato la Per_1 T_
veridicità delle dichiarazioni rese dagli informatori, neppure in questa sede di appello, limitandosi a sostenerne l'inidoneità probatoria poiché rese in assenza di contraddittorio e in contrasto con i riscontri documentali.
Tale censura deve ritenersi infondata: il sig. Tes_1
formalmente legale rappresentante della cooperativa ha Pt_2
dichiarato, anche in sede giudiziale, di essersi prestato ad
6
assumere l' incarico di amministratore per fare un piacere al sig.
, che di fatto è sempre stato il vero coordinatore Parte_1
delle attività aziendali insieme con il sig. Per_1
Stesso discorso vale per i legali rappresentanti della Cooperativa
Maggiore sigg.ri e che furono Parte_5 Parte_6
semplici prestanomi degli effettivi gestori dei negozi, tra cui il stesso, come emerso dalle loro dichiarazioni rilasciate in T_
sede ispettiva. Tutti i dipendenti sentiti in sede ispettiva hanno confermato di non aver mai conosciuto gli amministratori delle predette cooperative e di aver ricevuto istruzioni solo da T_
e, alcuni di loro, con i quali avevano effettuato i Per_1
colloqui per le assunzioni e si erano rapportati per lo svolgimento delle loro attività lavorative.
Il fatto che anche fosse inserito nell'organizzazione Per_1
gestionale non esclude le responsabilità di , come T_
correttamente motivato nella sentenza impugnata (peraltro neppure specificamente impugnata), secondo cui “appare verosimile che abbia condiviso con il il Per_1 T_
ruolo apicale nella creazione e gestione delle due cooperative
ARCO e che lavorava come segretaria a Parte_3 Per_2
stretto contatto con il ricorrente, ha dichiarato che e T_
che lei non aveva mai visto, “erano di pari livello e Per_1
gestivano tutto insieme”), ma tale circostanza non esclude che il
abbia di fatto esercitato il ruolo gestorio riferito da T_
pressochè tutti i soggetti escussi dagli ispettori.”
Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Tribunale
7
secondo cui , in quanto effettivo gestore dei rapporti di T_
lavoro del personale formalmente assunto dalle Cooperative, era tenuto al versamento dei contributi e dei premi CP_1 CP_2
rivendicati dai rispettivi enti previdenziali.
8.3. Una volta riconosciuta la natura di datore di lavoro dell'odierno appellante, va conseguentemente respinto il motivo di appello relativo al percepimento dell'indennità NASPI correttamente negata da al momento della cessazione CP_1
dell'attività, stante la evidente fittizietà del suo contratto di lavoro alle dipendenze delle Cooperative.
8.4. Va poi respinto il motivo di appello relativo alla reiezione dell'eccezione di prescrizione dei contributi;
il Tribunale al CP_1
riguardo ha sostenuto che il conteggio operato dagli ispettori verbalizzanti aveva già limitato la pretesa contributiva al quinquennio precedente alla notifica dell'accertamento, avvenuta a mezzo raccomandata n°154077433208 in data 14 agosto 2021.
Trattasi di una motivazione corretta: dal verbale di accertamento risulta infatti gli ispettori hanno conteggiato la contribuzione evasa dal 1° giugno 2016 al 31 gennaio 2020; trattandosi di contributi da versarsi in quattro rate trimestrali fisse, i primi versamenti avrebbero dovuto avvenire entro il 22 agosto 2016.
Conseguentemente, la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 14 agosto 2021 ha interrotto la prescrizione di tutti i crediti azionati.
8.5. Infine, neppure è fondato il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese nei rapporti con , il cui credito CP_2
8
è stato ridotto dal giudice in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, proprio in virtù della soccombenza parziale del ricorrente nella causa di opposizione a cartella esattoriale notificata da per il pagamento dei premi , ha CP_3 CP_2
compensato integralmente le spese di lite con una pronunzia di favore verso il Sig. ; ed infatti quest'ultimo non può T_
pretendere la rifusione (neppure parziale) delle proprie spese di lite da parte dell' , trattandosi del soggetto risultato CP_6
comunque creditore, seppur di una somma inferiore rispetto a quella indicata nella cartella esattoriale opposta.
Soccorre al riguardo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte, secondo la quale il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuta una seppur minima parte del credito azionato non può mai qualificarsi soccombente ed essere condannato, anche solo in parte, alle spese di lite. (Cass. n.
9587/2015 e altre conformi).
8.6. Le spese di lite del grado - così come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore delle domande e tenuto conto dell'impegno professionale profuso - seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
9
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida – a favore di
- in complessivi €. 10.000,00 oltre spese generali e – a CP_1
favore di – in complessivi €. 2.000,00, oltre spese CP_2
generali.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi in data
03/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to SANNA GIOVANNI PIETRO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to CP_1 P.IVA_1
PISANU RITA ASSUNTA MARIA, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
, rappresentato e difeso dall' avv.to RIVA SERGIO, per CP_2
procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 29/05/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Con Verbale Unico di accertamento del 7 luglio 2021 gli ispettori dell'I.T.L. di Genova hanno accertato che le cooperative e di cui il era stato Pt_2 Pt_3 T_
formalmente dipendente rispettivamente dal 3.11.2016 al
7.5.2019 e dal 7.6.2019 al 31.1.2020 con mansioni di impiegato amministrativo, erano state costituite fittiziamente per l'assunzione dei dipendenti addetti alla vendita in tre negozi di calzature siti nel Ponente Ligure (Albenga, Diano Marina e Pietra
Ligure) di fatto gestiti dal stesso, effettivo datore di T_
lavoro dei lavoratori in forza presso le predette cooperative che si erano occupate solo di predisporre le buste paga e corrispondere agli stessi la retribuzione, senza tuttavia versare la relativa contribuzione e . CP_1 CP_2
Gli ispettori, dopo aver sentito molti informatori (tra cui gli amministratori delle cooperative che hanno dichiarato di essere stati semplici prestanomi degli effettivi titolari e T_
, hanno quantificato la contribuzione Per_1 CP_1
totalmente omessa per il periodo dal 1/06/2016 al 31/01/2020
(data di cessazione delle attività) nel complessivo importo di €.
144.657,94, oltre alle somme aggiuntive pari ad €. 89.971,89 per
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un totale di €. 234.629,73.
è stato inoltre iscritto d'ufficio alla Gestione T_
Commercianti quale imprenditore individuale.
2. A seguito di tale accertamento, l' ha iscritto a ruolo i CP_2
crediti relativi ai premi evasi nel periodo 2016-2019 e in data
29/9/2023 ha notificato la relativa cartella esattoriale per il CP_3
pagamento degli stessi nella misura di €. 6.344,28.
3. Nel frattempo , cessata l'attività lavorativa, ha T_
richiesto ad la NASPI che gli venne respinta con CP_1
provvedimento del 11/02/2022, essendo emerso che di fatto non era un dipendente ma il vero titolare delle aziende.
4. Da questi antefatti sono scaturiti tre giudizi separati instaurati dal sig. che ha impugnato il verbale di accertamento T_
ispettivo, il provvedimento di diniego della indennità NASPI e la cartella esattoriale emessa da per i premi . CP_3 CP_2
4.1. In tali giudizi ha sostenuto: T_
- la decadenza dalla pretesa sanzionatoria ex art. 14 legge n.
689/81, per essere stato il verbale di accertamento emesso tardivamente rispetto alla data di conclusione dell'ispezione;
- nel merito, la genuinità del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze delle due cooperative a favore delle quali aveva svolto mansioni direttive di gestione e controllo dei negozi, in adempimento degli incarichi ricevuti dalle stesse;
- il proprio diritto alla corresponsione da parte dell' CP_1
3
dell'indennità NASPI;
- la prescrizione dei crediti previdenziali ed assicurativi.
4.2. Le controparti si sono costituite chiedendo la reiezione dei ricorsi.
4.3. Il giudice, riunite le tre cause, ha accolto solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente relativamente ai premi scadenti nel periodo anteriore al gennaio 2020, CP_2
rideterminando il credito dell'Istituto assicurativo nel minor importo pari ad €. 3.371,81 (come da conteggio depositato agli atti) e compensando le relative spese tra loro;
ha invece respinto tutte le altre domande con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore di . CP_1
5. appella la sentenza per i seguenti motivi: T_
5.1. In primo luogo reitera l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/81, evidenziando che, con l'audizione del Pt_4
(Presidente del CdA di ) in data 4/03/2020, l'accertamento Pt_2
doveva ritenersi concluso;
conseguentemente il verbale di accertamento del luglio 2021 era stato emesso tardivamente, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione richiamata in ricorso.
5.2. Nel merito viene censurato l'utilizzo da parte del giudice delle dichiarazioni rese in sede ispettiva senza il rispetto del contraddittorio in violazione dell'art. 111 Cost.; dichiarazioni che
– tra l'altro - contrastavano inammissibilmente con i riscontri documentali da cui risultava che il ricorrente era stato dipendente delle due cooperative, regolarmente costituite e
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registrate. Erano dunque le due società cooperative che dovevano ritenersi responsabili delle asserite violazioni previdenziali nei confronti degli Istituti odierni appellati.
5.3. L'appellante poi ribadisce l'eccezione di prescrizione dei crediti , erroneamente respinta dal giudice che aveva CP_1
omesso di analizzare la decorrenza della stessa in relazione agli atti di notifica.
5.4. Insiste nel diritto ad ottenere la NASPI e critica infine la statuizione di compensazione delle spese nei rapporti con CP_2
perchè non motivata.
6. e si difendono chiedendo la conferma della CP_1 CP_2
sentenza appellata.
7. La causa, discussa - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- mediante il deposito di note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 28 maggio 2025, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è integralmente infondato e va quindi respinto.
8.1. Il primo motivo, volto a censurare la sentenza per non aver accolto l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell' art. 14 legge n. 689/81, è inammissibile prima ancora di essere infondato.
Ed infatti, il Tribunale, dopo aver ritenuto che nella fattispecie in esame il verbale di accertamento era stato emesso all'esito di una lunga indagine ispettiva senza alcun ritardo, ha altresì evidenziato come la normativa invocata si riferisse ai verbali
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ispettivi accertativi di violazioni di legge comportanti sanzioni amministrative, mentre nella fattispecie in esame l'accertamento dell' del aveva ad oggetto l'omissione della CP_4 CP_5
contribuzione relativa alle posizioni lavorative di cui il sig.
era risultato l'effettivo datore di lavoro. T_
Tale motivazione, del tutto condivisibile, non è stata specificamente impugnata dall'appellante che ha continuato a sostenere la tardività dell'accertamento perchè le indagini si sarebbero concluse con l'audizione degli amministratori delle cooperative avvenuta un anno prima della notifica del verbale ispettivo.
La statuizione in punto inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 14 legge n. 689/81 è dunque divenuta incontrovertibile.
8.2. Nel merito, dall'istruttoria espletata sia in sede ispettiva che giudiziale, è emerso in modo evidente che di fatto il sig. T_
fosse il vero datore di lavoro del personale che lavorava nei negozi di calzature, dallo stesso gestiti insieme con il sig.
Tanto è vero che il sig. non ha mai contestato la Per_1 T_
veridicità delle dichiarazioni rese dagli informatori, neppure in questa sede di appello, limitandosi a sostenerne l'inidoneità probatoria poiché rese in assenza di contraddittorio e in contrasto con i riscontri documentali.
Tale censura deve ritenersi infondata: il sig. Tes_1
formalmente legale rappresentante della cooperativa ha Pt_2
dichiarato, anche in sede giudiziale, di essersi prestato ad
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assumere l' incarico di amministratore per fare un piacere al sig.
, che di fatto è sempre stato il vero coordinatore Parte_1
delle attività aziendali insieme con il sig. Per_1
Stesso discorso vale per i legali rappresentanti della Cooperativa
Maggiore sigg.ri e che furono Parte_5 Parte_6
semplici prestanomi degli effettivi gestori dei negozi, tra cui il stesso, come emerso dalle loro dichiarazioni rilasciate in T_
sede ispettiva. Tutti i dipendenti sentiti in sede ispettiva hanno confermato di non aver mai conosciuto gli amministratori delle predette cooperative e di aver ricevuto istruzioni solo da T_
e, alcuni di loro, con i quali avevano effettuato i Per_1
colloqui per le assunzioni e si erano rapportati per lo svolgimento delle loro attività lavorative.
Il fatto che anche fosse inserito nell'organizzazione Per_1
gestionale non esclude le responsabilità di , come T_
correttamente motivato nella sentenza impugnata (peraltro neppure specificamente impugnata), secondo cui “appare verosimile che abbia condiviso con il il Per_1 T_
ruolo apicale nella creazione e gestione delle due cooperative
ARCO e che lavorava come segretaria a Parte_3 Per_2
stretto contatto con il ricorrente, ha dichiarato che e T_
che lei non aveva mai visto, “erano di pari livello e Per_1
gestivano tutto insieme”), ma tale circostanza non esclude che il
abbia di fatto esercitato il ruolo gestorio riferito da T_
pressochè tutti i soggetti escussi dagli ispettori.”
Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Tribunale
7
secondo cui , in quanto effettivo gestore dei rapporti di T_
lavoro del personale formalmente assunto dalle Cooperative, era tenuto al versamento dei contributi e dei premi CP_1 CP_2
rivendicati dai rispettivi enti previdenziali.
8.3. Una volta riconosciuta la natura di datore di lavoro dell'odierno appellante, va conseguentemente respinto il motivo di appello relativo al percepimento dell'indennità NASPI correttamente negata da al momento della cessazione CP_1
dell'attività, stante la evidente fittizietà del suo contratto di lavoro alle dipendenze delle Cooperative.
8.4. Va poi respinto il motivo di appello relativo alla reiezione dell'eccezione di prescrizione dei contributi;
il Tribunale al CP_1
riguardo ha sostenuto che il conteggio operato dagli ispettori verbalizzanti aveva già limitato la pretesa contributiva al quinquennio precedente alla notifica dell'accertamento, avvenuta a mezzo raccomandata n°154077433208 in data 14 agosto 2021.
Trattasi di una motivazione corretta: dal verbale di accertamento risulta infatti gli ispettori hanno conteggiato la contribuzione evasa dal 1° giugno 2016 al 31 gennaio 2020; trattandosi di contributi da versarsi in quattro rate trimestrali fisse, i primi versamenti avrebbero dovuto avvenire entro il 22 agosto 2016.
Conseguentemente, la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 14 agosto 2021 ha interrotto la prescrizione di tutti i crediti azionati.
8.5. Infine, neppure è fondato il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese nei rapporti con , il cui credito CP_2
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è stato ridotto dal giudice in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, proprio in virtù della soccombenza parziale del ricorrente nella causa di opposizione a cartella esattoriale notificata da per il pagamento dei premi , ha CP_3 CP_2
compensato integralmente le spese di lite con una pronunzia di favore verso il Sig. ; ed infatti quest'ultimo non può T_
pretendere la rifusione (neppure parziale) delle proprie spese di lite da parte dell' , trattandosi del soggetto risultato CP_6
comunque creditore, seppur di una somma inferiore rispetto a quella indicata nella cartella esattoriale opposta.
Soccorre al riguardo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte, secondo la quale il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuta una seppur minima parte del credito azionato non può mai qualificarsi soccombente ed essere condannato, anche solo in parte, alle spese di lite. (Cass. n.
9587/2015 e altre conformi).
8.6. Le spese di lite del grado - così come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore delle domande e tenuto conto dell'impegno professionale profuso - seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
9
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida – a favore di
- in complessivi €. 10.000,00 oltre spese generali e – a CP_1
favore di – in complessivi €. 2.000,00, oltre spese CP_2
generali.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi in data
03/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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