Articolo 5 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 4Articolo 6
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29 luglio 2000
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1 gennaio 2007
Art. 5. (( (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e
iniziative della comunita' internazionale). )) (( 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007