Art. 5. (( (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e
iniziative della comunita' internazionale). )) (( 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative ))
iniziative della comunita' internazionale). )) (( 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative ))