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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore SC TO IO
ATTRICE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Il presente giudizio è la fase di merito della divisione endoesecutiva disposta dal g.e. nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 107/2019 R.G.Es.Imm.. Il
giudizio può adesso essere definito, essendo intervenuta la vendita dell'immobile,
aggiudicato al comproprietario non debitore (coniuge). Il procedimento contenzioso di divisione giudiziale di bene pignorato (per l'intero o pro quota) è una parentesi incidentale di cognizione all'interno del processo di espropriazione immobiliare, del quale determina (ex art. 600 c.p.c.) la sospensione per tutto il tempo necessario a rimuovere l'ostacolo all'attività esecutiva rappresentato dalla non comoda divisibilità
e dunque non agevole liquidazione del bene staggito. Ne consegue che, sciolta la comunione pro indiviso, il giudizio contenzioso esaurisce la sua funzione e fa venir meno la causa di sospensione del processo esecutivo, nell'ambito del quale potranno svolgersi gli adempimenti successivi all'aggiudicazione e che, strutturalmente,
esulano dall'ambito del processo di cognizione: come ad esempio il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione delle somme ricavate. Non le spese prededucibili, essendo la delega al Notaio incarico assegnato direttamente dal giudice del contenzioso e funzionale alla definizione del giudizio (cfr. art. 788 ss. C.p.c.). Né
in senso contrario può invocarsi proprio il trittico di disposizioni degli artt. 788, 789 e
790 c.p.c., che significativamente riproducono quelle in tema di processo esecutivo. La
ragione di tale coincidenza contenutistica è che il procedimento di scioglimento della comunione non necessariamente postula un'esecuzione immobiliare, cioè non è
necessariamente endoesecutivo;
trattandosi di compiere la medesima attività (vendita giudiziale di un immobile) è ovvio e logico che la si disciplini come l'analoga vendita giudiziale in sede esecutiva;
ma non significa che in caso di divisione endoesecutiva pagina 2 di 4 il giudice dell'esecuzione si spogli delle proprie prerogative devolvendole al giudice del contenzioso ordinario. Il giudizio contenzioso è una parentesi, funzionale solo e soltanto allo scioglimento della comunione;
avvenuto il quale, tutto torna al giudice dell'esecuzione. “In tema di espropriazione forzata di beni indivisi, iniziato il processo di
divisione e sospesa l'esecuzione a norma dell'art. 601 c.p.c. spetta al giudice istruttore del
processo di divisione, e non al giudice dell'esecuzione, il potere di disporre ed effettuare la
vendita all'incanto dei beni indivisibili a norma dell'art. 720 c.c. mentre, riassunto il processo
esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione distribuire ai creditori, pignorante ed intervenuti,
la somma di denaro attribuita al debitore in luogo della sua quota sul bene” (Trib. Monza
04.10.1983; non vi sono precedenti più recenti, e ci sarà un motivo…).
2. Va dunque accertata e dichiarata la titolarità esclusiva, in capo alla sig.ra n.q. di aggiudicataria, dei beni immobili così censiti: Controparte_2
• Catasto Fabbricati del Comune di Gragnano Trebbiense(PC) - Fg. 7 mapp. 202 sub 2, Localita' Campremoldo Sotto P S1-T-1 - cat. A/7 - cl.
4 - cons.vani 11,5 - sup.
cat. totale mq 313 - escluse aree scoperte mq 302 - R.C.Euro 1.217,55
• mapp. 202 sub 3, Localita' Campremoldo Sotto P S1 - cat. C/6 - cl.
2 - cons. mq. 57
- sup. cat. totale mq 66 - R.C.Euro 182,52
• mapp. 202 sub 6, Localita' Campremoldo Sotto n. SNC P S1 - cat. C/2 - cl.
1 - cons. mq. 38 - sup.cat. totale mq 42 - R.C.Euro 70,65 (ex sub 4 soppresso dal 30 maggio
2024)
• mapp. 202 sub 1, Localita' Campremoldo Sotto P T, bene comune non censibile
• mapp. 202 sub 5, Localita' Campremoldo Sotto P T, bene comune non censibile
nonché
• Catasto Terreni del Comune di Gragnano Trebbiense(PC) - Fg. 7 mapp. 201 -
cl U - ha. 00.12.90 - RD Euro 15,99 - RA Euro 10,66 Pt_2
pagina 3 di 4 • mapp. 193 - cl U - ha. 00.03.02 - RD Euro 3,74 - RA Euro 2,50 mapp. 202 Pt_2
- ENTE a Partita 1, ha 00.09.17 Pt_3
tutti meglio identificati in atti.
Preso atto del decreto di trasferimento del 07.07.2025 (ancorché reso in questa impropria sede processuale), sarà dunque il giudice dell'esecuzione a predisporre il progetto di distribuzione e a curare gli adempimenti successivi (anche eventualmente mediante delega ex art. 591-bis c.p.c.). Quanto alle spese del presente giudizio, vanno dichiarate prededucibili quelle liquidate al Notaio in data
21.10.2025, che saranno fatte valere in sede di distribuzione;
le residue della fase contenziosa vanno poste a carico dei convenuti, secondo il principio di causalità,
e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo alla sig.ra , Controparte_2
aggiudicataria, dei beni per cui è causa, meglio indicati in parte motiva;
Condanna i convenuti e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 5.702,90 oltre IVA e accessori se dovuti;
Onera parte attrice della riassunzione del processo esecutivo nei modi e termini di rito.
Piacenza, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore SC TO IO
ATTRICE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Il presente giudizio è la fase di merito della divisione endoesecutiva disposta dal g.e. nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 107/2019 R.G.Es.Imm.. Il
giudizio può adesso essere definito, essendo intervenuta la vendita dell'immobile,
aggiudicato al comproprietario non debitore (coniuge). Il procedimento contenzioso di divisione giudiziale di bene pignorato (per l'intero o pro quota) è una parentesi incidentale di cognizione all'interno del processo di espropriazione immobiliare, del quale determina (ex art. 600 c.p.c.) la sospensione per tutto il tempo necessario a rimuovere l'ostacolo all'attività esecutiva rappresentato dalla non comoda divisibilità
e dunque non agevole liquidazione del bene staggito. Ne consegue che, sciolta la comunione pro indiviso, il giudizio contenzioso esaurisce la sua funzione e fa venir meno la causa di sospensione del processo esecutivo, nell'ambito del quale potranno svolgersi gli adempimenti successivi all'aggiudicazione e che, strutturalmente,
esulano dall'ambito del processo di cognizione: come ad esempio il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione delle somme ricavate. Non le spese prededucibili, essendo la delega al Notaio incarico assegnato direttamente dal giudice del contenzioso e funzionale alla definizione del giudizio (cfr. art. 788 ss. C.p.c.). Né
in senso contrario può invocarsi proprio il trittico di disposizioni degli artt. 788, 789 e
790 c.p.c., che significativamente riproducono quelle in tema di processo esecutivo. La
ragione di tale coincidenza contenutistica è che il procedimento di scioglimento della comunione non necessariamente postula un'esecuzione immobiliare, cioè non è
necessariamente endoesecutivo;
trattandosi di compiere la medesima attività (vendita giudiziale di un immobile) è ovvio e logico che la si disciplini come l'analoga vendita giudiziale in sede esecutiva;
ma non significa che in caso di divisione endoesecutiva pagina 2 di 4 il giudice dell'esecuzione si spogli delle proprie prerogative devolvendole al giudice del contenzioso ordinario. Il giudizio contenzioso è una parentesi, funzionale solo e soltanto allo scioglimento della comunione;
avvenuto il quale, tutto torna al giudice dell'esecuzione. “In tema di espropriazione forzata di beni indivisi, iniziato il processo di
divisione e sospesa l'esecuzione a norma dell'art. 601 c.p.c. spetta al giudice istruttore del
processo di divisione, e non al giudice dell'esecuzione, il potere di disporre ed effettuare la
vendita all'incanto dei beni indivisibili a norma dell'art. 720 c.c. mentre, riassunto il processo
esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione distribuire ai creditori, pignorante ed intervenuti,
la somma di denaro attribuita al debitore in luogo della sua quota sul bene” (Trib. Monza
04.10.1983; non vi sono precedenti più recenti, e ci sarà un motivo…).
2. Va dunque accertata e dichiarata la titolarità esclusiva, in capo alla sig.ra n.q. di aggiudicataria, dei beni immobili così censiti: Controparte_2
• Catasto Fabbricati del Comune di Gragnano Trebbiense(PC) - Fg. 7 mapp. 202 sub 2, Localita' Campremoldo Sotto P S1-T-1 - cat. A/7 - cl.
4 - cons.vani 11,5 - sup.
cat. totale mq 313 - escluse aree scoperte mq 302 - R.C.Euro 1.217,55
• mapp. 202 sub 3, Localita' Campremoldo Sotto P S1 - cat. C/6 - cl.
2 - cons. mq. 57
- sup. cat. totale mq 66 - R.C.Euro 182,52
• mapp. 202 sub 6, Localita' Campremoldo Sotto n. SNC P S1 - cat. C/2 - cl.
1 - cons. mq. 38 - sup.cat. totale mq 42 - R.C.Euro 70,65 (ex sub 4 soppresso dal 30 maggio
2024)
• mapp. 202 sub 1, Localita' Campremoldo Sotto P T, bene comune non censibile
• mapp. 202 sub 5, Localita' Campremoldo Sotto P T, bene comune non censibile
nonché
• Catasto Terreni del Comune di Gragnano Trebbiense(PC) - Fg. 7 mapp. 201 -
cl U - ha. 00.12.90 - RD Euro 15,99 - RA Euro 10,66 Pt_2
pagina 3 di 4 • mapp. 193 - cl U - ha. 00.03.02 - RD Euro 3,74 - RA Euro 2,50 mapp. 202 Pt_2
- ENTE a Partita 1, ha 00.09.17 Pt_3
tutti meglio identificati in atti.
Preso atto del decreto di trasferimento del 07.07.2025 (ancorché reso in questa impropria sede processuale), sarà dunque il giudice dell'esecuzione a predisporre il progetto di distribuzione e a curare gli adempimenti successivi (anche eventualmente mediante delega ex art. 591-bis c.p.c.). Quanto alle spese del presente giudizio, vanno dichiarate prededucibili quelle liquidate al Notaio in data
21.10.2025, che saranno fatte valere in sede di distribuzione;
le residue della fase contenziosa vanno poste a carico dei convenuti, secondo il principio di causalità,
e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo alla sig.ra , Controparte_2
aggiudicataria, dei beni per cui è causa, meglio indicati in parte motiva;
Condanna i convenuti e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 5.702,90 oltre IVA e accessori se dovuti;
Onera parte attrice della riassunzione del processo esecutivo nei modi e termini di rito.
Piacenza, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4