Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2022, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 00842/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2022, proposto da
TO AI, AN CA, UF SE, PI LE, NG UM, MO AL, LE SE, BA OL, US EO, HI IO, IA BA, NA ER BA, PI CC, NAmaria RA, AN RA, IN AI, ZO UL, EL NO, DI RO, CI De UR, CO TR, MI BR, TA IA TT, GE LM, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e PI Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia e avv. HI Caniglia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva,
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Lizzano n. 41 del 07.05.2022, nonché degli allegati (relazioni ed elaborati grafici), con la quale è stato approvato il PIRT della fascia costiera del Comune di Lizzano, alla presenza di soli 5 consiglieri comunali su 16 oltre al Sindaco;
- ove occorra, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali permanenti, approvato dal Consiglio Comunale di Lizzano con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14.10.1991, prot. 4254, n. 126, nella parte in cui, all’art. 25, prevede che l’Assise consiliare in seconda convocazione possa deliberare in presenza di “ almeno 4 consiglieri ”, siccome in contrasto con l’art. 38 TUEL;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lizzano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. LE Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- il Consiglio comunale di Lizzano è composto da 16 consiglieri oltre al Sindaco;
- il 07.05.2022 l’assise consiliare, riunitasi in seconda convocazione per l’approvazione del Piano di Interventi e di Recupero Territoriale (P.I.R.T.) della fascia costiera, ha registrato l’assenza di 11 consiglieri e del Sindaco;
- il Consiglio comunale di Lizzano, alla presenza di 5 consiglieri e con unanime voto favorevole dei presenti, ha adottato la deliberazione n. 41/2022 di approvazione del P.I.R.T. che determina una nuova pianificazione dell’intera fascia costiera di Lizzano con ripercussioni sulle aree ivi ubicate, quanto ad inedificabilità e/o sanabilità degli immobili esistenti;
- i ricorrenti hanno censurato il P.I.R.T. e, laddove necessario, l’art. 25 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti risalente al 1991, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000 – eccesso di potere – errore nei presupposti di fatto e di diritto.
Ritenuto che:
- innanzi tutto, appare infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, per asserita carenza di legittimazione e di interesse ad agire, atteso che sembra, come attestato attraverso la produzione delle visure catastali degli immobili di proprietà dei ricorrenti interessati dal P.I.R.T., che tra questi ultimi e il contesto nel quale si trovano le aree prese in considerazione dal provvedimento impugnato vi sia uno “ stabile collegamento ”;
- da un lato, il fatto che l’art. 127 del Testo unico n. 148/1915, a mente del quale, per quello che è di interesse in questa sede, “ I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri ” (primo comma), trova applicazione nel suo complesso per effetto del richiamo contenuto nell’art. 273, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, e, dall’altro, la circostanza per cui l’art. 38, comma 2, del TUEL – nel disporre che i regolamenti prevedono che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente – pone una prescrizione riferita ai futuri regolamenti – e non direttamente alle delibere consiliari – sembrano militare in favore della legittimità della delibera gravata, ferma comunque la necessità di un ulteriore approfondimento;
- il comma 6 dell’art. 273 TUEL sembra, quindi, assegnare efficacia ultrattiva alle disposizioni del T.U. approvato con R.D. 4 dicembre 1915, n. 148, tra l’altro, in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere dell’organo collegiale, fino a quando le corrispondenti materie non saranno regolate dallo statuto dell’ente e dal regolamento di funzionamento dell’organo assembleare (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2021, nn. 426 e 427), potestà non esercitata dal Comune di Lizzano sotto il vigore del D.lgs. n. 267/2000;
- pertanto, il presente ricorso non sembra assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris ;
- le spese della presente fase di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge la domanda cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LE Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO