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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 131/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia BI presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 131 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Triveri
[...] CodiceFiscale_1
e Domenico Vottari del Foro di OC), in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore (P. IVA – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocata Alessandra Placanica del Foro di OC), ed in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore (P. IVA – contumace). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Con la domanda originaria, BI ha convenuto in giudizio ed Parte_2 [...]
chiedendo a) l'accertamento della responsabilità in capo alle controparti Parte_2
– ex art. 2050 e ss. c.c. – della causazione d'un incendio, divampato in uno de terreni di proprietà dell'attore (e appellante), asseritamente provocato dal malfunzionamento del cavo d'un elettrodotto, e b) la condanna delle controparti al risarcimento del danno.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo come l'attore – non avendo dato prova del nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività pericolosa – avesse mancato d'assolvere all'onere probatorio posto in capo al danneggiato dall'art. 2697
c.c.
2.2. Parte appellante invoca – pertanto – la riforma della sentenza n. 1049/2019, emessa dal
Tribunale Civile di OC e pubblicata il 29 ottobre 2019, sulla base dei motivi indicati appresso.
2.3. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha negato il raggiungimento della prova del nesso di causalità tra l'evento
(ossia l'incendio) e l'attività di essendo stato, invece, dimostrato Parte_2
(ad avviso dell'attore) come un cavo del traliccio – a causa d'un difetto di manutenzione – risultasse sfilacciato ed eroso: tale circostanza, insieme a quelle per le quali a) fosse presente dell'erba secca alla base del traliccio ci fosse erba secca, e b) in quei giorni, sussistessero condizioni di caldo torrido (e non piovesse da molto tempo), lette alla luce degli accertamenti condotti dai Carabinieri e dai tecnici della società di distribuzione, condurrebbe a concludere nel senso della scaturigine dell'incendio dal deterioramento del traliccio e dei cavi elettrici, in particolare di quello ad altissima tensione, risultato – secondo BI – eroso.
2.4. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza, nelle argomentazioni esposte in riferimento alla responsabilità prevista dagli artt.
2050 e 2051 c.c.
2.4.1. Parte appellante – più precisamente – afferma come, nel caso in esame, trattandosi di responsabilità per attività pericolosa, le norme citate prevedano l'attribuzione al soggetto esercente l'attività pericolosa dell'onere di provare d'avere fatto tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi dell'evento dannoso: il giudice, quindi, avrebbe errato, nell'invertire l'onere probatorio (ponendolo a carico dell'appellante), dovendo spettare – invece – alla società convenuta il superamento della presunzione di responsabilità a proprio carico.
2.5. BI, infine, evidenzia come le dichiarazioni rese in primo grado – dai testi di controparte – ossia i tecnici di e , e sulle quali il giudice Controparte_1 Controparte_2 ha poi fondato il proprio convincimento – apparirebbero contraddittorie e discordanti, sia tra loro sia con la documentazione allegata al fascicolo di parte.
2 3. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Parte_2
genericità dei motivi (ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.).
3.1. Quanto al merito, la società resiste all'iniziativa avversaria, a) sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per il rigetto del gravame, e b) sottolineando come le prove poste da controparte a sostegno delle proprie argomentazioni non consentano di ritenere dimostrata (ai sensi dell'art. 2050 c.c.) l'esistenza di nesso di causalità tra l'incendio sviluppatosi il 5 agosto 2017 e l'esercizio dell'attività pericolosa.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte nel prosieguo.
5. L'appello è infondato.
6. (già è stata convenuta (in prima cura così Parte_2 Parte_2 come in appello) per il risarcimento del danno asseritamente scaturito dall'innesco d'un incendio (subìto dal fondo dell'attore e appellante), conseguente alla ritenuta generazione di scintille da un elettrodotto di proprietà della società, da cui sarebbero divampate le fiamme
(sviluppatesi sul terreno di BI).
6.1. Il primo giudice ha escluso la dimostrazione del nesso di causa muovendo a) dall'inattendibilità dei testi dell'attore (i quali non avrebbero avuto contezza diretta degli accadimenti) e specularmente b) dal contenuto delle deposizioni dei testi della società.
6.2. La sentenza va confermata, poiché la deduzione del Tribunale di OC (secondo cui il filo elettrico – rinvenuto penzolante e avvolto da nastro isolante – non fosse in tensione, dunque non trasportasse energia elettrica, eventualmente in grado di generare scintille) risulta condivisibile, dirimente e inconfutata.
7. Le riferite discrepanze fra alcuni passaggi della deposizione rilasciata dal tecnico
[...]
, intervenuto – previa segnalazione dell'occorso, sopravvenuta da parte di BI a CP_1 distanza di undici giorni dalla generazione del sinistro – a margine dell'incendio controverso
(ed escusso in primo grado), sono soltanto apparenti, e comunque insuscettibili d'infirmare la serietà della narrazione testimoniale al punto da screditarne integralmente il contenuto (e renderla inidonea a fondare la decisione della vertenza).
7.1. Il tecnico, infatti, ha apertamente affermato l'insussistenza di manomissioni o deterioramenti del cavo elettrico (cui pure l'appellante imputa la scaturigine del rogo): quanto sopra, salvo aggiungere – come, ancora a pagina cinque della propria comparsa conclusionale, BI ritiene di segnalare – l'assenza di isolamento per uno specifico tratto del cavo: la circostanza, però, rimane irrilevante, perché il cavo in questione – proprio in quanto avvolto da nastro isolante alla sua estremità – non trasportava energia elettrica al
3 tempo del sinistro, di cui peraltro – figlio dell'odierno appellante, e unica Controparte_3 persona presente sul fondo al divampare dell'incendio – dichiara di non aver potuto osservare le fasi iniziali del rogo, siccome seduto in direzione opposta a quella dell'innesco.
8. A completamento del quadro motivazionale, giova rammentare come gravi sul custode ovvero sull'operatore di attività pericolosa la prova (liberatoria) dell'imprevedibilità e inevitabilità del fatto (nell'un caso) o dell'avvenuta adozione delle cautele idonee a impedire il sinistro.
8.1. Tale onere probatorio – recepito correttamente dalla sentenza gravata – non solleva il danneggiato dalla prova del nesso causale, ossia – innanzitutto – dalla dimostrazione della provenienza del danno dalla cosa custodita o dall'attività (pericolosa) condotta: l'eziologia del sinistro, infatti, è presupposto logicamente ineludibile, ai fini della stessa e preliminare imputazione del fatto dannoso a uno specifico soggetto dell'ordinamento.
8.2. Nella vicenda in discorso, invece, tale offerta di prova – da parte attorea – non può dirsi raggiunta.
9. Per tutto quanto esposto sopra, quindi, l'appello non può trovare accoglimento, non essendo stati offerti dall'attore elementi da cui ricavare con sufficiente persuasività l'effettiva ascrivibilità del danno lamentato a un incendio derivato da malfunzionamento dell'elettrodotto gestito dalla controparte.
10. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1
, risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno
[...]
processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo allo scaglione delle cause di valore compreso fra 26.001 euro e 52.000 euro, e considerando la causa di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, da ultimo, va dato atto – ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII
c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'adozione di una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, per la pedissequa verifica – a cura della
Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (già , in Parte_1 Parte_2 Parte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, ed in persona del Parte_2
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente in
[...]
4.996 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dichiara, ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002, l'adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia BI
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia BI presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 131 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Triveri
[...] CodiceFiscale_1
e Domenico Vottari del Foro di OC), in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore (P. IVA – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocata Alessandra Placanica del Foro di OC), ed in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore (P. IVA – contumace). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Con la domanda originaria, BI ha convenuto in giudizio ed Parte_2 [...]
chiedendo a) l'accertamento della responsabilità in capo alle controparti Parte_2
– ex art. 2050 e ss. c.c. – della causazione d'un incendio, divampato in uno de terreni di proprietà dell'attore (e appellante), asseritamente provocato dal malfunzionamento del cavo d'un elettrodotto, e b) la condanna delle controparti al risarcimento del danno.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo come l'attore – non avendo dato prova del nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività pericolosa – avesse mancato d'assolvere all'onere probatorio posto in capo al danneggiato dall'art. 2697
c.c.
2.2. Parte appellante invoca – pertanto – la riforma della sentenza n. 1049/2019, emessa dal
Tribunale Civile di OC e pubblicata il 29 ottobre 2019, sulla base dei motivi indicati appresso.
2.3. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha negato il raggiungimento della prova del nesso di causalità tra l'evento
(ossia l'incendio) e l'attività di essendo stato, invece, dimostrato Parte_2
(ad avviso dell'attore) come un cavo del traliccio – a causa d'un difetto di manutenzione – risultasse sfilacciato ed eroso: tale circostanza, insieme a quelle per le quali a) fosse presente dell'erba secca alla base del traliccio ci fosse erba secca, e b) in quei giorni, sussistessero condizioni di caldo torrido (e non piovesse da molto tempo), lette alla luce degli accertamenti condotti dai Carabinieri e dai tecnici della società di distribuzione, condurrebbe a concludere nel senso della scaturigine dell'incendio dal deterioramento del traliccio e dei cavi elettrici, in particolare di quello ad altissima tensione, risultato – secondo BI – eroso.
2.4. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza, nelle argomentazioni esposte in riferimento alla responsabilità prevista dagli artt.
2050 e 2051 c.c.
2.4.1. Parte appellante – più precisamente – afferma come, nel caso in esame, trattandosi di responsabilità per attività pericolosa, le norme citate prevedano l'attribuzione al soggetto esercente l'attività pericolosa dell'onere di provare d'avere fatto tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi dell'evento dannoso: il giudice, quindi, avrebbe errato, nell'invertire l'onere probatorio (ponendolo a carico dell'appellante), dovendo spettare – invece – alla società convenuta il superamento della presunzione di responsabilità a proprio carico.
2.5. BI, infine, evidenzia come le dichiarazioni rese in primo grado – dai testi di controparte – ossia i tecnici di e , e sulle quali il giudice Controparte_1 Controparte_2 ha poi fondato il proprio convincimento – apparirebbero contraddittorie e discordanti, sia tra loro sia con la documentazione allegata al fascicolo di parte.
2 3. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Parte_2
genericità dei motivi (ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.).
3.1. Quanto al merito, la società resiste all'iniziativa avversaria, a) sostenendo l'ineccepibilità della decisione impugnata e concludendo per il rigetto del gravame, e b) sottolineando come le prove poste da controparte a sostegno delle proprie argomentazioni non consentano di ritenere dimostrata (ai sensi dell'art. 2050 c.c.) l'esistenza di nesso di causalità tra l'incendio sviluppatosi il 5 agosto 2017 e l'esercizio dell'attività pericolosa.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte nel prosieguo.
5. L'appello è infondato.
6. (già è stata convenuta (in prima cura così Parte_2 Parte_2 come in appello) per il risarcimento del danno asseritamente scaturito dall'innesco d'un incendio (subìto dal fondo dell'attore e appellante), conseguente alla ritenuta generazione di scintille da un elettrodotto di proprietà della società, da cui sarebbero divampate le fiamme
(sviluppatesi sul terreno di BI).
6.1. Il primo giudice ha escluso la dimostrazione del nesso di causa muovendo a) dall'inattendibilità dei testi dell'attore (i quali non avrebbero avuto contezza diretta degli accadimenti) e specularmente b) dal contenuto delle deposizioni dei testi della società.
6.2. La sentenza va confermata, poiché la deduzione del Tribunale di OC (secondo cui il filo elettrico – rinvenuto penzolante e avvolto da nastro isolante – non fosse in tensione, dunque non trasportasse energia elettrica, eventualmente in grado di generare scintille) risulta condivisibile, dirimente e inconfutata.
7. Le riferite discrepanze fra alcuni passaggi della deposizione rilasciata dal tecnico
[...]
, intervenuto – previa segnalazione dell'occorso, sopravvenuta da parte di BI a CP_1 distanza di undici giorni dalla generazione del sinistro – a margine dell'incendio controverso
(ed escusso in primo grado), sono soltanto apparenti, e comunque insuscettibili d'infirmare la serietà della narrazione testimoniale al punto da screditarne integralmente il contenuto (e renderla inidonea a fondare la decisione della vertenza).
7.1. Il tecnico, infatti, ha apertamente affermato l'insussistenza di manomissioni o deterioramenti del cavo elettrico (cui pure l'appellante imputa la scaturigine del rogo): quanto sopra, salvo aggiungere – come, ancora a pagina cinque della propria comparsa conclusionale, BI ritiene di segnalare – l'assenza di isolamento per uno specifico tratto del cavo: la circostanza, però, rimane irrilevante, perché il cavo in questione – proprio in quanto avvolto da nastro isolante alla sua estremità – non trasportava energia elettrica al
3 tempo del sinistro, di cui peraltro – figlio dell'odierno appellante, e unica Controparte_3 persona presente sul fondo al divampare dell'incendio – dichiara di non aver potuto osservare le fasi iniziali del rogo, siccome seduto in direzione opposta a quella dell'innesco.
8. A completamento del quadro motivazionale, giova rammentare come gravi sul custode ovvero sull'operatore di attività pericolosa la prova (liberatoria) dell'imprevedibilità e inevitabilità del fatto (nell'un caso) o dell'avvenuta adozione delle cautele idonee a impedire il sinistro.
8.1. Tale onere probatorio – recepito correttamente dalla sentenza gravata – non solleva il danneggiato dalla prova del nesso causale, ossia – innanzitutto – dalla dimostrazione della provenienza del danno dalla cosa custodita o dall'attività (pericolosa) condotta: l'eziologia del sinistro, infatti, è presupposto logicamente ineludibile, ai fini della stessa e preliminare imputazione del fatto dannoso a uno specifico soggetto dell'ordinamento.
8.2. Nella vicenda in discorso, invece, tale offerta di prova – da parte attorea – non può dirsi raggiunta.
9. Per tutto quanto esposto sopra, quindi, l'appello non può trovare accoglimento, non essendo stati offerti dall'attore elementi da cui ricavare con sufficiente persuasività l'effettiva ascrivibilità del danno lamentato a un incendio derivato da malfunzionamento dell'elettrodotto gestito dalla controparte.
10. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1
, risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno
[...]
processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo allo scaglione delle cause di valore compreso fra 26.001 euro e 52.000 euro, e considerando la causa di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, da ultimo, va dato atto – ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII
c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'adozione di una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, per la pedissequa verifica – a cura della
Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (già , in Parte_1 Parte_2 Parte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, ed in persona del Parte_2
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente in
[...]
4.996 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dichiara, ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002, l'adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia BI
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