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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34075/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
DELL'ELMO ANTONIO e dell'avv. PANARO STEFANIA MARIA ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DELL'ELMO ANTONIO
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCULCO Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e dell'avv. SCULCO ANDREA MARIA ( ); elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA C. BATTISTI N. 23 MILANO, presso il difensore avv. SCULCO NICOLA
parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
a) revocare il decreto ingiuntivo n. 8957/2024, emesso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice
Dott.ssa Carmela Gallina, in data 21.06.2024 nel procedimento R.G. n.20882/2024, non sussistendone
i presupposti di legge;
b)- accogliere, per le ragioni di cui in narrativa, stante l'eccezione di inadempimento sollevata, la
domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra legale rappresentante pro E_
tempore della ditta individuale e, per l'effetto, condannare la Pt_1 Controparte_2
di Milano, in persona del procuratore, Dott. al pagamento a
[...] Controparte_3
titolo di risarcimento danni della somma di € 30.000 (trentamila/00), ovvero la diversa somma
determinata dal Giudice secondo equità;
c)- condannare la di Milano, in persona del Controparte_2
procuratore, Dott. in ogni caso, alla rifusione, in favore della odierna opponente, di Controparte_3
spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa
concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'opposizione,
con relativa domanda riconvenzionale, proposta dalla SI.ra , Titolare della Ditta E_
Individuale Edilcor, con il favore di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta individuale E_
, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il Pt_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 8957/2024 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 30.963,25, era riferita alla pretesa di versamento di una indennità derivante dalla perdita del bene oggetto di locazione finanziaria;
- che, infatti, in data 25.05.2022 concludeva contratto di locazione finanziaria con l'odierna opposta, avente ad oggetto il cabinato IVECO Daily con telaio ZCFCP35A805480568, fornito dalla ed allestito con cassone ribaltabile e gru da Officine Carra di Controparte_4
Martano;
- che il veicolo, regolarmente consegnato, in data 06.07.2022 subiva un incendio che ne causava l'inutilizzabilità;
- che le cause dell'incendio venivano accertate in un procedimento di ATP incardinato presso il
Tribunale di Taranto, nel quale emergeva come il sinistro derivasse da un difetto strutturale del mezzo;
- che, a seguito dell'accertamento dell'eziologia dell'incendio, in data 26.09.2023 provvedeva a comunicare alle parti coinvolte nell'operazione economica de quo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing a far data dal giorno dell'incendio;
- che l'opponente provvedeva al regolare saldo di tutti i ratei convenuti dal momento della stipula del contratto e sino all'accertamento della causa del vizio scatenante l'incendio;
pagina 3 di 8 - che, nonostante una espressa diffida inviata all'opposta in data 28.02.2024, quest'ultima non procedeva a richiedere alle fornitrici la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo,
con ciò rendendosi inadempiente a precisi obblighi contrattuali, inadempimento foriero di danni patrimoniali;
- che, nonostante l'inadempimento di cui sopra, parte opposta procedeva a richiedere la somma maturata per effetto del perimento del bene, ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, evidenziando come l'odierna opponente in data 12.12.2023 avesse proposto domanda giudiziale nei confronti delle fornitrici, finalizzata al ristoro dei danni da essa subiti in conseguenza del vizio strutturale coinvolgente il veicolo IVECO, riservandosi esplicitamente la
Cont richiesta di successivo rimborso di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla a titolo di
“versamento della quota di indennità contrattualmente prevista in caso di perdita totale o parziale del bene (art.10 contratto locazione finanziaria)”.
Aggiungeva che l'opponente, a mezzo lettera inviata dai propri legali in data 21.12.2023, richiedeva a
Cont
l'ammontare dell'indennità contrattualmente prevista in caso di perdita totale o parziale del bene, giusto l'art. 10 del contratto di locazione finanziaria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 L'opposizione proposta da è infondata e, per l'effetto, va confermato il decreto E_
ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
In primo luogo, va rilevato come correttamente le parti processuali abbiano qualificato l'operazione economica de quo, genericamente descrivibile con l'espressione leasing, quale schema negoziale riconducibile alla figura del collegamento negoziale, in cui consta la presenza di due distinti e autonomi negozi giuridici: quello di leasing propriamente inteso e quello di fornitura, dove il collegamento tra i due si estrinseca nel fatto che il contratto di fornitura ha la funzione di mezzo per l'esecuzione del contratto di leasing
In secondo luogo, va rilevato come l'art. 10 di cui al contratto di leasing per cui è causa sia clausola volta a regolare l'allocazione degli oneri economici in capo alle parti in caso di perdita definitiva del bene, ponendo a carico dell'utilizzatore, in siffatte circostanze, l'onere di pagare al concedente un'indennità pari alla sommatoria fra: a) l'ammontare dei ratei a scadere attualizzati (come desumibile dall'improprio riferimento alla “somma capitale”) come da piano di ammortamento,
maggiorati dell'1%; b) il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione.
Tale clausola costituisce elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing, soprattutto degli schemi negoziali nei quali viene inserita in contratto una clausola d'opzione d'acquisto a favore dell'utilizzatore, in ragione del fatto che con essa si regola la responsabilità per la perdita definitiva del bene in conformità alla disciplina legale ricavabile, in via analogica, dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva di proprietà.
pagina 5 di 8 Ciò stabilito, v'è ora da dire come le contestazioni sollevate dalla odierna opponente si risolvano,
sostanzialmente, nella proposizione di un'eccezione di inadempimento volta a paralizzare le pretese
Cont che fonda sul disposto dell'art. 10 citato.
A proposito, è tesi condivisa nella giurisprudenza di legittimità, a cui anche questo giudice ritiene di aderire, quella secondo la quale l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ.,
attenendo al momento esecutivo di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità
nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, legate dal rapporto sinallagmatico.
Orbene, nel caso di specie parte opponente fonda l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. sull'asserito inadempimento di una obbligazione che, in primo luogo, non trova la propria fonte nel contratto di
leasing, bensì nella buona fede ex art. 1375 c.c. e 2 Cost. e, in secondo luogo, e in guisa più pregnante,
che non ha ad oggetto l'adempimento della prestazione dedotta nel collegato contratto di fornitura,
bensì l'esperimento dell'azione giudiziale di inadempimento o di riduzione del prezzo, finalizzata alla estinzione o modificazione conservativa del contratto di fornitura stesso.
Per quanto qui assume importanza, si deve affermare come non pare ravvisarsi, nel caso di specie,
quello stretto legame di sinallagmaticità fra inadempimenti che giustificherebbe la proposizione e il conseguente accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente.
Ciò perché, anche ammettendo in astratto che si possa essere inadempienti ad un contratto per non aver esercitato le azioni giudiziarie demolitorie o conservative dello stesso, tesi questa già di per sé
foriera di non poche problematiche di natura dogmatica, l'inadempimento de quo non coinvolgerebbe, in primo luogo, la fase esecutiva del contratto di fornitura che, in quanto contratto ad pagina 6 di 8 effetti reali, si risolve nel passaggio del diritto di proprietà dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di altro e nel conseguente obbligo di consegna del bene compravenduto;
in secondo luogo, perché
tale inadempimento non è legato sinallagmaticamente alla pretesa che parte opposta fonda sul disposto di cui all'art. 10 del contratto di leasing, non potendosi ravvisare rapporto di reciprocità
causale fra una pretesa all'adempimento ed una pretesa estintivo/modificativa del negozio.
Ne consegue il non esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da parte opponente, in quanto logicamente dipendente all'accoglimento dell'eccezione proposta in via principale.
Per l'effetto, va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 8957/2024 ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza processuale, di talché parte opponente viene condannata alla rifusione delle stesse nei confronti dell'odierna convenuta, da liquidarsi in euro
5.175,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , titolare della ditta individuale , E_ Pt_1
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 8957/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.175,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, il 4 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34075/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
DELL'ELMO ANTONIO e dell'avv. PANARO STEFANIA MARIA ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DELL'ELMO ANTONIO
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCULCO Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e dell'avv. SCULCO ANDREA MARIA ( ); elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA C. BATTISTI N. 23 MILANO, presso il difensore avv. SCULCO NICOLA
parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
a) revocare il decreto ingiuntivo n. 8957/2024, emesso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice
Dott.ssa Carmela Gallina, in data 21.06.2024 nel procedimento R.G. n.20882/2024, non sussistendone
i presupposti di legge;
b)- accogliere, per le ragioni di cui in narrativa, stante l'eccezione di inadempimento sollevata, la
domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra legale rappresentante pro E_
tempore della ditta individuale e, per l'effetto, condannare la Pt_1 Controparte_2
di Milano, in persona del procuratore, Dott. al pagamento a
[...] Controparte_3
titolo di risarcimento danni della somma di € 30.000 (trentamila/00), ovvero la diversa somma
determinata dal Giudice secondo equità;
c)- condannare la di Milano, in persona del Controparte_2
procuratore, Dott. in ogni caso, alla rifusione, in favore della odierna opponente, di Controparte_3
spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa
concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'opposizione,
con relativa domanda riconvenzionale, proposta dalla SI.ra , Titolare della Ditta E_
Individuale Edilcor, con il favore di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta individuale E_
, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il Pt_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 8957/2024 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 30.963,25, era riferita alla pretesa di versamento di una indennità derivante dalla perdita del bene oggetto di locazione finanziaria;
- che, infatti, in data 25.05.2022 concludeva contratto di locazione finanziaria con l'odierna opposta, avente ad oggetto il cabinato IVECO Daily con telaio ZCFCP35A805480568, fornito dalla ed allestito con cassone ribaltabile e gru da Officine Carra di Controparte_4
Martano;
- che il veicolo, regolarmente consegnato, in data 06.07.2022 subiva un incendio che ne causava l'inutilizzabilità;
- che le cause dell'incendio venivano accertate in un procedimento di ATP incardinato presso il
Tribunale di Taranto, nel quale emergeva come il sinistro derivasse da un difetto strutturale del mezzo;
- che, a seguito dell'accertamento dell'eziologia dell'incendio, in data 26.09.2023 provvedeva a comunicare alle parti coinvolte nell'operazione economica de quo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing a far data dal giorno dell'incendio;
- che l'opponente provvedeva al regolare saldo di tutti i ratei convenuti dal momento della stipula del contratto e sino all'accertamento della causa del vizio scatenante l'incendio;
pagina 3 di 8 - che, nonostante una espressa diffida inviata all'opposta in data 28.02.2024, quest'ultima non procedeva a richiedere alle fornitrici la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo,
con ciò rendendosi inadempiente a precisi obblighi contrattuali, inadempimento foriero di danni patrimoniali;
- che, nonostante l'inadempimento di cui sopra, parte opposta procedeva a richiedere la somma maturata per effetto del perimento del bene, ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, evidenziando come l'odierna opponente in data 12.12.2023 avesse proposto domanda giudiziale nei confronti delle fornitrici, finalizzata al ristoro dei danni da essa subiti in conseguenza del vizio strutturale coinvolgente il veicolo IVECO, riservandosi esplicitamente la
Cont richiesta di successivo rimborso di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla a titolo di
“versamento della quota di indennità contrattualmente prevista in caso di perdita totale o parziale del bene (art.10 contratto locazione finanziaria)”.
Aggiungeva che l'opponente, a mezzo lettera inviata dai propri legali in data 21.12.2023, richiedeva a
Cont
l'ammontare dell'indennità contrattualmente prevista in caso di perdita totale o parziale del bene, giusto l'art. 10 del contratto di locazione finanziaria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 L'opposizione proposta da è infondata e, per l'effetto, va confermato il decreto E_
ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
In primo luogo, va rilevato come correttamente le parti processuali abbiano qualificato l'operazione economica de quo, genericamente descrivibile con l'espressione leasing, quale schema negoziale riconducibile alla figura del collegamento negoziale, in cui consta la presenza di due distinti e autonomi negozi giuridici: quello di leasing propriamente inteso e quello di fornitura, dove il collegamento tra i due si estrinseca nel fatto che il contratto di fornitura ha la funzione di mezzo per l'esecuzione del contratto di leasing
In secondo luogo, va rilevato come l'art. 10 di cui al contratto di leasing per cui è causa sia clausola volta a regolare l'allocazione degli oneri economici in capo alle parti in caso di perdita definitiva del bene, ponendo a carico dell'utilizzatore, in siffatte circostanze, l'onere di pagare al concedente un'indennità pari alla sommatoria fra: a) l'ammontare dei ratei a scadere attualizzati (come desumibile dall'improprio riferimento alla “somma capitale”) come da piano di ammortamento,
maggiorati dell'1%; b) il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione.
Tale clausola costituisce elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing, soprattutto degli schemi negoziali nei quali viene inserita in contratto una clausola d'opzione d'acquisto a favore dell'utilizzatore, in ragione del fatto che con essa si regola la responsabilità per la perdita definitiva del bene in conformità alla disciplina legale ricavabile, in via analogica, dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva di proprietà.
pagina 5 di 8 Ciò stabilito, v'è ora da dire come le contestazioni sollevate dalla odierna opponente si risolvano,
sostanzialmente, nella proposizione di un'eccezione di inadempimento volta a paralizzare le pretese
Cont che fonda sul disposto dell'art. 10 citato.
A proposito, è tesi condivisa nella giurisprudenza di legittimità, a cui anche questo giudice ritiene di aderire, quella secondo la quale l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ.,
attenendo al momento esecutivo di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità
nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, legate dal rapporto sinallagmatico.
Orbene, nel caso di specie parte opponente fonda l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. sull'asserito inadempimento di una obbligazione che, in primo luogo, non trova la propria fonte nel contratto di
leasing, bensì nella buona fede ex art. 1375 c.c. e 2 Cost. e, in secondo luogo, e in guisa più pregnante,
che non ha ad oggetto l'adempimento della prestazione dedotta nel collegato contratto di fornitura,
bensì l'esperimento dell'azione giudiziale di inadempimento o di riduzione del prezzo, finalizzata alla estinzione o modificazione conservativa del contratto di fornitura stesso.
Per quanto qui assume importanza, si deve affermare come non pare ravvisarsi, nel caso di specie,
quello stretto legame di sinallagmaticità fra inadempimenti che giustificherebbe la proposizione e il conseguente accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente.
Ciò perché, anche ammettendo in astratto che si possa essere inadempienti ad un contratto per non aver esercitato le azioni giudiziarie demolitorie o conservative dello stesso, tesi questa già di per sé
foriera di non poche problematiche di natura dogmatica, l'inadempimento de quo non coinvolgerebbe, in primo luogo, la fase esecutiva del contratto di fornitura che, in quanto contratto ad pagina 6 di 8 effetti reali, si risolve nel passaggio del diritto di proprietà dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di altro e nel conseguente obbligo di consegna del bene compravenduto;
in secondo luogo, perché
tale inadempimento non è legato sinallagmaticamente alla pretesa che parte opposta fonda sul disposto di cui all'art. 10 del contratto di leasing, non potendosi ravvisare rapporto di reciprocità
causale fra una pretesa all'adempimento ed una pretesa estintivo/modificativa del negozio.
Ne consegue il non esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da parte opponente, in quanto logicamente dipendente all'accoglimento dell'eccezione proposta in via principale.
Per l'effetto, va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 8957/2024 ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza processuale, di talché parte opponente viene condannata alla rifusione delle stesse nei confronti dell'odierna convenuta, da liquidarsi in euro
5.175,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , titolare della ditta individuale , E_ Pt_1
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 8957/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.175,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, il 4 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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