TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott. ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2437/2024 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata AD (Agrigento) il 22.5.1973, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Calogero Sciarratta, che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zarbo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AD (Agrigento) il 20.7.1991 con il coniuge e Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AD (Agrigento) al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991, matrimonio dalla cui unione sono nate due figlie, Per_
e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che, dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 621/2023 del 4.5.2023, oggi passata in giudicato, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, con memoria di costituzione e risposta depositata il 10.2.2025, si costituiva , il quale, seppur contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti per come enarrati dalla ricorrente, non si è opposto alla domanda rivolta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aderendo di fatto alle condizioni per come articolate in ricorso introduttivo.
All'udienza del 3.3.2025, il Giudice, sentiti i difensori, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9.6.2025, anche per il deposito concordato di nota con le condizioni inerenti i loro rapporti personali e patrimoniali , successivamente depositata con data 7.3.2025 ; indi, non oppostosi il P.M., con ordinanza resa il 27.6.2025 a scioglimento della riserva, il Giudice, poneva la causa in decisione.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del contendere deve senz'altro accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione, e che la stessa risulta ammissibile e fondata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 621/2023 del 4.5.2023, oggi passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale senz'altro a una data anteriore.
Deve, pertanto, ritenersi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, considerato anche il dichiarato intento delle parti di addivenire ad un accordo congiunto per la regolamentazione delle relative condizioni, e la non contrarietà delle stesse con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico, dovendosi pertanto il Collegio pronunciarsi in conformità delle stesse come in dispositivo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20.7.1991 a AD (Agrigento) e Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AD (Agrigento) al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991,
Per_
- nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per le figlie e in quanto Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- nessuna corresponsione di assegno divorzile sarà dovuta, avendovi entrambi i coniugi espressamente rinunciato;
la casa coniugale, con il mobilio che l'arreda, resta assegnata a Parte_1 essendo di sua esclusiva proprietà.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, il 24.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott. ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2437/2024 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata AD (Agrigento) il 22.5.1973, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Calogero Sciarratta, che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zarbo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AD (Agrigento) il 20.7.1991 con il coniuge e Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AD (Agrigento) al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991, matrimonio dalla cui unione sono nate due figlie, Per_
e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che, dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 621/2023 del 4.5.2023, oggi passata in giudicato, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, con memoria di costituzione e risposta depositata il 10.2.2025, si costituiva , il quale, seppur contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti per come enarrati dalla ricorrente, non si è opposto alla domanda rivolta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aderendo di fatto alle condizioni per come articolate in ricorso introduttivo.
All'udienza del 3.3.2025, il Giudice, sentiti i difensori, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9.6.2025, anche per il deposito concordato di nota con le condizioni inerenti i loro rapporti personali e patrimoniali , successivamente depositata con data 7.3.2025 ; indi, non oppostosi il P.M., con ordinanza resa il 27.6.2025 a scioglimento della riserva, il Giudice, poneva la causa in decisione.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del contendere deve senz'altro accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione, e che la stessa risulta ammissibile e fondata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 621/2023 del 4.5.2023, oggi passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale senz'altro a una data anteriore.
Deve, pertanto, ritenersi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, considerato anche il dichiarato intento delle parti di addivenire ad un accordo congiunto per la regolamentazione delle relative condizioni, e la non contrarietà delle stesse con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico, dovendosi pertanto il Collegio pronunciarsi in conformità delle stesse come in dispositivo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20.7.1991 a AD (Agrigento) e Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AD (Agrigento) al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991,
Per_
- nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per le figlie e in quanto Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- nessuna corresponsione di assegno divorzile sarà dovuta, avendovi entrambi i coniugi espressamente rinunciato;
la casa coniugale, con il mobilio che l'arreda, resta assegnata a Parte_1 essendo di sua esclusiva proprietà.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, il 24.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori