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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4684/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4684/2024 R.G. da
, nato il [...] a [...], con Parte_1
l'Avv. THOMA DANIEL, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
THOMA DANIEL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La casa coniugale, sita a Vadena (BZ) in Via Birti n. 6/2, attualmente di proprietà della IG rimane a quest'ultima. Parte_1
2. La figlia nata a [...], il [...], rimane affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ove mantiene la residenza anagrafica. Il padre gode del più ampio diritto/dovere di visita nei confronti della figlia, in accordo con la madre.
La figlia minore trascorre con il padre tutte le giornate del lunedì e dal venerdì alla domenica, a settimane alterne, con i relativi pernotti, salvo accordi estemporanei fra le parti, qualora subentrassero impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Durante le vacanze estive si pattuisce che la figlia trascorra, con ciascun genitore, due o tre settimane, anche non consecutive, e che gli stessi siano tenuti a comunicarsi reciprocamente i periodi in cui avrebbero inteso recarsi in vacanza con la minore entro il 30 aprile di ciascun anno, accordandosi sulle rispettive ferie, avendo cura di informarsi, reciprocamente, sui luoghi in cui si recano con la figlia.
Durante le vacanze natalizie e di Capodanno, la minore trascorre, in modo alternato, negli anni, la prima settimana con un genitore e la seconda settimana con l'altro. In ogni caso, ad anni alterni, la minore trascorre la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro così come per la vigilia di Capodanno e il
Capodanno, salvo diversi accordi fra le parti, da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, nel caso in cui uno dei genitori voglia recarsi con la figlia fuori
Bolzano per trascorrere i giorni di vacanza. Mentre, per le ulteriori festività, quali pagina 3 di 5 carnevale, Pasqua, Ognissanti etc., le parti concordano che la minore le trascorra, per metà, con ciascun genitore, salvo diversi accordi fra gli stessi.
3. Il signor è obbligato a versare alla IG Parte_2
Perso
, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia in via Parte_1
anticipata, entro il quinto giorno di ogni mese, per dodici mensilità, la somma mensile di euro 300,00.-, con rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia Autonoma di Bolzano, da corrispondere fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Inoltre, le spese mediche non mutuabili e le spese scolastiche rimangono a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, detratti eventuali contributi pubblici percepiti. Le altre spese straordinarie per attività sportive e/o ricreative e/o extrascolastiche sono previamente concordate fra entrambi i genitori, che le sostengono nella misura del 50% ciascuno. Le parti provvedono mensilmente, ai reciproci conguagli/rimborsi in relazione alle spese sostenute per la minore.
Gli assegni familiari/regionali/provinciali ed altre eventuali contribuzioni pubbliche richieste, sono percepite esclusivamente dalla IG , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia a carico vanno a beneficio di entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto. Le parti sono obbligate a suddividere al 50% la Perso documentazione (ricevute/fatture) relativa alle spese sostenute per la figlia da portare in detrazione entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Infine, i signori e restano il consenso reciproco al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o rinnovo del passaporto per gli stessi, nonchè il consenso reciproco al pagina 4 di 5 rilascio me/o rinnovo del passaporto e/o di un documento valido per l'espatrio per la figlia minore, Persona_1
Bolzano, 20/02/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4684/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4684/2024 R.G. da
, nato il [...] a [...], con Parte_1
l'Avv. THOMA DANIEL, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
THOMA DANIEL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La casa coniugale, sita a Vadena (BZ) in Via Birti n. 6/2, attualmente di proprietà della IG rimane a quest'ultima. Parte_1
2. La figlia nata a [...], il [...], rimane affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ove mantiene la residenza anagrafica. Il padre gode del più ampio diritto/dovere di visita nei confronti della figlia, in accordo con la madre.
La figlia minore trascorre con il padre tutte le giornate del lunedì e dal venerdì alla domenica, a settimane alterne, con i relativi pernotti, salvo accordi estemporanei fra le parti, qualora subentrassero impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Durante le vacanze estive si pattuisce che la figlia trascorra, con ciascun genitore, due o tre settimane, anche non consecutive, e che gli stessi siano tenuti a comunicarsi reciprocamente i periodi in cui avrebbero inteso recarsi in vacanza con la minore entro il 30 aprile di ciascun anno, accordandosi sulle rispettive ferie, avendo cura di informarsi, reciprocamente, sui luoghi in cui si recano con la figlia.
Durante le vacanze natalizie e di Capodanno, la minore trascorre, in modo alternato, negli anni, la prima settimana con un genitore e la seconda settimana con l'altro. In ogni caso, ad anni alterni, la minore trascorre la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro così come per la vigilia di Capodanno e il
Capodanno, salvo diversi accordi fra le parti, da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, nel caso in cui uno dei genitori voglia recarsi con la figlia fuori
Bolzano per trascorrere i giorni di vacanza. Mentre, per le ulteriori festività, quali pagina 3 di 5 carnevale, Pasqua, Ognissanti etc., le parti concordano che la minore le trascorra, per metà, con ciascun genitore, salvo diversi accordi fra gli stessi.
3. Il signor è obbligato a versare alla IG Parte_2
Perso
, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia in via Parte_1
anticipata, entro il quinto giorno di ogni mese, per dodici mensilità, la somma mensile di euro 300,00.-, con rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia Autonoma di Bolzano, da corrispondere fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Inoltre, le spese mediche non mutuabili e le spese scolastiche rimangono a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, detratti eventuali contributi pubblici percepiti. Le altre spese straordinarie per attività sportive e/o ricreative e/o extrascolastiche sono previamente concordate fra entrambi i genitori, che le sostengono nella misura del 50% ciascuno. Le parti provvedono mensilmente, ai reciproci conguagli/rimborsi in relazione alle spese sostenute per la minore.
Gli assegni familiari/regionali/provinciali ed altre eventuali contribuzioni pubbliche richieste, sono percepite esclusivamente dalla IG , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia a carico vanno a beneficio di entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto. Le parti sono obbligate a suddividere al 50% la Perso documentazione (ricevute/fatture) relativa alle spese sostenute per la figlia da portare in detrazione entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Infine, i signori e restano il consenso reciproco al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o rinnovo del passaporto per gli stessi, nonchè il consenso reciproco al pagina 4 di 5 rilascio me/o rinnovo del passaporto e/o di un documento valido per l'espatrio per la figlia minore, Persona_1
Bolzano, 20/02/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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