CASS
Ordinanza 9 maggio 2023
Ordinanza 9 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/05/2023, n. 19567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19567 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: OR RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19567 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/04/2023 Rilevato che l'imputato CO ER ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ravvisabilit:à di una condotta colposa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19567 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/04/2023 Rilevato che l'imputato CO ER ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ravvisabilit:à di una condotta colposa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2023