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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/08/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 379/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Fanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 379/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. Ioppa Alessio
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2007 in Gattinara;
Parte_1 Controparte_1 dall'unione era nato il figlio a Borgomanero (NO) il 3.9.2004. Persona_1
Le parti si sono separate giudizialmente con sentenza n. 11 del 15.1.2019 del Tribunale di Vercelli;
successivamente il Tribunale di Vercelli, con sentenza non definitiva n. 95 del 1.3.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con sentenza definitiva n. 371 del 26.7.2022 ha regolato le restanti questioni economiche, prevedendo a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto del figlio di euro 400 mensili, oltre al concorso alla spese straordinarie nella misura del 50%. Per_1
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17.3.2025, ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni contenute nella sentenza afferenti il mantenimento del figlio , Per_1 attualmente maggiorenne, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento.
La convenuta non si è costituita né è comparsa all'udienza celebrata in data 22.7.2025 e la causa di natura documentale è stata rimessa a decisione.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha valorizzato il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato, che si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. Quanto all'onere della prova sul punto, sempre la Suprema Corte (cfr., tra il resto, ordinanza n. 17183/2020) ha statuito, in modo parzialmente innovativo rispetto ad arresti precedenti: “Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”.
Per quanto attiene alla tipologia del contratto di lavoro è stato osservato come lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi pagina 2 di 4 una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Si veda ad esempio
Cassazione n. 40282/2021: “Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti,
l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa
Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n.
6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974)”.
Applicando i detti principi al caso di specie, si osserva che il figlio è maggiorenne;
risulta Per_1 documentalmente che, conclusi gli studi presso l'I.I.S. “Vincenzo LANCIA” di Borgosesia, abbia intrapreso un progetto di tirocinio presso la società Cavanna S.p.A., corrente in Prato Sesia (NO), iniziato il 10.9.2024 per una durata di sei mesi e con un'indennità mensile lorda di € 700,00 (cfr. doc.
pagina 3 di 4 13 parte ricorrente); terminato il tirocinio, è stato assunto dalla società Cavanna S.p.A. con contratto a tempo determinato full time della durata di un anno, dal 10.3.2025 al 9.3.2026, con inquadramento operaio di livello D2 e con una retribuzione lorda mensile di € 1.907,33 per tredici mensilità (doc. 14 parte ricorrente).
Risultano pertanto soddisfatti i presupposti dell'intervenuta indipendenza economica del figlio , Pt_2 così come sopra delineati. Del resto, la contumacia della parte convenuta non ha permesso di apprezzare circostanze di segno diverso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
379/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DISPONE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO, contenute nella sentenza del Tribunale di Vercelli n. 371/2022 secondo le seguenti CONDIZIONI:
1) Revoca l'obbligo a carico del padre, , di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di contributo per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data Per_1 della domanda giudiziale;
2) Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 31.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott. Giovanni Campese dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Fanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 379/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. Ioppa Alessio
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2007 in Gattinara;
Parte_1 Controparte_1 dall'unione era nato il figlio a Borgomanero (NO) il 3.9.2004. Persona_1
Le parti si sono separate giudizialmente con sentenza n. 11 del 15.1.2019 del Tribunale di Vercelli;
successivamente il Tribunale di Vercelli, con sentenza non definitiva n. 95 del 1.3.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con sentenza definitiva n. 371 del 26.7.2022 ha regolato le restanti questioni economiche, prevedendo a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto del figlio di euro 400 mensili, oltre al concorso alla spese straordinarie nella misura del 50%. Per_1
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17.3.2025, ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni contenute nella sentenza afferenti il mantenimento del figlio , Per_1 attualmente maggiorenne, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento.
La convenuta non si è costituita né è comparsa all'udienza celebrata in data 22.7.2025 e la causa di natura documentale è stata rimessa a decisione.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha valorizzato il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato, che si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. Quanto all'onere della prova sul punto, sempre la Suprema Corte (cfr., tra il resto, ordinanza n. 17183/2020) ha statuito, in modo parzialmente innovativo rispetto ad arresti precedenti: “Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”.
Per quanto attiene alla tipologia del contratto di lavoro è stato osservato come lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi pagina 2 di 4 una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Si veda ad esempio
Cassazione n. 40282/2021: “Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti,
l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa
Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n.
6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974)”.
Applicando i detti principi al caso di specie, si osserva che il figlio è maggiorenne;
risulta Per_1 documentalmente che, conclusi gli studi presso l'I.I.S. “Vincenzo LANCIA” di Borgosesia, abbia intrapreso un progetto di tirocinio presso la società Cavanna S.p.A., corrente in Prato Sesia (NO), iniziato il 10.9.2024 per una durata di sei mesi e con un'indennità mensile lorda di € 700,00 (cfr. doc.
pagina 3 di 4 13 parte ricorrente); terminato il tirocinio, è stato assunto dalla società Cavanna S.p.A. con contratto a tempo determinato full time della durata di un anno, dal 10.3.2025 al 9.3.2026, con inquadramento operaio di livello D2 e con una retribuzione lorda mensile di € 1.907,33 per tredici mensilità (doc. 14 parte ricorrente).
Risultano pertanto soddisfatti i presupposti dell'intervenuta indipendenza economica del figlio , Pt_2 così come sopra delineati. Del resto, la contumacia della parte convenuta non ha permesso di apprezzare circostanze di segno diverso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
379/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DISPONE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO, contenute nella sentenza del Tribunale di Vercelli n. 371/2022 secondo le seguenti CONDIZIONI:
1) Revoca l'obbligo a carico del padre, , di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di contributo per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data Per_1 della domanda giudiziale;
2) Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 31.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott. Giovanni Campese dott.ssa Simona Francese
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