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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3237/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14186/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 005164 2020 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3968/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 20, in data
23.05.2023, pubblicata il 30.11.2023, avente n. 14186/20/2023 a conclusione del giudizio iscritto al n.r.g.
11264/2022. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'erronea/omessa valutazione dei motivi di ricorso. In sede di costituzione Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il conseguente accoglimento riformando la sentenza di primo grado. In proposito questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene di dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla
Commissione di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito l'art. 10, comma 2, del DPR n. 115 del 2002 sancisce l'esclusione dal contributo unificato per tutti i processi ivi compresi quelli esecutivi, cautelari e di opposizione inerenti al mantenimento della prole o, comunque, a controversie che incidano direttamente sulla posizione giuridica del minore. Tale previsione, di carattere speciale, risponde a una ratio di particolare tutela, escludendo la debenza del contributo indipendentemente dalla forma del rito e dalla qualificazione soggettiva dei genitori. come più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, la disposizione in esame è espressiva del principio di protezione dell'interesse superiore del minore, da considerarsi prevalente e non recessivo, e mira a garantire parità di trattamento tra tutti i figli, senza distinzione derivante dallo status dei genitori. Ne consegue che l'esenzione opera in modo uniforme sia nelle controversie tra coniugi sia nei procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio. L'esenzione trova applicazione in un ambito particolarmente esteso, comprendente i ricorsi ex artt. 337 bis e ss. c.c., i procedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento, le istanze di modifica delle condizioni, nonché i rimedi cautelari, esecutivi e oppositivi direttamente riferibili alla prole. L'ampiezza della formula normativa - processo comunque riguardante la prole- impone un'interpretazione estensiva, coerente con la funzione protettiva dell'istituto. La dichiarazione di esenzione nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha natura meramente ricognitiva, atteso che il beneficio discende direttamente dalla legge e non dall'iniziativa della parte. Tale indicazione, tuttavia, rileva ai fini dell'esatta qualificazione del procedimento da parte della
Cancelleria e della corretta applicazione del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Permangono fuori dall'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, le anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 del DPR n. 115 del
2002, relative alle spese vive del procedimento (quali, a titolo esemplificativo, le notificazioni), trattandosi di oneri non riconducibili alla natura tributaria del contributo unificato. Il presente giudizio, attenendo in via diretta alla regolamentazione di aspetti fondamentali inerenti alla prole, ricade pienamente nel perimetro applicativo dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115 del 2002. Ne deriva l'assenza originaria del presupposto impositivo e, per l'effetto, la non debenza del contributo unificato da parte della parte istante, indipendentemente dalla fase o dal grado del giudizio. Conseguentemente deve dichiararsi l'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115 del 2002, dando atto della non debenza del tributo nel presente procedimento e disponendo la registrazione del fascicolo come esente agli effetti del
Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Nel caso di specie deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte in sede di resistenza al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Pertanto non si può confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio emittente non avendo la parte resistente esposto alcuna tesi decisiva al rigetto del ricorso in appello. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può confermare la sentenza sopra specificata non avendo alcuna parte resistente esposto alcuna tesi decisiva alla riforma della sentenza sopra specificata.
All'accoglimento del ricorso consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia e motivi di equità anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3237/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14186/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 005164 2020 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3968/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 20, in data
23.05.2023, pubblicata il 30.11.2023, avente n. 14186/20/2023 a conclusione del giudizio iscritto al n.r.g.
11264/2022. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'erronea/omessa valutazione dei motivi di ricorso. In sede di costituzione Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il conseguente accoglimento riformando la sentenza di primo grado. In proposito questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene di dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla
Commissione di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito l'art. 10, comma 2, del DPR n. 115 del 2002 sancisce l'esclusione dal contributo unificato per tutti i processi ivi compresi quelli esecutivi, cautelari e di opposizione inerenti al mantenimento della prole o, comunque, a controversie che incidano direttamente sulla posizione giuridica del minore. Tale previsione, di carattere speciale, risponde a una ratio di particolare tutela, escludendo la debenza del contributo indipendentemente dalla forma del rito e dalla qualificazione soggettiva dei genitori. come più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, la disposizione in esame è espressiva del principio di protezione dell'interesse superiore del minore, da considerarsi prevalente e non recessivo, e mira a garantire parità di trattamento tra tutti i figli, senza distinzione derivante dallo status dei genitori. Ne consegue che l'esenzione opera in modo uniforme sia nelle controversie tra coniugi sia nei procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio. L'esenzione trova applicazione in un ambito particolarmente esteso, comprendente i ricorsi ex artt. 337 bis e ss. c.c., i procedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento, le istanze di modifica delle condizioni, nonché i rimedi cautelari, esecutivi e oppositivi direttamente riferibili alla prole. L'ampiezza della formula normativa - processo comunque riguardante la prole- impone un'interpretazione estensiva, coerente con la funzione protettiva dell'istituto. La dichiarazione di esenzione nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha natura meramente ricognitiva, atteso che il beneficio discende direttamente dalla legge e non dall'iniziativa della parte. Tale indicazione, tuttavia, rileva ai fini dell'esatta qualificazione del procedimento da parte della
Cancelleria e della corretta applicazione del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Permangono fuori dall'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, le anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 del DPR n. 115 del
2002, relative alle spese vive del procedimento (quali, a titolo esemplificativo, le notificazioni), trattandosi di oneri non riconducibili alla natura tributaria del contributo unificato. Il presente giudizio, attenendo in via diretta alla regolamentazione di aspetti fondamentali inerenti alla prole, ricade pienamente nel perimetro applicativo dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115 del 2002. Ne deriva l'assenza originaria del presupposto impositivo e, per l'effetto, la non debenza del contributo unificato da parte della parte istante, indipendentemente dalla fase o dal grado del giudizio. Conseguentemente deve dichiararsi l'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115 del 2002, dando atto della non debenza del tributo nel presente procedimento e disponendo la registrazione del fascicolo come esente agli effetti del
Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Nel caso di specie deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte in sede di resistenza al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Pertanto non si può confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio emittente non avendo la parte resistente esposto alcuna tesi decisiva al rigetto del ricorso in appello. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può confermare la sentenza sopra specificata non avendo alcuna parte resistente esposto alcuna tesi decisiva alla riforma della sentenza sopra specificata.
All'accoglimento del ricorso consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia e motivi di equità anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate