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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Sezione II Civile - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di agenzia iscritta al n. 291 del Ruolo 2021, promossa in questa sede di appello con citazione depositata il 12/7/2021 da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.Alfonso Celli e Alessandra Molinari Parte_2
in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla citazione d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dagli Avv.Luca Controparte_1
Ponti e per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta Parte_3
in appello, trasmesso per via telematica come copia per immagine su supporto infor- matico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.21/2021 del Tribunale di Udine - pagamento differenze provvigionali / risoluzione del contratto / risarci- mento danni.
Causa chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Conclusioni
Per l'appellante: si chiede in via preliminare (i) che venga ordinato a Controparte_2
produrre le pagine mancanti del registro iva (se è vero infatti che l'ordine di esibi- zione ha riguardato tutte le fatture emesse da da giugno 2015 a febbraio CP_1
2019, non si vede come mai il registro iva prodotto in forma autentica abbia potuto saltare alcune pagine), come anche le pagine che risultano fotocopiate dal notaio ma non allegate da controparte nel file depositato, (ii) di essere autorizzati a produrre il mandato di agenzia fra e del 01.08.2013; (iii) di ordinare al commer- Pt_1 Pt_4
cialista che tiene la contabilità 6 della presso il Parte_5
suo studio Via Antonio Gramsci n. 30/A - 30023 Concordia Sagittaria (VE) anche tramite le società di servizi ( e che hanno CP_3 Controparte_4
la medesima sede) di produrre tutte le fatture emesse da ed oggetto dell'or- CP_1
dine di esibizione (i.e. da giugno 2015 al 28.02.2019) dallo stesso registrate in conta- bilità; e/o di ordinare a: AQ S.r.l., via Nazionale Brennero 101 San Pietro in Ca- riano (VR) attualmente con sede legale in Via Enrico Fermi n. 13 -37026 Pescantina
(VR); via Verona 22 Bussolengo (VR); Viale Controparte_5 Controparte_6
CP_ della Fisica 15 Thiene (VI); e via Abate Carestia n. 1 – Borgosesia CP_8
(VC), di produrre tutte le fatture che hanno ricevuto da e registrato nei CP_1
registri IVA, nel periodo da giugno 2015 al 28.02.2019 corredate da tutte le fatture emesse a carico dei loro clienti che giustificano l'emissione delle fatture di cui sopra da parte di (iv) l'ammissione della CTU contabile richiesta a pag. 35 dell'at- CP_1
to di citazione in appello (con la precisazione che si tenga conto delle fatture emesse da fino al 28.02.2019 come da ordine di esibizione, tenendo conto oltre che CP_1
di quelle emesse in favore di AQ e anche di quelle emesse in favore CP_5
delle altre aziende concorrenti) per accertare e quantificare il danno subito da Pt_1
per violazione dell'obbligo e del patto di non concorrenza, alla luce del fatturato
[...]
Pag.2 distratto a Appare invero dimostrato che ha violato l'obbligo di Pt_1 CP_1
eslcusiva ed il patto non concorrenza, nonché il nesso di causalità fra tale inadempi- mento e il danno subito da atteso che con la propria condotta ha di- Pt_1 CP_1
stratto fatturato a in favore dei competitor. In subordine, si chiede la conces- Pt_1
sione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica e si precisano le conclusioni, anche in via istruttoria, come da atto di citazione in appello da intendersi quivi ritrascritte.
Per l'appellata: nel merito, in via principale: - respingere l'appello introdotto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti nella Parte_6
narrativa degli atti della scrivente difesa, nonché in tutti i precedenti atti difensivi di primo grado qui integralmente richiamati, e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Udine n. 21/2021 d.d. 11.1.2021 e pubblicata in data 12.1.2021; In ogni caso: - spese di lite e compensi integralmente rifusi, gravate da IVA e CNA, per en- trambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: - si ripropongono - solo per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello non ritenesse di accogliere le conclusioni della difesa di allo stato degli atti e, quindi, non ritenesse Controparte_1
di confermare la sentenza del Tribunale di Udine n. 21/2021 alla luce di quanto espo- sto nel presente atto – le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, le istanze di prova orale non ammesse e capitolate sub. nn. 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di data
10.05.2019. - Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate da Parte_1
per i motivi di cui alla narrativa degli atti della scrivente difesa, oltre che per le oppo- sizioni formulate, nel primo grado di giudizio, nella terza memoria ex art. 183, com- ma 6, c.p.c. di data 30.05.2019 e alle udienze del 25.06.2019 e 25.11.2019 di primo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5/12/2018 Parte_7
esponeva che il 2/5/2013 aveva stipulato un contratto di agenzia con
[...]
Pag.3 concessionaria di AL s.p.a., avente ad oggetto la promozione, Parte_1
in esclusiva e a tempo indeterminato, della vendita di cloruro di sodio (sale) di qua- lunque tipologia e dei suoi sottoprodotti e derivati nel territorio delle Regioni Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige;
che i suoi rapporti con la società man- dante avevano iniziato ad incrinarsi nel corso dell'anno 2015, quando essa aveva ap- preso che i suoi clienti erano stati visitati da tale il quale aveva sot- Persona_1
toposto a questi clienti offerte commerciali su carta intestata di in cui Parte_1
veniva indicato come agente di zona;
che, non avendo ricevuto le richieste spiega- zioni, essa aveva contestato il fatto a DE LI diffidando nel contempo lo CP_9
chi per lui a proseguire l'attività di promozione nella sua zona di esclusiva;
che
[...]
aveva altresì iniziato a ritardare il pagamento delle provvigioni e a non Parte_1
trasmettere più i conteggi provvigionali e anche questo era stato oggetto di contesta- zione a mezzo raccomandata;
che, perdurando tale situazione,il 18/2/2016 essa aveva contestato alla preponente varie condotte inadempienti, diffidandola dal proseguirle,
e cioè la lesione dell'esclusiva, la violazione della disciplina delle provvigioni indiret- te ai sensi dell'art. 1748 c.c.., la violazione della disciplina degli artt. 2, 5 e 6 del contratto di agenzia, il rifiuto di fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica della correttezza delle provvigioni liquidate e la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1749 c.c.; che, dopo ulteriore corrispondenza tra le parti, il 4/6/2016 essa aveva nuovamente contestato a DE LI il mancato pagamento di tutte le provvi- gioni dovute;
che, effettuati i necessari controlli in contraddittorio con la mandante, era emerso un suo credito per provvigioni maturate e non liquidate di Euro 10.360,37 per il periodo da maggio 2013 a marzo 2016, credito poi contestato da Parte_1
con nota del 25/11/2016; che, non risolvendosi la situazione, il 7/12/2016 essa aveva invitato DE a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
che Nord- Pt_1
est aveva aderito alla proposta, ma, dopo il primo incontro di negoziazione del Pt_1
30/1/2017, non aveva più dato notizie di sè; che di conseguenza essa aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che però, meno di un mese dopo la notifica del ricorso e prima dell'udienza fissata dal Presidente del Tribunale, DE
Pag.4 le aveva inviato una generica e pretestuosa comunicazione di risoluzione del con- Pt_1
tratto di agenzia per grave inadempimento dell'agente; che da allora DE pur Pt_1
avendo continuato ad evadere gli ordini da essa acquisiti sino a fine anno, non aveva più pagato alcuna provvigione diretta o indiretta;
che questo inadempimento della preponente le aveva causato gravi danni economici e non patrimoniali;
e che nel frat- tempo era proseguito l'accertamento tecnico preventivo e il C.T.U. aveva accertato a suo favore un credito di Euro 22.580,42 per il periodo dal 2/5/2013 al 28/7/2017 e di
Euro 30.128,77 per il periodo dal 2/5/2013 fino al 30/10/2017 oltre ad Euro 13.362,45 relativi alle vendita a clienti gestiti in modalità alternativa.
Ciò premesso in fatto chiedeva che, accertati gli inadempimenti CP_1
posti in essere da fosse dichiarata la risoluzione del contratto di Parte_1
agenzia, dovendosi ritenere illegittima e inefficace la comunicazione con cui la pre- ponente aveva dichiarato di recedere dal rapporto per giusta causa;
chiedeva altresì la condanna di al pagamento delle provvigioni ancora dovute e delle in- Parte_1
dennità previste dagli artt.1751 e 1751 bis c.c. nonchè al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati con la sua condotta.
Si costituiva in giudizio replicando che all'epoca della stipula del Parte_1
contratto di agenzia suo Presidente e legale rappresentante era, ed è poi rimasto fino al 18/6/2015, il sig. padre di socio accomandatario Persona_2 Controparte_1
di che il 20/5/2023 il sig. aveva delegato il figlio ad CP_1 Persona_2
operare sul conto corrente di acceso presso la BCC di Basiliano;
che Parte_1
sulla base della sola autorizzazione del padre, si era ingerito nella Controparte_1
gestione di e in particolare aveva predisposto e verificato gli estratti con- Parte_1
to delle provvigioni spettanti a aveva emesso le fatture di quest'ultima e di- CP_1
sposto i pagamenti da parte della preponente;
che era quindi a conoscenza CP_1
del fatto che i clienti del Trentino Alto Adige venivano seguiti dalla preponente tra- mite il sig. in considerazione del fatto che costui risiedeva in provincia di Per_1
Bolzano e parlava tedesco;
che sul ruolo del sig vi era stato quindi pieno Per_1
accordo delle parti del contratto di agenzia;
che fino al 30/7/2015 era stato il sig. Pt_7
Pag.5 cesco d emettere gli estratti conto della preponente e le fatture per provvigio- CP_1
ni dell'agente, risultando così confermato che i clienti aventi sede legale fuori dalla zona di si intendevano esclusi dal rapporto di agenzia;
che questo aveva ini- CP_1
ziato ad incrinarsi a seguito della revoca del sig. dal ruolo di ammini- Persona_2
stratore e Presidente di che anzichè rispondere alla richiesta di Parte_1 CP_1
dare conto della sua attività, aveva pretestuosamente rivendicato provvigioni asserita- mente non pagate;
che alla fine del 2016 essa aveva iniziato a visitare i clienti della zona assegnata a scoprendo che l'agente aveva proposto ai clienti di acquista- CP_1
re prodotti della concorrente AQ;
che perciò essa si era avvalsa della clausola ri- solutiva espressa contenuta nel contratto di agenzia e comunque, in subordine, aveva deciso di recedere dal rapporto in corso per giusta causa;
che a partire dall'1/8/2018 il sig. aveva iniziato a contattare i clienti di per pro- Controparte_1 Parte_1
muovere la vendita di prodotti commercializzati da AQ, compiendo così un'atti- vità di concorrenza sleale con storno di clientela.
Deduceva quindi DE LI che essa aveva legittimamente azionato la clau- sola risolutiva espressa contenuta nell'art.17 del contratto di agenzia dichiarando ri- solto il rapporto ex art.1456 c.c. o comunque receduto dallo stesso per giusta causa;
che di conseguenza era suo diritto percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art.9 dell' el 20/3/2002 mentre all'agente non erano dovute le inden- CP_10
nità terminative previste dalla legge e dall' che in ogni caso i gravi inadempi- CP_10
menti di giustificavano la domanda di risoluzione del rapporto ai sensi degli CP_1
artt.1453 e 1455 c.c.; che in ulteriore subordine il rapporto si era risolto decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione del recesso e quindi il 31/10/2017; che era perciò infondata la domanda attorea di risoluzione del contratto, essendosi questo sciolto il 28/7/2017, o al più il 31/10/2017, e quindi ben prima della notifica della ci- tazione;
che peraltro non sussisteva neppure il dedotto inadempimento della società mandante;
e che aveva anche violato il patto di non concorrenza post contrat- CP_1
tuale ed era perciò tenuta a risarcire i conseguenti danni;
e infine che nessuna ulteriore provvigione era dovuta alla società attrice.
Pag.6 Istruita la causa mediante l'esame dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica contabile il Tribunale di Udine, con sentenza di data 11/1/2021, accoglieva in parte le domande proposte da e respingeva quelle proposte da CP_1
osservando: a) che la clausola risolutiva espressa non può essere utiliz- Parte_1
zata dal contraente inadempiente e l'eccezione di inadempimento proposta dall'altro contraente deve essere valutata in via pregiudiziale rispetto alla questione di risolu- zione di diritto ex art.1456 c.c.; b) che nei contratti a prestazioni corrispettive l'ina- dempimento deve essere valutato in modo unitario e il Giudice deve comparare il comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti si sia resa responsabi- le delle violazioni maggiormente rilevanti, alterando così il sinallagma contrattuale;
c) che non si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dal con- CP_1
tratto per il caso di violazione degli obblighi di pagamento delle provvigioni e di ri- spetto dell'esclusiva a favore dell'agente, e che però tale clausola doveva comunque essere considerata al fine di valutare la gravità dell'inadempimento; d) che secondo il contratto di agenzia qualunque modifica del contratto stesso avrebbe dovuto avve- nire in forma scritta, da ritenere prevista ad substantiam ex art.1352 c.c., risultando perciò inammissibile la prova indiziaria di patti modificativi;
e) che inoltre la mancata contestazione, anche protratta nel tempo, da parte dell'agente degli estratti conto provvigionali non preclude le controversie riguardo ai rapporti obbligatori sottostanti e, in generale, l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non sono interpretabili co- me manifestazione della volontà del titolare di rinunciarvi;
f) che i documenti e le prove orali avevano confermato la sistematica invasione da parte del sig. el- Per_1
la zona attribuita in esclusiva a g) che aveva diritto alle provvigioni CP_1 CP_1
maturate a fronte degli affari conclusi direttamente da nella Regione Parte_1
Trentino Alto Adige, a quelle maturate a fronte delle vendite effettuate a quei clienti che, pur avendo la sede legale al di fuori della zona dell'agente, avevano in tale zona la loro sede operativa ed ivi ricevevano le visite dell'agente e la consegna dei prodotti ed a quelle eseguite nella sua zona da AL in forza del rapporto di concessione con
Pag.7 h) che l'istruttoria orale aveva confermato che aveva violato Parte_1 CP_1
l'esclusiva, seppure con condotte di limitata rilevanza, proponendo prodotti di CP_11
sal ai clienti e i) che gli inadempimenti posti in essere da Parte_8 CP_12
prima della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva Parte_1
espressa impedivano la risoluzione di diritto del contratto;
l) che il recesso di Pt_1
aveva però prodotto la cessazione del rapporto alla data del 28/7/2017, pur non
[...]
essendo sorretto da giusta causa perchè intempestivo e che di conseguenza CP_1
aveva diritto all'indennità sostitutiva del preavviso quantificata dal C.T.U. in com- plessivi Euro 17.881,35 oltre IVA se dovuta e interessi legali ex art.1284 c.c.; m) che aveva diritto al pagamento delle provvigioni residue maturate fino al 28 lu- CP_1
glio 2017, quantificate dal C.T.U. in Euro 26.652,73, oltre al FIRR, all'IVA e di legge ed agli interessi nella misura prevista dall'art.5 del d. lgs.231/2002 nonchè dell'inden- nità suppletiva di clientela pari ad Euro 6.172,42 oltre all'IVA se dovuta e agli inte- ressi legali ex art.1284 c.c.; n) che non poteva essere accolta la domanda risarcitoria proposta da stante la genericità delle allegazioni formulate a sostegno della CP_1
pretesa; o) che dopo lo scioglimento del rapporto con aveva CP_1 Parte_1
svolto attività in concorrenza con la società già sua preponente e pertanto non aveva diritto all'indennità ex art.1751 bis c.c.; p) che non aveva adempiuto al- Parte_1
l'onere di provare quali clienti avesse perduto o non potuto acquisire a causa dell'atti- vità promozionale di la diminuzione del suo fatturato nell'esercizio 2018 e CP_1
il diretto collegamento tra tale diminuzione e l'attività concorrenziale dell'ex agen- te.
1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribuna- Parte_1
le di Udine affermando che erroneamente il Giudice ha qualificato il suo re- cesso dal contratto di agenzia come mero recesso ad nutum.
In estrema sintesi l'appellante deduce, a sostegno dell'impugnazione, che il
Tribunale di Udine non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto il suo ina- dempimento (da essa peraltro contestato nella sua esistenza) più grave e pre-
Pag.8 valente rispetto a quello, invece certo, di non ha considerato che, in CP_1
presenza di una clausola risolutiva espressa, il Giudice deve solo accertare se l'inadempimento sia imputabile al soggetto obbligato, senza poter fare valuta- zioni in ordine alla sua gravità; ed infine ha erroneamente escluso che il suo recesso dal contratto fosse supportato da una giusta causa.
1.1. In linea di diritto la società appellante addebita al Tribunale di Udine di non aver considerato che - quando le parti abbiano inserito nel contratto una clau- sola risolutiva espressa, così valutando in via preventiva l'importanza di un determinato inadempimento - il Giudice non può compiere alcuna indagine sulla gravità di questo inadempimento rispetto all'interesse della controparte, dovendo solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato almeno a titolo di colpa (colpa che, peraltro, si deve presumere ai sensi dell'art. 1218
c.c.).
1.1.1. In realtà il Tribunale di Udine non ha affatto disatteso la regola di giudizio in- vocata da ma ha invece ritenuto che essa non faccia eccezione Parte_1
al principio generale (affermato da un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità) secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispet- tivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabi- le delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale" (co- sì in massima Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 13840 del 09/06/2010; Sez. 2, Sentenza n.
11784 del 07/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999; Sez. 2,
Sentenza n. 41 del 05/01/1998; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 30/03/1989; Sez.
3, Sentenza n. 1698 del 08/03/1983).
Coerentemente con questo principio la Corte di Cassazione ha ritenuto che
Pag.9 "in materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'ecce- zione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità lo- gica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole" (così, sempre in massima, Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 27692 del 12/10/2021; conformi Sez. 2, Sentenza n. 21115 del
16/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 11/10/1989; Sez. 3, Sen-tenza n.
4023 del 11/06/1983; Sez. 3, Sentenza n. 4122 del 13/07/1982).
1.1.2. Si deve perciò ritenere corretta la decisione del Tribunale di Udine di appli- care la regola per cui "il contraente che a sua volta versi in un diverso inadem- pimento non si può avvalere della clausola risolutiva espressa nei confronti della controparte" (così, in motivazione, Cassazione Sez.3, Sentenza n.2846 del 13/02/2015).
1.2. Data questa premessa di diritto è allora necessario verificare, in fatto, se sussi- stano o meno gli inadempimenti che le parti si sono reciprocamente addebitati e, in primo luogo, quelli che avrebbe commesso l'appellante Parte_1
quest'ultima ha infatti censurato la sentenza del Tribunale di Udine nella parte in cui ha ritenuto che essa abbia omesso di pagare tutte le provvigioni dovute a ed abbia anche violato il diritto di esclusiva dell'agente. CP_1
1.2.1. Riguardo al tema delle provvigioni l'appellante ha ribadito, anche in questo grado di giudizio, che il sig. socio accomandatario di Rai- Controparte_1
covi, era stato autorizzato dal padre sig. all'epoca Presidente Persona_2
di ad ingerirsi nella gestione della società preponente e quindi Parte_1
ne conosceva la contabilità; ed era altresì lui a predisporre, avvalendosi della suddetta delega, gli estratti conto relativi alle provvigioni maturate dalla so- cietà agente, era lui ad emettere, come legale rappresentante di le re- CP_1
lative fatture ed era sempre lui a disporre, in forza del potere di operare sul conto corrente bancario della mandante, il pagamento di tali fatture.
Pag.10 Da ciò si dovrebbe ricavare la prova, secondo che in Parte_1 CP_1
persona del suo socio accomandatario, ha accettato di escludere dal rapporto di agenzia alcune categorie di affari (ovvero quelli in relazione ai quali vi sa- rebbe stato il preteso, e in realtà insussistente, mancato pagamento delle prov- vigioni) o comunque ha rinunciato a pretenderle;
e quindi che - contrariamen- te a quanto ha affermato il Giudice di primo grado - non vi è stato alcun ina- dempimento da parte sua.
La censura è infondata e va respinta.
Come ha osservato il Tribunale di Udine il contratto di agenzia richiede di per sè la prova scritta ad probationem (art.1742 comma 2 c.c.) e, in aggiunta,
l'art.18 del mandato sottoscritto dalle parti il 2/5/2013 prevedeva espressa- mente che "qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione" avrebbe dovuto "av- venire in forma scritta" (forma che, ai sensi dell.art.1352 c.c., si deve ritenere fosse richiesta ad substantiam); e da ciò consegue inevitabilmente, per effetto del combinato disposto degli artt.2725 e 2729 c.c., che il preteso accordo con cui sarebbero state modificate le clausole contrattuali eliminando (dalla zona, dall'esclusiva e dal diritto alla provvigione) alcune tipologie di affari o clienti avrebbe dovuto essere stipulato e dimostrato per iscritto e non può certo essere ricavato in via indiziaria da un comportamento delle parti.
E' poi vero che i contraenti possono rinunciare, anche in modo tacito, ad una forma pattizia1, ma non ha mai allegato che abbia voluto Parte_1 CP_1
rinunciare alla forma scritta per le modifiche del contratto di agenzia (avendo invece affermato una cosa diversa e cioè che avrebbe rinunciato alle provvi- gioni maturate su alcuni affari).
In ogni caso è noto che la rinuncia tacita - ad una certa forma contrattuale o a un diritto di credito - richiede che il titolare del diritto tenga un comportamen- to assolutamente univoco e cioè del tutto incompatibile con la volontà di farlo valere;
e, di per sè, non possiedono questa caratteristica nè il silenzio nè la mera inerzia (e quindi il ritardo) nel pretendere l'adempimento2.
In concreto si deve poi osservare che - pur avendo i testi confermato che il sig. aveva accesso alle fatture e ai documenti di trasporto Controparte_1
nonchè al software gestionale di (e quindi a tutte le informazioni Parte_9
commerciali e amministrative riguardanti la società) - ciò non dimostra che abbia avuto specifica e analitica conoscenza di ogni singola vendita effettuata dalla preponente nella zona di e in particolare di quelle procurate in CP_1
via autonoma dal sig. di tutte quelle eseguite direttamente da Per_1 [...]
e dalla concessionaria AL;
e già questo fatto impedisce di attribui- Pt_6
re significato univoco di rinuncia al credito all'inerzia dell'agente nel preten- dere il pagamento delle relative provvigioni.
Nè si può attribuire valore alla mancata contestazione degli estratti conto provvigionali e ciò perchè, in fatto, manca la prova certa che fosse CP_1
cosciente della loro parzialità (ovvero della maturazione di provvigioni ivi non comprese); e, in diritto, in forza del principio richiamato nella sentenza di primo grado e condiviso da questa Corte4. A ciò si deve aggiungere che la stessa ha più volte sottolineato il Parte_1
rapporto parentale esistente fra il suo Presidente dell'epoca sig. Persona_2
e il socio accomandatario di sig. e ciò rende ancora CP_1 Controparte_1
meno univoco il comportamento dell'agente (nulla vietando che possa aver deciso di soprassedere alla richiesta di pagamento immediato delle provvi- gioni residue proprio in virtù del suddetto rapporto e non perchè intendesse rinunciare definitivamente al credito).
1.2.2. La società appellante ha poi contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il diritto di a ricevere le provvigioni sulle CP_1
vendite effettuate nella sua zona di esclusiva direttamente da AL;
e ciò affermando che tali vendite erano in radice estranee al rapporto di agenzia, non essendo state procurate dall'agente ed eseguite dalla preponente.
Il principio di diritto che il Tribunale di Udine ha posto a fondamento della sua decisione5 non è stato sottoposto ad alcuna specifica critica da parte di e va peraltro condiviso. Parte_1
Applicando questa regola al caso concreto si deve perciò considerare irrile- vante il fatto che non abbia eseguito direttamente le vendite di Parte_1
cui si discute, ma si sia avvalsa della facoltà, prevista dall'art.4 del contratto con AL (espressamente richiamato nella impugnata sentenza), di farle ese- guire dalla concedente, ottenendo comunque un compenso per la sua attività di assistenza commerciale, con il risultato di sottrarre questi affari o clienti
te a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 12544 del 10/05/2019; Sez. L, Sentenza n. 14767 del 15/11/2000). 5 "In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclus- iva, ove vi concorra il preponente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con accertamento non sindacabile, aveva ritenuto sussistente la sottrazione della clientela di zona attra- verso l'intervento della preponente capogruppo, che si era consapevolmente avvalsa dell'attività del proprio agente operante nella zona della capogruppo, per soddisfare gli ordinativi di merce dei vari esercizi commerciali affiliati, operanti nelle zone di altri agenti)" (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 30/01/2017; conforme Sez. 2, Sentenza n. 7358 del 07/03/2022)
Pag.13 all'esclusiva riconosciuta a CP_1
1.2.3. Quanto alla posizione del sig. l'istruttoria orale ha confermato solo Per_1
che il sig. era al corrente ed accettò il fatto che costui gli Controparte_1
avrebbe fornito mera assistenza nel rapporto con i clienti di lingua tedesca
(fungendo in sostanza da traduttore e interfaccia con tali clienti): in questo senso hanno deposto lo stesso sig. i testi CP_13 Testimone_2 [...]
e Tes_3 Testimone_4
In sintesi non esiste alcuna prova che il sig. agendo in nome Controparte_1
e per conto di abbia concordato con che il sig. CP_1 Parte_1 Per_1
avrebbe potuto non solo fornire supporto a lui, ma anche acquisire autonoma- mente ordini da clienti della zona assegnata in esclusiva alla società agente, da trasmettere a o ad altre società del gruppo facente capo al sig. Parte_1
(e cioè MVG, Isad LI e Salt Trading Company); e tanto Parte_10 6 teste "1) se non ricordo male nel 2012-2013 il sig. mi chiese di occuparmi per Per_1 Pt_2 Nord est LI dei rapporti con i clienti del Trentino Alto Adige per supportare il sig. n relazio-
CP_1 ne alla circostanza che i clienti della zona della provincia di Bolzano utilizzano come prima lingua il tedesco;
ero dipendente di MVG società che commercializza anch'essa tutti i tipi di sale in commercio;
per svolgere l'attività che ho descritto per non ho formalizzato alcun contratto con la so- Parte_1 cietà; l'incarico di seguire i clienti del Trentino Alto Adige mi è stato conferito verbalmente, alla pre- senza dello stesso sig. non ho mai percepito alcun compenso ulteriore rispetto alla Controparte_1 retribuzione che ricevevo da MVG per l'attività di supporto al sig. nei rapporti con i clienti
CP_1 della zona citata;
i clienti mandavano gli ordini in tedesco a me, io li traducevo e li inviavo a Fran- cesco il quale si occupava della fatturazione e dei documenti di trasporto;
se c'erano degli
CP_1 insoluti, il sig. me li segnalava e io mi recavo presso i clienti per sollecitare i pagamenti."
CP_1 7 teste "sub 2) la parte commerciale del Trentino Alto Adige veniva gestita da Testimone_1 CP_9
il giudice rappresenta al testimone la dichiarazione dei sig. sopra verbalizzata in corri-
[...] Per_1 spondenza al capitolo 2; il teste dichiara: confermo che l'attività dei sig.ri e si svol- Per_1 CP_1 geva concretamente nel modo descritto poc'anzi dal sig. . Per_1 8 teste "2) l'ordine arrivava alla società tramite il sig. in lingua tedesca;
Tes_5 Per_1 CP_9 mer lo traduceva in italiano e lo girava al sig. che si occupava dell'emissione dei documenti CP_1 amministrativi relativi alle forniture". 9 teste "sub 1) non ricordo esattamente la data, poteva essere il 2013 o 2014, al tempo ero CP_1 presidente di e sono venuto a conoscenza che operava in nome e per conto di Parte_1 Per_1 perché un nostro cliente di Trento non ordinava più; ho contattato io tale cliente, Vedal Parte_1 s.r.l., il quale mi disse che siccome mandavamo un nostro agente a vendere sul territorio, non compra- va più il sale da noi;
ho contattato il sig. che mi disse che era stato lui a incaricare Parte_10 il sig. di operare nel Trentino Alto Adige, per una nuova politica commerciale;
prima di tale Per_1 momento, mio figlio non era a conoscenza che nella citata zona avesse iniziato ad operare il sig. CP_9
fu una decisione del sig. , non del consiglio di amministrazione;
sub 2) nel consiglio di
[...] Pt_2 amministrazione ho parlato con il sig. e il dott. in relazione all'incarico dato al Pt_2 Pt_5 sig. si è prospettato, per mettere le cose in regola, una restrizione della zona di competenza, Per_1 escludendo il Trentino Alto Adige dal contratto di agenzia;
ma poi tale restrizione non è mai stata formalizzata;
il sig. ha continuato a raccogliere gli ordini della clientela della Regione TAA Per_1 e a passarli alla non so dire quanti ordini il sig. abbia passato alle altre società Parte_1 Per_1 che facevano capo al sig. ; la mancata formalizzazione della restrizione di zona precludeva Pt_2 il conferimento di un mandato di agenzia nella medesima zona, stante la clausola di esclusiva".
Pag.14 meno vi è prova che abbia rinunciato alle provvigioni derivanti dagli affari procurati dal sig. Per_1
1.2.4. La sentenza di primo grado va quindi pienamente condivisa e confermata nel- la parte in cui ha ritenuto gli inadempimenti addebitati a dimo- Parte_1
strati e, soprattutto, gravi, in considerazione dell'entità delle provvigioni non corrisposte nonchè della persistenza e della molteplicità delle violazioni della zona di esclusiva riservata all'agente.
1.3. La sentenza di primo grado non è stata impugnata da nella parte in CP_1
cui ha ritenuto provato l'inadempimento della società agente consistito nel proporre alle ditte di acquistare Parte_11
dalla concorrente AQ s.r.l. merce della stessa tipologia di quella commer- cializzata da Parte_1
E' stata invece censurata da sia per aver giudicato questo inadem- Parte_1
pimento come lieve;
sia per non aver preso in esame altre violazioni commes- se da e cioè la pretesa di considerare come propri i clienti rientranti CP_1
nella zona oggetto del mandato agenziale ed il rifiuto di fornire informazioni sull'andamento del mercato e di relazionare mensilmente sull'attività svolta.
1.3.1. Nella sua deposizione il teste , legale rappresentante della Testimone_6 Pt_8
ha confermato di aver scritto (su richiesta del sig. ) il
[...] Parte_10
messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2016 (doc.13 del fascicolo di parte appellante), in cui dichiarava (in sintesi) che nel precedente mese di giu- gno il sig. gli aveva indicato, come possibile fornitore di pa- Controparte_1
stiglie di sale per addolcitori, una ditta terza poi risultata essere AQ.
In questo messaggio il sig. ha riferito due circostanze di notevole rile- Pt_8
vanza e cioè di essere stato lui a contattare il sig (e non il Controparte_1
contrario) e di aver preso questa iniziativa "stando la Vostra impossibilità di fornire Pastiglie di Sale per addolcitori" (fatto questo di cui non vi è motivo di dubitare, poichè non risulta, e neppure è stato dedotto, che all'epoca il desti- natario del messaggio in esame sig. abbia replicato al che ciò Pt_2 Pt_8
Pag.15 non corrispondeva al vero).
Correttamente quindi il Tribunale di Udine ha giudicato il comportamento del sig. e quindi di come inadempimento di modesta Controparte_1 CP_1
entità.
La teste a sua volta ha confermato il contenuto di una dichiarazione Tes_7
da lei predisposta (sempre su richiesta del sig. ) in cui de- Parte_10
scriveva un suo incontro con il sig. avvenuto ad ottobre Controparte_1
2016, nel corso del quale il le aveva proposto AQ come fornitore CP_1
alternativo a per un determinato tipo di prodotto;
in udienza la Parte_1
sig.ra ha ribadito di essere stata lei a contattare (e Tes_7 Controparte_1
non viceversa) e di aver preso questa iniziativa perchè B&C "aveva avuto dei problemi con i clienti per via di non conformità lamentate rispetto ai prodotti forniti da IT e (e il fatto che quest'ultima precisazione sia Parte_12
contraria alle tesi e agli interessi della società appellante non la rende perciò scorretta o inattendibile).
Anche per questo episodio va quindi condivisa la decisione del Giudice di pri- mo grado, che l'ha ritenuto di scarsa rilevanza.
1.3.2. Nella lettera prodotta dall'appellante come doc.6, priva di data ma collocata da a settembre 2015, non ha affatto rivendicato come Parte_1 CP_1
propri i clienti in sè, ma "il rapporto con il cliente" come effetto del lavoro autonomo dell'agente: e questa affermazione appare tutt'altro che pretestuosa
(nè qualificabile come inadempimento), considerato che gli Accordi Econo- mici Collettivi riconoscono all'agente l'indennità suppletiva di clientela e cioè appunto un compenso per il valore della clientela acquisita o sviluppata duran- te il rapporto di agenzia, di cui il preponente continuerà a beneficiare anche dopo la fine del rapporto.
E' poi vero che l'art.2 del contratto di agenzia poneva in capo all'agente l'obbli- go di "informare la società mandante in merito alla situazione del mercato e all'attività del medesimo eseguita" e in particolare di "consegnare mensilmen-
Pag.16 te alla mandante una relazione dei clienti visitati"; si deve però osservare che solo il 18 settembre 2015 (e perciò a distanza di oltre due anni dall'inizio del rapporto) ritenne di sollecitare per la prima volta l'invio di questa Parte_1
relazione (non essendo note richieste precedenti) e solo a luglio 2017 (e quindi ben quattro anni dopo) decise di far valere il mancato invio delle relazioni mensili come giusta causa di recesso;
non pare quindi che il rifiuto di CP_1
- che per dare seguito a questa richiesta di informazioni pretese un compenso aggiuntivo - sia qualificabile come grave inadempimento.
1.4. Le considerazioni sopra svolte portano a condividere pienamente la decisione del Tribunale di Udine nella parte in cui - poste a confronto le condotte tenute dalle parti in violazione dei rispettivi obblighi contrattuali - ha affermato che
"gli inadempimenti nei quali la preponente era già incorsa prima della di- chiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, inadempimenti che avrebbero legittimato la stessa attrice ad invocarla, precludano la risolu- zione di diritto" (come testualmente si legge a pag.21 dell'impugnata senten- za).
2. La società appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, una volta esclusa l'operatività della clausola risolutiva espressa, ha ri- tenuto che il recesso da essa manifestato con la lettera del 28/7/2017, pur avendo provocato lo scioglimento del rapporto di agenzia, non fosse sorretto da giusta causa.
2.1. Il Tribunale di Udine ha applicato la regola - da tempo consolidata nella giuri- sprudenza di legittimità - secondo cui "anche nel contratto di è neces- Pt_13
saria la contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni in base alle quali il committente intende giustificare la propria dichiarazione unilate- rale di risoluzione del contratto" e "in difetto di detta contestazione, nel con- tratto di a tempo indeterminato, sussiste l'obbligo del committente di Pt_13
dare all'agente il preavviso di recesso o di corrispondergli la relativa inden-
Pag.17 nità sostitutiva" (così, in massima, Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3592 del
06/08/1977)10.
2.2. non ha contestato, in diritto, la correttezza di questo principio, Parte_1
ma ha solo rilevato che di esso la giurisprudenza dà, in materia di lavoro para- subordinato, un'interpretazione meno rigida di quella seguita in materia di la- voro subordinato.
In concreto si deve però osservare che, anche volendo aderire a questo orienta- mento, il recesso di non è stato affatto tempestivo. Parte_1
2.2.1. Il rifiuto di relazionare sull'attività svolta e l'affermazione secondo cui i clienti apparterrebbero all'agente erano già contenuti nella citata lettera di CP_1
del settembre 2015 (doc.6 del fascicolo di parte appellante): da allora sono trascorsi quasi due anni prima che contestasse all'agente questi Parte_1
(pretesi) inadempimenti come giusta causa di recesso e quindi appare evidente il mancato rispetto del requisito dell'immediatezza.
Detto in altro modo: se davvero questa condotta avesse reso impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto, essendo questa la caratteristica tipica della giusta causa ex art.2119 c.c., certamente non avrebbe Parte_1
atteso un tempo così lungo per manifestare la volontà di recedere dal contrat- to.
2.2.2. Quanto alla violazione del divieto di concorrenza in costanza di rapporto, questa sarebbe stata commessa fra giugno e ottobre 2016 e ne Parte_1
sarebbe venuta a conoscenza, quanto al cliente il 21/12/2016 (data Parte_8
della e-mail del sig. ) e, quanto al cliente B&C, in epoca ignota Testimone_6
(non essendo utilizzabile la data, presumibilmente apocrifa come la firma, ap- posta sul documento n.14 prodotto dalla società appellante).
Ne deriva che la tempestività della contestazione e del recesso (che era onere di provare) è impossibile da valutare con riferimento alla vicenda Parte_1 B&C, mentre va esclusa per il caso considerato il lungo tempo Parte_8
(sette mesi) trascorso rispetto alla conoscenza della condotta di e il CP_1
fatto che (dopo aver appreso l'accaduto grazie alla mail del sig. Parte_1
), invece di contestare questo (asseritamente grave) inadempimento, si Pt_8
premurò solo - con lettera del 31/1/2017 (doc.10) - di sollecitare le informa- zioni sulla situazione di mercato e l'invio delle relazioni mensili (e attese fino a luglio per dichiarare il recesso per giusta causa).
2.3. Deve essere perciò confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che il recesso di sia qualificabile come recesso per Parte_1
giusta causa e l'ha considerato invece un recesso ad nutum.
Di conseguenza la decisione è corretta anche nella parte in cui ha riconosciuto all'agente il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e l'inden- nità suppletiva di clientela (diritto che l'appellante ha negato solo sotto il pro- filo dell'esistenza della giusta causa).
3. censura infine la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo Parte_1
aver accertato la violazione da parte di del patto di non concorrenza CP_1
post contrattuale, ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di ciò.
3.1. Anche in questo grado di giudizio si è affidata, allo scopo di di- Parte_1
mostrare la perdita di volume d'affari subita, innanzitutto ai bilanci propri e di
Acquasal relativi agli esercizi 2016 e 2017.
3.1.1. I dati ricavabili da questi documenti si possono così riassumere:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni DE LI AQ Periodo Valore Differenza Valore Differenza 31/12/2015 1.854.380 1.370.426 31/12/2016 1.261.170 -593.210 1.861.668 491.242 31/12/2017 1.239.041 -22.129 2.675.105 813.437
3.1.2. A questo proposito si deve osservare:
che il divieto di svolgere attività in concorrenza aveva durata di due anni
Pag.19 dalla cessazione del rapporto di agenzia e quindi a partire dal 28/7/2017 e fino al 28/7/2019: al fine di accertare il preteso danno sarebbero stati quindi più utili (e anzi necessari) i bilanci degli anni 2018 e 2019, che però Parte_1
non ha mai prodotto;
che la maggiore perdita di fatturato per DE LI si è verificata nell'anno
2016 (- Euro 593.210) mentre nel 2017 (e cioè nell'anno in cui è cessato il rapporto di agenzia con la riduzione è stata modestissima (- Euro CP_1
22.129) e non è noto cosa sia accaduto negli anni successivi;
di conseguenza
è impossibile imputare la perdita di fatturato di DE alla (asserita) at- Pt_1
tività concorrenziale posta in essere da dopo il 28/7/2017; CP_1
che non ha affatto contestato in modo specifico quanto dedotto Parte_1
da nelle memorie ex art.183 c.p.c. e cioè che negli anni 2015 e 2016 CP_1
alcuni clienti della preponente vennero trasferiti ad altre società facenti capo
Pt_1 al sig. , altri vennero riforniti direttamente dalla concessionaria Pt_2
e infine quest'ultima disdettò il rapporto di concessione;
riguardo a questi
[...]
fatti la società appellante si è limitata a dedurre che essi non riguardano gli anni 2017 e 2018 e quindi sarebbero estranei alla controversia;
sul punto si deve però replicare innanzitutto che i suddetti eventi ben possono spiegare il significativo calo di fatturato di verificatosi nel 2016 e poi che si Parte_1
tratta di mutamenti destinati evidentemente a produrre effetti (in termini di mancato volume d'affari) anche negli anni successivi.
3.2. In questo grado di giudizio è stato poi dato corso all'ulteriore attività istruttoria richiesta da avente ad oggetto l'esibizione delle fatture emesse Parte_1
da nel periodo da giugno 2015 a febbraio 2019; esibizione cui la so- CP_1
cietà appellata ha provveduto con nota di deposito del 18/6/2024.
3.2.1. Le fatture che potrebbero rilevare ai fini della decisione - in quanto emesse a soggetti diversi da DE LI o MVG e aventi una causale riconducibile, in teoria, alle questioni discusse in causa - sono quelle riassunte nella tabella che segue:
Pag.20 N° Data Destinatario
18 31/12/2015 AQ
01/01 25/10/2016 CP_6
02/01 16/11/2016 AQ
03/01 30/12/2016 AQ
01/01 25/07/2017 AQ
16 18/10/2017 Parte_16
01/01 23/11/2017 AQ
03/01 27/12/2017 O.S.P. LLC
04/01 29/12/2017 AQ
05/01 29/12/2017 CP_5
01/01 04/01/2018 Spagnol Group
1 12/01/2018 Parte_16
02/01 28/02/2018 O.S.P. LLC
2 30/03/2018 LIs Group
03/01 19/03/2018 O.S.P. LLC
04/01 21/03/2018 AQ
3 10/04/2018 Parte_16
05/01 13/04/2018 CP_6
4 03/05/2018 AQ
06/01 03/05/2018 O.S.P. LLC
5 04/05/2018 CP_5
6 04/05/2018 AQ
7 04/05/2018 CP_5
8 03/07/2018 Parte_16
9 10/07/2018 CP_5
Fattura Causale Imponibile rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti settore HO.RE.CA. su posiziona- 752,00 mento prezzi prodotti: olio, zucchero, zaf- ferano rimborso chilometrico - indagine di mer- cato clienti GDO/GROSSISTI area Trive- 547,46 neto su prodotti PET FOOD rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti HO.RE.CA. / GROSSISTI area 964,10 Triveneto su prodotti SUDZUCKER rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti GDO ed INDUSTRIA area Tri- 1.009,98 veneto su prodotti SUDZUCKER rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti HO.RE.CA. / GROSSISTI area 1.160,00 Triveneto su prodotti BASSO Parte_15 compenso provvigionale 321,00 rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti INDUSTRIA area Triveneto su 640,00 prodotti BASSO Parte_15 compenso su vendite da segnalazione clien- tela su territorio italiano comparto frutta 3.410,00 secca e disidratata rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti HO.RE.CA. / GROSSISTI area 1.013,00 Triveneto su prodotto zafferano ALFA FO- OD rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti HO.RE.CA. / GROSSISTI area 1.021,00 Triveneto su prodotto latte in polvere azien- da UNION PLUS gruppo PODINI rimborso chilometrico - indagine di mer- cato rilevamento prezzi GROSSISTI area 840,00 Triveneto su oggettistica Himalaya salvo compenso provvigionale 146,00 compenso su vendite da segnalazione clien- tela su territorio italiano comparto frutta 1.500,00 secca e disidratata Acconto compenso provvigionale 1.000,00 compenso su vendite da segnalazione clien- tela su territorio italiano comparto frutta 1.500,00 secca e disidratata rimborso chilometrico - indagine di merca- to clienti GDO area Triveneto su prodotto 370,00 zafferano ALFA FOOD saldo compenso provvigionale 682,00 rimborso chilometrico - indagine di merca- to rilevamento prezzi clienti GDO area Tri- 400,00 veneto su oggettistica Himalaya rimborso chilometrico per trasferte 390,00 compenso su vendite da segnalazione clien- tela su territorio italiano comparto frutta 1.300,00 secca e disidratata rimborso chilometrico per trasferta 255,00 acconto compenso provvigionale 1.000,00 saldo e acconto compenso provvigionale 2.000,00 saldo compenso provvigionale 345,00 saldo compenso provvigionale 2.074,00
Pag.21 Fattura N° Data Destinatario Causale Imponibile rimborso chilometrico - indagine di merca- Cont 07/01 19/07/2018 to rilevamento prezzi clienti GDO area 680,00 Emilia Romagna su oggettistica Himalaya compenso su vendite da segnalazione clien- 08/01 02/08/2018 O.S.P. LLC tela su territorio italiano comparto frutta 800,00 secca e disidratata
10 02/08/2018 saldo compenso provvigionale 1.237,00 CP_5
11 06/09/2018 saldo compenso provvigionale 950,00 CP_5
12 06/09/2018 AQ saldo compenso provvigionale 568,00
13 03/10/2018 saldo compenso provvigionale 1.475,00 CP_5
14 03/10/2018 AQ saldo compenso provvigionale 758,00
15 15/10/2018 saldo compenso provvigionale 123,00 Parte_16 rimborso chilometrico - indagine di merca- to su potenziali clienti utilizzatori del sale
16 19/10/2018 AQ del tabaccaio insistenti sul territorio della 885,00 regione Emilia Romagna e provincia di Mantova rimborso chilometrico - indagine di mer- cato su potenziali clienti del settore GDO 17 19/10/2018 utilizza-tori/rivenditori del salgemma ricri- 863,00 CP_5 stallizzato in pastiglie, insistenti sul terri- torio della regione Emilia Romagna
18 06/11/2018 AQ saldo compenso provvigionale 626,00
19 05/11/2018 saldo compenso provvigionale 1.399,00 CP_5 compenso su vendite da segnalazione clien- 10/01 29/11/2018 O.S.P. LLC tela su territorio italiano comparto frutta 2.000,00 secca e disidratata rimborso chilometrico - indagine di merca- to rilevamento prezzi clienti GROSSISTI 11/01 06/12/2018 PMP 760,00 area Emilia Romagna su oggettistica Hima- laya rimborso chilometrico - indagine di merca- to rilevamento prezzi clienti GROSSISTI 11/01 28/12/2018 PMP 760,00 area Emilia Romagna su oggettistica Hima- laya
20 06/12/2018 AQ saldo compenso provvigionale 748,00
21 06/12/2018 saldo compenso provvigionale 1.191,00 CP_5
22 31/12/2018 AQ saldo compenso provvigionale 731,00
23 31/12/2018 saldo compenso provvigionale 722,00 CP_5
1 25/01/2019 saldo compenso provvigionale 294,00 Parte_16 consulenza su prodotti di frutta secca in
2 29/01/2019 Bresolin paesi extra CEE 590,00 compenso su vendite da segnalazione clien- 01/01 15/01/2019 O.S.P. LLC tela su territorio italiano comparto frutta 600,00 secca e disidratata
3 05/02/2019 saldo compenso provvigionale 549,00 CP_5
4 06/02/2019 AQ saldo compenso provvigionale 774,00 compenso su vendite da segnalazione clien- 02/01 06/02/2019 O.S.P. LLC tela su territorio italiano comparto frutta 1.000,00 secca e disidratata
3.2.2. In concerto nessun rilievo può essere attribuito alle fatture emesse da CP_1
Contr a carico delle ditte , O.S.P. LLC, e Breso- CP_6 Parte_16
lin: non vi è infatti alcuna prova che queste fatture riportino una causale fitti- zia e cioè si riferiscano ai prodotti già oggetto del rapporto di agenzia con
Pag.22 e non invece ad altri diversi (come pet food, frutta secca e disi- Parte_1
dratata e oggettistica . Per_3
3.2.3. Quanto appena detto vale anche per le fatture emesse da a carico di CP_1
AQ fino a tutto luglio 2017 e cioè fino alla cessazione del rapporto di agenzia dedotto in giudizio, sia perchè sono estranee alla tematica della con- correnza post contrattuale, sia perchè riguardano prodotti (come olio, zucche- ro, zafferano) estranei al rapporto di agenzia dedotto in giudizio (e non basta a farle ritenere fittizie il solo fatto che AQ commerciava in sale, nulla vietando che questa ditta possa aver cercato all'epoca di inserirsi in altri mer- cati).
E lo stesso si può dire anche per le fatture successive emesse a carico della citata AQ e di riferite a prodotti diversi dal sale (come olio, CP_5
zafferano, latte in polvere), a generiche trasferte e a zone estranee al Triveneto
(come l'Emilia Romagna e la Provincia di Mantova): anche in questo caso manca infatti la prova che la causale esposta nei documenti fiscali sia diversa dalla realtà (e nasconda provvigioni riferite alla vendita di sale).
3.2.4. Rimangono quindi da esaminare tutte le altre fatture di aventi ad og- CP_1
getto il pagamento di compensi provvigionali da parte di e CP_5 CP_14
[...
presumibilmente per la vendita di pastiglie di sale ER (essendo que- sto l'oggetto dei contratti di agenzia intercorsi fra le citate parti) e quindi un prodotto che rientrava nel mandato conferito da alla società ap- Parte_1
pellata, avente ad oggetto "cloruro di sodio (sale) di qualunque tipologia, nonchè dei suoi sottoprodotti e derivati" (cosa non impedita dal precedente contratto stipulato da con MVG, che riguardava solo il sale ER CP_1
in pastiglie prodotto dalla stessa mandante e quindi non quello fornito da altre ditte).
Queste fatture confermano che ha violato l'obbligo, previsto dall'art. CP_1
10 del contratto di agenzia, di non "stipulare contratti di agenzia e a non as- sumere incarichi di lavoro autonomo o subordinato, saltuario o anche occa-
Pag.23 sionale e comunque a non intraprendere attività, in proprio o per conto terzi, che siano in concorrenza con l'oggetto del presente incarico, nella zona indicata al precedente punto 3 e con la clientela affidatale"; cosa, del resto, neppure necessaria, non avendo la società appellata proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il mancato adempimento del suddetto patto.
3.2.5. Le fatture in esame non bastano però a dimostrare e quantificare il danno la- mentato da Parte_1
Innanzitutto non è noto se e in che misura le provvigioni percepite da CP_1
si riferiscano a vendite effettuate da AQ e nel territorio delle CP_5
Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
In secondo luogo la società appellata non ha mai indicato quale sia stato il suo volume d'affari relativo alla vendita di sale ER in pastiglie (poichè è a questo prodotto che, in mancanza di prove in senso contrario, si devono rite- nere riferite le suddette provvigioni fatturate da ad CP_1 Controparte_15
negli anni dal 2015 al 2019; e quindi è impossibile sapere se il fattu-
[...]
rato di abbia o no subito una riduzione a seguito della cessazione Parte_1
del rapporto di agenzia con (nè questo dato si può ricavare, neppure CP_1
in via induttiva, dalle vendite di AQ e , che non sono note e CP_5
comunque dipendono dalla capacità commerciale di queste ditte).
E infine si deve osservare - ed è questa la ragione principale del rigetto della domanda proposta dalla società appellante - che il danno subito da Pt_1
non può certo essere quantificato utilizzando come criterio il "margine"
[...]
praticato da AQ sui prodotti venduti tramite non essendovi alcu- CP_1
na prova che lo stesso "margine" sarebbe stato ottenuto anche dalla società appellante se avesse effettuato le vendite che l'agente le avrebbe (in ipotesi) sottratto;
"margine" che peraltro DE LI ha indicato nella misura del
15% senza fornire alcuna prova anche solo indiziaria della sua generica affer- mazione.
Pag.24 Il danno potrebbe essere commisurato, in teoria, all'utile perduto da Pt_1
a causa delle mancate vendite, ma si tratta di un dato che è impossibile
[...]
ricostruire, non avendo la società appellante allegato e dimostrato nè quanto sale ER in pastiglie essa abbia venduto in meno a partire dal 28/7/2017 rispetto agli anni precedenti (a causa della dedotta attività concorrenziale di
, nè quale utile essa ricavava comunemente dalla vendita di questo CP_1
tipo di prodotto.
Solo a titolo esemplificativo si può osservare - ma si tratta di un dato poco congruente, essendo riferito a tutte le vendite - che nel 2017 (e cioè l'ultimo anno di cui è noto il bilancio) ha ottenuto ricavi per vendite e Parte_1
prestazioni per complessivi Euro 1.239.041 ed ha sostenuto costi di produzio- ne per complessivi Euro 1.247.068 (al netto di ammortamenti, svalutazioni e oneri diversi di gestione) con una differenza negativa di Euro 8.027,00; ed ha subito una perdita finale di Euro 1.534,00.
Di conseguenza non è neppure certo che se avesse effettuato le Parte_1
vendite che AQ e le hanno (asseritamente) sottratto, avrebbe CP_5
grazie a ciò conseguito un effettivo vantaggio (ovvero che i ricavi sarebbero stati superiori ai costi e ne sarebbe conseguito un qualche utile).
Alla luce di quanto sopra esposto risultano inutili e superflue le ulteriori istan- ze istruttorie formulate dalla società appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
3.3. Anche per questa parte la sentenza di primo grado deve essere pienamente condivisa.
4. L'impugnazione proposta da va quindi integralmente respinta. Parte_1
4.1. Alla conferma nel merito della sentenza di primo grado consegue anche la conferma della statuizione sulle spese di lite ivi contenuta.
E infatti, pur essendo emerso un inadempimento anche di ciò che CP_1
conta è che è rimasta soccombente rispetto a tutte le domande da Parte_1
Pag.25 essa proposte e quindi non vi sono ragioni neppure per compensare in parte le spese di lite, sia per il primo grado che per l'appello.
Le spese vanno liquidate - considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità media - in misura pari al medio di tariffa per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e al massimo per la fase decisionale (tenuto conto del fatto che la causa è stata trattenuta in decisione due volte).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n.21/2021 pubblicata il 12/1/2021, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna la società appellante a rifondere a anche le spese di lite di CP_1
questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 14.300,00 (di cui Euro
2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva, Euro 3.685,00 per la fase istruttoria ed Euro 6.431,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comporta- menti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente" (così Cassazione Sez.2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 4539 del 15/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003; Sez.L,Sentenza n.499 del 22/01/1988; Sez.L,Sentenza n. 5839 del 06/11/1982).
Pag.11 2 Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2739 del 05/02/2018; Sez. L, Sentenza n. 13322 del 21/06/2005; Sez. 3, Sen- tenza n. 5240 del 15/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 8891 del 25/08/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/04/1975. 3 teste "14) a quanto ricordo, il sig. aveva un computer aziendale in dota- Pt_5 Controparte_1 zione a mezzo del quale poteva accedere a tutti i dati della fatturazione di Nord Est LI, mentre la contabilità sociale veniva tenuta dal mio studio"; teste "sub 14) confermo la cir- Testimone_1 costanza in relazione ai documenti di fatturazione e trasporto della merce"; teste "il pro- Pt_2 gramma di contabilità era gestito dal sig. è stata inoltre richiesta al sig. Controparte_1 CP_1 la trasmissione della fattura di un cliente;
nella mail doc. 49 il sig. ci ha spiegato come emet- CP_1 tere le fatture, come effettuare la quantificazione della stringa delle provvigioni maturate;
ci siamo fatti spiegare come utilizzare il programma Sigla per la elaborazione dell'ammontare provvigionale sulla base del programma mensile;
da agosto 2015 ho provveduto personalmente a elaborare median- te il programma gestionale Sigla il prospetto delle provvigioni maturate e ad inviarlo al sig. CP_1 per il controllo della correttezza delle indicazioni;
sub 5) confermo che sia prima che dopo l'agosto 2015 vi è stata un'interlocuzione continua con il sig. per quanto attiene l'uso del gestionale;
CP_1 prima di avere la disponibilità del programma informatico, i contatti con il sig. riguardavano CP_1 anche gli ordini dei clienti, i documenti di trasporto da consegnare ai vettori." 4 "In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto prov- vigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condi- zioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agen-
Pag.12 10 conformi sul vincolo di immediatezza Sez. L, Sentenza n. 4218 del 11/12/1974; Sez. L, Sentenza n. 3942 del 09/07/1979; Sez. L, Sentenza n. 1434 del 05/02/1993; Sez. L, Sentenza n. 10088 del 12/10/1993; Sez. L, Sentenza n. 368 del 14/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 3898 del 20/04/1999; Sez. 2, Sentenza n. 23455 del 16/12/2004; Sez. L, Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019.
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