Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 123/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi, iscritta al n.
123/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13.05.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, C.P.C., promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/02/1985, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giulietta Loccisano
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/06/1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Fragomeni
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.02.2025, – premesso di essere Parte_1
coniugata con in virtù del matrimonio celebrato nel Comune di Controparte_1
Marina di Gioiosa Jonica il 09.08.2007; che dall'unione sono nati i figli ancora
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Per_ minorenni il 10.04.2009, e , il 23.12.2015; che la relazione dei coniugi è Per_2 entrata in crisi a causa del comportamento tenuto dal , il quale nell'ultimo CP_1
periodo trovava sempre scuse per stare lontano da casa senza un apparente motivo, per poi appalesarsi con l'abbandono del tetto coniugale in data 31/08/2022 – adiva questo
Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a sé, nonché posto a carico dell'altro coniuge l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la stessa ricorrente ed i figli minorenni.
Costituitosi il resistente lo stesso aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione, di affido condiviso delle figlie e di assegnazione della casa coniugale alla controparte, nonché contestava l'addebito, negava la sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento a beneficio della coniuge ed, infine, chiedeva tempi paritari di permanenza e mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun coniuge.
Dinanzi al Giudice designato, all'udienza del 13.05.2025, i coniugi dichiaravano concordemente di essersi riconciliati e di non voler proseguire con il giudizio e, quindi, entrambi i difensori chiedono l'estinzione del giudizio, nonché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, C.P.C..
L'atto riconciliativo, siccome espressivo della volontà chiara ed incondizionata dei coniugi di ripristinare l'unione matrimoniale a tutti gli effetti materiali e spirituali, è senz'altro idoneo a determinare l'abbandono del giudizio di separazione. Di conseguenza, il Tribunale non può che prendere atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese alla luce del comportamento processuale delle parti e della comune volontà conciliativa
(cfr., per un caso analogo, Tribunale Bari, sez. I, 22/12/2003, n. 2689)
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di separazione come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione così dispone:
- dà atto dell'abbandono della domanda di separazione proposta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Pagina 2 di 3 n. 123/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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