TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4036/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 6/12/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. MEROLA GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in data 7/07/2025 Parte_1 per in persona del Controparte_1 suo l.r.p.t. e in proprio, l'avv. PECORILLI FEDERICA ha concluso come da CP_1 nota depositata in data 25/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:32 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4036/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4036/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MEROLA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via M. Fiore n. 19, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
ricorrente convenuto in riconvenzionale contro
(c.f./p.i. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (c.f. P.IVA_1 CP_1
), in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. PECORILLI FEDERICA ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Bramante n. 28, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti attori in riconvenzionale
OGGETTO: merito possessorio;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 27/07/2022, il SI Parte_1 conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il sig. in proprio e CP_1
n.q. di titolare dell'impresa di pulizia “ ”, al fine di Controparte_1 condannarli a reintegrarlo nell'esercizio del diritto di possesso esclusivo dell'immobile, distinto al N.C.E.U. del Comune di San Felice Circeo (LT) al Fg. 12, p.lla 436, con relativa corte, lamentandone lo spoglio da parte dei resistenti tramite occupazione con veicoli ed attrezzature da lavoro. Deduceva di essere stato, sino al 29/6/2022, legittimo possessore dell'area in commento, in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa il 29/10/2020 dall'intestato Tribunale, nei confronti di
, precedente conduttrice del suddetto capannone. Parte_2
Riferiva di essere stato immesso nel possesso del suddetto capannone, con verbale del 03/03/2022, dal Funzionario c/o il Tribunale di Latina, alla presenza del sig. il quale, CP_2 CP_1 in predetta sede, dichiarava di essere occupatore, nonché proprietario dei veicoli e di tutta l'attrezzatura ivi presente e di cui all'elenco contenuto nel suddetto verbale di rilascio.
Il resistente regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace, CP_1 mentre si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/11/2022,
l' il cui l.r.p.t. è Controparte_1 lo stesso la quale contestava integralmente il ricorso avversario, chiedendone la CP_1 reiezione, asserendo di detenere legittimamente l'immobile in parola, in quanto ivi immesso nel dapprima tramite contratto preliminare, con decorrenza dal 27/12/2018 e risolto il 10/06/2022, sottoscritto tra lo stesso e il SI cognato del ricorrente, e comproprietario per il 50% Persona_1 del cespite in parola e, in seguito, in forza di successivo contratto di locazione avente ad oggetto il predetto bene stipulato sempre con il in data 22/06/2022 e con scadenza al 22/06/2028. Per_1
All'esito dell'istruttoria documentale e orale, il ricorso cautelare veniva respinto con ordinanza del
26/02/2023 e condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Interposto tempestivamente reclamo avanti al Collegio, il SI insisteva per la riforma Parte_1 del provvedimento summenzionato e il consequenziale accoglimento della domanda possessoria;
vi resisteva la sola rimanendo Controparte_1 contumace il instando per la sua reiezione con conferma dell'ordinanza reclamata. CP_1
Il Collegio rigettava il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata e condannando la parte reclamante alle spese di lite della predetta fase (cfr. ordinanza del 19/05/2023, R.G. n.
1605/2023).
Con istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c., depositata in data 15/07/2023, il sig. proseguiva Parte_1 tempestivamente il giudizio di merito rubricato come in epigrafe, insistendo per accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca dell'ordinanza di rigetto del
26.02.2023, in via principale, accertata la validità del titolo costituito dal verbale di immissione nel possesso del 03.03.2022, redatto dal funzionario di Latina, avverso cui il sig. CP_2 CP_1 sia in proprio che nella qualità di titolare de “ ” –al
[...] Controparte_1 momento dell'immissione nel possesso –non ha presentato un titolo opponibile al sig. , né Parte_1 tantomeno ha promosso giudizio di opposizione agli atti esecutivi –nei termini di legge –ma, attualmente, occupa l'immobile in virtù di un titolo (contratto di locazione del 22.06.2022), successivo al suddetto verbale Voglia reintegrare il ricorrente nell'esercizio del diritto di CP_2 possesso esclusivo (alla luce della volontà del sig. di cedere il possesso della sua quota CP_3 al sig. pur non potendo disporre di un bene gravato da usi civici) dell'immobile CP_1 distinto al N.C.E.U. del Comune di San Felice Circeo al Fg. 12 part.lla 436, con relativa corte. In subordine, accertato che il sig. è detentore legittimo dell'immobile distinto al N.C.E.U. Parte_1 del Comune di San Felice Circeo al Fg. 12 part.lla 436, con relativa corte, quantomeno nella misura del 50%, e accertato che il sig. sia in proprio che nella qualità di titolare de “ CP_1 [...]
” ha illegittimamente ed arbitrariamente occupato con veicoli Controparte_1 ed attrezzature da lavoro l'intero capannone, impedendo al sig. di esercitare il proprio Parte_1 diritto di possesso quantomeno sulla propria quota, Voglia reintegrare il ricorrente nell'esercizio del diritto di possesso dell'immobile, distinto al N.C.E.U. del Comune di San Felice Circeo al Fg. 12 part.lla 436, con relativa corte, nella misura del 50%. In ogni caso Voglia condannare il sig. sia in proprio che nella qualità di titolare de “ CP_1 Controparte_1
” al pagamento in favore del sig. della somma di euro 17.666,49, pari al 50%
[...] Parte_1 della somma corrisposta a titolo di canoni di locazione in favore del solo sig. , a partire Persona_1 dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita del 27.12.2018, a titolo di indennità per
l'occupazione abusiva della parte di capannone nel possesso del sig. , oltre alle successive Parte_1 rate a scadere, o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese
e compensi professionali del giudizio.”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/10/2023,
l' e il SI Controparte_1 in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Rigettare tutte le domande CP_1 di parte ricorrente, in quanto inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
b) Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte ricorrente al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
c) Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. d) In via riconvenzionale nel merito accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal sig. in proprio e quale legale rapp.te della società CP_1 convenuta, in conseguenza della vicenda in atti, condannare il sig. , al pagamento in Parte_1 favore degli stessi, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 26.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita la fase di merito in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda di parte attrice è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ed invero, come già statuito da questo G.I., nella fase interdittale, con l'ordinanza di reiezione del ricorso per la reintegra nel possesso, statuizione che ha trovato piena condivisione e conferma dal
Collegio in sede di reclamo, l'odierna parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dell'asserito spoglio e dei suoi elementi caratterizzanti (violenza o clandestinità), oltre al fatto che il soggetto convenuto, quale asserito autore dello spoglio, ha dimostrato di essere detentore titolato del bene in parola.
Orbene, il quadro storico e probatorio risulta essersi invero cristallizzato con i due provvedimenti summenzionati, non avendo parte ricorrente dedotto e/o articolato, nella presente fase di merito, elementi di novità tali da ribaltare l'esito dell'interdetto possessorio, confermato in sede di reclamo, di talché, anche in questa sede, non possono che trovare piena conferma le precedenti statuizioni con consequenziale reiezione delle domande di merito formulate dal ricorrente.
Come si è già avuto modo di affermare, in sede interdittale, l'odierna azione promossa dal sig. , Pt_1 sussumibile, dalla ricostruzione dei fatti così come prospettata in atti, nell'azione di reintegrazione o c.d. spoglio, - lamentando il predetto istante la privazione totale o parziale del bene sopra descritto, più che una turbativa o molestia atta a disturbare il godimento dello stesso -, presuppone, per il suo vittorioso esperimento la dimostrazione di essere, al momento dell'asserito spoglio, effettivamente in possesso del bene e, dunque, la prova del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spoliatus lamenti l'avvenuta privazione.
In buona sostanza, chi asserisce di aver subìto uno spoglio deve provare che lo spoglio perpetrato in suo danno sia avvenuto in modo violento e clandestino e, infine, che l'autore dello spoglio aveva la consapevolezza di impossessarsi di un bene altrui (animus spoliandi).
Orbene, dalla documentazione versata in atti è emerso, in modo pacifico e non contestato, che l'odierno ricorrente fosse stato immesso, in data 03/03/2022, nel possesso dei beni per cui è causa ad opera dell' ncaricato di dare esecuzione all'ordinanza di sfratto summenzionata. CP_4
Parimenti, l'odierna parte convenuta ha dimostrato documentalmente di essere legittimamente nella disponibilità dei beni oggetto di causa in forza del contratto preliminare di compravendita del 27/12/2018, avente ad oggetto l'immobile in parola, sottoscritto dal SI quale parte Persona_2 promissaria acquirente, e dal cognato del ricorrente, SI quale promittente Persona_1 venditore e comproprietario per la quota del 50% del cespite in parola (vd. all. 3, memoria convenuta, ricorso cautelare), nonché in forza di contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, stipulato tra il SI quale locatore, e l' quale Per_1 Controparte_1 conduttore, in data 22/06/2022 con scadenza al 22/06/2028 (vd. all. 4, comparsa ricorso) e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Latina il 24/06/2022 al n.
005534-serie 3T (v. all. 5, comparsa ricorso).
In buona sostanza, l'odierna parte convenuta ha dimostrato di essere legittimamente nel possesso del bene oggetto di causa, già in data antecedente al lamentato spoglio (vd. pag. 2, punto 6), ricorso: “in data 29.06.2022 alle ore 09:30 circa…,transitando innanzi alla proprietà sopra descritta, ha constatato che la catena apposta sul cancello di ingresso dell'immobile era stata tagliata e all'interno si trovavano delle persone intente nel lavoro di pulizia del terreno…”).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta risulta aver assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, avendo prodotto in atti i contratti sopra menzionati, la cui validità ed efficacia appare confortata dai riscontri documentali offerti e corroborata dall'escussione dell'informatore sig. Per_1
- la cui testimonianza risulta avvalorata dalle visure catastali in atti (v. all. 2, comparsa) che attestano che effettivamente questi è comproprietario, insieme al ricorrente, del 50 % degli immobili per cui è causa -, nonché dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente nella fase interdittale (vd. ordinanza 26.2.2023 “Il SI , sentito all'udienza del 31.1.2023, ha confermato di essere Parte_1 comproprietario al 50% del bene in parola, riferendo altresì di essersi, di fatto, disinteressato ai luoghi di causa, non ivi recandosi più dal 2006 (“…ADR: io possiedo il 50% del capannone catastalmente e mia sorella l'altro 50%, gestito di fatto dal di lei marito Io mi recavo Persona_1 in capannone quasi tutti i giorni per portare imbarcazioni, poi sono nati dei malintesi con mio cognato e quindi non ci mi sono più recato a partire dal 2006 circa…”), e lasciandone, Persona_1 in sostanza, la completa gestione al cognato, dimostrando, dunque, di essere consapevole che il capannone de quo venisse locato o, comunque, dato in gestione a soggetti terzi (“…ADR: mio cognato non si stava più interessando di questo capannone o, meglio, pensava solo a prendere
l'affitto dalla SIa , ma non si preoccupava di altre cose, lasciandolo andare in Parte_2 rovina. ADR: quindi io non mi sono più recato in questo capannone a causa di questi malintesi, poi mio cognato faceva entrare in questo capannone gente che a me non piaceva…”).
Da tali affermazioni si evince, come anche condiviso dal Collegio in sede di reclamo, che lo stesso ricorrente “appare essere stato a conoscenza ed essere consapevole del fatto che la gestione dei detti beni avveniva ad opera del cognato , nonché “del fatto che il cognato concedeva in Per_1 Per_1 locazione a terzi i beni di cui trattasi o, comunque, del fatto che ne desse la gestione in sé a soggetti terzi” e “del fatto che il cognato concedeva in locazione a terzi i beni di cui trattasi o, Per_1 comunque, del fatto che ne desse la gestione in sé a soggetti terzi” (vd. pagg. 5-6, ordinanza reclamo).
Le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso escludono “in nuce i requisiti di violenza e/o Pt_1 clandestinità che devono caratterizzare un atto spoliativo”, non avendo il ricorrente “manifestato alcuna opposizione alla gestione del bene in comproprietà da parte del cognato, anzi, disinteressandosi al predetto bene, sicché questi non poteva non sapere (e, anzi, ha dato prova di sapere) che il cespite fosse dato in gestione/locazione a terzi” (vd. pag. 5, ordinanza 26.2.23).
Spurie poi le allegazioni in merito all'asserito spoglio, difettando la produzione di fotografie e planimetrie dello stato dei luoghi, con omissione dell'esatta collocazione della catena apposta sul cancello di ingresso dell'immobile in parola, che sarebbe stata tagliata.
A tale riguardo, il ricorrente ha semplicemente dedotto di aver appreso dell'asserito spoglio, in data
29/06/2022, constatando che “la catena apposta sul cancello di ingresso dell'immobile era stata tagliata e all'interno si trovavano delle persone intente nel lavoro di pulizia del terreno…” (vd. pag.
2, punto 6), ricorso): circostanza, peraltro, ampiamente disattesa dall'attendibile testimonianza resa proprio dall'informatore di parte ricorrente, geometra indifferente ai fatti di causa e non Tes_1 avvinto da rapporti di parentela con le parti.
In particolare, il teste in parola ha riferito di conoscere i luoghi di causa avendovi effettuato un sopralluogo su richiesta del ricorrente al fine di acquisire documentazione per il rilascio della sanatoria del capannone, precisando di essersi ivi recato, da solo, nel giugno 2022 (e, dunque, nel medesimo periodo del lamentato spoglio) e di aver acceduto al bene senza aver alcuna chiave, ma passando tramite la recinzione aperta, ove poteva transitare chiunque (vd. verb. ud. 31.1.2023:
“…ADR: sono entrato da solo, c'è un cancello verde, poi c'è una recinzione fronte strada che, ad un certo punto, si interrompe e non c'è più la rete e quindi può entrarvi chiunque. Io sono entrato tramite quest'apertura nella recinzione e ho fatto un sopralluogo esterno…”).
Predette dichiarazioni possono essere ritenute genuine ed attendibili, in quanto confortate dalle immagini estrapolate da Google Maps, datate maggio 2022, ovvero nel periodo del presunto spoglio e poco prima del sopralluogo da parte del geometra da cui emerge chiaramente come l'accesso Tes_1 al capannone risultasse libero e sprovvisto di recinzione per tutto il perimetro costituito da meri paletti in legno, tali da consentire il passaggio a chiunque, fatta eccezione per il cancello carrabile verde (si veda, all. 7, comparsa, fase reclamo).
Non risulta, dunque, provata la sussistenza dell'asserito spoglio, essendo emersa per contro la detenzione qualificata dalla parte resistente in forza dei contratti sopra esaminati.
Non ricorrono, dunque, ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto questo G.I. in sede interdittale, pienamente avallate dal Collegio in sede di reclamo.
Inammissibile, in quanto nuova e sulla quale il patrocinio della parte convenuta ha espressamente affermato di non accettare il contraddittorio (vd. pag. 6, note conclusive del 25/06/2025 avv.
Pecorilli), la domanda formulata dal ricorrente, soltanto nell'istanza di prosecuzione del merito, di condanna del “sig. sia in proprio che nella qualità di titolare de “ CP_1 [...]
” al pagamento in favore del sig. della somma di euro 17.666,49, Controparte_1 Parte_1 pari al 50% della somma corrisposta a titolo di canoni di locazione in favore del solo sig. Per_1
, a partire dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita del 27.12.2018, a titolo di
[...] indennità per l'occupazione abusiva della parte di capannone nel possesso del sig. , oltre Parte_1 alle successive rate a scadere, o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
È nota la natura bifasica del procedimento possessorio, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena ed eventuale, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria che, dunque, si caratterizza per essere una mera prosecuzione della fase sommaria e non un nuovo processo per aggiungere nuove pretese.
Va, infine, totalmente respinta la domanda riconvenzionale svolta dall'odierna parte convenuta finalizzata ad ottenere la condanna del ricorrente, di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal sig. in proprio e n.q. di l.r.p.t. della società, nella misura di euro 26.000,00 o della CP_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria
(vd. conclusioni lett. d), comparsa di costituzione e risposta, fase di merito): la stessa risulta, invero, integralmente sfornita di opportune allegazioni in punto an e in punto quantum.
A tale proposito non può essere presa in considerazione la relazione economica stilata dal dott. comm.
del 26.10.2023 (vd. all. 4, comparsa fase merito), asseritamente concernenti il mancato Persona_3 guadagno ottenuto nel periodo (03.03.22 – 22.06.22) in cui il sig. sarebbe stato ingiustamente CP_1
“sfrattato” dall'immobile, ove era situata la sede operativa della società resistente: trattasi, invero, di atto di parte, peraltro contestato dal ricorrente, da cui non è dato evincere il nesso di causalità tra lo
“sfratto” del e il calo di fatturato, ben potendo tale aspetto essere ascritto ad altri fattori, che CP_1 non avrebbero potuto trovare dimostrazione tramite i generici e valutativi capitoli testimoniali articolati in atti e non ammessi.
Parimenti non configurabile la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del ricorrente, in assenza di elementi di dolo o colpa grave nella proposizione della lite.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda svolta dall'odierno ricorrente va integralmente respinta con consequenziale integrale conferma delle ordinanze, rispettivamente emesse dall'intestato Tribunale, in seno al procedimento sommario, il 26/02/2023, nonché in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza del 19/05/2023 in seno al procedimento RG. n. 1605/2023. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, dell'esito complessivo del giudizio, e del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Pecorilli Federica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, conferma le ordinanze, rispettivamente emesse dall'intestato Tribunale, in seno al procedimento sommario, il
26/02/2023, nonché in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza del 19/05/2023 in seno al procedimento RG. n. 1605/2023.
b) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
c) rigetta la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
d) condanna altresì il ricorrente a rimborsare in favore della parte convenuta come in epigrafe indicata le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Pecorilli Federica.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini