Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 3
Il tema di mediazione, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non rileva che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purchè il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare.
Il diritto del mediatore alla provvigione, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., nasce sulla sola base della conclusione di un affare e a condizione che quest'ultimo risulti in rapporto causale con l'attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere il suo compito sia secondo il modello della "mediazione di contratto" (favorendo, cioé, l'utile contatto tra le parti), sia attraverso fattispecie mediatizie che non presuppongono un formale accordo tra le parti e si caratterizzano per la loro atipicità negoziale, sì da doversi ritenere non esaustivo il sintagma "contratto di mediazione".
In tema di mediazione, non é sufficiente a configurare un conflitto di interessi tra il mediatore e una delle parti (con conseguente difetto del requisiti di imparzialità e neutralità di cui all'art. 1754 cod. civ.) il rapporto di parentela o di affinità fra il mediatore ed una delle parti che hanno concluso l'affare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 23842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23842 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
23842 -2008 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13799/04 - Presidente Dott. Michele VARRONE Dott. VA FEDERICO Consigliere Cron.23842 Dott. Giancarlo URBAN Consigliere Rep. 6082 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.29/04/08 Dott. Paolo D'AMICO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: EUROPA AUTO SPA, già OP AU sas di AC NI C. in persona dell'amministarore unico e legale pro-tempore sig. VA AC,rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BUSACCA DIEGO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARE FINCASA DI FINOCCHIO DOMENICO & C SNC;
- intimata 2008 avverso la sentenza n. 160/03 della Corte d'Appello di 887 MESSINA, sezione civile, emessa il 24/02/03, depositata il 9/04/03, R.G.973/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 30 ottobre 1997 la Finca- sa s.n.c. conveniva in giudizio davanti al pretore di Messina la OP AU s.a.s. asserendo di essere cre- ditrice nei confronti di quest'ultima della somma di E 22.848.000 per aver svolto in suo favore attività di mediazione finalizzata alla stipula di un contratto di locazione tra la stessa convenuta in veste di condut- Industria Mobili, in qualità di lo- trice e la F.A.G. catrice. 边 La OP auto, costituendosi in giudizio, conte- stava le domande attrici ritenendole inammissibili ed infondate. Il Tribunale di Messina in accoglimento della do- manda della Immobiliare NC s.n.c., condannava la OP AU al pagamento della somma di £. 22.848.000 oltre accessori, a titolo di compenso per la dedotta attività di mediazione. 2 Avverso la relativa sentenza proponeva appello la OP AU s.a.s. mentre la società appellata chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva a sua volta appello incidentale. La Corte distrettuale di Messina rigettava l'appel- lo incidentale;
accoglieva in parte quello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata condan- nava parte appellante al pagamento della somma di £ 19.200.000 oltre accessori in favore della Immobiliare NC s.n.c. Propone ricorso per Cassazione la OP AU con tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con i tre motivi del ricorso la OP AU rispet- tivamente denuncia: 1) Falsa ed erronea applicazione delle disposizioni di legge ex artt. 1754 e SS. Difetto di motivazione. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Inesistenza di ob- bligazione giuridica della società appellante. Diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/78. Nullità ed ineffi- cacia dell'incarico di mediazione, della proposta di locazione e di tutti gli [atti) presupposti e connessi in virtù degli artt. 1418 c.c. e ss. Violazione di leg- ge in relazione agli artt. 1755 e 2697 c.c.>; 2) Falsa 3 ed erronea applicazione delle norme di diritto in rela- zione sia al soggetto tenuto a corrispondere la provvi- gione, sia alla misura ed alla ripartizione della stes- sa. Erronea, illogica e contraddittoria motivazione. Carenza probatoria. Violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c.»; «3) Condanna alle spese. Violazio- ne di legge in relazione all'art. 92 c.p.c. Omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione in riferimen- to all'accoglimento (parziale) dell'appello principale ed al rigetto (totale) dell'appello incidentale. >> Più specificamente, con il primo motivo la ricor- rente osserva: a) che l'incarico di mediazione è stato conferito esclusivamente da ZO Di BL in qualità di socio accomandante della F.A.G. s.a.s. alla Immobi- liare NC s.n.c.; b) che nessun incarico di media- zione è stato conferito dalla società locatrice F.A.G. s.a.s., dal suo legale rappresentante socio accomanda- tario RI Di BL o dalla società locataria OP AU s.a. s.; che non sussisteva alcun interesse delle due società alla mediazione essendo le stesse già da molti anni vincolate da un contratto di locazione aven- te ad oggetto l'immobile de quo;
c) che la cosiddetta proposta di locazione del 29 maggio 1997 fu predisposta e redatta su carta intestata della stessa agenzia Immo- biliare NC s.n.c. e sottoscritta da NI AC, 4 comunque in proprio e non nella qualità di socio acco- mandatario della OP AU & C. s.a. s.; d) che la ci- tata proposta di locazione era stata sottoposta al ter- mine finale di validità ed efficacia del 10 giugno 1997; e) che detta accettazione scritta non è pervenuta né ad NI AC né alla OP AU s.a. s. nel sud- detto termine per cui qualsiasi eventuale impegno e/o obbligazione è venuto comunque meno;
f) che la Immobi- liare NC non ha messo in relazione le parti con- traenti secondo quanto disposto dall'art. 1754 C.C., in quanto la società OP AU s.a.s. conduceva già in locazione 1'immobile di proprietà della locatrice F.A.G. s.a.s., sin dall'agosto 1984 e quindi da una da- ta notevolmente anteriore a quella in cui la NC R sostiene di aver svolto la sua attività di mediazione;
g) che il rinnovo del contratto di locazione per un ca- none locativo notevolmente superiore a quello in corso è avvenuto esclusivamente sulla base delle trattative svolte direttamente dai procuratori legali delle parti contraenti al fine di definire in via transattiva ogni loro pendenza giudiziaria, così come espressamente ri- sultante dal contratto di locazione stipulato il primo luglio 1997. Dopo questi primi rilievi la ricorrente osserva an- cora: h) che DO FI, titolare dell'agenzia 5 immobiliare, si è esclusivamente interessato dell'affa- re in qualità di genero del socio accomandante VA Di BL, non al fine di mettere in rapporto le parti contraenti in vista della conclusione di un nuovo con- tratto, bensì per ottenere l'aumento del canone già in in corso, ad esclusivo beneficio dei fratelli Di BL e quindi della società locatrice F.A.G. s.a.s.; i) che il cd. mediatore non aveva neppure i necessari requisiti di imparzialità e neutralità previsti dall'art. 1754 C.C. e non poteva quindi pretendere alcuna somma a ti- tolo di provvigione dalla OP AU s.a.s.; 1) che la lettera d'incarico di mediazione sottoscritta dal Di BL prevedeva espressamente il «compenso di mediazio- di que- ne nella misura del 10% a carico esclusivo>> senza alcun altro compenso in suo favore;
m) st'ultimo, che il cd. incarico di mediazione del 2 gennaio 1997, la cd. proposta di locazione del 29 maggio 1997 e «tut- ti gli atti e negozi giuridici presupposti e connessi»>, devono ritenersi nulli ai sensi degli artt. 1418 e SS. C.c. perché in contrasto con l'art. 40 L. 392/78 in te- ma di diritto di prelazione del conduttore in caso di nuova locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo;
n) che la società immobiliare resi- stente non ha adempiuto l'onere probatorio impostole dall'art. 2697 c.C., non avendo dimo-strato né l'effet- 6 tivo svolgimento di una attività di mediazione tra le parti contraenti né l'effettiva incidenza causale di tale dedotta attività per la conclusione del contratto di locazione. In conclusione, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello non ha tenuto nella dovuta considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto sin qui ri- chiamati e non si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte da essa stessa citata. Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non può essere accolto. Molti dei profili sopra richiamati attengono infat- ti a tipici accertamenti di merito, come tali sindaca- bili in sede di legittimità solo per vizi di motivazio- 业 ne che, nell'impugnata sentenza, non è tuttavia dato riscontrare. Ci si riferisce in particolare ai rilievi di cui alle lettere a, b, c, f, g, h, 1 e soprattutto alla valutazione della Corte distrettuale messinese in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'attività di intermediazione svolta dalla NC e la conclusio- ne del contratto di locazione. Altre critiche all'impugnata sentenza si risolvono invece nella mera, inammissibile contrapposizione della interpretazione di disposizioni negoziali e legislati- ve, proposta dalla stessa OP AU a quella, diver- 7 E sa, formulata dalla Corte d'Appello (Cass., 22 giugno 2005, n. 13399; Cass., 14 luglio 2004, n. 13067; Cass., 11 aprile 2003, n. 5762; Cass., 11 aprile 2003, n. 5762; Cass., 23 aprile 1999, n. 4043). Così, per quanto riguarda il valore del «termine finale di validità ed efficacia del 10 giugno 1997» si deve osservare che se lo stesso viene riferito alla conclusione del contratto di locazione, la sua esistenza deve ritenersi irrile- vante in quanto il contratto è stato comunque concluso e neppure parte ricorrente ne mette in dubbio la vali- dità ed efficacia. Se invece il medesimo termine viene riferito alla durata dell'incarico conferito al media- tore, si deve osservare come, ai fini del diritto alla provvigione, non rilevi che la conclusione del contrat- D to sia avvenuta dopo la scadenza di tale incarico, pur- ché il mediatore, come accertato in fatto dalla Corte d'Appello, abbia messo in relazione acquirente e vendi- tore con una attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo contratto (Cass., 11 aprile 2003, n. 5762; Cass., 23 aprile1999, n. 4043; Cass., 14 luglio. 2001 n. 13067). Quanto poi agli argomenti di parte ricorrente ri- portati sub d), e), 1), m), n), deve ancora osservarsi: 1) che costituisce indagine di merito l'accertamento dell'esistenza o no di un conflitto di interessi tra il 8 mediatore ed una delle parti e che comunque non è suf- ficiente a configurare un tale conflitto il rapporto di parentela (o di affinità) fra il mediatore ed uno dei contraenti (Cass. 1 luglio 1997, n. 5845) quale si ri- scontra tra DO FI, titolare dell'agenzia immobiliare, e il socio accomandante VA Di BL, fratello di DO Di BL, unico sottoscrittore della lettera d'incarico dei 2 gennaio 1997; 2) che co- stituisce un problema di merito l'interpretazione della clausola contrattuale relativa alla previsione della provvigione in misura del 10% e che è comunque corretta la tesi della Corte d'Appello secondo la quale tale clausola non prevede l'impegno del proponente a corri- spon-dere interamente ed in modo esclusivo la provvi- gione alla società mediatrice;
3) che non si rinvengono ragioni per non applicare al rapporto de quo l'art. 1755 C.C. sul diritto del mediatore alla provvigione nei confronti da ciascuna delle parti. Non è pertinente infine il richiamo all'art. 40 della I. 392/1978, non rilevandosi alcun contrasto fra il conferimento dell'incarico di mediazione e la disci- plina del diritto di prelazione in caso di nuova loca- zione. Con il secondo motivo la OP AU, ulteriormente sviluppando temi già proposti nel primo, torna a denun- 9 ciare che la società immobiliare non ha mai effettuato alcuna attività di mediazione in suo favore ed aggiunge che, anche ad ammettere lo svolgimento di tale attività da parte della NC, il diritto alla provvigione po- trebbe essere reclamato da quest'ultima solo nei con- fronti di ZO Di BL, quale unico soggetto confe- rente il relativo incarico o, in alternativa, nei con- fronti della società locatrice, non certo verso essa locataria che non ha avuto alcun rapporto con il socio della Fag s.a.s. L'argomento è infondato. Il diritto del mediatore alla provvigione, giusta il disposto dell'art. 1754 C.C., nasce infatti sulla sola base della conclusione dell'affare ed a condizione che lo stesso risulti in rapporto causale con l'attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere il suo compito sia secondo il mo- dello della «mediazione di contratto», favorendo cioè l'utile contatto tra le parti, sia attraverso fattispe- cie mediatizie che non presuppongono un formale accordo tra i contraenti e si caratterizzano per la loro atipi- cità negoziale che ha indotto la giurisprudenza a rite- nere non esaustivo il sintagma «contratto di mediazio- ne>> (Cass., 7 aprile 2005, n. 7252; Cass., 7 aprile 2005, n. 7251) Né in senso contrario alla decisione formulata nel- 10 l'impugnata sentenza depone quanto si legge nella scrittura privata del 2 gennaio 1997. L'interpretazione delle clausole contrattuali rientra infatti nella di- screzionalità del giudice di merito che, nella specie, ha comunque correttamente motivato la tesi secondo la quale la clausola contenuta nella suddetta scrittura non deroga alla disciplina dell'art. 1755 c.c. E que- st'ultima, in mancanza di accordo fra le parti, pone la provvigione, in misura uguale, a carico di entrambi i contraenti. Parimenti infondata è la critica alla determinazio- ne della provvigione in misura pari al 10% del canone annuo di locazione che la ricorrente considera errata sui dati della «Fede- in quanto esclusivamente basata sui Confcommercio>> di razione di categoria aderente alla Messina. La tesi, già esaminata e respinta con convincenti argomenti dalla Corte d'Appello, si fonda su una diver- sa valutazione della documentazione prodotta in corso di causa, ma proprio per tale ragione, in quanto cioè fondata su considerazioni che impingono nella discre- zionalità del giudice di merito, deve considerarsi inammissibile, oltre che in palese contrasto con l'art. 1340 c.c. Le medesime considerazioni valgono per la dedotta 11 violazione dell'art. 2697 c.c. e per il mancato adempi- mento dell'onere probatorio da parte della immobiliare NC. Per costante orientamento di questa Corte in- fatti, la valutazione dell'adempimento di tale onere consiste in un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità spe- cie quando non sono dettagliatamente indicati, come nel ricorso della OP auto, gli elementi di censura e le ragioni per le quali si ritiene inidoneo il «suppor- to probatorio» della sentenza di merito (Cass., 20 no- vembre 2001, n. 14566). Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente so- stiene infine che l'impugnata sentenza è illegittima e viziata da omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione nella parte in cui ha disposto a suo carico la condanna alle spese processuali, sia di primo che di secondo grado, nonostante essa sia stata «parzialmente vittoriosa» nel giudizio di Appello e la Immobiliare NC «parzialmente soccombente». Anche quest'ultimo motivo è infondato. In tema di condanna alle spese, infatti, il princi- pio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condan- nata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse, mentre non rileva che in qualche grado o fase 12 del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass., 3 gennaio 2008, n. 406). In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, mentre in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 29 aprile 2008 Il Consigliere est. Il Presidente Park D'Am a DEPOSITATO IN CANCELLERY SET. 2008 18 AN 00 SCELL 13