Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21235 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12619/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12619 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Emanuele Boni e Antonio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno del 17/08/2022, notificato in data 7/9/2022, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 26.7.2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 26.7.2018, motivando il diniego in ragione della situazione penale emersa a carico del marito della richiedente e di suo figlio (deceduto nel 2020, come rappresentato dall’interessata nelle osservazioni trasmesse a seguito della comunicazione del preavviso di diniego).
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti dall’Amministrazione è emersa:
I) a carico del marito della richiedente la seguente situazione penale:
- 13/02/2017: una denuncia all’Autorità giudiziaria della Tenenza Carabinieri di Vignola (MO), per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), procedimento pendente presso il G.I.P.;
- 16/08/2018: una denuncia all’Autorità Giudiziaria della Stazione Carabinieri Modena P.le, per il reato di cui all’art. 581 c.p. (percosse), procedimento definito con decreto di archiviazione del G.I.P. in data 23/11/2018, per particolare tenuità del fatto;
II) a carico del figlio una denuncia all’Autorità giudiziaria in data 13/02/2017 della Tenenza Carabinieri di Vignola (MO), per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), per la stessa vicenda che vede imputato il padre.
1.1. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
“ Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti per essere stato adottato l’atto impugnato al di fuori dei casi previsti dalla Legge, nonché al di fuori dei criteri di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione ”.
Lamenta la ricorrente che:
- “ risulta quantomeno stridente il fatto che l'Amministrazione resistente utilizzi dei precedenti penali relativi al coniuge della ricorrente ”, considerato peraltro che “ dei due precedenti penali, l’uno (contestato per percosse) è stato archiviato dalla stessa Autorità Giudiziaria, senza necessità di particolari indagini ” e “ l’altro risulterebbe ancora pendente ”;
- quanto al “ richiamo ad un precedente a carico del figlio -OMISSIS- ”, “ questo è deceduto in un incidente stradale in Germania e ben difficilmente la sua condotta potrà condizionare quella familiare ”;
- “ anche ove si voglia prescindere dall'evidente osservazione secondo cui la responsabilità penale è personale, non si vede il motivo per cui un precedente (quello a carico del marito ancora pendente) possa incidere sulla posizione giuridica di un’altra persona (anche se moglie) ”;
- “ non basta richiamare un procedimento ancora in essere e non definito con pronuncia dell’Autorità Giudiziaria ”; inoltre “ l’amministrazione resistente, ove fosse intervenuta condanna, avrebbe dovuto indicare gli elementi in forza dei quali la commissione dei reati richiamati poteva, anche solo indirettamente, riferirsi alla ricorre nte”;
- “ il semplice richiamo ai precedenti penali del marito è una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale ”, considerato che, “ a ben vedere, nell’atto impugnato non si legge alcuna censura in concreto rivolta alla ricorrente ”, la quale risulta “ scevra da censure di sorta, non ha mai subito un pregiudizio di alcun tipo da parte di qualsivoglia Autorità Pubblica ”, vive in Italia da anni e lavora regolarmente.
1.2. Si è costituito per resistere il Ministero intimato, il quale ha depositato una relazione e documenti.
1.3. Con ordinanza n. 7305 del 29.11.2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è passata in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova preliminarmente rammentare che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero con il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, inserito a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di un reddito sufficiente a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
2.2. Ciò posto, il Collegio reputa che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1143) che, con riferimento a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di disfavore espressa dall’Amministrazione nei confronti di uno o più familiari conviventi con la persona richiedente, ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda laddove ancorato esclusivamente su tale circostanza, senza alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente.
Si è ritenuto, in particolare, che “ sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409) ” (Consiglio di Stato, n. 1143/2024 cit.).
Ciò premesso va evidenziato altresì come nel caso di specie risulti, non essendo affermato il contrario, che la ricorrente sia soggetto incensurato e che non sia mai stata destinataria di segnalazione di reati, ovvero di comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale. Del resto, la motivazione del provvedimento impugnato non fa riferimento alcuno a tali eventuali profili, focalizzando piuttosto i suoi contenuti ostativi sui precedenti penali e di polizia del marito e del figlio della richiedente. Elementi sui quali l’Amministrazione insiste, sulla base dell’assunto che il comportamento di alcuni componenti del nucleo familiare possa costituire ragionevolmente indice di una mancata integrazione di tutto il nucleo, ivi compresa l’istante.
A ben vedere, tuttavia, tale ragionamento presuntivo se condotto, come nella vicenda all’esame, in assenza di qualsivoglia comportamento della richiedente che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, si pone in evidente contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.
Ovviamente il Collegio non esclude che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare, ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o, ancora, denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia; tutti elementi, però, di cui l’Amministrazione deve dare conto nella motivazione del diniego, e che nella fattispecie non sono rinvenibili nell’ordito motivazionale del decreto gravato.
Nel caso di specie, in particolare, nulla è detto in ordine alla “rilevanza familiare” dei reati commessi dal marito e dal figlio della ricorrente, sicché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato è palese ed oggettivamente invalidante (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409 e 19 agosto 2022, n. 7303 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis , 29 maggio 2025, n. 10383).
2.3. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente, tenendo conto dei rilevi sopra svolti.
2.4. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, nondimeno, il Collegio reputa che le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
SC RO, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.