Articolo 4 della Legge 11 luglio 1956, n. 734
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 agosto 1956
Art. 4.
L' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile e' pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non puo' in nessun caso essere superato.
"Nei casi in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma e' ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.
"Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento".
Entrata in vigore il 11 agosto 1956