Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 34804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34804 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
MARIA
ACIERNO
Presidente
LAURA
TRICOMI
Consigliere
CAIAZZO
ROSARIO
MA LI
TA VI A. RU
ha pronunciato la seguente
Numero registro generale 13304/2024 Numero sezionale 3717/2025 Numero di raccolta generale 34804/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Consigliere-Rel.
Consigliere
Consigliere
Oggetto
Espulsione; opposizione;
giudizio di protezione internazionale. Udienza pubblica 04/11/2025
R.G.N. 13304/2024
SENTENZA
sul ricorso 13304/2024 proposto da:
LD ME DY YE, rappresentato e difeso dall'avv. Oriana Pappalardo, per procura speciale in atti;
-
contro
-
-ricorrente -
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona dei legali rappres. p.t., rappres. e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistenti-
avverso la sentenza emessa dal giudice di Pace di Frosinone, pubblicata in data 10 maggio 2024;
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Oscuramento disposto
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO, e la requisitoria del Pubblico Ministero;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.01.2024 il cittadino egiziano UK AH AM AY impugnava il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Frosinone il 15/12/2023, con il consequenziale ordine di lasciare il territorio nazionale. Con sentenza del 10.05.2024 il giudice di Pace rigettava il ricorso sul presupposto dell'espulsione- accogliendo il solo motivo sulla riduzione del periodo d'espulsione- osservando che: non poteva essere motivo di annullamento del decreto impugnato la pendenza del giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale, presentata solo dopo l'emissione dello stesso decreto, che restava sospeso nella sua efficacia;
al momento dell'espulsione era stata accertata la mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato;
il Prefetto aveva considerato che il ricorrente risultava già attinto da un precedente decreto di espulsione del 25.11.2010, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, notificato in pari data, e che tuttavia il medesimo si era trattenuto in territorio italiano senza giustificato motivo;
doveva dunque ritenersi che il decreto di espulsione in esame fosse atto dovuto anche perché non sussistevano per il ricorrente legami familiari tali da poter ritenere leso il diritto all'unità familiare, tenuto conto che il fratello, al pari di esso ricorrente, risultava essere detenuto, non avendo potuto nella lunga detenzione instaurare un vero e proprio rapporto di unità familiare con il ricorrente, e che parimenti l'esistenza del rapporto affettivo con il nipote (figlio del predetto fratello) e con la cognata, cittadina italiana,
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Numero registro generale 13304/2024 Numero sezionale 3717/2025 Numero di raccolta generale 34804/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 stati favoriti dalla lunga
certamente non risultavano essere permanenza in carcere e dunque non apparivano costituire effettivi vincoli familiari;
quanto all'ultimo motivo di doglianza relativo al divieto di rientrare in Italia non prima di 5 (cinque) anni disposto dal Prefetto nel decreto impugnato, detto periodo ben poteva essere ridotto a 3 (tre) anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 co.14 T.U.I. avendo il ricorrente provato comunque di aver tenuto nel periodo di detenzione una condotta corretta e conforme alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, formulando sei motivi. L'Avvocatura, non tempestivamente costituita, ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta che il giudice di pace, nel convalidare il decreto espulsivo emesso nei suoi confronti dal prefetto, non ne ha verificato i presupposti, come dettagliati dall'art. 13 del T.U.I., utilizzando una motivazione standard, priva di ogni riferimento al giudizio nel quale era stata adottata la decisione, senza addurre la benché minima motivazione della decisione adottata e senza la valutazione delle note di trattazione scritta ex art. 127/ter c.p.c. e della documentazione alle stesse allegata, limitandosi a richiamare elementi assolutamente non pertinenti all'oggetto dell'impugnazione. Difatti, il ricorrente lamenta che il giudice di pace non ha tenuto conto del suo status di richiedente asilo, e che non ha esercitato i suoi poteri officiosi per verificare se il provvedimento di inammissibilità della domandata protezione internazionale fosse stato o meno impugnato nel termine di 15 giorni previsto dalla legge e, soprattutto, se lo stesso
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Numero sezionale 3717/2025
Numero di raccolta generale 34804/2025
fosse stato o meno sospeso dal Tribunale competente (cos 30/12/2025 effettivamente avvenuta), in tal modo omettendo di motivare la sua decisione e non disapplicando il decreto espulsivo. Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis d.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 del c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe proiettato in un Paese lasciato 14 anni orsono, nel quale non c'è più nulla per lui, mentre in Italia, pur condannato al carcere per 10 anni, la sua vita era cambiata tanto da intraprendere un percorso che lo aveva portato a studiare e lavorare in carcere, frequentando anche un corso universitario, ed avendo pronto un impegno di assunzione da parte di un datore di lavoro, motivo per cui aveva necessità del permesso di soggiorno, ad oggi risiedendo a Veroli presso una struttura della Caritas. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 111 cost. in relazione all'art. 360 3 c., c.p.c. per omessa ovvero insufficiente motivazione, ridotta a mera formula di stile. Al riguardo, il ricorrente si duole che la decisione impugnata nulla ha dedotto in ordine alla pericolosità della situazione che potrebbe trovare in Egitto, non avendo minimamente fatto accenno al ricorso pendente tutt'oggi dinanzi al Tribunale di Roma avverso il diniego di domanda di rinnovo del permesso di protezione speciale, con la conseguenza che sussiste un grave vizio motivazionale e una violazione del principio del chiesto e pronunciato. Il quarto motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine al diritto al riconoscimento del permesso per protezione speciale, poiché in caso di rientro nel paese d'origine sarebbe oltremodo esposto al
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rischio concreto di subire danni gravi alla sua persona ed alla propria incolumità, con pregiudizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Il quinto motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento, per aver il giudice di pace omesso di assumere ogni informazione o documento ritenuti necessari sulla critica situazione del paese di provenienza, come evidenziava il rapporto di Amnesty International, mentre lo stesso si è semplicemente limitato ad aderire al ragionamento del Prefetto. Il sesto motivo deduce, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, in ordine alla condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti nel paese d'origine, che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria o, comunque, della protezione umanitaria, in conseguenza dei gravi rischi che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio. Con ordinanza interlocutoria del 9.4.2025 il collegio rimetteva la causa all'udienza pubblica, al fine di approfondire la questione della rilevanza che nel giudizio di opposizione all'espulsione assume la domanda di protezione internazionale formalizzata dopo la emanazione del decreto di espulsione. Tale questione è stata ritenuta meritevole di approfondimento, in quanto, pur se la domanda di asilo presentata dopo il decreto di espulsione e in stato di trattenimento viene esaminata con la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis del D.lgs. 25/2008 e quindi decisa dalla Commissione nel breve termine di cui al comma 2, è possibile che l'iter processuale sia più lungo ed articolato quando- come nel caso di specie- la decisione della Commissione venga impugnata e ne è sospesa l'efficacia esecutiva.
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а
Inoltre è necessario interrogarsi su quale sia il mezzo, garantire il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art 47 CEDU, per sottoporre al giudice tali valutazioni, poiché l'accertamento della non espellibilità, temporanea o definitiva, al fine di garantire la pienezza del diritto di difesa, dovrebbe potersi fare all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione e non con una azione di accertamento, anche incidentale, successiva. Il ricorso è basato, in primo luogo, sul rilievo che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dopo essere stato raggiunto dal decreto di espulsione e che l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale è stato sospeso dal Tribunale. Avrebbe quindi errato il giudice di pace a dare rilievo solo al provvedimento negativo della Commissione territoriale, senza considerare che esso non era definitivo e quindi a non esaminare la circostanza che egli è, in pendenza del giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, persona non espellibile, avendo peraltro il Tribunale successivamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 5437 del 27/02/2020; Cass. n. 26633 del 15/09/2023). Con queste ordinanze e segnatamente con la n. 5437/2020, si è precisato in che termini opera la affermazione, resa da precedenti
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arresti di questa Corte, che il cittadino straniero richiedente asilo na diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione (Cass. n. 19819 del 26/07/2018). Si è osservato, con la citata ordinanza n. 5437/2020, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio abbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione che fosse stata precedentemente adottata e che la legislazione nazionale in conformità alla direttiva europea prevede che il soggetto espulso possa continuare a essere trattenuto quando ha presentato una domanda successiva al provvedimento di espulsione che appare strumentale. Si è anche osservato che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda, ottiene un autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà però di produrre i suoi effetti con la pronuncia su tale domanda, salvo quanto previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art. 35-bis, comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 25/2008. Sulla scorta di queste considerazioni si è affermato che in simili casi il giudice di pace non può pronunciare l'annullamento del decreto di espulsione e che il procedimento di opposizione può comunque concludersi, poiché lo straniero potrebbe nel caso in cui l'amministrazione tenti di portare ugualmente a esecuzione il decreto- promuovere un'autonoma azione di accertamento oppure opporsi in sede di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del 15/09/2023). Premesso ciò, il collegio intende dare continuità al principio secondo il quale nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione detto
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Firmato Da: ROSARIO CALAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d0694b52581b9c6- Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
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decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità restandone soltanto sospesa l'efficacia, ma ritiene necessarie talune precisazioni. In primo luogo si osserva che il thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto di espulsione non è limitato alla validità dell'atto amministrativo ma riguarda anche e in primo luogo- il diritto soggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionale qualora ricorra una causa di non espellibilità. Sin dal 2011 infatti si è affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, primo comma del D.lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass. n. 3898 del 17/02/2011; in termini Cass. n. 21716 del 08/07/2022). E' così progressivamente divenuto pacifico che in sede di giudizio di opposizione alla espulsione il giudice di pace sia tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza dei divieti di espulsione anche qualora si tratti di divieto temporaneo (ex multis: Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 16079 del 16/06/2025). Il richiedente asilo ha diritto di permanenza (temporanea) sul territorio nazionale (art 7 D.lgs. 25/2008, art 9 Direttiva UE 2013/32) pur quando si tratti di richiedente asilo cd. secondario, vale a dire colui che ha presentato la domanda dopo un provvedimento di espulsione o respingimento. La possibile strumentalità della domanda di asilo
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Firmato Da: ROSARIO CAIAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 400694b62581b9c6 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
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presentata da soggetto già attinto da decreto di espulsione consenteone 30/12/2025 derogare alla procedura ordinaria, e di trattare la causa con la cd. procedura accelerata (art. 28-bis D.lgs. 25/2008) ma non di derogare al principio di non refoulement, fintanto che la Commissione territoriale non respinga la domanda e in pendenza dei termini per impugnare la decisione (Cass. n. 13891 del 22/05/2019; Cass. n. 16581 del 20/06/2025), nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale sia impugnato con effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.lgs. 25/2008). E' solida nella giurisprudenza di questa Corte la affermazione che in siffatti casi resta sospesa l'efficacia del decreto di espulsione (la già citata Cass. 5437/2020 nonché Cass. n. 26633 del 15/09/2023; Cass. n. 13151 del 18/05/2025), nel senso che l'allontanamento non è eseguibile. La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, opportunamente richiamata dal Procuratore generale, afferma che il diritto del richiedente asilo di non essere espulso e il dovere dello Stato di espellere gli irregolari sono contemperati e bilanciati come segue: a) colui che abbia presentato una domanda di protezione non può essere considerato irregolare, ai fini dell'espulsione, sino a che non sia conclusa la relativa procedura (Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-534/11); b) il richiedente protezione, sebbene non possa essere espulso, può nondimeno essere trattenuto negli appositi centri, quando lo impongano esigenze cautelari da valutare caso per caso (Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C534/11); c) la proposizione di una domanda di protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non comporta la caducazione di quest'ultimo provvedimento, ma solo la sua
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Firmato Da: ROSARIO CALAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d0694b52581b9c6- Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
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ineseguibità sino a quando la procedura volta al riconoscimento della protezione non sia conclusa (Corte giust. UE, 15.2.2016 J.N., in causa C-601/15); d) se la domanda di protezione sia stata rigettata, il decreto di espulsione riacquista l'efficacia temporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui la domanda di protezione l'aveva interrotta (Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15). Deve però verificarsi se consentire al giudice di pace di concludere il giudizio (anche nella pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione, come qui avvenuto) rimettendo a un eventuale successivo momento la opposizione all'allontanamento coattivo, ove l'amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità, costituisca una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendo conto del suo diritto ad un ricorso effettivo. Lo straniero che nel giudizio di opposizione alla espulsione alleghi e dimostri di aver presentato (dopo il provvedimento di espulsione stesso) domanda di asilo, deduce, in sostanza, di non essere espellibile sia per la pendenza del giudizio di protezione ma anche, in radice, per una causa di cui si è chiesto il formale accertamento dopo il decreto prefettizio, ma che non necessariamente è sopravvenuta ad esso, anzi di regola e come in questo caso- viene dedotta come preesistente al provvedimento amministrativo. Il diritto di asilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge al maturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese di origine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto della domanda giudiziale. Il provvedimento giudiziale non è costitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando
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Firmato Da: ROSARIO CALAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d0694b52581b9c6- Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
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il momento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando esso
sussiste.
Analogamente, il divieto di respingimento è posto a tutela di diritti fondamentali della persona, legati a presupposti oggettivi e a eventi che di regola sono preesistenti al decreto di espulsione. Le ragioni del divieto di respingimento possono essere le medesime poste a fondamento della richiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che può essere considerata non espellibile, ricorrendone i presupposti, anche la persona non ammissibile alla protezione internazionale, ad esempio quando ricorra una causa di esclusione (artt. 10-16 D.lgs. 251/20027) ma al tempo stesso il rischio di trattamenti disumani e degradanti nel paese di origine. La cognizione sui divieti di respingimento è più ampia della cognizione sul diritto alla protezione internazionale, poiché avere diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria costituisce una ragione di non respingimento, ma non l'unica. Il giudice della espulsione può decidere incidenter tantum se sussistano quelle ragioni che costituiscono al tempo stesso divieti di respingimento e presupposti della protezione internazionale, tranne nel caso in cui della cognizione sul diritto alla protezione internazionale sia stato investito il giudice competente perché in tal caso il giudice di pace dovrà attenersi, sul punto, alla decisione del primo, pur restando libero di valutare se sussistano divieti di respingimento diversi dal diritto (negato dal giudice competente) alla protezione internazionale. In definitiva, nel giudizio innanzi al giudice di pace vengono in rilievo due interessi giustapposti: l'interesse dello Stato ad allontanare rapidamente lo straniero irregolare e l'interesse dello straniero a che vengano verificate le ragioni impeditive alla espulsione. Il riconoscimento della protezione internazionale costituisce un fatto
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impeditivo all'esercizio del diritto -dovere dello Stato di allontanare dal
suo territorio lo straniero.
Il giudice di pace, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, non può fare a meno di valutare se la cause di non espellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione a quali eventi sono maturate;
ed in tal senso invero si esprime anche il Procuratore generale il quale ritiene che, nel caso che ci occupa, il giudice di pace avrebbe dovuto valutare autonomamente le condizioni del ricorrente e in particolare se lo stesso corra effettivamente il rischio di essere esposto ad un trattamento inumano e degradante nel suo paese di origine. Tuttavia, nel caso di specie, la causa di non respingimento dedotta dalla ricorrente si fonda, in primo luogo, sulla pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, domanda respinta invero dalla Commissione territoriale, ma con provvedimento la cui efficacia esecutiva è stata sospesa dal Tribunale. Questo caso merita particolare attenzione, perché la sospensiva accordata dal Tribunale inficia la precedente valutazione di strumentalità e quindi di manifesta infondatezza della domanda proposta dal richiedente asilo secondario, risultando positivamente apprezzato il fumus della pretesa dal giudice competente a pronunciarsi su di essa. Inoltre, essa impedisce la esecuzione della espulsione fintanto che il Tribunale non si pronuncia, sicché il cittadino straniero ha diritto (temporaneo) di restare sul suolo nazionale. In questa fattispecie il giudice di pace non può pronunciarsi autonomamente in via incidentale sui presupposti della protezione, poiché la questione è stata devoluta al giudice che ha la cognizione piena e diretta sulla questione e che già ne ha apprezzato il fumus;
al
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tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decreto prefetto 30/12/2025 perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devono essere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente le persone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale. La sentenza della Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causa C-601/15 PPU) si esprime molto chiaramente al riguardo. In primo luogo, si ribadisce che in simili casi sussiste il diritto dello straniero di rimanere nello Stato membro, a titolo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e che può essere comunque disposto nei suoi confronti il trattenimento (sul punto, quanto alla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del 16/12/2024). Inoltre, si afferma che questa «interruzione» della procedura di rimpatrio, conseguente alla presentazione della domanda di asilo, non deve compromettere la celerità della procedura stessa, cosa che avverrebbe imponendo alla amministrazione di riprenderla non già dalla fase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio. Si veda ad esempio il par. 75 laddove si osserva che in ogni caso, l'effetto utile della direttiva 2008/115 richiede che una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell'ambito della quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa. Gli Stati membri sono infatti tenuti a non compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (v., in tal senso, sentenza El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 59) ed ancora si veda il par. 80 ove si afferma «pertanto, come constatato ai punti
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75 e 76 della presente sentenza, una procedura avviata in forza della direttiva 2008/115, nell'ambito della quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, è stata adottata, deve essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa, cosicché siffatta procedura è sempre in corso>> ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, della CEDU». Il giudice di pace non può quindi annullare il decreto di espulsione per il fatto che è stata presentata, successivamente a detto decreto, domanda di protezione internazionale, ma, prendendo atto che l'espulsione è temporaneamente non eseguibile, deve consentire che la procedura possa essere ripresa nella fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito della domanda, onde non compromettere la celerità dei rimpatri. Per perseguire questa finalità non è necessario concludere la procedura con un provvedimento di rigetto prima che la causa di <<interruzione» (ovvero di temporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno;
è sufficiente lasciare la procedura <<in corso>> e riprenderla, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata. Diversamente operando -e cioè concludendo il giudizio- si utilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e 111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di una condizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa. Inoltre, concludendo il giudizio con una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo, creando un potenziale contrasto
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Oscuramento disposto
con
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il possibile esito positivo della domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta la piena validità ed efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento del giudice dell'asilo che abbia sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione internazionale. A parere del collegio, il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali dello straniero, che vanno riconosciuti anche se egli è irregolarmente presente sul territorio (art. 2 D.lgs. n. 286/1998), e il diritto dello Stato alla celere conclusione delle procedure di allontanamento, possono essere assicurati facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, cui non si sottrae il giudice della espulsione, e agli strumenti propri del giudizio civile, tra i quali - ricorrendone i presupposti- la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., oppure anche la fissazione di nuova udienza per integrazione istruttoria, che consentono di attendere l'esito dell'altro giudizio in corso. Il giudice di pace, a fronte della allegazione e prova della presentazione (successiva) di una domanda di protezione internazionale è tenuto ad attività istruttoria per verificare quale sia la decisione della Commissione territoriale, che non può considerare definitiva se prima non sono scaduti i termini per la impugnazione;
fino a quel momento l'espulsione è ineseguibile. Se il provvedimento della Commissione è impugnato innanzi al Tribunale competente con effetto sospensivo, si ha la contemporanea pendenza di due procedimenti, in cui sono - quantomeno parzialmente sovrapponibili il thema decidendum, nonché il tema probatorio.
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Il giudice di pace dovrà allora valutare se sussista tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità ove la pronuncia sulla protezione internazionale sia idonea a realizzare una modificazione giuridica, determinante per la decisione della controversia dipendente e idonea a spiegare effetti vincolanti, suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass. 21794/2013), ed in ogni caso adempiere al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo agli atti la decisione finale del Tribunale. Se la protezione viene riconosciuta, è confermato il diritto a restare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dalla sospensiva;
se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo ove ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale, con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell'interesse dello Stato ad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale. E con l'ulteriore precisazione che questo Collegio è ben consapevole dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 22367/2007; Cass. n. 20886/2010) che hanno escluso il rapporto di pregiudizialità, ma ciò nel contesto di una legislazione diversa e sul presupposto che il giudice fosse tenuto solo a «controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione», con riferimento al divieto per il giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione di rendere alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento amministrativo che abbia rifiutato,
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revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia il rinnovo poiché tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. sez. un. n. 22221 del 2006). Nel caso che ci riguarda, invece, si discute non già della legittimità di un provvedimento amministrativo, ma di un diritto e cioè della sussistenza di un divieto di respingimento sul quale il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi (si vedano Cass. n. 3898/2011; Cass. n. 9762/2019; Cass. n. 21716/ 2022). Pertanto, nella fattispecie, il giudice di pace deve prendere atto che il provvedimento di espulsione continua a non essere eseguibile e che pende davanti all'autorità giudiziaria competente una controversia sovrapponibile, almeno in parte, a quella innanzi a lui pendente. Il giudice di pace deve necessariamente pronunciarsi sulla sussistenza di divieti di respingimento ma non può farlo finché non è concluso il giudizio innanzi al Tribunale, sia perché con la sua conclusione viene meno la causa di temporanea non espellibilità legata al diritto di restare sul territorio dello Stato durante la pendenza della domanda di protezione (a effetto sospensivo), sia perché con la decisione di merito si definisce in tutto o in parte, come sopra si è detto, il tema del dibattito del giudizio innanzi a lui pendente. Questa soluzione non solo è compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è anche rispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e
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autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione. In sintesi, può enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione. Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a questo principio perché non ha verificato se la decisione della Commissione territoriale, che pure ha posto a fondamento del suo provvedimento, fosse divenuta definitiva, e non ha di conseguenza tenuto conto del fatto che il Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la predetta decisione, ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al
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giudice di pace in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato perché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al giudice di pace di Frosinone, in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Dott.ssa Maria Acierno
Il Consigliere estensore Dott. Rosario Caiazzo
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Firmato Da: ROSARIO CAIAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 400694b62581b9c6 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7