Decreto cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2025, proposto da
Bagno Gioconda di ON AN S. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli, Debora Ianniello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisa Vannucci Zauli in Firenze, viale dei Mille n. 50;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Lucca Cat. 23/25-P.A.S., prot. 27509 del 27.05.2025 notificato in data 28.05.2025, con il quale è stata ordinata alla società Bagno Gioconda di ON AN S. & C. s.a.s. l''immediata sospensione, ex art. 100 TULPS, della SCIA datata 9.03.2023 di subingresso per cessazione di affitto di ramo d''azienda nell''attività di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina esercitata nel locale posto all''interno dello stabilimento balneare “Bagno Gioconda” suddetto, all''insegna “Bambubar” “per la durata di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”, nonché
- per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di incognito numero e data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. DO GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Lucca n. 27509 del 27 maggio 2025 che ha disposto la sospensione per 15 giorni della SCIA per somministrazione di alimenti e bevande senza cucina esercitata sotto l’insegna Bambubar ad essa riconducibile. Nel provvedimento si richiamano episodi precedentemente addebitati a parte ricorrente in data 26 luglio 2024 e 22 settembre 2024 e si incentra poi l’attenzione su quanto accaduto in data 24 maggio 2025; in quella data vi sarebbe stato un intrattenimento danzante e con spettacolo, in assenza delle prescritte autorizzazioni, con forte concentrazione di avventori all’ingresso, avventori accalcati intorno alla consolle, mancanza di misure di sicurezza per il giocoliere presente.
2 - Parte ricorrente impugna il provvedimento gravato, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:
- con il primo motivo si censura il provvedimento impugnato per sviamento di potere; quello ex art. 100 TULPS è potere volto a perseguire l’interesse alla sicurezza e l’ordine pubblico; esso non può essere utilizzato per sanzionare la società ricorrente per aver svolto attività di intrattenimento danzante/pubblico spettacolo in assenza di apposita licenza: trattasi di questione di competenza comunale e infatti sanzionata con l’ordinanza dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 106 del 27.05.2025, che ha irrogato sospensione per 6 giorni; lo stesso dicasi per le persone accalcate all’ingresso, che creerebbero problemi di circolazione; analoghe considerazioni valgono per le condotte degli avventori, quelle tipiche dei frequentatori di locali, mentre con riferimento all’esibizione del giocoliere di fuochi , svolta in realtà in condizioni di piena sicurezza, “che nel caso di spettacoli in luoghi aperti, privi di interclusione..non è necessaria la previa verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi”;
- con il secondo motivo evidenzia che l’ordinanza ex art. 100 TULPS avrebbe dovuto rappresentare l’ extrema ratio , mentre nel caso in esame tale provvedimento non è mai stato anticipato da atti di portata minore, come l’ammonimento che, per la rilevanza delle condotte contestate, qui sarebbe stato senz’altro sufficiente, come consigliato dalla stessa Circolare del Capo della Polizia del 2019;
- con il terzo motivo si contesta che il provvedimento impugnato sia stato emesso senza una previa comunicazione di avvio procedimento.
3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con ordinanza n. 354 del 2025 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione, sul rilievo che “ la documentazione fotografica e video versata in atti dalle parti non appare idonea, al sommario esame proprio della fase cautelare, a inverare le esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 100 TULPS ”.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Il Collegio rileva la fondatezza dei primi due motivi di censura, a mezzo dei quali parte ricorrente ha evidenziato la mancanza, nella specie, dei presupposti per l’irrogazione della misura di cui all’art. 100 TULPS e la sufficienza di misure più tenuti.
L’art. 100 TULPS stabilisce che “ oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ”. Invero l’amministrazione non ha evidenziato la presenza, nel caso in esame, di condotte che risultino idonee ad integrare le previsioni normative nelle sue diverse declinazioni.
I fatti che dovrebbero giustificare l’adozione della sospensione qui contestata sono quelli verificatisi la sera del 24 maggio 2025, poiché quelli avvenuti nelle precedenti serate del 26 luglio 2024 e 22 settembre 2024, risultano già valutati e sanzionati e sono richiamati nel presente provvedimento solo a rafforzamento della meritevolezza della misura adottata con riferimento agli ulteriori accadimenti del 24 maggio 2025.
In primo luogo la Questura di Lucca richiama lo svolgimento di intrattenimento senza la prescritta autorizzazione, anche se non fonda su tale circostanza il provvedimento contestato; si tratterebbe infatti di condotta che si pone al di fuori del fuoco applicativo dell’art. 100 TULPS e che nella specie risulta già sanzionata dall’amministrazione comunale, con l’irrogazione di sospensione non contestata in questa sede e che parte ricorrente sembra accettare.
Si pongono invece a fondamento del provvedimento tre specifiche condotte, ritenute dall’amministrazione statale idonee a incidere sull’ordine e la sicurezza pubblica.
La prima condotta è così descritta: “ il filtraggio operato all’ingresso dagli addetti al servizio di controllo del locale (tipicamente impiegati negli eventi di pubblico spettacolo) ha creato un concentramento di avventori i quali, in attesa di poter accedere all’interno, si sono accalcati riversandosi ai limiti della carreggiata, costituendo in primis un pericolo per la propria incolumità oltre che impedire il regolare flusso veicolare ”. Osserva il Collegio come i fatti descritti, cioè il concentramento di avventori che può recare intralcio al traffico veicolare, appare difficilmente riconducibile ai tumulti e gravi disordini di cui parla l’art. 100 TULPS, soprattutto perché l’esame dei filmati versati in atti dal Ministero dell’Interno in data 20 giugno 2025 consente al Collegio di avere precisa contezza che trattavasi di concentrazione del tutto pacifica, di giovani in fila per accedere ad una discoteca, senza che possa in alcun modo a ciò riconnettersi un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Considerazioni analoghe valgono per la seconda condotta descritta nel provvedimento: “ all’interno del locale una parte degli avventori ammassata intorno alla consolle del DJ, par acquisire maggiore visibilità, ballava salendo in piedi sui divanetti oppure montando sulle spalle di altri avventori brandendo bottiglie di vetro piene di bevande alcoliche, ostruendo il regolare flusso e deflusso della clientela ”. Anche in questo caso risultano decisivi i filmati versati in atti dal Ministero dell’Interno. Essi, invero, mostrano niente di diverso di quanto si immagina avvenire in una discoteca estiva, con perone che ballano e si mettono in mostra, senza che traspaia alcunché che possa far integrare le previsioni di pericolo per l’ordine pubblico; le stesse immagini non sembrano evidenziare neppure specifiche problematiche di deflusso della clientela, se non la presenza di molte persone danzanti, tipica dei locali da ballo. La terza condotta riferita è l’unica che astrattamente appare riconducibile a tematiche di sicurezza, riferendo che “ in un’area priva di delimitazioni di sicurezza un giocoliere di fuochi effettuava un’esibizione scenica con effetti a fiamma libera ”. Su questo terzo fatto parte ricorrente si è difesa evidenziando che l’esibizione del giocoliere di fuochi era “ svolta in realtà in condizioni di piena sicurezza e comunque in uno stabilimento balneare all’aperto, dove come vedremo infra, non trova applicazione l art. 80 TULPS (!) sul le norme di sicurezza ”. L’amministrazione non ha sul punto offerto alcun elemento istruttorio o probatorio, non avendo in alcun modo replicato agli argomenti di parte ricorrente, non avendo prodotto materiale fotografico sul suddetto giocoliere e non avendo trattato specificamente questo elemento fattuale, se non richiamando la dizione del provvedimento. Il Collegio reputa quindi, anche tenuto conto della non centralità di tale elemento fattuale nella motivazione della sospensione, che anche questa parte della motivazione non sia idonea a sorreggere la misura applicata. Resta poi il rilievo, che si sostanzia nella fondatezza della seconda censura, che i fatti tutti come risultanti dal provvedimento impugnato avrebbero al più giustificato un ammonimento, o diffida ad adottare condotte più attente e adeguate alla situazione.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con spese a carico dell’amministrazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Questura di Lucca al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO GI |
IL SEGRETARIO