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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N.4617/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4617 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (28.11.1985 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Vittorio Amaddeo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_2
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv.
Maria Pupo) unitamente all' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_4
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all'
[...]
, in persona del l.r.p.t. (contumace). Controparte_5
1 1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219000665005000, notificatale in data 14.10.2021, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420120027371237000 (a sua volta notificata in data 15.1.2013, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio , oltre somme aggiuntive, CP_1
accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2011 e 2012, per un importo complessivo pari ad € 260,75); 09420140001168954000 (a sua volta notificata in data 1.8.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio , oltre somme aggiuntive, accessori CP_1
ed interessi, per gli anni di riferimento 2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad
€250,08); 09420140017981839000 (a sua volta notificata in data 12.11.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio e regolazioni premio , oltre somme CP_1
aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 255,27); 09420150010533330000 (a sua volta notificata in data 14.10.2015, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di regolazioni premio , CP_1
oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo pari ad € 218,89); 09420150021826257000 (a sua volta notificata in data 1.4.2016, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio
, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2015, per un CP_1
importo complessivo pari ad € 202,96); b) agli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000
(a sua volta notificato in data 17.4.2013, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento CP_3
2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad € 1.218,62); 39420140000579106000 (a sua volta notificato in data 1.7.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi
INPS IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2013 e
2014, per un importo complessivo pari ad € 2.484,97); 39420140002185271000 (a sua volta notificato in data 10.10.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi CP_3
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 2.431,37); 39420120000657479000 (a sua volta notificato in data 7.5.2012, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi CP_3
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2010, 2011 e
2 2012, per un importo complessivo pari ad € 4.576,35); 39420150001097356000 (a sua volta notificato in data 26.10.2015, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi INPS
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2014, per un importo complessivo pari ad € 2.404,59): il tutto, quindi, per un importo complessivo di
€14.303,85.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa eccependo in via del tutto CP_3
preliminare il difetto di legittimazione passiva della per mancata cessione del credito CP_4
oggetto di causa, e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni nel Controparte_2
merito.
L' è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non Controparte_4
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
3. Deve poi ritenersi configurabile la legittimazione passiva dell' Controparte_2
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_2 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
4. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi in parte non più dovuto dalla ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Le cartelle di pagamento nn. 09420120027371237000, 09420140001168954000,
09420140017981839000, 09420150010533330000, 09420150021826257000, risultano
3 documentalmente notificate rispettivamente in data 15.1.2013, 1.8.2014, 12.11.2014,
14.10.2015, 1.4.2016 (cfr. fascicolo di parte , mentre gli avvisi di addebito nn. CP_6
39420130000921405000, 39420140000579106000, 39420140002185271000,
39420120000649000, 39420150001097356000 risultano a loro volta documentalmente notificati rispettivamente in data 17.4.2013, 1.7.2014, 10.10.2014, 7.5.2012, 26.10.2015 (cfr. fascicolo di parte . CP_3
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000
(14.10.21) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era venuta a maturarsi per tutti i crediti oggetto di causa, con la sola eccezione di quelli portati dalla cartella di pagamento n. 09420140017981839000 (notificata in data 12.11.2014).
Solo per questi ultimi, infatti, costituendosi in giudizio l ha Controparte_2
fornito prova della valida notifica di un atto interruttivo nei cinque anni precedenti quella dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
Tale atto interruttivo va identificato nell'intimazione di pagamento n.
09420189010085350000, notificata ex art 140 c.p.c. (data della notifica a mani del destinatario della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale: 7.11.2019).
Tale interruzione non opera però per gli altri crediti contributivi menzionati nell'intimazione di pagamento de qua (e quindi per la cartella di pagamento n.09420140001168954000 e per gli avvisi di addebito nn.39420140000579106000, 39420140002185271000, notificati come detto oltre cinque anni prima).
Gli ulteriori atti interruttivi depositati dall non sono idonei a impedire il maturarsi CP_2
della prescrizione, in quanto sprovvisti di prova quanto al positivo completamento delle relative formalità (deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio di Reggio di Calabria;
richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Camera di Commercio di Reggio di Calabria;
avvenuta pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa Camera di Commercio di Reggio di Calabria per l'intimazione di pagamento n. 09420179001124417000 - invio della raccomandata con avviso di ricevimento informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale ex art.140 c.p.c. per l'intimazione di pagamento n. 09420179006074037000) o addirittura privi di qualsiasi prova dell'avvenuta valida notifica (intimazione di pagamento n. 09420209002818675000).
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento nn.
4 09420120027371237000, 09420140001168954000, 09420150010533330000,
09420150021826257000, e dagli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000,
39420140000579106000, 39420140002185271000, 39420120000657479000,
39420150001097356000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolari del diritto di credito prescritto ( – e di soggetto cui è CP_3 CP_1
materialmente imputabili il cristallizzarsi della rilevata prescrizione ( Controparte_2
): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio
[...]
Amaddeo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_3
quale mandatario della dell' CP_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. (contumace) e dell'
[...] Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- estromette la con compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte in Controparte_4
parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non Parte_1
tenuta al pagamento del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento nn.
09420120027371237000, 09420140001168954000, 09420150010533330000,
09420150021826257000, e dagli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000,
39420140000579106000, 39420140002185271000, 39420120000657479000,
39420150001097356000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo,
l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in
5 complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Amaddeo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4617 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (28.11.1985 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Vittorio Amaddeo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_2
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv.
Maria Pupo) unitamente all' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_4
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all'
[...]
, in persona del l.r.p.t. (contumace). Controparte_5
1 1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219000665005000, notificatale in data 14.10.2021, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420120027371237000 (a sua volta notificata in data 15.1.2013, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio , oltre somme aggiuntive, CP_1
accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2011 e 2012, per un importo complessivo pari ad € 260,75); 09420140001168954000 (a sua volta notificata in data 1.8.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio , oltre somme aggiuntive, accessori CP_1
ed interessi, per gli anni di riferimento 2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad
€250,08); 09420140017981839000 (a sua volta notificata in data 12.11.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio e regolazioni premio , oltre somme CP_1
aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 255,27); 09420150010533330000 (a sua volta notificata in data 14.10.2015, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di regolazioni premio , CP_1
oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo pari ad € 218,89); 09420150021826257000 (a sua volta notificata in data 1.4.2016, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di rate premio
, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2015, per un CP_1
importo complessivo pari ad € 202,96); b) agli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000
(a sua volta notificato in data 17.4.2013, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento CP_3
2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad € 1.218,62); 39420140000579106000 (a sua volta notificato in data 1.7.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi
INPS IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2013 e
2014, per un importo complessivo pari ad € 2.484,97); 39420140002185271000 (a sua volta notificato in data 10.10.2014, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi CP_3
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 2.431,37); 39420120000657479000 (a sua volta notificato in data 7.5.2012, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi CP_3
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per gli anni di riferimento 2010, 2011 e
2 2012, per un importo complessivo pari ad € 4.576,35); 39420150001097356000 (a sua volta notificato in data 26.10.2015, ed avente ad oggetto pretese avanzate a titolo di contributi INPS
IVS, oltre somme aggiuntive, accessori ed interessi, per l'anno di riferimento 2014, per un importo complessivo pari ad € 2.404,59): il tutto, quindi, per un importo complessivo di
€14.303,85.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa eccependo in via del tutto CP_3
preliminare il difetto di legittimazione passiva della per mancata cessione del credito CP_4
oggetto di causa, e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni nel Controparte_2
merito.
L' è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non Controparte_4
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
3. Deve poi ritenersi configurabile la legittimazione passiva dell' Controparte_2
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_2 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
4. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi in parte non più dovuto dalla ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Le cartelle di pagamento nn. 09420120027371237000, 09420140001168954000,
09420140017981839000, 09420150010533330000, 09420150021826257000, risultano
3 documentalmente notificate rispettivamente in data 15.1.2013, 1.8.2014, 12.11.2014,
14.10.2015, 1.4.2016 (cfr. fascicolo di parte , mentre gli avvisi di addebito nn. CP_6
39420130000921405000, 39420140000579106000, 39420140002185271000,
39420120000649000, 39420150001097356000 risultano a loro volta documentalmente notificati rispettivamente in data 17.4.2013, 1.7.2014, 10.10.2014, 7.5.2012, 26.10.2015 (cfr. fascicolo di parte . CP_3
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000
(14.10.21) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era venuta a maturarsi per tutti i crediti oggetto di causa, con la sola eccezione di quelli portati dalla cartella di pagamento n. 09420140017981839000 (notificata in data 12.11.2014).
Solo per questi ultimi, infatti, costituendosi in giudizio l ha Controparte_2
fornito prova della valida notifica di un atto interruttivo nei cinque anni precedenti quella dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
Tale atto interruttivo va identificato nell'intimazione di pagamento n.
09420189010085350000, notificata ex art 140 c.p.c. (data della notifica a mani del destinatario della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale: 7.11.2019).
Tale interruzione non opera però per gli altri crediti contributivi menzionati nell'intimazione di pagamento de qua (e quindi per la cartella di pagamento n.09420140001168954000 e per gli avvisi di addebito nn.39420140000579106000, 39420140002185271000, notificati come detto oltre cinque anni prima).
Gli ulteriori atti interruttivi depositati dall non sono idonei a impedire il maturarsi CP_2
della prescrizione, in quanto sprovvisti di prova quanto al positivo completamento delle relative formalità (deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio di Reggio di Calabria;
richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Camera di Commercio di Reggio di Calabria;
avvenuta pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa Camera di Commercio di Reggio di Calabria per l'intimazione di pagamento n. 09420179001124417000 - invio della raccomandata con avviso di ricevimento informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale ex art.140 c.p.c. per l'intimazione di pagamento n. 09420179006074037000) o addirittura privi di qualsiasi prova dell'avvenuta valida notifica (intimazione di pagamento n. 09420209002818675000).
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento nn.
4 09420120027371237000, 09420140001168954000, 09420150010533330000,
09420150021826257000, e dagli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000,
39420140000579106000, 39420140002185271000, 39420120000657479000,
39420150001097356000 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolari del diritto di credito prescritto ( – e di soggetto cui è CP_3 CP_1
materialmente imputabili il cristallizzarsi della rilevata prescrizione ( Controparte_2
): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio
[...]
Amaddeo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_3
quale mandatario della dell' CP_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. (contumace) e dell'
[...] Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- estromette la con compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte in Controparte_4
parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non Parte_1
tenuta al pagamento del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento nn.
09420120027371237000, 09420140001168954000, 09420150010533330000,
09420150021826257000, e dagli avvisi di addebito nn. 39420130000921405000,
39420140000579106000, 39420140002185271000, 39420120000657479000,
39420150001097356000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219000665005000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo,
l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in
5 complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Amaddeo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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