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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.1, comma
8, della legge 503/1992, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
relativa prestazione nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. A sostegno della propria domanda, il ricorrente - premesso di aver inoltrato all' , in data 31.05.2023, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per CP_1 invalidità superiore all'80%, respinta dal competente Comitato Provinciale con nota del 21.06.2023, in quanto ritenuto “NON INVALIDO (D. L.vo 503/92)” e di aver presentato, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo, rigettato con delibera n. 2334840 del 25.10.2023 - ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti (sanitario, anagrafico e contributivo) richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, chiedendo, quindi,
l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda per carenza CP_1
di prova in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, evidenziando, comunque, come incomba sul ricorrente anche l'onere di provare gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
ha inoltre rilevato che l'eventuale riconoscimento della prestazione non dovrebbe decorrere dalla domanda amministrativa, come richiesto, dovendosi applicare anche ai pensionamenti anticipati per invalidità le c.d. finestre mobili.
Istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa con la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, ha elevato a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
A norma del comma 8 dello stesso articolo 1, peraltro, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Oltre al requisito sanitario, la legge richiede, per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, ulteriori requisiti amministrativi: - un presupposto di natura contributiva, rappresentato (ordinariamente) dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne, salva l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulti innalzata, ad oggi, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne);
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la sussistenza del suddetto requisito sanitario deve ritenersi esclusa dalle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU.
Il CTU nominato, dott. , infatti, dopo aver sottoposto a visita il Persona_1
ricorrente e attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha evidenziato come il periziato, anche facendo riferimento alle tabelle dell'invalidità civile ex DM 05/02/1992, risulti invalido in misura inferiore all'80%, presentando un quadro patologico caratterizzato da “PACE-MAKER;
Cardiopatia scleroipertensiva (FE 56 %); Sindrome depressiva endoreattiva media;
Spondilodiscoartosi con sofferenza neurogena L4-L5-S1. IT = IT = IP1 +
IP2 - (IP1 * IP2) = 75 %”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto coerenti con i rilievi obiettivi e le argomentazioni scientifiche esposte nella relazione peritale, da intendersi integralmente richiamata.
Si ritiene inoltre che CTU, seguendo un iter logico immune da censure e sostenuto da argomentazioni ben motivate, abbia superato in modo convincente le contestazioni ricevute dal consulente di parte ricorrente.
Giova in particolare evidenziare come parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, si dolga del fatto che il CTU avrebbe erroneamente ritenuto non presente né documentata in atti, sebbene “segnalata nel certificato cardiologico del 15/02/2023”, la broncopatia cronica ostruttiva da cui sarebbe affetto il ricorrente.
Tale obiezione, tuttavia, non è condivisibile, posto che, nel certificato cardiologico a cui fa riferimento parte ricorrente, tale patologia risulta, per l'appunto, soltanto segnalata, ma non documentata né da referti di visite specialistiche né da esami strumentali.
Si ritiene, quindi, che le risultanze peritali ben possano essere condivise in questa sede.
Deve pertanto affermarsi l'insussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 503/1992 ai fini della concessione della pensione di vecchiaia anticipata, restando assorbita ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.1, comma
8, della legge 503/1992, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
relativa prestazione nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. A sostegno della propria domanda, il ricorrente - premesso di aver inoltrato all' , in data 31.05.2023, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per CP_1 invalidità superiore all'80%, respinta dal competente Comitato Provinciale con nota del 21.06.2023, in quanto ritenuto “NON INVALIDO (D. L.vo 503/92)” e di aver presentato, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo, rigettato con delibera n. 2334840 del 25.10.2023 - ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti (sanitario, anagrafico e contributivo) richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, chiedendo, quindi,
l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda per carenza CP_1
di prova in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, evidenziando, comunque, come incomba sul ricorrente anche l'onere di provare gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
ha inoltre rilevato che l'eventuale riconoscimento della prestazione non dovrebbe decorrere dalla domanda amministrativa, come richiesto, dovendosi applicare anche ai pensionamenti anticipati per invalidità le c.d. finestre mobili.
Istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa con la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, ha elevato a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
A norma del comma 8 dello stesso articolo 1, peraltro, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Oltre al requisito sanitario, la legge richiede, per fruire della pensione anticipata di vecchiaia, ulteriori requisiti amministrativi: - un presupposto di natura contributiva, rappresentato (ordinariamente) dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne, salva l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulti innalzata, ad oggi, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne);
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la sussistenza del suddetto requisito sanitario deve ritenersi esclusa dalle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU.
Il CTU nominato, dott. , infatti, dopo aver sottoposto a visita il Persona_1
ricorrente e attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha evidenziato come il periziato, anche facendo riferimento alle tabelle dell'invalidità civile ex DM 05/02/1992, risulti invalido in misura inferiore all'80%, presentando un quadro patologico caratterizzato da “PACE-MAKER;
Cardiopatia scleroipertensiva (FE 56 %); Sindrome depressiva endoreattiva media;
Spondilodiscoartosi con sofferenza neurogena L4-L5-S1. IT = IT = IP1 +
IP2 - (IP1 * IP2) = 75 %”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto coerenti con i rilievi obiettivi e le argomentazioni scientifiche esposte nella relazione peritale, da intendersi integralmente richiamata.
Si ritiene inoltre che CTU, seguendo un iter logico immune da censure e sostenuto da argomentazioni ben motivate, abbia superato in modo convincente le contestazioni ricevute dal consulente di parte ricorrente.
Giova in particolare evidenziare come parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, si dolga del fatto che il CTU avrebbe erroneamente ritenuto non presente né documentata in atti, sebbene “segnalata nel certificato cardiologico del 15/02/2023”, la broncopatia cronica ostruttiva da cui sarebbe affetto il ricorrente.
Tale obiezione, tuttavia, non è condivisibile, posto che, nel certificato cardiologico a cui fa riferimento parte ricorrente, tale patologia risulta, per l'appunto, soltanto segnalata, ma non documentata né da referti di visite specialistiche né da esami strumentali.
Si ritiene, quindi, che le risultanze peritali ben possano essere condivise in questa sede.
Deve pertanto affermarsi l'insussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 503/1992 ai fini della concessione della pensione di vecchiaia anticipata, restando assorbita ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli