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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2407/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Pietro Brielli ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Meravigli n. 12/14, giusta procura speciale in atti ATTRICE NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (partita IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Daniele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Mazzini n.88;
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice (come da conclusioni di cui alla memoria depositata in data 29.07.2023):
“In via pregiudiziale: in accoglimento dei motivi di cui al punto I, autorizzare ad integrare correttamente il contraddittorio nei confronti del Parte_3
Signor quale socio accomandatario della estinta società Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 9 e, quindi, successore a titolo universale personalmente Controparte_1 ed illimitatamente responsabile;
- in ogni caso: in accoglimento dei motivi di cui al punto II, rigettare le eccezioni di (i) arbitrato (ii) di difetto di competenza del Tribunale di Monza. Conflitto di competenza, (iii) di inammissibilità di domande nuove, come avanzate da
[...] poiché tardive, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto.” Controparte_1
Per parte convenuta opposta (come da note d'udienza in data 22.11.2023):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis: In via pregiudiziale ed assorbente:
- accertata l'estinzione di a far data dal Controparte_1
10.6.2029, dichiarare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
- in via gradata, accertare il giudicato formatosi sulla esistenza della clausola compromissoria e per l'effetto dichiarare le domande di controparte improponibili ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili e disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare gradata: - dichiarare le domande di controparte improponibili ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili per la presenza di una clausola arbitrale nel Contratto e, per l'effetto, disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
- in via ulteriormente gradata, accertata la clausola di arbitrato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, in via di ulteriore subordine, l'incompetenza del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare le domande di controparte improponibili, ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili e disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo – in via preliminare subordinata, accertata la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma, dichiarare la propria incompetenza e per l'effetto, rimettere gli atti al giudice funzionalmente competente per territorio (Tribunale di Roma) ovvero, accertata l'esistenza del conflitto di competenza, disporre d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. accertata la pendenza del giudizio di merito (R.G. 82074/17) instaurato tra le stesse parti ed avente identità di petitum e causa petendi anteriormente alla proposizione del giudizio di opposizione al decreto dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e di tutte le domande nuove ivi contenute.
- rigettare la domanda di integrazione del contraddittorio perché inammissibile o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione in data 24 marzo 2022 ha Parte_1 esposto:
- di essere società operante nel settore dei prodotti farmaceutici e biomedicali e di avere avviato procedura monitoria avanti il Tribunale di Roma nei confronti di
[...] agente e distributore della stessa, per il recupero Controparte_1 della somma di Euro 723.819,62 quale debito maturato da nello svolgimento CP_1 dell'attività di distributore, consistente nel comprare direttamente dall'attrice i prodotti e poi rivenderli;
- che, con decreto ingiuntivo emesso in data 22.01.2018, il Tribunale di Roma ingiungeva ad di pagare a quest'ultima la somma richiesta e che avverso CP_1 tale decreto veniva proposta opposizione, così incardinandosi il procedimento n.
17349/2018, poi riunito, con ordinanza 21.10.20219, al procedimento già pendente avanti il medesimo Tribunale di Roma, avente n. 82074/17, tra le stesse parti in cui aveva convenuto in giudizio e ritenuta la connessione tra i CP_1 Pt_1 Parte_1 due giudizi;
nella stessa si evidenziava che la decisione in ordine all'eccezione relativa alla clausola compromissoria potesse definire i giudizi, invitando le parti a precisare le conclusioni e respingendo l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
- all'udienza del 24.06.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con successiva ordinanza, in data 22.11.2020, veniva rimessa in istruttoria, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
- depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. all'udienza del
31.05.2021, rigettate le richieste di istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2021, data in cui veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- con sentenza n.1245/22, pubblicata in data 26.01.2022, a conclusione dei giudizi riuniti il Giudice con riferimento alla pretesa creditoria azionata da e ribadita Parte_1 nel procedimento di opposizione e ordinario di cognizione, ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Roma alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Monza, dove ha sede legale la convenuta, revocava il decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riassunzione del procedimento nella parte inerente l'opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Monza;
- l'attrice affermando di avere interesse a far accertare il proprio diritto al pagamento da parte di della somma di euro 723.819,62 ha riassunto il processo innanzi a CP_1 codesto Tribunale, dichiarato come competente e ribadendo le argomentazioni e richieste già formulate nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag.4 comparsa di riassunzione);
- ha esposto di avere fornito, in ossequio all'onere probatorio su di essa incombente ogni prova del proprio credito, non avendo, per contro, contestato la CP_1 documentazione prodotta né allegato prova, su di essa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c. sull'inesistenza del diritto di credito di Parte_1
pagina 3 di 9 Ha chiesto, pertanto, la condanna di ex Controparte_1 art. 186 ter c.p.c. e nel merito al pagamento della somma suindicata, oltre interessi moratori e spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.07.2022, si costituiva Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale a sua volta esponeva:
- che il decreto ingiuntivo veniva notificato da dopo che Parte_1 [...] aveva introdotto un giudizio ordinario di Controparte_1 cognizione, volto ad accertare l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia con condanna al pagamento delle indennità di legge, oltre al risarcimento dei danni;
l'illegittimità della risoluzione del contratto di distribuzione e accertamento delle Contr responsabilità imputabili a , con condanna al risarcimento dei danni;
accertarsi che non fosse debitrice di alcuna somma di denaro;
CP_1
- che, nella pendenza di questo giudizio, avanti il Tribunale di Roma (R.G.82074/17) S&N che aveva svolto domanda riconvenzionale chiedeva emettersi decreto ingiuntivo e in conseguenza di ciò proponeva opposizione (giudizio RG 17349/18) al CP_1 fine di ottenere la declaratoria di nullità del decreto opposto stante l'incompetenza originaria del giudice che aveva emesso il decreto monitorio: Contr
- si costituiva in entrambi i giudizi eccependo in via pregiudiziale ed assorbente la sussistenza di una clausola arbitrale contenuta nel contratto in causa. Ha asserito che il Tribunale di Roma ha ritenuto la validità della clausola compromissoria sicchè l'atto di riassunzione deve considerarsi inammissibile o improcedibile per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ferma restando tale eccezione, ha affermato che la decisione del Tribunale di Roma sia erronea in quanto lo stesso avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito, in quanto pendendo giudizio ordinario di cognizione preventivamente instaurato tra le stesse parti ed avente identità di petitum e causa petendi, a cui era stato riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo e dichiararne la nullità, richiamando sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ. sez. unite. Sent. N. 10011 del 21/11/2001). Ha poi contestato la competenza territoriale del Tribunale di Monza atteso che il contratto per cui è causa aveva ad oggetto un rapporto di agenzia, per le cui controversie
è territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente e poiché ha sede in Roma e trattandosi di competenza CP_1 funzionale inderogabile, l'incompetenza potrà essere rilevata anche d'ufficio. Inoltre, ha rilevato l'inammissibilità della domanda di emissione dell'ordinanza ingiunzione, peraltro richiesta in assenza dei presupposti di legge, e della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro che non sono fondate su un titolo giudiziale che è stato revocato. Nel merito ha evidenziato che nessuna ragione potesse giustificare il recesso dal Contr rapporto di agenzia comunicato da in danno di con lettera in data CP_1 Contr 31.10.2017 e che nessuna somma potesse essere richiesta da , avendo CP_1
pagina 4 di 9 diritto ad ottenere una somma a titolo di indennità di legge(indennità sostitutiva della clientela, indennità di cessazione del rapporto e di quella sostitutiva del preavviso) oltre ad una somma, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante.
Ha chiesto, pertanto, in via principale dichiarare le domande di controparte improponibili o inammissibili o improcedibili per la presenza di una clausola arbitrale con immediata cancellazione della causa dal ruolo. In via gradata accertata la clausola di arbitrato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e in subordine l'incompetenza del Tribunale di Roma con immediata cancellazione della causa dal ruolo. In via subordinata, accertata la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma, dichiarare la propria incompetenza e per l'effetto rimettere gli atti al giudice funzionalmente competente per territorio (Tribunale di Roma) ovvero, accertata l'esistenza del conflitto di competenza, disporre d'ufficio regolamento di competenza. In via ulteriormente subordinata, con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo accertata la pendenza del giudizio di merito instaurato tra le stesse parti ed avente identità di causa petendi e petitum anteriormente alla proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto opposto. Ancora in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e di tutte le domande nuove ivi contenute. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia comunicato da in danno di Parte_1 Controparte_1 con lettera in data 31.10.2017, con condanna al pagamento di tutte le indennità di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non che si quantificano in Euro 762.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contatto di distribuzione comunicata da ad con lettera in data 31.10.2017 e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di distribuzione del 19.05.2014 per inadempimento esclusivamente imputabile alla convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti da che si quantificano in euro Controparte_1
762.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo revocando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, se ritenuta la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione per causa imputabile ad Controparte_1 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. , che parte attrice
[...] non è debitrice della della somma di Euro 723.819, 62 o, in via Parte_1 ulteriormente gradata, ridurre l'entità del risarcimento nella misura che verrà ritenuta dovuta, tenuto conto del fatto colposo del creditore, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 9 Ha chiesto, pertanto, che venissero respinte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
All'udienza del 19 gennaio 2023, parte attrice convenuta insisteva nelle eccezioni preliminari di rito e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mentre parte attrice chiedeva il rigetto delle stesse, contestando la comparsa. Il G.I. precedente assegnatario della causa disponeva l'acquisizione del fascicolo dal Tribunale di Roma e rinviava per l'incombente, fatti salvi i diritti di prima udienza ed impregiudicata ogni questione all'udienza dell'11 maggio 2023. Alla data suindicata, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, il difensore dell'attrice in riassunzione rilevava che la convenuta è stata cancellata senza liquidazione dal registro delle imprese in data 10.06.2019, come da documento che esibiva in udienza ed in virtù di ciò chiedeva un congruo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario. Il legale della convenuta si opponeva alla chiamata del terzo e chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il G.I. alla luce della domanda formulata in udienza da parte attrice e delle eccezioni preliminari e processuali formulate da parte convenuta, ha concesso termine a parte attrice per il deposito di note sulle sole questioni preliminari e processuali sino al 30.07.2023 e a parte convenuta per replica, anche alla richiesta formulata di chiamata di terzo, sino al 15.10.2023. Disponeva dunque rinvio all'udienza del 28.11.2023 da tenersi su accordo dei legali presenti con le modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza, emessa in data 05.02.2024, ritenuta la rilevanza della sollevata questione pregiudiziale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 13 giugno 2024. In tale data, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi con decorrenza degli stessi, su richiesta concorde dei legali, dal 1.09.2024.
----------
Nel corso del presente giudizio è emerso, come pacificamente riconosciuto dalla stessa attrice in riassunzione, che è stata cancellata Controparte_1 dal Registro delle Imprese a far data dal 10.06.2019, quindi mentre era ancora in corso il giudizio, in questa sede riassunto, avanti il Tribunale di Roma. Giova infatti evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - richiesto da con ricorso in data 19.12.2018, con cui il Tribunale di Roma Parte_1 aveva ingiunto ad il pagamento della somma di Euro 723.819, 62 ed CP_1 opposto da quest'ultima - si è concluso con sentenza n.1245/22, pubblicata il 26.01.2022, che ha statuito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Monza;
testualmente nella motivazione della sentenza si legge che nel Tribunale di Monza “ha sede legale la parte convenuta,
pagina 6 di 9 con conseguente invalidità e revoca del provvedimento monitorio” e relativo onere di riassunzione presso il Tribunale competente. Occorre evidenziare dunque che la società opponente era già estinta, Controparte_1
e quindi non più esistente, non soltanto al momento della notifica dell'atto di riassunzione, ma addirittura in data antecedente alla prima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.06.2020. Rileva il Giudicante che occorre esaminare, in primo luogo, in quanto preliminare ad ogni questione l'eccezione di estinzione del presente giudizio, formulata da CP_1
[...]
A tal fine, occorre prendere le mosse dalla questione inerente gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003.
Secondo orientamento, ormai cristallizzato, della Suprema Corte la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria, la quale dovrebbe avere ad oggetto la circostanza che la società abbia continuato, in realtà, ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 L. Fall., la siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo (cfr. Cass. Civ. 5605/2021).
Si è ritenuto, pertanto, che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo (cfr. Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796; si veda anche, per un'applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773).
pagina 7 di 9 Tali indicazioni giurisprudenziali appaiono meritevoli di essere condivise da questo Giudicante. Invero, l'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e, dunque, risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. Pertanto, non vi è motivo per non ritenere applicabile a tale fattispecie le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e ss., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa. La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa;
e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. (cfr. Cass. Sez. u. n. 6070/2013) Ne deriva che qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale la società è parte, come si è verificato nel giudizio avanti il Tribunale di Roma in tale sede riassunto, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Nel caso di specie, essendosi l'evento interruttivo già verificato alla data in cui era pendente il giudizio avanti il Tribunale di Roma, lo stesso avrebbe dovuto essere sollevato in quella sede ed il giudizio riassunto nei confronti del socio, circostanza non verificatasi. Il presente giudizio, infatti, risulta chiaramente essere stato introdotto con comparsa di riassunzione notificata al difensore costituito della società estinta, con conseguente inammissibilità dell'atto di riassunzione in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere notificato nei confronti del socio accomandatario. Ad abundantiam, si osserva che non appaiono rilevanti, alla luce di quanto suesposto, le contestazioni in merito alla mancata conoscenza da parte di della CP_3 cancellazione di dal registro delle imprese, circostanza asseritamente appresa CP_1 dall'attrice solo in data 13.03.2023 a seguito dell'estrazione della visura camerale di
. CP_1
Invero, l'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale;
pertanto, salvo impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini), non appare, davvero, un onere troppo pagina 8 di 9 gravoso quello di svolgere, per chi ha riassunto il giudizio, accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite;
tanto più nella fattispecie in oggetto tenuto conto del notevole lasso temporale intercorso tra l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e la riassunzione dello stesso dinanzi a questo Tribunale. Ne consegue l'estinzione del presente giudizio per carenza di legittimazione passiva del soggetto convenuto. Restano, pertanto, assorbite le ulteriori eccezioni pregiudiziali formulate da CP_1
.
[...]
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità dell'iter procedurale che ha caratterizzato il giudizio e del fatto che il processo è stato definito sulla base del rilievo di inammissibilità sollevato, per la prima volta, in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara estinto il presente giudizio e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Monza, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2407/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Pietro Brielli ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Meravigli n. 12/14, giusta procura speciale in atti ATTRICE NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (partita IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Daniele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Mazzini n.88;
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice (come da conclusioni di cui alla memoria depositata in data 29.07.2023):
“In via pregiudiziale: in accoglimento dei motivi di cui al punto I, autorizzare ad integrare correttamente il contraddittorio nei confronti del Parte_3
Signor quale socio accomandatario della estinta società Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 9 e, quindi, successore a titolo universale personalmente Controparte_1 ed illimitatamente responsabile;
- in ogni caso: in accoglimento dei motivi di cui al punto II, rigettare le eccezioni di (i) arbitrato (ii) di difetto di competenza del Tribunale di Monza. Conflitto di competenza, (iii) di inammissibilità di domande nuove, come avanzate da
[...] poiché tardive, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto.” Controparte_1
Per parte convenuta opposta (come da note d'udienza in data 22.11.2023):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis: In via pregiudiziale ed assorbente:
- accertata l'estinzione di a far data dal Controparte_1
10.6.2029, dichiarare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
- in via gradata, accertare il giudicato formatosi sulla esistenza della clausola compromissoria e per l'effetto dichiarare le domande di controparte improponibili ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili e disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare gradata: - dichiarare le domande di controparte improponibili ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili per la presenza di una clausola arbitrale nel Contratto e, per l'effetto, disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
- in via ulteriormente gradata, accertata la clausola di arbitrato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, in via di ulteriore subordine, l'incompetenza del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare le domande di controparte improponibili, ovvero inammissibili ovvero comunque improcedibili e disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo – in via preliminare subordinata, accertata la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma, dichiarare la propria incompetenza e per l'effetto, rimettere gli atti al giudice funzionalmente competente per territorio (Tribunale di Roma) ovvero, accertata l'esistenza del conflitto di competenza, disporre d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. accertata la pendenza del giudizio di merito (R.G. 82074/17) instaurato tra le stesse parti ed avente identità di petitum e causa petendi anteriormente alla proposizione del giudizio di opposizione al decreto dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e di tutte le domande nuove ivi contenute.
- rigettare la domanda di integrazione del contraddittorio perché inammissibile o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione in data 24 marzo 2022 ha Parte_1 esposto:
- di essere società operante nel settore dei prodotti farmaceutici e biomedicali e di avere avviato procedura monitoria avanti il Tribunale di Roma nei confronti di
[...] agente e distributore della stessa, per il recupero Controparte_1 della somma di Euro 723.819,62 quale debito maturato da nello svolgimento CP_1 dell'attività di distributore, consistente nel comprare direttamente dall'attrice i prodotti e poi rivenderli;
- che, con decreto ingiuntivo emesso in data 22.01.2018, il Tribunale di Roma ingiungeva ad di pagare a quest'ultima la somma richiesta e che avverso CP_1 tale decreto veniva proposta opposizione, così incardinandosi il procedimento n.
17349/2018, poi riunito, con ordinanza 21.10.20219, al procedimento già pendente avanti il medesimo Tribunale di Roma, avente n. 82074/17, tra le stesse parti in cui aveva convenuto in giudizio e ritenuta la connessione tra i CP_1 Pt_1 Parte_1 due giudizi;
nella stessa si evidenziava che la decisione in ordine all'eccezione relativa alla clausola compromissoria potesse definire i giudizi, invitando le parti a precisare le conclusioni e respingendo l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
- all'udienza del 24.06.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con successiva ordinanza, in data 22.11.2020, veniva rimessa in istruttoria, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
- depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. all'udienza del
31.05.2021, rigettate le richieste di istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2021, data in cui veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- con sentenza n.1245/22, pubblicata in data 26.01.2022, a conclusione dei giudizi riuniti il Giudice con riferimento alla pretesa creditoria azionata da e ribadita Parte_1 nel procedimento di opposizione e ordinario di cognizione, ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Roma alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Monza, dove ha sede legale la convenuta, revocava il decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riassunzione del procedimento nella parte inerente l'opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Monza;
- l'attrice affermando di avere interesse a far accertare il proprio diritto al pagamento da parte di della somma di euro 723.819,62 ha riassunto il processo innanzi a CP_1 codesto Tribunale, dichiarato come competente e ribadendo le argomentazioni e richieste già formulate nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag.4 comparsa di riassunzione);
- ha esposto di avere fornito, in ossequio all'onere probatorio su di essa incombente ogni prova del proprio credito, non avendo, per contro, contestato la CP_1 documentazione prodotta né allegato prova, su di essa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c. sull'inesistenza del diritto di credito di Parte_1
pagina 3 di 9 Ha chiesto, pertanto, la condanna di ex Controparte_1 art. 186 ter c.p.c. e nel merito al pagamento della somma suindicata, oltre interessi moratori e spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.07.2022, si costituiva Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale a sua volta esponeva:
- che il decreto ingiuntivo veniva notificato da dopo che Parte_1 [...] aveva introdotto un giudizio ordinario di Controparte_1 cognizione, volto ad accertare l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia con condanna al pagamento delle indennità di legge, oltre al risarcimento dei danni;
l'illegittimità della risoluzione del contratto di distribuzione e accertamento delle Contr responsabilità imputabili a , con condanna al risarcimento dei danni;
accertarsi che non fosse debitrice di alcuna somma di denaro;
CP_1
- che, nella pendenza di questo giudizio, avanti il Tribunale di Roma (R.G.82074/17) S&N che aveva svolto domanda riconvenzionale chiedeva emettersi decreto ingiuntivo e in conseguenza di ciò proponeva opposizione (giudizio RG 17349/18) al CP_1 fine di ottenere la declaratoria di nullità del decreto opposto stante l'incompetenza originaria del giudice che aveva emesso il decreto monitorio: Contr
- si costituiva in entrambi i giudizi eccependo in via pregiudiziale ed assorbente la sussistenza di una clausola arbitrale contenuta nel contratto in causa. Ha asserito che il Tribunale di Roma ha ritenuto la validità della clausola compromissoria sicchè l'atto di riassunzione deve considerarsi inammissibile o improcedibile per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ferma restando tale eccezione, ha affermato che la decisione del Tribunale di Roma sia erronea in quanto lo stesso avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito, in quanto pendendo giudizio ordinario di cognizione preventivamente instaurato tra le stesse parti ed avente identità di petitum e causa petendi, a cui era stato riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo e dichiararne la nullità, richiamando sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ. sez. unite. Sent. N. 10011 del 21/11/2001). Ha poi contestato la competenza territoriale del Tribunale di Monza atteso che il contratto per cui è causa aveva ad oggetto un rapporto di agenzia, per le cui controversie
è territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente e poiché ha sede in Roma e trattandosi di competenza CP_1 funzionale inderogabile, l'incompetenza potrà essere rilevata anche d'ufficio. Inoltre, ha rilevato l'inammissibilità della domanda di emissione dell'ordinanza ingiunzione, peraltro richiesta in assenza dei presupposti di legge, e della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro che non sono fondate su un titolo giudiziale che è stato revocato. Nel merito ha evidenziato che nessuna ragione potesse giustificare il recesso dal Contr rapporto di agenzia comunicato da in danno di con lettera in data CP_1 Contr 31.10.2017 e che nessuna somma potesse essere richiesta da , avendo CP_1
pagina 4 di 9 diritto ad ottenere una somma a titolo di indennità di legge(indennità sostitutiva della clientela, indennità di cessazione del rapporto e di quella sostitutiva del preavviso) oltre ad una somma, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante.
Ha chiesto, pertanto, in via principale dichiarare le domande di controparte improponibili o inammissibili o improcedibili per la presenza di una clausola arbitrale con immediata cancellazione della causa dal ruolo. In via gradata accertata la clausola di arbitrato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e in subordine l'incompetenza del Tribunale di Roma con immediata cancellazione della causa dal ruolo. In via subordinata, accertata la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma, dichiarare la propria incompetenza e per l'effetto rimettere gli atti al giudice funzionalmente competente per territorio (Tribunale di Roma) ovvero, accertata l'esistenza del conflitto di competenza, disporre d'ufficio regolamento di competenza. In via ulteriormente subordinata, con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo accertata la pendenza del giudizio di merito instaurato tra le stesse parti ed avente identità di causa petendi e petitum anteriormente alla proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto opposto. Ancora in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e di tutte le domande nuove ivi contenute. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia comunicato da in danno di Parte_1 Controparte_1 con lettera in data 31.10.2017, con condanna al pagamento di tutte le indennità di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non che si quantificano in Euro 762.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contatto di distribuzione comunicata da ad con lettera in data 31.10.2017 e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di distribuzione del 19.05.2014 per inadempimento esclusivamente imputabile alla convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti da che si quantificano in euro Controparte_1
762.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo revocando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, se ritenuta la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione per causa imputabile ad Controparte_1 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. , che parte attrice
[...] non è debitrice della della somma di Euro 723.819, 62 o, in via Parte_1 ulteriormente gradata, ridurre l'entità del risarcimento nella misura che verrà ritenuta dovuta, tenuto conto del fatto colposo del creditore, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 9 Ha chiesto, pertanto, che venissero respinte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
All'udienza del 19 gennaio 2023, parte attrice convenuta insisteva nelle eccezioni preliminari di rito e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mentre parte attrice chiedeva il rigetto delle stesse, contestando la comparsa. Il G.I. precedente assegnatario della causa disponeva l'acquisizione del fascicolo dal Tribunale di Roma e rinviava per l'incombente, fatti salvi i diritti di prima udienza ed impregiudicata ogni questione all'udienza dell'11 maggio 2023. Alla data suindicata, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, il difensore dell'attrice in riassunzione rilevava che la convenuta è stata cancellata senza liquidazione dal registro delle imprese in data 10.06.2019, come da documento che esibiva in udienza ed in virtù di ciò chiedeva un congruo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario. Il legale della convenuta si opponeva alla chiamata del terzo e chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il G.I. alla luce della domanda formulata in udienza da parte attrice e delle eccezioni preliminari e processuali formulate da parte convenuta, ha concesso termine a parte attrice per il deposito di note sulle sole questioni preliminari e processuali sino al 30.07.2023 e a parte convenuta per replica, anche alla richiesta formulata di chiamata di terzo, sino al 15.10.2023. Disponeva dunque rinvio all'udienza del 28.11.2023 da tenersi su accordo dei legali presenti con le modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza, emessa in data 05.02.2024, ritenuta la rilevanza della sollevata questione pregiudiziale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 13 giugno 2024. In tale data, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi con decorrenza degli stessi, su richiesta concorde dei legali, dal 1.09.2024.
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Nel corso del presente giudizio è emerso, come pacificamente riconosciuto dalla stessa attrice in riassunzione, che è stata cancellata Controparte_1 dal Registro delle Imprese a far data dal 10.06.2019, quindi mentre era ancora in corso il giudizio, in questa sede riassunto, avanti il Tribunale di Roma. Giova infatti evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - richiesto da con ricorso in data 19.12.2018, con cui il Tribunale di Roma Parte_1 aveva ingiunto ad il pagamento della somma di Euro 723.819, 62 ed CP_1 opposto da quest'ultima - si è concluso con sentenza n.1245/22, pubblicata il 26.01.2022, che ha statuito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Monza;
testualmente nella motivazione della sentenza si legge che nel Tribunale di Monza “ha sede legale la parte convenuta,
pagina 6 di 9 con conseguente invalidità e revoca del provvedimento monitorio” e relativo onere di riassunzione presso il Tribunale competente. Occorre evidenziare dunque che la società opponente era già estinta, Controparte_1
e quindi non più esistente, non soltanto al momento della notifica dell'atto di riassunzione, ma addirittura in data antecedente alla prima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.06.2020. Rileva il Giudicante che occorre esaminare, in primo luogo, in quanto preliminare ad ogni questione l'eccezione di estinzione del presente giudizio, formulata da CP_1
[...]
A tal fine, occorre prendere le mosse dalla questione inerente gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003.
Secondo orientamento, ormai cristallizzato, della Suprema Corte la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria, la quale dovrebbe avere ad oggetto la circostanza che la società abbia continuato, in realtà, ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 L. Fall., la siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo (cfr. Cass. Civ. 5605/2021).
Si è ritenuto, pertanto, che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo (cfr. Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796; si veda anche, per un'applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773).
pagina 7 di 9 Tali indicazioni giurisprudenziali appaiono meritevoli di essere condivise da questo Giudicante. Invero, l'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e, dunque, risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. Pertanto, non vi è motivo per non ritenere applicabile a tale fattispecie le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e ss., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa. La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa;
e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. (cfr. Cass. Sez. u. n. 6070/2013) Ne deriva che qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale la società è parte, come si è verificato nel giudizio avanti il Tribunale di Roma in tale sede riassunto, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Nel caso di specie, essendosi l'evento interruttivo già verificato alla data in cui era pendente il giudizio avanti il Tribunale di Roma, lo stesso avrebbe dovuto essere sollevato in quella sede ed il giudizio riassunto nei confronti del socio, circostanza non verificatasi. Il presente giudizio, infatti, risulta chiaramente essere stato introdotto con comparsa di riassunzione notificata al difensore costituito della società estinta, con conseguente inammissibilità dell'atto di riassunzione in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere notificato nei confronti del socio accomandatario. Ad abundantiam, si osserva che non appaiono rilevanti, alla luce di quanto suesposto, le contestazioni in merito alla mancata conoscenza da parte di della CP_3 cancellazione di dal registro delle imprese, circostanza asseritamente appresa CP_1 dall'attrice solo in data 13.03.2023 a seguito dell'estrazione della visura camerale di
. CP_1
Invero, l'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale;
pertanto, salvo impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini), non appare, davvero, un onere troppo pagina 8 di 9 gravoso quello di svolgere, per chi ha riassunto il giudizio, accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite;
tanto più nella fattispecie in oggetto tenuto conto del notevole lasso temporale intercorso tra l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e la riassunzione dello stesso dinanzi a questo Tribunale. Ne consegue l'estinzione del presente giudizio per carenza di legittimazione passiva del soggetto convenuto. Restano, pertanto, assorbite le ulteriori eccezioni pregiudiziali formulate da CP_1
.
[...]
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità dell'iter procedurale che ha caratterizzato il giudizio e del fatto che il processo è stato definito sulla base del rilievo di inammissibilità sollevato, per la prima volta, in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara estinto il presente giudizio e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Monza, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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