Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1097
TAR
Sentenza 19 marzo 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento disciplinare per travisamento e erronea valutazione dei fatti

    Il Collegio ha ritenuto che la condotta dell'agente non fosse disciplinarmente rilevante in quanto non è stato dimostrato che il post potesse essere ricondotto a un appartenente alla Polizia di Stato, né che abbia leso la dignità delle funzioni o l'immagine dell'Amministrazione. Le espressioni utilizzate sono state considerate non offensive e rientranti nell'esercizio del diritto di espressione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 e della Circolare ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non abbia adeguatamente dimostrato la gravità della condotta e che non sia stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i fruitori del social network avrebbero potuto ricondurre le espressioni a un appartenente alla Polizia di Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1097
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1097
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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