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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 15/10/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6295/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. PASQUALE GUASTAFIERRO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Diabete Mellito tipo 2 complicato da grave neuropatia periferica. Ipertensione arteriosa” ed ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 15-10-2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse da parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie- destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per la superficialità clinico-argomentativa con cui, a suo dire, il consulente escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, argomentando in merito alla sussistenza di un quadro clinico complesso come da visita geriatrica del 19/01/2024. Ebbene, ad avviso del Tribunale, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In particolare, venendo all'esame dell'unica doglianza in sostanza espressa da parte ricorrente con richiamo al certificato del 19/01/2024 dal quale emergerebbe un quadro clinico complesso non adeguatamente valutato dal CTU, va richiamata la parte della perizia in cui sono riportate le risultanze dell'esame obiettivo condotto in data 6/2/2024 (dunque successivamente al predetto certificato) in cui il dott. dava atto di avere riscontrato quanto segue “Psiche Per_1 integra,sensorio neurologico indenne,segni cerebellari nella norma. Ben orientato nel tempo e nello spazio. Segno di MB nei limiti della norma, ROT e SK presenti. Al colloquio paziente sveglio, vigile e collaborante.”. Va rilevato come le affermazioni riconducibili al CTU aventi a oggetto circostanze fattuali dallo stesso direttamente constatate in quanto provenienti da soggetto che svolge una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, oltre che dotato di specifica e qualificata competenza professionale in materia, sono senz'altro particolarmente attendibili e prevalgono sulle risultanze eventualmente divergenti di altre prove precostituite. Tanto premesso, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza del 15/10/2025 (lettera di dimissioni del 12/09/2025 attestante Riduzione Osteosintesi cruenta frattura scomposta rotula sx) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Infine, per ragioni di completezza, si osserva che dal certificato di visita cardiologica del 22/04/2025, all'esame obiettivo veniva dato atto di un buon compenso emodinamico. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma3. Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 15/10/2025 IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci