CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/09/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1177/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede Parte_1 in Orta Nova (FG) ed elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vittorio Emanuele II n.179, presso lo studio del Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti dal quale, unitamente all'avv. Tommaso
Di Pietro, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante ed appellata incidentale
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Torino ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n.35 presso lo studio del Prof.
Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti pagina 1 di 21 appellata ed appellante incidentale
Nonché
, nata a [...] il [...] ed ivi residente;
, nata Controparte_2 Controparte_3 ad Orta Nova il 6/10/1963 e residente in [...]e , nato ad Controparte_4
Orta Nova l'11/7/1971 ed ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Bari al C.so Vitt.
Emanuele II n.179 presso lo studio del Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Tommaso Di Pietro, sono tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellati
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.86/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Foggia, in data 10/1/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.2309/2014
r.g., promosso dall'odierna società appellante e dai suoi fideiussori, odierni appellati, a in danno dell'odierna società appellata, avente ad oggetto “azione di accertamento negativo di credito bancario con istanza di ripetizione d'indebito”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante principale “ in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti di c/c n.27/1320 e conti correnti tecnici, utilizzati per l'anticipo su effetti s.b.f. per l'incasso effetti al s.b.f. per anticipi/incassi su fatture, anticipo su merci e operazioni in valuta estera, contrassegnati dagli individuati numeri ed altri numerosi conti aperti, di volta in volta, per finanziamenti di operazioni con
l'estero e rapporto di portafoglio, concernenti la facoltà della Banca di addebitare gli interessi debitori in misura ultralegale in mancanza di pattuizione scritta e secondo gli usi di piazza, di addebitare la commissione di massimo scoperto e di procedere alla capitalizzazione degli interessi debitori, nonché di variare unilateralmente in peius le condizioni economiche dei conti;
per l'effetto, condannare la alla restituzione, in CP_5 favore della deducente, della somma di €3.443.729,80 ovvero di quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta se del caso previa rinnovazione della CTU;
in pagina 2 di 21 subordine accertare e dichiarare che, alla data del 31/12/2013, in relazione ad ognuno dei rapporti intercorsi tra la concludente e la banca appellata con riferimento ai rapporto di cui innanzi, la prima era creditrice della banca della somma predetta di €3.443.729,80; rigettare l'appello incidentale proposto dalla siccome inammissibile ed infondato. CP_5
In via istruttoria, si insiste affinché il CTU chiarisca quanto innanzi, con integrazione della propria consulenza;
per la società appellata:”si ribadiva, ancora una volta, che la misura degli interessi e l'identica periodicità trimestrale della capitalizzazione furono regolarmente pattuiti, per cui insiste perché il CTU proceda alla rideterminazione del saldo provvisorio del c/c alla data del 10/3/2014 anche sulla base di un calcolo alternativo che tenga conto non solo degli interessi regolarmente pattuiti fin dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 5/9/1983, ma anche della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori a decorrere dall'1/7/2000, così come regolarmente pattuiti sulla base dello specifico accordo formalizzato per iscritto ed approvato dalla correntista, come risulta dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 8/8/2001, nonché da tutti quelli successivi;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce alla comparsa di risposta, così ritrascritte:1)respingere integralmente l'appello avverso in quanto inammissibile ed infondato;
2)accogliere lo spiegato appello incidentale
e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannare l'odierna società appellante, in solido con i tre fideiussori, odierni appellati, al pagamento della somma di
€158.014,00 oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora del 29/4/2014, nonché alla integrale refusione delle spese peritali ingiustamente poste a carico e sopportate dalla banca, oltre interessi e comunque condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi della presente fase di appello”; per gli appellati , e CP_2 Parte_1
Di Pietro, si insisteva per il rigetto del proposto gravame incidentale e per la conferma dell'impugnata sentenza nel capo in cui rigettava la proposta domanda riconvenzionale svolta dal banco di Napoli, oggi , nei confronti della società appellante e Controparte_1 degli odierni concludenti, chiamati in causa in primo grado;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Con citazione del 10/3/2014 innanzi il Tribunale di Foggia, la società odierna appellante premetteva di aver intrattenuto, fin dagli anni '80, un rapporto di conto corrente ordinario pagina 3 di 21 con l'allora filiale di Orta Nova, evidenziando che nel ridetto rapporto Controparte_6 fossero transitate molteplici operazioni di finanziamento e rilevanti linee di credito.
Assumeva, tuttavia, che, nel corso del rapporto, la non avesse fornito copia dei CP_5 contratti, sottoscritti in bianco, applicando, unilateralmente condizioni economiche non convenute ed addebitando poste di pagamento illegittime.
In particolare, con comunicazione del 12/2/14 la banca convenuta aveva immotivatamente revocato tutti gli affidamenti concessi, segnalando il mancato pagamento di quattro fatture scadute.
Ribadìva che il predetto rapporto fosse stato regolato, per circa trenta anni, da condizioni
“uso piazza”, con capitalizzazione trimestrale, tasso di interessi debitori indeterminato e voci di spesa addebitate arbitrariamente.
Deduce, a tale riguardo, che, procedendo all'apertura di numerosi conti anticipi finanziamenti, collegati al conto corrente ordinario, la convenuta avesse CP_5 abusivamente duplicato le spese e gli oneri a carico della correntista, chiedendo, quindi, il ricalcolo del saldo relativo al conto corrente evidenziando e contestando molteplici clausole contrattuali quali: a) l'illegittima applicazione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
b)l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto prive di causa ed indeterminate;
c)l'illegittima applicazione di interessi ultralegali mai pattuiti;
d)l'illegittimo esercizio di uno jus variandi; e)l'illegittima applicazione della commissione disponibilità di fondi a decorrere dal 2011; e)l'illegittima antergazione e postergazione delle valute ed infine l'illegittima corresponsione di spese di gestione non previamente pattuite.
Sulla scorta di tali allegazioni, come detto, invocava il ricalcolo del saldo, con ripetizione delle somme illegittimamente pattuite oltre interessi e risarcimento danni (da quantificarsi in separato giudizio).
Con comparsa del 28/5/2014, si costituiva il convenuto Istituto bancario (avente causa dell'odierna Banca appellata) eccependo la decadenza del diritto d'impugnativa degli estratti conto per vana decorrenza del termine di legge dalla ricezione degli stessi ex art.1832 c.c.; osservava, inoltre, che i rapporti di apertura di credito intercorsi fossero tutti basati su contratti scritti e sottoscritti nei quali era finanche convenuta la clausola pagina 4 di 21 dello jus variandi, nonché l'applicazione di valute, commissioni ed interessi;
allegava non potersi darsi rilevo alla eccepita usurarietà degli interessi in quanto la stessa sopravvenuta all'apertura del rapporto ed alle correlative pattuizioni contrattuali ed alle variazioni, di volta in volta, operate dalla Banca deducente ed eccepiva, infine, la prescrizione ordinaria ante decennio la notifica della citazione in ordine alla domanda di ripetizione per i versamenti solutori.
In via riconvenzionale, invocava la condanna della società attorea, in uno con i suoi tre fideiussori (odierni appellati) che chiedeva di chiamare in giudizio, al pagamento di un preteso saldo passivo relativo al conto corrente per cui era causa, pari ad €2.940,80 oltre le spese sostenute per anticipi fatture scadute il 29/4/14, ammontanti ad €158.014 ed oltre interessi convenzionali.
Autorizzata la richiesta di chiamata in causa dei fideiussori ed espletati gli adempimenti di rito a cura della convenuta chiamante, con comparsa del 30/12/14 si costituivano i predetti fideiussori chiamati in causa, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata dalla convenuta nei
[...] loro confronti, non essendo ritenuto il proposto credito certo, liquido ed esigibile.
Così radicatosi il giudizio a contradittorio integrato, istruito lo stesso con disposta ed espletata consulenza contabile e falliti i tentativi di bonario componimento, le parti concludevano in senso conforme.
Parte convenuta, in particolare, costituitasi in giudizio con nuovo difensore diverso da quello originario, eccepiva anche l'inammissibilità della domanda di ripetizione in assenza di documentazione relativa alla chiusura del conto corrente al momento della domanda introduttiva, essendo, invece, documentalmente emerso che l'ultimo estratto conto depositato in atti fosse datato 30/4/2015 (quindi successivo alla notifica della citazione introduttiva), osservando, inoltre la carenza della prodotta documentazione a supporto della domanda di accertamento del credito, insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, non essendo stati prodotti gli estratti conto relativi al biennio 1990-1991.
A sua volta, la società attorea eccepiva la tardività delle nuove contestazioni da parte convenuta, evidenziando di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio e su tali pagina 5 di 21 contrapposte posizioni difensive, la causa veniva riservata in decisione nel corso dell'udienza del 10/1/2019, fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Con la contestuale sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando tanto le domande attoree quanto quella riconvenzionale della banca convenuta, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico della sola parte convenuta le spese della espletata CTU.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, ad avallare il predetto rigetto, richiamava l'estensore uno specifico precedente del medesimo Tribunale con il quale era già stato evidenziato, in fattispecie speculare a quella in esame: A)la circostanza per cui sia stata proposta domanda di accertamento negativo del credito non fosse tale da invertire i comuni oneri probatori ex art.2697 c.c.; B)nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di c/c l'attore(sia la banca che il proprio cliente) aveva sempre l'onere di provare integralmente il rapporto edotto;
C)Non poteva ritenersi attendibile una ricostruzione parziale relativa ad un rapporto di conto corrente, non potendosi un simile complesso rapporto ricostruirsi sulla base di mere presunzioni o solo parzialmente. Se, infatti, era assente la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto di conto corrente relativa ad un determinato periodo (anche un solo estratto conto) non può procedersi alla ricostruzione del rapporto nella sua interezza, non potendosi documentare e provare (neanche per presunzioni) quanto accaduto nel periodo in cui è assente la documentazione di riferimento. Non può, inoltre, ritenersi ammissibile una ricostruzione solo parziale del rapporto, sia perché una simile ricostruzione non è in grado di determinare un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto (non potendosi precludere alla controparte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti) sia perché, altrimenti, si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti, la individuazione degli estratti contabili da esibire, così giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire, in modo chiaro e certo, il saldo finale oggetto della domanda di accertamento;
D)Non può, infine, legittimamente supplirsi all'inerzia probatoria della parte mediante l'uso di poteri autoritativi del giudice. pagina 6 di 21 Evidenziava il primo giudice la conformità di tale orientamento anche a quello di altri
Tribunali, nonché alla giurisprudenza costante e prevalente della Suprema Corte, risultando invece palesemente isolata una pronuncia contraria.
Tanto precisato, osservava il Tribunale che, nel caso in esame, per un verso, la domanda attorea era sin dall'origine non sufficientemente circostanziata e dettagliata.
A tale riguardo, invero, la società attorea, contestando la scorrettezza della banca e l'assenza di pattuizioni scritte concordate, si limitava, nell'atto introduttivo del giudizio, a fornite un elenco di vizi, descritti in modo generico e non circostanziato, rinviando ogni considerazione più analitica ad una CTP prodotta la quale, a sua volta, non sembrava prendere in considerazione tutta la documentazione relativa ai successivi contratti stipulati tra le parti (prodotti solo successivamente dalla banca in sede di costituzione), finendo per elencare asserzioni del tutto generiche e non considerando l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta alla pattuizione negoziale.
Risultava evidente, allegava il primo giudice, che la CTP prodotta dall'attrice fosse poco attendibile, essendo stata elaborata sul presupposto della totale assenza di condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti (circostanza smentita dalla produzione documentale di numerosi contratti fatta dalla convenuta) e sul presupposto della rilevanza dell'usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
D'altronde, aggiunge il primo giudice, la produzione di un numero considerevole di estratti conto da parte attorea, rendeva ragionevole ritenere che la banca avesse correttamente assolto, nel corso del rapporto, al proprio onere di invio degli estratti conto periodici, avendo poi presumibilmente il cliente smarrito parte della documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto.
Nondimeno, l'attore avrebbe ben potuto richiedere stragiudizialmente e prima del giudizio la documentazione mancante ex art.119 TUB, ma tale onere non risulta essere stato assolto dall'attrice la quale deduceva di aver formulato, in tal senso, un mero invito alla convenuta con la citazione introduttiva, in assenza pure di rituale domanda ex art.210
c.p.c., tra l'altro inammissibile, dato che non risulta documentata una precedente richiesta stragiudiziale, rimasta inevasa.
pagina 7 di 21 Risultava, quindi, del tutto evidente che, sulla scorta di una documentazione del tutto lacunosa, la società attorea avesse avviato il presente giudzio con finalità del tutto esplorative.
A riprova di tale condotta emergeva, tra l'altro, la documentata circostanza che, alla data di proposizione della domanda di ripetizione d'indebito e ricalcolo del saldo, il conto non fosse ancora chiuso.
Infatti, in assenza della chiusura del conto corrente, non poteva, per definizione, determinarsi il saldo finale del conto, conseguendone che, in assenza di tale prova, si configurava inammissibile ogni domanda di ricalcolo e di ripetizione, in quanto determinerebbe un risultato necessariamente parziale ed inattendibile, in quanto inidoneo a ricostruire, in modo univoco e completo, il rapporto contestato.
La domanda di ripetizione proposta da parte attrice era, geneticamente inammissibile in assenza di allegazione e prova della effettiva chiusura del conto, precedente alla proposizione della domanda.
Analoghe conclusioni traeva il Tribunale per la domanda riconvenzionale della Banca convenuta, azionata anch'essa a contratto ancora aperto ed in assenza di idonea documentazione in grado di costruire integralmente il saldo dovuto, valendo tale rilievo anche con riferimento alla domanda di ripetizione per anticipo delle quattro fatture.
Invero, rilevava il Tribunale, in un quadro “opaco” in cui, sulla scorta della documentazione in atti, era impossibile un'attendibile e completa ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, attesa finanche la rilevante durata, quasi trentennale del rapporto e l'apertura di numerosissimo (oltre 153) affidamenti bancari al conto collegati, no n si configurava conforme a buona fede, l'estrapolazione di alcune parziali voci di debito, relative a singole posizioni, piuttosto isolate, idonee a consentire solo una visione parziale, quindi inattendibile, della reale situazione contabile sussistente tra le parti.
La rilevata incertezza ed inesigibilità “ex bona fide”, dei crediti azionati dalla Banca, nei confronti della società correntista, quale debitrice principale, esplica efficacia anche nei confronti dei tre fideiussori, chiamati in giudizio e tanto in disparte la qualifica da attribuire al rapporto quale fideiussione ovvero contratto autonomo di garanzia, non potendo la pagina 8 di 21 Banca creditrice, attrice in riconvenzione, disattendere ragionevolmente il proprio onere probatorio sulla base dalla ultradecennalità della documentazione idonea a supportare la propria domanda.
Evidenziava il primo giudice, sulla scorta dei rilievi predetti, la palese inattendibilità degli esiti della CTU contabile, pure disposta ed espletata sulla base di documentazione parziale, evidenziando la rilevata lacuna documentale attinente non solo ai contratti originari stipulati tra le parti ma anche agli estratti conto relativi, addirittura, a due annualità cronologicamente centrali del periodo di vigenza del conto corrente.
Sulla scorta di quanto innanzi definiva la controversia come da dispositivo di cui innanzi, non mancando di evidenziare le ragioni che inducevano, compensate integralmente tra tutte le parti le spese di lite, per cui poneva a carico esclusivo della quelle per CP_5
l'espletata ctu (oggetto di un successivo gravame incidentale).
Il suddetto procedimento motivazionale non acquietava alcuna delle due parti in causa con la proposizione, da parte della società attorea, di un gravame principale cui si contrapponeva un appello incidentale proposto dalla avente causa dell'originario
[...]
. CP_7
In particolare, la società attorea proponeva il gravame che ci occupa articolando tre specifiche censure, la prima delle quali, attinenti all'omessa considerazione, rigettata la domanda principale di natura ripetitoria in conseguenza dell'acclarata pendenza del conto corrente successivamente all'introduzione del giudizio(vedasi produzione documentale di un estratto conto relativo al mese di aprile 2015 a fronte della notifica dell'atto introduttivo del 10/3/2014) di una implicita domanda, strumentale alla prima, attinente ad un azione di mero accertamento negativo del credito, con la rilevante conseguenza di un omesso accoglimento di una domanda siffatta, supportata dalle evidenze documentali in atti attestanti la carenza di qualsiasi pattuizione negoziale scritta in ordine alla misura degli interessi, alla capitalizzazione degli stessi, all'applicazio ne di commissioni e spese varie;
la seconda e la terza, strettamente connesse alla prima, afferenti alla reiterazioni delle contestate nullità degli addebiti applicati in ragione di quanto innanzi.
A supporto di quanto innanzi, sia pure con una conclusione subordinata, richiedeva la società appellante, accertarsi e dichiararsi, alla data del 31/12/2013, in relazione ad pagina 9 di 21 ognuno dei rapporti (conto corrente e conti tecnici allo stesso connessi) la sussistenza di un saldo favorevole alla stessa, pari ad €3.443.729,80 come dalla prima ipotesi a credito
(senza prescrizione delle rimesse solutorie) di cui alla ricostruzione contabile del primo grado, ovvero di quella che sarebbe stata ritenuta dovuta previa rinnovazione della ctu.
Con “considerazioni finali in ordine alla fondatezza della domanda attorea” la società appellante, pur non articolando una ulteriore formale doglianza, lamentava un triplice errore metodologico ascrivibile al CTU del primo grado, consistente nell'aver lasciato immutati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, nell'aver capitalizzato gli interessi debitori per il periodo successivo al 30/6/2000 ed infine nell'aver le rimesse solutorie in conseguenza dell'eccepita prescrizione generica della convenuta.
Costituendosi i n giudizio, , già , non si Controparte_8 Controparte_7 limitava a contrastare la fondatezza dell'avverso gravame ma, a sua volta, ne proponeva uno incidentale, di fatto reiterando, con un primo motivo, la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado, avente ad oggetto un asserito credito in danno della società e dei suoi fideiussori, pari ad 158.014,00 oltre accessori e con un secondo, censurando la disposta condanna esclusivo al pagamento dei costi dell'espletata ctu, invocando la integrale restituzione delle spese peritali, in tesi, ingiustamente poste a carico della CP_5 convenuta in primo grado, oltre alla condanna delle spese del grado di appello.
Si costituivano, altresì, a mezzo degli stessi difensori dell'appellante, i tre fideiussori della società appellante, insistendo per la conferma dell'impugnata statuizione nel capo in cui aveva rigettato l'avversa domanda riconvenzionale, reiterata in via incidentale dalla con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio a carico della CP_5 CP_5
Così integratosi il contradittorio processuale, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2019 con trattazione in presenza, la causa veniva rinvita per la p.c. alla successiva udienza del 4/6/2021, trattata con l'introdotta modalità cartolare per la nota emergenza sanitaria sopravvenuta, con p.c,. differita, per rilevato carsi del ruolo, alla successiva udienza del 4/3/2022 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 30/5/2023, il Collegio, ritenuta l'opportunità di procedere alla rinnovazione della CTU, sulla scorta di nuovi criteri rideterminativi, quali la pagina 10 di 21 graduazione cronologica del tasso d'interesse passivo ed espunzioni di qualsiasi capitalizzazione, cms e spese, con valute reali con esclusione delle rimesse solutorie prescritte, ne disponeva l'espletamento, con conferma del CTU già autore della ricostruzione contabile in primo grado, dott. , rinviando per gli Persona_1 adempimenti preliminari di rito all'udienza del 30/6/2023, differita, in conseguenza della mancata acquisizione del giuramento del ctu, a quella successiva del 15/9/2023, nel corso della quale, a seguito della rinuncia all'incarico del designato CTU, si provvedeva alla sua sostituzione con fissazione di ulteriore udienza per il 20/10/2023, con ulteriore rinvio a seguito della rinuncia anche del secondo ctu, e sostituzione dello stesso con il dott.
, con giuramento dello stesso acquisito per l'udienza del 20/10/2023 Persona_2 nel corso della quale si provvedeva ad integrare il quesito già precedentemente indicato
(esclusione delle rimesse solutorie prescritte a saldo rettificato) con rinvio all'udienza di p.c. del 22/3/2024 e quindi, acquisita la disposta rinnovazione peritale, a quella decisoria di cui in epigrafe del 15/4/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, disposte con la confermata modalità cartolare, si provvedeva ad introitare in decisione la causa previa concessione alle parti di nuovi termini difesivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La prioritaria disamina del gravame principale induce il Collegio a ritenere fondato lo stesso, sia pure nei limiti di cui appresso.
La stretta connessione delle tre formali censure e delle stesse “considerazioni finali” in ordine alla questione della espunzione delle rimesse solutorie nonché della ritenuta inclusione contabile dei molteplici conti anticipi (ritenuti prescritti dal CTU), consente di sviluppare un'unica trattazione motivazionale del gravame.
Con la rilevante ordinanza istruttoria del 30/5/2023 il Collegio aveva di fatto già condiviso le tre formali censure, ritenendo ammissibile la domanda di accertamento del credito, strumentale rispetto a quella, inammissibile, di ripetizione ex art.2033 c.c., disponendo una rinnovazione peritale al fine di emendare quella già svolta in primo grado per riottenere la stessa rispetto ad una non condivisibile prospettazione ricostruttiva contabile svolta in primo grado, il cui espletamento condurrà, come si vedrà, ad una rilevante riduzione del saldo creditorio della correntista del conto corrente in questione all'epoca pagina 11 di 21 dell'introduzione del giudizio e che comporterà un accoglimento del gravame, per quanto di ragione.
Venendo quindi all'esposizione dei motivi supportanti il predetto provvedimento istruttorio, deve trattarsi, in primo luogo, della ritenuta ammissibilità della “strumentale” domanda di accertamento del credito, confermando la correttezza della impugnata statuizione in ordine alla rilevata inammissibilità dell'originaria domanda di ripetizione, a seguito del riscontro documentale e del correlativo assunto difensivo di parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado, a nulla rilevando la disposta revoca delle linee di credito antecedente la proposizione del giudizio, come infondatamente sostenuto dall'appellante, dirimente configurandosi l'attestata pendenza del rapporto anche dopo la notifica della citazione introduttiva e che di fatto precludeva una accreditabile definitività di un saldo creditorio, reciprocamente invocato da entrambe le parti con le rispettive domande.
A tale riguardo invero, costanti si configurano i più recenti approdi di legittimità, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti illegittimi;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere seguito della cessazione del rapporto.
Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 13/3/2024 n.6107; conf. Cass. 4214/2024; Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021 e
Cass. 21646/2018).
pagina 12 di 21 La domanda di accertamento del credito, d'altronde, ha natura strumentale rispetto a quella di ripetizione d'indebito, in quanto la sua funzione è quella di precostituire la prova della nullità della pretesa del creditore, rendendo quindi possibile e più facile l'azione di ripetizione degli importi illegittimamente pagati, in quanto dimostra l'assenza di una causa valida per il pagamento indebitamente versato e, in quanto tale è ritenersi geneticamente inclusa, pur configurandosi quale domanda presupposta, in quella di ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c., conseguendone che l'inammissibilità dell'azione ex art.2033 c.c. per l'acclarata vigenza del rapporto all'atto d'introduzione del giudizio, non precluda al Giudice la disamina dell'azione di accertamento sulla scorta delle contestazioni di nullità parziale proposte dal correntista e del compendio documentale acquisito agli atti.
In fattispecie speculare a quella in esame il Supremo Collegio enunciava il rilevante principio secondo il quale: “il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo, sia pure parziale, ricalcolato, depurato dalle appostazioni che non potevano aver luogo”(Cass. sez.IV, ordinanza n.21646 del
5/9/2018, citata anche dall'appellante).
Né può, in contrario, aver fondamento alcuno l'eccezione difensiva della banca appellata circa la pretesa novità della domanda subordinata ex art.345 c.p.c, trattandosi, in tutta evidenza, non di una domanda nuova quanto di una conseguenza diretta della contestazione del conto già operata in primo grado, avendo, tra l'altro, la società attorea già con l'atto introduttivo del giudizio, espressamente richiesto l'accertamento circa la inesistenza di qualsiasi obbligazione a carico della società esponente nei confronti del
(v. conclusione sub 7, espressamente reiterata in sede di p.c.), Controparte_6 conseguendone che, avendo il primo giudice motivato il rigetto della domanda attorea sull'unico presupposto della carente documentazione probatoria documentale, avrebbe dovuto lo stesso quanto meno esaminare la presupposta domanda di accertamento, immotivatamente e completamente obliterata, imponendosi, pertanto, in questa fase di riesame, un corretto emendamento di tale lacunosa motivazione.
pagina 13 di 21 A tale riguardo, deve premettersi che, anche nell'ipotesi di domanda di mero accertamento del credito, vige lo stesso rigoroso onere probatorio gravante in capo alla correntista con riferimento alla prova documentale degli asseriti addebiti illegittimi, mediante la produzione integrale della serie completa degli estratti conto, tanto, tuttavia, non precludendo una ricostruzione del saldo, sia pure parziale e cronologicamente limitato alla data di introduzione del giudizio di accertamento, in quei casi in cui la lacuna documentale possa agevolmente sanarsi con scritture di raccordo contabile.
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto ultratrentennale, risalendo lo stesso ai primi anni ottanta, il buco documentale, attinente ad un breve periodo antecedente il primo estratto disponibile del 28/11/1984, riguardava solamente il biennio 1990-1991, agevolmente sanabile tramite strumenti alternativi, quali le scritture di raccordo.
In tal senso, il più recente orientamento di legittimità si è oramai consolidato in modo conforme, avendo il Supremo Collegio reiteratamente enunciato il principio secondo cui:
“a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati già prodotti gli estratti conto del rapporto(V. Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass. 4/4/2019 n.9526), potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde” (Cass. 29190/2020) avvalendosi, eventualmente, come nel caso di specie, eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio.
Ritiene quindi questo Collegio di non discostarsi dal suddetto consolidato principio di diritto secondo il quale, l'incompleta produzione degli estratti conto non si configura elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente ove i movimenti dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire, anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto (v. in termini, Cass. n.4718/2022), purché, ovviamente, la documentazione in atti non sia troppo frammentaria per consentire una ricostruzione ragionevolmente attendibile, ipotesi pagina 14 di 21 estranea a quella in esame, laddove il buco documentale si limitava ad un solo biennio a fronte di un rapporto ultratrentennale.
Nel caso di specie, lo stesso Tribunale aveva ritenuto di ammettere l'invocata consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU aveva in ogni caso ricostruito ben due ipotesi di saldo alternative
(a secondo o meno dell'applicata prescrizione delle rimesse solutorie) superando la limitata lacuna documentale di cui innanzi con le c.d. scritture di raccordo e dei conti scalari, ovvero procedimenti alternativi di ricostruzione contabile reiteratamente dichiarati idonei ed utilizzabili nelle ipotesi di limitate lacune documentali degli estratti, configurandosi gli stessi in “procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presente nelle scritture contabili depositate” (cfr. Cass. n.14074/2018, Cass. 9140/20).
Con riferimento poi alle risultanze contrattuali del rapporto, un'attenta disamina della documentazione cronologicamente succedutasi nel corso del lungo ed articolato rapporto per cui è causa, prodotta dalla banca convenuta in sede di propria costituzione nel giudizio di primo grado, induce il Collegio a disattendere l'assunto difensivo della banca convenuta in ordine ad una ventilata e formale pattuizione scritta delle condizioni economiche attinenti al tasso degli interessi debitori ed alla loro periodica capitalizzazione, rilievo che supportava la disposta rinnovazione peritale con una rideterminazione graduale del tasso d'interessi, prima legale, poi sostitutivo e quindi convenzionale, e della espunzione di qualsiasi capitalizzazione periodica a partire da un allegato contratto di apertura di credito dell'agosto del 2001.
Il primo, in ordine cronologico, riscontro contrattuale del rapporto de quo agitur, ovvero del conto corrente n.27/1320 (essendo gli altri conti tecnici irrilevanti in quanto già prescritti ante decennio) è il contratto del 19/1/1983 (all.sub 5 fascicolo di parte della convenuta in primo grado) il cui art.57 delle condizioni contrattuali prevedeva espressamente la determinazione degli interessi debitori praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, e quindi con clausola notoriamente nulla a seguito del ben noto orientamento di legittimità sviluppatosi sul punto, cui seguiva il successivo contratto del 5/9/1983 (all. doc. sub 6) con determinazione specifica dei tassi debitori (dato di riferimento per la ricostruzione gradualizzata del saldo come da specifico quesito di cui all'ordinanza istruttoria del 30/5/2023).
pagina 15 di 21 Alcuna rilevanza probatoria documentale può accreditarsi al ventilato contratto di apertura di credito del 20/9/2000 (doc. sub 7), produzione incompleta e limitata al solo frontespizio senza alcuna sottoscrizione per accettazione esplicita della correntista, accettazione presente su di un prodotto contratto dell'8/8/2001 (doc. sub 8) in tesi, idonea ad adeguare la disciplina derogativa successiva alla delibera CICR del 9/2/2000 ma in pratica, irrilevante, in quanto estraneo al rapporto in esame (sul frontespizio è evidente il riferimento al conto corrente 8/72 estraneo alla controversia).
I riscontri documentali di cui innanzi attestavano, quindi, che alcun interesse fosse stato dalle parti pattuito se non con il successivo contratto del 5/9/83, mentre, con riguardo alla capitalizzazione periodica alcuna rilevanza poteva rivestire l'allegata convenzione contrattuale dell'8/8/01, riferibile ad altro rapporto, estraneo a quello in esame, concludendosi, pertanto, per la necessaria ricostruzione del rapporto sulla scorta di interessi al tasso legale dall'inizio del rapporto al primo contratto con specifica ed espressa pattuizione del 5/9/83 e con espunzione integrale di qualsiasi forma di capitalizzazione attesa la mancanza di qualsiasi accettazione espressa da parte della correntista, trattandosi, nella specie, di conto successivo alla delibera “derogatoria” del CICR del
9/2/2000, implicante, pertanto, l'introduzione del regime di reciprocità, una condizione
“peggiorativa” in danno del correntista.
La mancanza di espressa clausola contrattuale con determinazione di convenute clausole di commissioni di massimo scoperto, rendeva le stesse prive di causa, indeterminate ed indeterminabili e quindi nulle, così come qualsivoglia costo di gestione del conto non previamente pattuito.
I rilievi predetti supportavano, pertanto, la disposta rinnovazione della CTU per ottenerne una rideterminazione del rapporto sulla scorta dei nuovi quesiti di cui alla predetta ordinanza.
Quanto innanzi comporta l'accoglibilità delle prime due censure, sia pure per quanto di ragione, non potendosi condividere l'invocato, da un lato, l'accoglimento di una rideterminazione avulsa da qualsiasi prescrizione di rimesse solutorie (come infondatamente invocato dalla società appellante) e dall'altro, una ingiustificata inclusione nella rideterminazione del saldo a credito delle rimesse attinenti i molteplici conti “tecnici”
pagina 16 di 21 che il ctu riteneva di escludere per l'acclarata prescrizione degli stessi prima del decennio anteriore la notifica dell'atto introduttivo.
Il primo profilo della censura, risulta inaccoglibile sulla scorta della rituale eccezione prescrittiva proposta dalla banca in primo grado, a nulla rilevando la prospettata genericità della suddetta eccezione, ovviamente limitata alla proposta domanda di accertamento.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di non volersi discostare dal più recente sviluppo giurisprudenziale che ammetteva la rilevanza dell'eccezione sia pure generica, non solo per la domanda di ripetizione d'indebito ma anche per quella di accertamento del credito.
Punto di partenza è il principio affermato da Cass. n.16113/2024 allorchè, in accoglimento di un ricorso proposto da altro Istituto bancario, cassava proprio una sentenza di questa Corte (n.844/2021) ritenendo che in un rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali era maturata la prescrizione(v. anche Cass. 9756/2024).
Quanto poi alla contestata genericità dell'eccezione prescrittiva, non può sottacersi l'autorevole orientamento nomofilattico che ha ritenuto ammissibile e rilevante l'eccezione anche in mancanza di specificità della stessa, statuendo che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è rappresentato “dall'inerzia del titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, configura una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, conseguendone che alla parte onerata di sollevare l'eccezione è fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e manifestare la volontà di profittare di quell'evento e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice” (Cass. SS.UU. 13/6/2019
n.15895).
pagina 17 di 21 Fondata e condivisibile la ratio di tale rilevante pronuncia, atteso che, se l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, voler richiedere, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione che tale inerzia sia particolarmente connotata con riferimento al termine iniziale (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) equivarrebbe ad introdurre una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione da sempre escluse (v.SS.UU.10955/2022).
Così come doverosa era anche l'ulteriore specificazione del quesito attinente alla ricostruzione contabile “a saldo rettificato”(v.Cass. 9141/2020; Cass. 3858/2021).
Parimenti non condivisibile è l'ulteriore profilo della censura attinente alla mancata inclusione da parte del CTU nel saldo a credito anche delle rimesse solutorie attinenti al rilevante numero di conti accessori, qualificati alla stregua di conti anticipi effetti s.b.f., incasso effetti s.b.f., anticipazioni fatture e operazioni i n valuta estera, dirimente, al fine di giustificarne l'esclusione è la individuata chiusura degli stessi nel periodo coperto da prescrizione.
Erroneamente la doglianza si fonda su di una asserita natura di affidamento di credito dei rapporti predetti con conseguente carenza di qualsiasi addebito solutorio, dovendosi configurare solo addebiti ripristinatori.
L'assunto difensivo, otre che sconfessato dalla stessa definizione data dalla società appellante a tali conti nelle proprie conclusioni (sia in primo che secondo grado) in relazione allo scopo pratico e funzionale degli stessi (anticipi di effetti o di fatture) omette di considerare che il conto anticipi sia privo di una propria autonomia, configurandosi in una mera “evidenza contabile” del conto principale cui attiene.
In materia di contratti bancari, il conto anticipi costituisce uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, privo di autonomia e con mera evidenza contabile ai fine dei finanziamenti eseguiti per anticipazione su crediti(cfr. Cass. ordinanza n.2758 del
4/2/2025).
In definitiva, recependo le condivisibili conclusioni peritali espletate in questo grado, la domanda di accertamento subordinatamente proposta dalla società appellante deve accogliersi sia pure nei limiti di quanto acclarato dal CTU, dovendosi invece integralmente pagina 18 di 21 disattendere il proposto gravame incidentale proposto dalla banca appellata, ritenendo entrambi i motivi articolati a suo supporto, privi di effettivo fondamento.
Inaccoglibile si configura, in primo luogo, la prima censura costituente una sostanziale reiterazione della domanda riconvenzionale già proposta in primo grado.
La circostanza della pendenza del rapporto e la mancanza di autonomia del conto anticipi fatture rispetto a quello ordinario, destituiva, evidentemente, come la domanda attorea anche quella contrapposta della convenuta, inducendo correttamente il primo giudice a rigettarla.
Infondata è anche la doglianza in ordine alla paventata iniquità dell'aggravio esclusivo in capo alla banca delle spese di ctu, risultando tale statuizione adeguatamente supportata da parte del Tribunale per un contegno processuale assunto dalla stessa banca “avendo in sede conclusionale ed in relazione al medesimo rapporto di conto corrente riproposto la domanda riconvenzionale dopo aver ammesso ed eccepito la grave lacunosità probatoria relativa ad ogni eventuale ricostruzione del detto rapporto”.
In punto di regolamentazione delle spese, l'accoglimento per quanto di ragione, del gravame principale induce ad un'equa parziale compensazione, nei limiti di 1/3, delle spese e competenze difensive attinenti il presente grado, ivi comprese le spese della ctu espletata in questo grado, mentre il rigetto integrale del gravame incidentale giustifica una integrale statuizione di condanna nei confronti degli appellati fideiussori.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.86/2019 del Parte_3
10/1/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 10/1/2019, in pari data pubblicata, nonché, sull'appello incidentale, proposto avverso la medesima sentenza da , in persona del legale rappresentante, così provvede: Controparte_1
1)Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza pagina 19 di 21 2)Dichiara ed accerta che il conto corrente ordinario n.27/1320 intercorso tra la società odierna appellante ed il , alla data del 31/12/2013, evidenziava un Controparte_7 saldo a credito della società correntista pari ad €1.022.431,05;
3)Condanna la appellata, in persona del suo legale rappresentante, alla parziale CP_5 refusione, nella misura di 2/3, delle competenze difensive attinenti al grado, liquidate le stesse in complessivi €15.650,00 oltre accessori di legge, disponendo la compensazione della residua quota di 1/3;
4)Pone definitivamente a carico della appellata il costo per la CTU espletata nel CP_5 presente grado;
5)Rigetta l'appello incidentale;
6)Condanna l'appellante incidentale alla integrale refusione, in favore degli appellati
[...]
, e , in solido, delle competenze Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 relative al presente grado liquidate, con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale in primo grado, nella misura complessiva di €14.317,00 oltre accessori di legge;
7)Compensa integralmente le spese del grado tra la società appellante ed i tre appellati
; e;
Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
8)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la parte appellante incidentale, , in persona del legale rappresentante, tenuta al Controparte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo integrativo già versato all'atto della costituzione nel presente giudizio di gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede Parte_1 in Orta Nova (FG) ed elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vittorio Emanuele II n.179, presso lo studio del Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti dal quale, unitamente all'avv. Tommaso
Di Pietro, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante ed appellata incidentale
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Torino ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n.35 presso lo studio del Prof.
Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti pagina 1 di 21 appellata ed appellante incidentale
Nonché
, nata a [...] il [...] ed ivi residente;
, nata Controparte_2 Controparte_3 ad Orta Nova il 6/10/1963 e residente in [...]e , nato ad Controparte_4
Orta Nova l'11/7/1971 ed ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Bari al C.so Vitt.
Emanuele II n.179 presso lo studio del Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Tommaso Di Pietro, sono tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellati
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.86/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Foggia, in data 10/1/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.2309/2014
r.g., promosso dall'odierna società appellante e dai suoi fideiussori, odierni appellati, a in danno dell'odierna società appellata, avente ad oggetto “azione di accertamento negativo di credito bancario con istanza di ripetizione d'indebito”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante principale “ in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti di c/c n.27/1320 e conti correnti tecnici, utilizzati per l'anticipo su effetti s.b.f. per l'incasso effetti al s.b.f. per anticipi/incassi su fatture, anticipo su merci e operazioni in valuta estera, contrassegnati dagli individuati numeri ed altri numerosi conti aperti, di volta in volta, per finanziamenti di operazioni con
l'estero e rapporto di portafoglio, concernenti la facoltà della Banca di addebitare gli interessi debitori in misura ultralegale in mancanza di pattuizione scritta e secondo gli usi di piazza, di addebitare la commissione di massimo scoperto e di procedere alla capitalizzazione degli interessi debitori, nonché di variare unilateralmente in peius le condizioni economiche dei conti;
per l'effetto, condannare la alla restituzione, in CP_5 favore della deducente, della somma di €3.443.729,80 ovvero di quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta se del caso previa rinnovazione della CTU;
in pagina 2 di 21 subordine accertare e dichiarare che, alla data del 31/12/2013, in relazione ad ognuno dei rapporti intercorsi tra la concludente e la banca appellata con riferimento ai rapporto di cui innanzi, la prima era creditrice della banca della somma predetta di €3.443.729,80; rigettare l'appello incidentale proposto dalla siccome inammissibile ed infondato. CP_5
In via istruttoria, si insiste affinché il CTU chiarisca quanto innanzi, con integrazione della propria consulenza;
per la società appellata:”si ribadiva, ancora una volta, che la misura degli interessi e l'identica periodicità trimestrale della capitalizzazione furono regolarmente pattuiti, per cui insiste perché il CTU proceda alla rideterminazione del saldo provvisorio del c/c alla data del 10/3/2014 anche sulla base di un calcolo alternativo che tenga conto non solo degli interessi regolarmente pattuiti fin dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 5/9/1983, ma anche della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori a decorrere dall'1/7/2000, così come regolarmente pattuiti sulla base dello specifico accordo formalizzato per iscritto ed approvato dalla correntista, come risulta dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 8/8/2001, nonché da tutti quelli successivi;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce alla comparsa di risposta, così ritrascritte:1)respingere integralmente l'appello avverso in quanto inammissibile ed infondato;
2)accogliere lo spiegato appello incidentale
e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannare l'odierna società appellante, in solido con i tre fideiussori, odierni appellati, al pagamento della somma di
€158.014,00 oltre interessi legali decorrenti dalla costituzione in mora del 29/4/2014, nonché alla integrale refusione delle spese peritali ingiustamente poste a carico e sopportate dalla banca, oltre interessi e comunque condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi della presente fase di appello”; per gli appellati , e CP_2 Parte_1
Di Pietro, si insisteva per il rigetto del proposto gravame incidentale e per la conferma dell'impugnata sentenza nel capo in cui rigettava la proposta domanda riconvenzionale svolta dal banco di Napoli, oggi , nei confronti della società appellante e Controparte_1 degli odierni concludenti, chiamati in causa in primo grado;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Con citazione del 10/3/2014 innanzi il Tribunale di Foggia, la società odierna appellante premetteva di aver intrattenuto, fin dagli anni '80, un rapporto di conto corrente ordinario pagina 3 di 21 con l'allora filiale di Orta Nova, evidenziando che nel ridetto rapporto Controparte_6 fossero transitate molteplici operazioni di finanziamento e rilevanti linee di credito.
Assumeva, tuttavia, che, nel corso del rapporto, la non avesse fornito copia dei CP_5 contratti, sottoscritti in bianco, applicando, unilateralmente condizioni economiche non convenute ed addebitando poste di pagamento illegittime.
In particolare, con comunicazione del 12/2/14 la banca convenuta aveva immotivatamente revocato tutti gli affidamenti concessi, segnalando il mancato pagamento di quattro fatture scadute.
Ribadìva che il predetto rapporto fosse stato regolato, per circa trenta anni, da condizioni
“uso piazza”, con capitalizzazione trimestrale, tasso di interessi debitori indeterminato e voci di spesa addebitate arbitrariamente.
Deduce, a tale riguardo, che, procedendo all'apertura di numerosi conti anticipi finanziamenti, collegati al conto corrente ordinario, la convenuta avesse CP_5 abusivamente duplicato le spese e gli oneri a carico della correntista, chiedendo, quindi, il ricalcolo del saldo relativo al conto corrente evidenziando e contestando molteplici clausole contrattuali quali: a) l'illegittima applicazione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
b)l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto prive di causa ed indeterminate;
c)l'illegittima applicazione di interessi ultralegali mai pattuiti;
d)l'illegittimo esercizio di uno jus variandi; e)l'illegittima applicazione della commissione disponibilità di fondi a decorrere dal 2011; e)l'illegittima antergazione e postergazione delle valute ed infine l'illegittima corresponsione di spese di gestione non previamente pattuite.
Sulla scorta di tali allegazioni, come detto, invocava il ricalcolo del saldo, con ripetizione delle somme illegittimamente pattuite oltre interessi e risarcimento danni (da quantificarsi in separato giudizio).
Con comparsa del 28/5/2014, si costituiva il convenuto Istituto bancario (avente causa dell'odierna Banca appellata) eccependo la decadenza del diritto d'impugnativa degli estratti conto per vana decorrenza del termine di legge dalla ricezione degli stessi ex art.1832 c.c.; osservava, inoltre, che i rapporti di apertura di credito intercorsi fossero tutti basati su contratti scritti e sottoscritti nei quali era finanche convenuta la clausola pagina 4 di 21 dello jus variandi, nonché l'applicazione di valute, commissioni ed interessi;
allegava non potersi darsi rilevo alla eccepita usurarietà degli interessi in quanto la stessa sopravvenuta all'apertura del rapporto ed alle correlative pattuizioni contrattuali ed alle variazioni, di volta in volta, operate dalla Banca deducente ed eccepiva, infine, la prescrizione ordinaria ante decennio la notifica della citazione in ordine alla domanda di ripetizione per i versamenti solutori.
In via riconvenzionale, invocava la condanna della società attorea, in uno con i suoi tre fideiussori (odierni appellati) che chiedeva di chiamare in giudizio, al pagamento di un preteso saldo passivo relativo al conto corrente per cui era causa, pari ad €2.940,80 oltre le spese sostenute per anticipi fatture scadute il 29/4/14, ammontanti ad €158.014 ed oltre interessi convenzionali.
Autorizzata la richiesta di chiamata in causa dei fideiussori ed espletati gli adempimenti di rito a cura della convenuta chiamante, con comparsa del 30/12/14 si costituivano i predetti fideiussori chiamati in causa, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata dalla convenuta nei
[...] loro confronti, non essendo ritenuto il proposto credito certo, liquido ed esigibile.
Così radicatosi il giudizio a contradittorio integrato, istruito lo stesso con disposta ed espletata consulenza contabile e falliti i tentativi di bonario componimento, le parti concludevano in senso conforme.
Parte convenuta, in particolare, costituitasi in giudizio con nuovo difensore diverso da quello originario, eccepiva anche l'inammissibilità della domanda di ripetizione in assenza di documentazione relativa alla chiusura del conto corrente al momento della domanda introduttiva, essendo, invece, documentalmente emerso che l'ultimo estratto conto depositato in atti fosse datato 30/4/2015 (quindi successivo alla notifica della citazione introduttiva), osservando, inoltre la carenza della prodotta documentazione a supporto della domanda di accertamento del credito, insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, non essendo stati prodotti gli estratti conto relativi al biennio 1990-1991.
A sua volta, la società attorea eccepiva la tardività delle nuove contestazioni da parte convenuta, evidenziando di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio e su tali pagina 5 di 21 contrapposte posizioni difensive, la causa veniva riservata in decisione nel corso dell'udienza del 10/1/2019, fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Con la contestuale sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando tanto le domande attoree quanto quella riconvenzionale della banca convenuta, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico della sola parte convenuta le spese della espletata CTU.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, ad avallare il predetto rigetto, richiamava l'estensore uno specifico precedente del medesimo Tribunale con il quale era già stato evidenziato, in fattispecie speculare a quella in esame: A)la circostanza per cui sia stata proposta domanda di accertamento negativo del credito non fosse tale da invertire i comuni oneri probatori ex art.2697 c.c.; B)nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di c/c l'attore(sia la banca che il proprio cliente) aveva sempre l'onere di provare integralmente il rapporto edotto;
C)Non poteva ritenersi attendibile una ricostruzione parziale relativa ad un rapporto di conto corrente, non potendosi un simile complesso rapporto ricostruirsi sulla base di mere presunzioni o solo parzialmente. Se, infatti, era assente la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto di conto corrente relativa ad un determinato periodo (anche un solo estratto conto) non può procedersi alla ricostruzione del rapporto nella sua interezza, non potendosi documentare e provare (neanche per presunzioni) quanto accaduto nel periodo in cui è assente la documentazione di riferimento. Non può, inoltre, ritenersi ammissibile una ricostruzione solo parziale del rapporto, sia perché una simile ricostruzione non è in grado di determinare un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto (non potendosi precludere alla controparte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti) sia perché, altrimenti, si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti, la individuazione degli estratti contabili da esibire, così giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire, in modo chiaro e certo, il saldo finale oggetto della domanda di accertamento;
D)Non può, infine, legittimamente supplirsi all'inerzia probatoria della parte mediante l'uso di poteri autoritativi del giudice. pagina 6 di 21 Evidenziava il primo giudice la conformità di tale orientamento anche a quello di altri
Tribunali, nonché alla giurisprudenza costante e prevalente della Suprema Corte, risultando invece palesemente isolata una pronuncia contraria.
Tanto precisato, osservava il Tribunale che, nel caso in esame, per un verso, la domanda attorea era sin dall'origine non sufficientemente circostanziata e dettagliata.
A tale riguardo, invero, la società attorea, contestando la scorrettezza della banca e l'assenza di pattuizioni scritte concordate, si limitava, nell'atto introduttivo del giudizio, a fornite un elenco di vizi, descritti in modo generico e non circostanziato, rinviando ogni considerazione più analitica ad una CTP prodotta la quale, a sua volta, non sembrava prendere in considerazione tutta la documentazione relativa ai successivi contratti stipulati tra le parti (prodotti solo successivamente dalla banca in sede di costituzione), finendo per elencare asserzioni del tutto generiche e non considerando l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta alla pattuizione negoziale.
Risultava evidente, allegava il primo giudice, che la CTP prodotta dall'attrice fosse poco attendibile, essendo stata elaborata sul presupposto della totale assenza di condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti (circostanza smentita dalla produzione documentale di numerosi contratti fatta dalla convenuta) e sul presupposto della rilevanza dell'usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
D'altronde, aggiunge il primo giudice, la produzione di un numero considerevole di estratti conto da parte attorea, rendeva ragionevole ritenere che la banca avesse correttamente assolto, nel corso del rapporto, al proprio onere di invio degli estratti conto periodici, avendo poi presumibilmente il cliente smarrito parte della documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto.
Nondimeno, l'attore avrebbe ben potuto richiedere stragiudizialmente e prima del giudizio la documentazione mancante ex art.119 TUB, ma tale onere non risulta essere stato assolto dall'attrice la quale deduceva di aver formulato, in tal senso, un mero invito alla convenuta con la citazione introduttiva, in assenza pure di rituale domanda ex art.210
c.p.c., tra l'altro inammissibile, dato che non risulta documentata una precedente richiesta stragiudiziale, rimasta inevasa.
pagina 7 di 21 Risultava, quindi, del tutto evidente che, sulla scorta di una documentazione del tutto lacunosa, la società attorea avesse avviato il presente giudzio con finalità del tutto esplorative.
A riprova di tale condotta emergeva, tra l'altro, la documentata circostanza che, alla data di proposizione della domanda di ripetizione d'indebito e ricalcolo del saldo, il conto non fosse ancora chiuso.
Infatti, in assenza della chiusura del conto corrente, non poteva, per definizione, determinarsi il saldo finale del conto, conseguendone che, in assenza di tale prova, si configurava inammissibile ogni domanda di ricalcolo e di ripetizione, in quanto determinerebbe un risultato necessariamente parziale ed inattendibile, in quanto inidoneo a ricostruire, in modo univoco e completo, il rapporto contestato.
La domanda di ripetizione proposta da parte attrice era, geneticamente inammissibile in assenza di allegazione e prova della effettiva chiusura del conto, precedente alla proposizione della domanda.
Analoghe conclusioni traeva il Tribunale per la domanda riconvenzionale della Banca convenuta, azionata anch'essa a contratto ancora aperto ed in assenza di idonea documentazione in grado di costruire integralmente il saldo dovuto, valendo tale rilievo anche con riferimento alla domanda di ripetizione per anticipo delle quattro fatture.
Invero, rilevava il Tribunale, in un quadro “opaco” in cui, sulla scorta della documentazione in atti, era impossibile un'attendibile e completa ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, attesa finanche la rilevante durata, quasi trentennale del rapporto e l'apertura di numerosissimo (oltre 153) affidamenti bancari al conto collegati, no n si configurava conforme a buona fede, l'estrapolazione di alcune parziali voci di debito, relative a singole posizioni, piuttosto isolate, idonee a consentire solo una visione parziale, quindi inattendibile, della reale situazione contabile sussistente tra le parti.
La rilevata incertezza ed inesigibilità “ex bona fide”, dei crediti azionati dalla Banca, nei confronti della società correntista, quale debitrice principale, esplica efficacia anche nei confronti dei tre fideiussori, chiamati in giudizio e tanto in disparte la qualifica da attribuire al rapporto quale fideiussione ovvero contratto autonomo di garanzia, non potendo la pagina 8 di 21 Banca creditrice, attrice in riconvenzione, disattendere ragionevolmente il proprio onere probatorio sulla base dalla ultradecennalità della documentazione idonea a supportare la propria domanda.
Evidenziava il primo giudice, sulla scorta dei rilievi predetti, la palese inattendibilità degli esiti della CTU contabile, pure disposta ed espletata sulla base di documentazione parziale, evidenziando la rilevata lacuna documentale attinente non solo ai contratti originari stipulati tra le parti ma anche agli estratti conto relativi, addirittura, a due annualità cronologicamente centrali del periodo di vigenza del conto corrente.
Sulla scorta di quanto innanzi definiva la controversia come da dispositivo di cui innanzi, non mancando di evidenziare le ragioni che inducevano, compensate integralmente tra tutte le parti le spese di lite, per cui poneva a carico esclusivo della quelle per CP_5
l'espletata ctu (oggetto di un successivo gravame incidentale).
Il suddetto procedimento motivazionale non acquietava alcuna delle due parti in causa con la proposizione, da parte della società attorea, di un gravame principale cui si contrapponeva un appello incidentale proposto dalla avente causa dell'originario
[...]
. CP_7
In particolare, la società attorea proponeva il gravame che ci occupa articolando tre specifiche censure, la prima delle quali, attinenti all'omessa considerazione, rigettata la domanda principale di natura ripetitoria in conseguenza dell'acclarata pendenza del conto corrente successivamente all'introduzione del giudizio(vedasi produzione documentale di un estratto conto relativo al mese di aprile 2015 a fronte della notifica dell'atto introduttivo del 10/3/2014) di una implicita domanda, strumentale alla prima, attinente ad un azione di mero accertamento negativo del credito, con la rilevante conseguenza di un omesso accoglimento di una domanda siffatta, supportata dalle evidenze documentali in atti attestanti la carenza di qualsiasi pattuizione negoziale scritta in ordine alla misura degli interessi, alla capitalizzazione degli stessi, all'applicazio ne di commissioni e spese varie;
la seconda e la terza, strettamente connesse alla prima, afferenti alla reiterazioni delle contestate nullità degli addebiti applicati in ragione di quanto innanzi.
A supporto di quanto innanzi, sia pure con una conclusione subordinata, richiedeva la società appellante, accertarsi e dichiararsi, alla data del 31/12/2013, in relazione ad pagina 9 di 21 ognuno dei rapporti (conto corrente e conti tecnici allo stesso connessi) la sussistenza di un saldo favorevole alla stessa, pari ad €3.443.729,80 come dalla prima ipotesi a credito
(senza prescrizione delle rimesse solutorie) di cui alla ricostruzione contabile del primo grado, ovvero di quella che sarebbe stata ritenuta dovuta previa rinnovazione della ctu.
Con “considerazioni finali in ordine alla fondatezza della domanda attorea” la società appellante, pur non articolando una ulteriore formale doglianza, lamentava un triplice errore metodologico ascrivibile al CTU del primo grado, consistente nell'aver lasciato immutati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, nell'aver capitalizzato gli interessi debitori per il periodo successivo al 30/6/2000 ed infine nell'aver le rimesse solutorie in conseguenza dell'eccepita prescrizione generica della convenuta.
Costituendosi i n giudizio, , già , non si Controparte_8 Controparte_7 limitava a contrastare la fondatezza dell'avverso gravame ma, a sua volta, ne proponeva uno incidentale, di fatto reiterando, con un primo motivo, la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado, avente ad oggetto un asserito credito in danno della società e dei suoi fideiussori, pari ad 158.014,00 oltre accessori e con un secondo, censurando la disposta condanna esclusivo al pagamento dei costi dell'espletata ctu, invocando la integrale restituzione delle spese peritali, in tesi, ingiustamente poste a carico della CP_5 convenuta in primo grado, oltre alla condanna delle spese del grado di appello.
Si costituivano, altresì, a mezzo degli stessi difensori dell'appellante, i tre fideiussori della società appellante, insistendo per la conferma dell'impugnata statuizione nel capo in cui aveva rigettato l'avversa domanda riconvenzionale, reiterata in via incidentale dalla con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio a carico della CP_5 CP_5
Così integratosi il contradittorio processuale, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2019 con trattazione in presenza, la causa veniva rinvita per la p.c. alla successiva udienza del 4/6/2021, trattata con l'introdotta modalità cartolare per la nota emergenza sanitaria sopravvenuta, con p.c,. differita, per rilevato carsi del ruolo, alla successiva udienza del 4/3/2022 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 30/5/2023, il Collegio, ritenuta l'opportunità di procedere alla rinnovazione della CTU, sulla scorta di nuovi criteri rideterminativi, quali la pagina 10 di 21 graduazione cronologica del tasso d'interesse passivo ed espunzioni di qualsiasi capitalizzazione, cms e spese, con valute reali con esclusione delle rimesse solutorie prescritte, ne disponeva l'espletamento, con conferma del CTU già autore della ricostruzione contabile in primo grado, dott. , rinviando per gli Persona_1 adempimenti preliminari di rito all'udienza del 30/6/2023, differita, in conseguenza della mancata acquisizione del giuramento del ctu, a quella successiva del 15/9/2023, nel corso della quale, a seguito della rinuncia all'incarico del designato CTU, si provvedeva alla sua sostituzione con fissazione di ulteriore udienza per il 20/10/2023, con ulteriore rinvio a seguito della rinuncia anche del secondo ctu, e sostituzione dello stesso con il dott.
, con giuramento dello stesso acquisito per l'udienza del 20/10/2023 Persona_2 nel corso della quale si provvedeva ad integrare il quesito già precedentemente indicato
(esclusione delle rimesse solutorie prescritte a saldo rettificato) con rinvio all'udienza di p.c. del 22/3/2024 e quindi, acquisita la disposta rinnovazione peritale, a quella decisoria di cui in epigrafe del 15/4/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, disposte con la confermata modalità cartolare, si provvedeva ad introitare in decisione la causa previa concessione alle parti di nuovi termini difesivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La prioritaria disamina del gravame principale induce il Collegio a ritenere fondato lo stesso, sia pure nei limiti di cui appresso.
La stretta connessione delle tre formali censure e delle stesse “considerazioni finali” in ordine alla questione della espunzione delle rimesse solutorie nonché della ritenuta inclusione contabile dei molteplici conti anticipi (ritenuti prescritti dal CTU), consente di sviluppare un'unica trattazione motivazionale del gravame.
Con la rilevante ordinanza istruttoria del 30/5/2023 il Collegio aveva di fatto già condiviso le tre formali censure, ritenendo ammissibile la domanda di accertamento del credito, strumentale rispetto a quella, inammissibile, di ripetizione ex art.2033 c.c., disponendo una rinnovazione peritale al fine di emendare quella già svolta in primo grado per riottenere la stessa rispetto ad una non condivisibile prospettazione ricostruttiva contabile svolta in primo grado, il cui espletamento condurrà, come si vedrà, ad una rilevante riduzione del saldo creditorio della correntista del conto corrente in questione all'epoca pagina 11 di 21 dell'introduzione del giudizio e che comporterà un accoglimento del gravame, per quanto di ragione.
Venendo quindi all'esposizione dei motivi supportanti il predetto provvedimento istruttorio, deve trattarsi, in primo luogo, della ritenuta ammissibilità della “strumentale” domanda di accertamento del credito, confermando la correttezza della impugnata statuizione in ordine alla rilevata inammissibilità dell'originaria domanda di ripetizione, a seguito del riscontro documentale e del correlativo assunto difensivo di parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado, a nulla rilevando la disposta revoca delle linee di credito antecedente la proposizione del giudizio, come infondatamente sostenuto dall'appellante, dirimente configurandosi l'attestata pendenza del rapporto anche dopo la notifica della citazione introduttiva e che di fatto precludeva una accreditabile definitività di un saldo creditorio, reciprocamente invocato da entrambe le parti con le rispettive domande.
A tale riguardo invero, costanti si configurano i più recenti approdi di legittimità, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti illegittimi;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere seguito della cessazione del rapporto.
Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 13/3/2024 n.6107; conf. Cass. 4214/2024; Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021 e
Cass. 21646/2018).
pagina 12 di 21 La domanda di accertamento del credito, d'altronde, ha natura strumentale rispetto a quella di ripetizione d'indebito, in quanto la sua funzione è quella di precostituire la prova della nullità della pretesa del creditore, rendendo quindi possibile e più facile l'azione di ripetizione degli importi illegittimamente pagati, in quanto dimostra l'assenza di una causa valida per il pagamento indebitamente versato e, in quanto tale è ritenersi geneticamente inclusa, pur configurandosi quale domanda presupposta, in quella di ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c., conseguendone che l'inammissibilità dell'azione ex art.2033 c.c. per l'acclarata vigenza del rapporto all'atto d'introduzione del giudizio, non precluda al Giudice la disamina dell'azione di accertamento sulla scorta delle contestazioni di nullità parziale proposte dal correntista e del compendio documentale acquisito agli atti.
In fattispecie speculare a quella in esame il Supremo Collegio enunciava il rilevante principio secondo il quale: “il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo, sia pure parziale, ricalcolato, depurato dalle appostazioni che non potevano aver luogo”(Cass. sez.IV, ordinanza n.21646 del
5/9/2018, citata anche dall'appellante).
Né può, in contrario, aver fondamento alcuno l'eccezione difensiva della banca appellata circa la pretesa novità della domanda subordinata ex art.345 c.p.c, trattandosi, in tutta evidenza, non di una domanda nuova quanto di una conseguenza diretta della contestazione del conto già operata in primo grado, avendo, tra l'altro, la società attorea già con l'atto introduttivo del giudizio, espressamente richiesto l'accertamento circa la inesistenza di qualsiasi obbligazione a carico della società esponente nei confronti del
(v. conclusione sub 7, espressamente reiterata in sede di p.c.), Controparte_6 conseguendone che, avendo il primo giudice motivato il rigetto della domanda attorea sull'unico presupposto della carente documentazione probatoria documentale, avrebbe dovuto lo stesso quanto meno esaminare la presupposta domanda di accertamento, immotivatamente e completamente obliterata, imponendosi, pertanto, in questa fase di riesame, un corretto emendamento di tale lacunosa motivazione.
pagina 13 di 21 A tale riguardo, deve premettersi che, anche nell'ipotesi di domanda di mero accertamento del credito, vige lo stesso rigoroso onere probatorio gravante in capo alla correntista con riferimento alla prova documentale degli asseriti addebiti illegittimi, mediante la produzione integrale della serie completa degli estratti conto, tanto, tuttavia, non precludendo una ricostruzione del saldo, sia pure parziale e cronologicamente limitato alla data di introduzione del giudizio di accertamento, in quei casi in cui la lacuna documentale possa agevolmente sanarsi con scritture di raccordo contabile.
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto ultratrentennale, risalendo lo stesso ai primi anni ottanta, il buco documentale, attinente ad un breve periodo antecedente il primo estratto disponibile del 28/11/1984, riguardava solamente il biennio 1990-1991, agevolmente sanabile tramite strumenti alternativi, quali le scritture di raccordo.
In tal senso, il più recente orientamento di legittimità si è oramai consolidato in modo conforme, avendo il Supremo Collegio reiteratamente enunciato il principio secondo cui:
“a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati già prodotti gli estratti conto del rapporto(V. Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass. 4/4/2019 n.9526), potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde” (Cass. 29190/2020) avvalendosi, eventualmente, come nel caso di specie, eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio.
Ritiene quindi questo Collegio di non discostarsi dal suddetto consolidato principio di diritto secondo il quale, l'incompleta produzione degli estratti conto non si configura elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente ove i movimenti dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire, anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto (v. in termini, Cass. n.4718/2022), purché, ovviamente, la documentazione in atti non sia troppo frammentaria per consentire una ricostruzione ragionevolmente attendibile, ipotesi pagina 14 di 21 estranea a quella in esame, laddove il buco documentale si limitava ad un solo biennio a fronte di un rapporto ultratrentennale.
Nel caso di specie, lo stesso Tribunale aveva ritenuto di ammettere l'invocata consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU aveva in ogni caso ricostruito ben due ipotesi di saldo alternative
(a secondo o meno dell'applicata prescrizione delle rimesse solutorie) superando la limitata lacuna documentale di cui innanzi con le c.d. scritture di raccordo e dei conti scalari, ovvero procedimenti alternativi di ricostruzione contabile reiteratamente dichiarati idonei ed utilizzabili nelle ipotesi di limitate lacune documentali degli estratti, configurandosi gli stessi in “procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presente nelle scritture contabili depositate” (cfr. Cass. n.14074/2018, Cass. 9140/20).
Con riferimento poi alle risultanze contrattuali del rapporto, un'attenta disamina della documentazione cronologicamente succedutasi nel corso del lungo ed articolato rapporto per cui è causa, prodotta dalla banca convenuta in sede di propria costituzione nel giudizio di primo grado, induce il Collegio a disattendere l'assunto difensivo della banca convenuta in ordine ad una ventilata e formale pattuizione scritta delle condizioni economiche attinenti al tasso degli interessi debitori ed alla loro periodica capitalizzazione, rilievo che supportava la disposta rinnovazione peritale con una rideterminazione graduale del tasso d'interessi, prima legale, poi sostitutivo e quindi convenzionale, e della espunzione di qualsiasi capitalizzazione periodica a partire da un allegato contratto di apertura di credito dell'agosto del 2001.
Il primo, in ordine cronologico, riscontro contrattuale del rapporto de quo agitur, ovvero del conto corrente n.27/1320 (essendo gli altri conti tecnici irrilevanti in quanto già prescritti ante decennio) è il contratto del 19/1/1983 (all.sub 5 fascicolo di parte della convenuta in primo grado) il cui art.57 delle condizioni contrattuali prevedeva espressamente la determinazione degli interessi debitori praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, e quindi con clausola notoriamente nulla a seguito del ben noto orientamento di legittimità sviluppatosi sul punto, cui seguiva il successivo contratto del 5/9/1983 (all. doc. sub 6) con determinazione specifica dei tassi debitori (dato di riferimento per la ricostruzione gradualizzata del saldo come da specifico quesito di cui all'ordinanza istruttoria del 30/5/2023).
pagina 15 di 21 Alcuna rilevanza probatoria documentale può accreditarsi al ventilato contratto di apertura di credito del 20/9/2000 (doc. sub 7), produzione incompleta e limitata al solo frontespizio senza alcuna sottoscrizione per accettazione esplicita della correntista, accettazione presente su di un prodotto contratto dell'8/8/2001 (doc. sub 8) in tesi, idonea ad adeguare la disciplina derogativa successiva alla delibera CICR del 9/2/2000 ma in pratica, irrilevante, in quanto estraneo al rapporto in esame (sul frontespizio è evidente il riferimento al conto corrente 8/72 estraneo alla controversia).
I riscontri documentali di cui innanzi attestavano, quindi, che alcun interesse fosse stato dalle parti pattuito se non con il successivo contratto del 5/9/83, mentre, con riguardo alla capitalizzazione periodica alcuna rilevanza poteva rivestire l'allegata convenzione contrattuale dell'8/8/01, riferibile ad altro rapporto, estraneo a quello in esame, concludendosi, pertanto, per la necessaria ricostruzione del rapporto sulla scorta di interessi al tasso legale dall'inizio del rapporto al primo contratto con specifica ed espressa pattuizione del 5/9/83 e con espunzione integrale di qualsiasi forma di capitalizzazione attesa la mancanza di qualsiasi accettazione espressa da parte della correntista, trattandosi, nella specie, di conto successivo alla delibera “derogatoria” del CICR del
9/2/2000, implicante, pertanto, l'introduzione del regime di reciprocità, una condizione
“peggiorativa” in danno del correntista.
La mancanza di espressa clausola contrattuale con determinazione di convenute clausole di commissioni di massimo scoperto, rendeva le stesse prive di causa, indeterminate ed indeterminabili e quindi nulle, così come qualsivoglia costo di gestione del conto non previamente pattuito.
I rilievi predetti supportavano, pertanto, la disposta rinnovazione della CTU per ottenerne una rideterminazione del rapporto sulla scorta dei nuovi quesiti di cui alla predetta ordinanza.
Quanto innanzi comporta l'accoglibilità delle prime due censure, sia pure per quanto di ragione, non potendosi condividere l'invocato, da un lato, l'accoglimento di una rideterminazione avulsa da qualsiasi prescrizione di rimesse solutorie (come infondatamente invocato dalla società appellante) e dall'altro, una ingiustificata inclusione nella rideterminazione del saldo a credito delle rimesse attinenti i molteplici conti “tecnici”
pagina 16 di 21 che il ctu riteneva di escludere per l'acclarata prescrizione degli stessi prima del decennio anteriore la notifica dell'atto introduttivo.
Il primo profilo della censura, risulta inaccoglibile sulla scorta della rituale eccezione prescrittiva proposta dalla banca in primo grado, a nulla rilevando la prospettata genericità della suddetta eccezione, ovviamente limitata alla proposta domanda di accertamento.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di non volersi discostare dal più recente sviluppo giurisprudenziale che ammetteva la rilevanza dell'eccezione sia pure generica, non solo per la domanda di ripetizione d'indebito ma anche per quella di accertamento del credito.
Punto di partenza è il principio affermato da Cass. n.16113/2024 allorchè, in accoglimento di un ricorso proposto da altro Istituto bancario, cassava proprio una sentenza di questa Corte (n.844/2021) ritenendo che in un rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali era maturata la prescrizione(v. anche Cass. 9756/2024).
Quanto poi alla contestata genericità dell'eccezione prescrittiva, non può sottacersi l'autorevole orientamento nomofilattico che ha ritenuto ammissibile e rilevante l'eccezione anche in mancanza di specificità della stessa, statuendo che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è rappresentato “dall'inerzia del titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, configura una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, conseguendone che alla parte onerata di sollevare l'eccezione è fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e manifestare la volontà di profittare di quell'evento e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice” (Cass. SS.UU. 13/6/2019
n.15895).
pagina 17 di 21 Fondata e condivisibile la ratio di tale rilevante pronuncia, atteso che, se l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, voler richiedere, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione che tale inerzia sia particolarmente connotata con riferimento al termine iniziale (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) equivarrebbe ad introdurre una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione da sempre escluse (v.SS.UU.10955/2022).
Così come doverosa era anche l'ulteriore specificazione del quesito attinente alla ricostruzione contabile “a saldo rettificato”(v.Cass. 9141/2020; Cass. 3858/2021).
Parimenti non condivisibile è l'ulteriore profilo della censura attinente alla mancata inclusione da parte del CTU nel saldo a credito anche delle rimesse solutorie attinenti al rilevante numero di conti accessori, qualificati alla stregua di conti anticipi effetti s.b.f., incasso effetti s.b.f., anticipazioni fatture e operazioni i n valuta estera, dirimente, al fine di giustificarne l'esclusione è la individuata chiusura degli stessi nel periodo coperto da prescrizione.
Erroneamente la doglianza si fonda su di una asserita natura di affidamento di credito dei rapporti predetti con conseguente carenza di qualsiasi addebito solutorio, dovendosi configurare solo addebiti ripristinatori.
L'assunto difensivo, otre che sconfessato dalla stessa definizione data dalla società appellante a tali conti nelle proprie conclusioni (sia in primo che secondo grado) in relazione allo scopo pratico e funzionale degli stessi (anticipi di effetti o di fatture) omette di considerare che il conto anticipi sia privo di una propria autonomia, configurandosi in una mera “evidenza contabile” del conto principale cui attiene.
In materia di contratti bancari, il conto anticipi costituisce uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, privo di autonomia e con mera evidenza contabile ai fine dei finanziamenti eseguiti per anticipazione su crediti(cfr. Cass. ordinanza n.2758 del
4/2/2025).
In definitiva, recependo le condivisibili conclusioni peritali espletate in questo grado, la domanda di accertamento subordinatamente proposta dalla società appellante deve accogliersi sia pure nei limiti di quanto acclarato dal CTU, dovendosi invece integralmente pagina 18 di 21 disattendere il proposto gravame incidentale proposto dalla banca appellata, ritenendo entrambi i motivi articolati a suo supporto, privi di effettivo fondamento.
Inaccoglibile si configura, in primo luogo, la prima censura costituente una sostanziale reiterazione della domanda riconvenzionale già proposta in primo grado.
La circostanza della pendenza del rapporto e la mancanza di autonomia del conto anticipi fatture rispetto a quello ordinario, destituiva, evidentemente, come la domanda attorea anche quella contrapposta della convenuta, inducendo correttamente il primo giudice a rigettarla.
Infondata è anche la doglianza in ordine alla paventata iniquità dell'aggravio esclusivo in capo alla banca delle spese di ctu, risultando tale statuizione adeguatamente supportata da parte del Tribunale per un contegno processuale assunto dalla stessa banca “avendo in sede conclusionale ed in relazione al medesimo rapporto di conto corrente riproposto la domanda riconvenzionale dopo aver ammesso ed eccepito la grave lacunosità probatoria relativa ad ogni eventuale ricostruzione del detto rapporto”.
In punto di regolamentazione delle spese, l'accoglimento per quanto di ragione, del gravame principale induce ad un'equa parziale compensazione, nei limiti di 1/3, delle spese e competenze difensive attinenti il presente grado, ivi comprese le spese della ctu espletata in questo grado, mentre il rigetto integrale del gravame incidentale giustifica una integrale statuizione di condanna nei confronti degli appellati fideiussori.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.86/2019 del Parte_3
10/1/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 10/1/2019, in pari data pubblicata, nonché, sull'appello incidentale, proposto avverso la medesima sentenza da , in persona del legale rappresentante, così provvede: Controparte_1
1)Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza pagina 19 di 21 2)Dichiara ed accerta che il conto corrente ordinario n.27/1320 intercorso tra la società odierna appellante ed il , alla data del 31/12/2013, evidenziava un Controparte_7 saldo a credito della società correntista pari ad €1.022.431,05;
3)Condanna la appellata, in persona del suo legale rappresentante, alla parziale CP_5 refusione, nella misura di 2/3, delle competenze difensive attinenti al grado, liquidate le stesse in complessivi €15.650,00 oltre accessori di legge, disponendo la compensazione della residua quota di 1/3;
4)Pone definitivamente a carico della appellata il costo per la CTU espletata nel CP_5 presente grado;
5)Rigetta l'appello incidentale;
6)Condanna l'appellante incidentale alla integrale refusione, in favore degli appellati
[...]
, e , in solido, delle competenze Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 relative al presente grado liquidate, con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale in primo grado, nella misura complessiva di €14.317,00 oltre accessori di legge;
7)Compensa integralmente le spese del grado tra la società appellante ed i tre appellati
; e;
Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
8)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la parte appellante incidentale, , in persona del legale rappresentante, tenuta al Controparte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo integrativo già versato all'atto della costituzione nel presente giudizio di gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21