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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8080 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26085/2015 proposto da: CONSORZIO 3 MEDIO VALDARNO (già CONSORZIO DI BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA TOSCANA CENTRALE), con sede in Firenze, alla Via Giuseppe Verdi n. 16 (C.F.: 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, Marco Bottino, a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Iaria (C.F.: [...]) e EL TI (C.F.: [...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio (Studio Legale Lessona) in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (fax n. 055/264470, pec:domenicoiaria@pec.ordineavvocatifirenze.it; Contributo consorzio di bonifica – Ripartizione onere probatorio Civile Sent. Sez. 5 Num. 8080 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 21/03/2023 2 avvgabriellamattioli@puntopec.it), come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro ARCIDIOCESI DI SIENA, COLLE VAL D’ELSA E MONTALCINO, con sede in Siena, alla Piazza Duomo (C.F.: 80009780521), in persona del legale rappresentante pro tempore l’Arcivescovo Metropolita Card. Augusto (Paolo) Lojudice, con sede in Siena, alla Piazza Duomo n. 6 (C.F.: 80009780521), rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pasquazi (C.F.: [...]) del Foro di Tivoli, con studio in Roma, alla Via E. Faà di Bruno n. 89 (pec alessandro.pasquazi@pec.avvocatitivoli.it), presso cui elegge domicilio, come da procura speciale alle liti posta a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore;
- controricorrente – -avverso la sentenza n. 555/5/2015 emessa dalla CTR Toscana in data 25/03/2015 e non notificata;
lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. La Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa e Montalcino proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso un avviso di pagamento di contributi consortili relativi all’anno 2010. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, sulla base della perizia allegata dalla contribuente, dalla quale si evinceva che il consorzio non aveva eseguito lavori nei Comuni di Poggibonsi e LL nell’anno di riferimento. 3. Sull’appello del Consorzio di Bonifica della Toscana centrale, la Commissione Tributaria Regionale Toscana rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 ME VA (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sei motivi. La Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa e Montalcino ha resistito con controricorso. 3 In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per asserita violazione dell’art. 366, num. 3, cod. proc. civ.. Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia offerto una esposizione dei fatti sintetica, quest’ultima non si rivela oscura o lacunosa. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per omessa impugnazione degli atti generali (piano di classifica, statuto del consorzio e perimetro di contribuenza) in relazione ai quali il contributo di bonifico richiesto era stato individuato e calcolato. 2.1. Il motivo è infondato. Non è revocabile in dubbio che la CTR non si sia pronunciata sull’eccezione in esame, debitamente reiterata in appello, a seguito del suo esplicito rigetto in primo grado, con uno specifico motivo di gravame. 4 Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). Orbene, in tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012). E così, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali 5 presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020). 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che spettasse al consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili della contribuente dall’attività consortile, nonostante gli stessi fossero inclusi tutti all’interno del perimetro di contribuenza. 3.1. Il motivo è infondato. Invero, il CTR non ha violato l’art. 2697 cod. civ., ponendo a carico del consorzio, pur in presenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica e pur in assenza di una contestazione specifica di tale piano e di quello di riparto, l’onere di dimostrare il beneficio diretto ed immediato per i fondi del consorziato, ma ha ritenuto che quest’ultimo, a fronte di una presunzione iuris tantum di segno contrario, avesse assolto all’onere probatorio su di esso incombente, attraverso la produzione di una perizia tecnica, dalla quale si evinceva che il consorzio non aveva eseguito lavori nei Comuni di Poggibonsi e LL nell’anno di riferimento (2010). Del resto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non 6 anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; conforme, Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020). 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR, con motivazione contraddittoria, dapprima affermato, in linea generale, che gli atti generali adottati dal consorzio sono idonei e sufficienti a giustificare la sua pretesa impositiva e poi respinto l’appello sulla base di una mera perizia di parte prodotta dalla contribuente. 4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Fermo restando che è da escludere che la motivazione sia del tutto mancante, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). In ogni caso, per quanto la motivazione resa dalla CTR non brilli per linearità, è evidente che la stessa, dopo aver enunciato i principi generali applicabili in tema di contributi consortili, ha ritenuto che, nel caso di specie, 7 la perizia di parte contribuente fosse idonea a dimostrare la mancata esecuzione, da parte del consorzio, di opere nei Comuni di Poggibonsi e di Soviciville. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR respinto il suo appello limitandosi acriticamente ed immotivatamente a recepire le deduzioni contenute nella perizia allegata dall’Arcidiocesi, espressamente da esso contestate con il terzo motivo dell’appello. 6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente la perizia allegata dalla contribuente, senza prendere in considerazione le sue specifiche deduzioni svolte con il secondo motivo di appello e le chiare indicazioni contenute nella relazione tecnica da esso prodotta. 7. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In osservanza del principio di specificità, il ricorrente ha trascritto (cfr. pagine 23-25 del ricorso) l’atto di appello nella parte in cui ha censurato specificamente le risultanze della perizia di controparte. Non è revocabile in dubbio che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul detto motivo, essendosi limitata a recepire acriticamente la perizia allegata dall’Arcidiocesi. A tal proposito, va ricordato che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015; conforme, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6038 del 23/02/2022). Sostanzialmente, come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione 8 è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Tale è la motivazione della gravata sentenza che, richiamando quella della sentenza di primo, si risolve in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico, alla luce degli analitici rilievi formulati dal consorzio con il terzo motivo di appello. 8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 857, 860 e 862 cod. civ., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il “beneficio” può sussistere anche nell’ipotesi in cui non siano realizzati interventi specifici sugli immobili del singolo consorziato. 8.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei due precedenti, pur dovendosi evidenziare che, mentre il beneficio fondiario, sia pur generale, 9 deve essere parametrato al singolo immobile interessato, le opere di bonifica possono concernere anche la sola area all’interno della quale lo stesso è ricompreso. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con riferimento ai motivi 4 e 5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
accoglie il quarto ed il quinto del ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il sesto;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte suprema di Cassazione, il 14.3.2023. Il Presidente Dott. Federico Sorrentino 10
- ricorrente -
contro ARCIDIOCESI DI SIENA, COLLE VAL D’ELSA E MONTALCINO, con sede in Siena, alla Piazza Duomo (C.F.: 80009780521), in persona del legale rappresentante pro tempore l’Arcivescovo Metropolita Card. Augusto (Paolo) Lojudice, con sede in Siena, alla Piazza Duomo n. 6 (C.F.: 80009780521), rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pasquazi (C.F.: [...]) del Foro di Tivoli, con studio in Roma, alla Via E. Faà di Bruno n. 89 (pec alessandro.pasquazi@pec.avvocatitivoli.it), presso cui elegge domicilio, come da procura speciale alle liti posta a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore;
- controricorrente – -avverso la sentenza n. 555/5/2015 emessa dalla CTR Toscana in data 25/03/2015 e non notificata;
lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. La Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa e Montalcino proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso un avviso di pagamento di contributi consortili relativi all’anno 2010. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, sulla base della perizia allegata dalla contribuente, dalla quale si evinceva che il consorzio non aveva eseguito lavori nei Comuni di Poggibonsi e LL nell’anno di riferimento. 3. Sull’appello del Consorzio di Bonifica della Toscana centrale, la Commissione Tributaria Regionale Toscana rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 ME VA (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sei motivi. La Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa e Montalcino ha resistito con controricorso. 3 In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per asserita violazione dell’art. 366, num. 3, cod. proc. civ.. Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Nel caso di specie, sebbene il ricorrente non abbia offerto una esposizione dei fatti sintetica, quest’ultima non si rivela oscura o lacunosa. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per omessa impugnazione degli atti generali (piano di classifica, statuto del consorzio e perimetro di contribuenza) in relazione ai quali il contributo di bonifico richiesto era stato individuato e calcolato. 2.1. Il motivo è infondato. Non è revocabile in dubbio che la CTR non si sia pronunciata sull’eccezione in esame, debitamente reiterata in appello, a seguito del suo esplicito rigetto in primo grado, con uno specifico motivo di gravame. 4 Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). Orbene, in tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012). E così, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali 5 presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020). 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che spettasse al consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili della contribuente dall’attività consortile, nonostante gli stessi fossero inclusi tutti all’interno del perimetro di contribuenza. 3.1. Il motivo è infondato. Invero, il CTR non ha violato l’art. 2697 cod. civ., ponendo a carico del consorzio, pur in presenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica e pur in assenza di una contestazione specifica di tale piano e di quello di riparto, l’onere di dimostrare il beneficio diretto ed immediato per i fondi del consorziato, ma ha ritenuto che quest’ultimo, a fronte di una presunzione iuris tantum di segno contrario, avesse assolto all’onere probatorio su di esso incombente, attraverso la produzione di una perizia tecnica, dalla quale si evinceva che il consorzio non aveva eseguito lavori nei Comuni di Poggibonsi e LL nell’anno di riferimento (2010). Del resto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non 6 anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; conforme, Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020). 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR, con motivazione contraddittoria, dapprima affermato, in linea generale, che gli atti generali adottati dal consorzio sono idonei e sufficienti a giustificare la sua pretesa impositiva e poi respinto l’appello sulla base di una mera perizia di parte prodotta dalla contribuente. 4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Fermo restando che è da escludere che la motivazione sia del tutto mancante, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). In ogni caso, per quanto la motivazione resa dalla CTR non brilli per linearità, è evidente che la stessa, dopo aver enunciato i principi generali applicabili in tema di contributi consortili, ha ritenuto che, nel caso di specie, 7 la perizia di parte contribuente fosse idonea a dimostrare la mancata esecuzione, da parte del consorzio, di opere nei Comuni di Poggibonsi e di Soviciville. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR respinto il suo appello limitandosi acriticamente ed immotivatamente a recepire le deduzioni contenute nella perizia allegata dall’Arcidiocesi, espressamente da esso contestate con il terzo motivo dell’appello. 6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente la perizia allegata dalla contribuente, senza prendere in considerazione le sue specifiche deduzioni svolte con il secondo motivo di appello e le chiare indicazioni contenute nella relazione tecnica da esso prodotta. 7. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In osservanza del principio di specificità, il ricorrente ha trascritto (cfr. pagine 23-25 del ricorso) l’atto di appello nella parte in cui ha censurato specificamente le risultanze della perizia di controparte. Non è revocabile in dubbio che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul detto motivo, essendosi limitata a recepire acriticamente la perizia allegata dall’Arcidiocesi. A tal proposito, va ricordato che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015; conforme, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6038 del 23/02/2022). Sostanzialmente, come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione 8 è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Tale è la motivazione della gravata sentenza che, richiamando quella della sentenza di primo, si risolve in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico, alla luce degli analitici rilievi formulati dal consorzio con il terzo motivo di appello. 8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 857, 860 e 862 cod. civ., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il “beneficio” può sussistere anche nell’ipotesi in cui non siano realizzati interventi specifici sugli immobili del singolo consorziato. 8.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei due precedenti, pur dovendosi evidenziare che, mentre il beneficio fondiario, sia pur generale, 9 deve essere parametrato al singolo immobile interessato, le opere di bonifica possono concernere anche la sola area all’interno della quale lo stesso è ricompreso. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con riferimento ai motivi 4 e 5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
accoglie il quarto ed il quinto del ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il sesto;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte suprema di Cassazione, il 14.3.2023. Il Presidente Dott. Federico Sorrentino 10