Articolo 1 della Legge 5 agosto 1949, n. 615
Versione
28 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 28 settembre 1949