Articolo 1964 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1963Articolo 1965
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9 ottobre 2010
Art. 1964. Apertura della leva 1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indice la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell'articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010