TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa DA Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Gennaro di Maggio ed elettivamente domiciliata in Napoli, Rione Sirignano
n. 6, presso il predetto difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado, dall'Avv. Domenico Spasari, elettivamente domiciliato all'indirizzo di p.e.c. Email_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 68/2024, depositata in data 04/01/2024. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, il sig. Controparte_1 impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo, rilasciatogli presso gli Uffici del Concessionario per la riscossione limitatamente alla cartella di pagamento n. 13920130007025137000, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008. Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e la nullità ed inefficacia della cartella anzidetta. A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva CP_1 pagina 1 di 8 l'omessa notifica della cartella, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, la competenza del Giudice ordinario, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata. Rilevava altresì che l'unico soggetto contraddittore legittimato a stare in giudizio fosse in realtà l'Ente
Impositore, considerato che l'attività del Concessionario è integralmente subordinata all'operato di quest'ultimo, anche nella determinazione dei termini decadenziali e prescrizionali che, tuttavia, l'Agente della riscossione aveva ampiamente rispettato, attraverso la notifica non solo della suddetta cartella di pagamento ma anche di quella successiva di diversi atti interruttivi della prescrizione. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso del contribuente stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza n. 68/2024 il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato atteso che, secondo il giudice di prime cure, l' non aveva dato alcuna dimostrazione della notifica Controparte_2 delle richieste di pagamento, della cartella e di altri atti interruttivi della prescrizione, determinando l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. Il Giudice di Pace, pertanto, annullava l'atto impugnato e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre, con urgenza, la sospensione della esecutività della appellata sentenza n. 68/2024, depositata in cancelleria il 04.01.2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia – Dott. Nicola
FI IA De LA, nel procedimento recante R.G. 2534/2023, tra le parti ut supra indicate;
2) Sempre in via preliminare dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
3) Nel merito, dichiarare la nullità della sentenza in cui il
Giudice di Pace non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa avverso estratto
pagina 2 di 8 di ruolo ed ha dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento. Per l'effetto dunque accertare e dichiarare che il credito di cui alla cartella di pagamento n.
13920130007025137000 non è illegittimo o prescritto e che anzi la stessa costituisce titolo esattoriale unitamente al ruolo in esso portato;
4) condannare l'appellato e per esso il suo procuratore antistatario, alla restituzione di tutte le somme, eventualmente già liquidate dall'Agente della Riscossione e percepite a titolo di pagamento per spese processuali, in ottemperanza della appellata sentenza;
5) condannare l'appellato al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore allo scrivente procuratore antistatario.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della tassa automobilistica. Rilevava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace di Vibo
Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierno appellato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta CP_3 solo nel caso in cui la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata.
Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo, essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che aveva dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' non avrebbe Controparte_4 dato prova della notifica della cartella di pagamento. Evidenziava che, nonostante ne fosse stata dimostrata la notifica, la summenzionata cartella di pagamento non era stata mai impugnata dall'odierno appellato, che andava dunque applicato il suddetto principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di pagina 3 di 8 ruolo successivamente conseguito. Per tali motivi l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale eccepiva il Controparte_1 difetto di legittimazione processuale del difensore dell'Ente appellante avvocato del libero foro, la nullità del mandato alle liti per mancata allegazione di una specifica deliberazione dell'Ente medesimo, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, nell'udienza del 10/06/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione svolta dall' . Controparte_5
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo Pt_1 di fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_6 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
pagina 4 di 8 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. La presente controversia, alla stregua del Protocollo
d'Intesa, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l' non rientra tra quelle per le CP_7 quali occorre il patrocinio dell'Avvocatura erariale. Da ciò consegue che l'
[...]
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di Controparte_6 avvocato del libero foro.
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito dalla Parte_1
, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto
[...] una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione pagina 5 di 8 della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si pagina 6 di 8 estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto pagina 7 di 8 esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920130007025137000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 68/2024 de Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa DA Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa DA Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Gennaro di Maggio ed elettivamente domiciliata in Napoli, Rione Sirignano
n. 6, presso il predetto difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado, dall'Avv. Domenico Spasari, elettivamente domiciliato all'indirizzo di p.e.c. Email_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 68/2024, depositata in data 04/01/2024. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, il sig. Controparte_1 impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo, rilasciatogli presso gli Uffici del Concessionario per la riscossione limitatamente alla cartella di pagamento n. 13920130007025137000, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008. Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e la nullità ed inefficacia della cartella anzidetta. A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva CP_1 pagina 1 di 8 l'omessa notifica della cartella, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, la competenza del Giudice ordinario, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione triennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella impugnata. Rilevava altresì che l'unico soggetto contraddittore legittimato a stare in giudizio fosse in realtà l'Ente
Impositore, considerato che l'attività del Concessionario è integralmente subordinata all'operato di quest'ultimo, anche nella determinazione dei termini decadenziali e prescrizionali che, tuttavia, l'Agente della riscossione aveva ampiamente rispettato, attraverso la notifica non solo della suddetta cartella di pagamento ma anche di quella successiva di diversi atti interruttivi della prescrizione. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso del contribuente stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza n. 68/2024 il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato atteso che, secondo il giudice di prime cure, l' non aveva dato alcuna dimostrazione della notifica Controparte_2 delle richieste di pagamento, della cartella e di altri atti interruttivi della prescrizione, determinando l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. Il Giudice di Pace, pertanto, annullava l'atto impugnato e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre, con urgenza, la sospensione della esecutività della appellata sentenza n. 68/2024, depositata in cancelleria il 04.01.2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia – Dott. Nicola
FI IA De LA, nel procedimento recante R.G. 2534/2023, tra le parti ut supra indicate;
2) Sempre in via preliminare dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
3) Nel merito, dichiarare la nullità della sentenza in cui il
Giudice di Pace non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa avverso estratto
pagina 2 di 8 di ruolo ed ha dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento. Per l'effetto dunque accertare e dichiarare che il credito di cui alla cartella di pagamento n.
13920130007025137000 non è illegittimo o prescritto e che anzi la stessa costituisce titolo esattoriale unitamente al ruolo in esso portato;
4) condannare l'appellato e per esso il suo procuratore antistatario, alla restituzione di tutte le somme, eventualmente già liquidate dall'Agente della Riscossione e percepite a titolo di pagamento per spese processuali, in ottemperanza della appellata sentenza;
5) condannare l'appellato al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore allo scrivente procuratore antistatario.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della tassa automobilistica. Rilevava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace di Vibo
Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierno appellato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta CP_3 solo nel caso in cui la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata.
Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo, essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che aveva dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' non avrebbe Controparte_4 dato prova della notifica della cartella di pagamento. Evidenziava che, nonostante ne fosse stata dimostrata la notifica, la summenzionata cartella di pagamento non era stata mai impugnata dall'odierno appellato, che andava dunque applicato il suddetto principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di pagina 3 di 8 ruolo successivamente conseguito. Per tali motivi l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale eccepiva il Controparte_1 difetto di legittimazione processuale del difensore dell'Ente appellante avvocato del libero foro, la nullità del mandato alle liti per mancata allegazione di una specifica deliberazione dell'Ente medesimo, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, nell'udienza del 10/06/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione svolta dall' . Controparte_5
Va rilevato innanzitutto che l'assunto posto a base dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo Pt_1 di fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_6 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
pagina 4 di 8 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. La presente controversia, alla stregua del Protocollo
d'Intesa, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l' non rientra tra quelle per le CP_7 quali occorre il patrocinio dell'Avvocatura erariale. Da ciò consegue che l'
[...]
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di Controparte_6 avvocato del libero foro.
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione eccepito dalla Parte_1
, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto
[...] una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione pagina 5 di 8 della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si pagina 6 di 8 estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto pagina 7 di 8 esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920130007025137000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 68/2024 de Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa DA Cuffaro
pagina 8 di 8