Articolo 857 del Codice civile
Articolo 856Articolo 858
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19 aprile 1942
Art. 857.

(Terreni soggetti a bonifica).

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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