TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15364 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 53646/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 14.10.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Collà Ruvolo Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Patrizio Cittadini e dell'avv. Elena Cittadini CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Laura Carbone CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18785/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note e art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con 1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_2
[...]
e l' rappresentando che, in data 9.10.2022, aveva ricevuto la notifica della cartella di CP_2 CP_3 pagamento 097 2020 00087406 72000, recante credito per sanzioni amministrative derivanti da infrazione al codice della strada. Ha chiesto di dichiarare inefficace la cartella, per intervenuta prescrizione e per decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente ex art 1 comma 153 L. n.
244/2007.
1.2 Costituitesi le controparti, con la sentenza n, 18758/2023 il Giudice di Pace, sul presupposto che i provvedimenti sottesi alla cartella risalivano al 2016 e che la cartella di pagamento era stata notificata solo nel novembre 2022, ha accolto l'opposizione, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
1 1.3 L ha proposto appello, deducendo l'erroneità della sentenza, Parte_2 per non essere maturata la prescrizione, visto che i provvedimenti sottesi alla cartella erano stati notificati tra il luglio ed il settembre 2017, mentre la carella era stata notificata in data 9.6.2022, sicché i termini di prescrizione non erano spirati, e ciò quand'anche non si fosse considerata la normativa dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che comunque ha richiamato. Con 1.4 La sig.ra ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingete l'appello, evidenziando che la notifica della cartella si era perfezionata in data 9.10.2022. Ha eccepito che la questione della normativa emergenziale non era stata oggetto delle difese del concessionario per la riscossione in primo grado, sicché la questione non poteva essere dedotta in appello ex art. 345 cpc.
Ha comunque sostenuto nel merito l'inapplicabilità al caso di specie della normativa in questione.
1.5 ha aderito alle prospettazioni della parte appellante. CP_2
2. Sui motivi di appello.
L ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, per non essere maturata prescrizione. CP_3
L'appello non può ritenersi inammissibile, essendo stati indicati specificamente i motivi di doglianza avverso la sentenza di primo grado (mancato decorso del termine prescrizionale). Non è inoltre precluso l'esame della questione anche ai sensi della normativa emergenziale emanata in ragione delle vicende pandemiche del 2020, a ciò non ostando il disposto dell'articolo 345 cpc, vuoi in quanto la sospensione della prescrizione può essere rilevata ex ufficio (cfr. Cass. 19567/2016), vuoi in quanto la questione delle ricadute della normativa emergenziale sul decorrere della prescrizione erano state già oggetto delle difese in primo grado, e segnatamente delle argomentazioni di CP_2
Nel merito deve rilevarsi che:
- la cartella di pagamento 097 2020 00087406 72000 è stata emessa in relazione ai seguenti crediti: verbale n. 13170865447 notificato in data 20.07.2017; verbale n. 13170939923 notificato in data
28.07.2017; verbale n. 13171381293 notificato in data 29.09.2017;
-in ragione delle date delle notifiche, la prescrizione quinquennale si sarebbe compiuta rispettivamente in date 20.7.2022, 28.7.2022 e 29.9.2022;
- la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc;
- la data di perfezionamento della notifica deve individuarsi nel 9.10.2022 (10° giorno successivo all'invio, eseguito in data 29.9.2022, della raccomandata A/R contenente l'avviso di deposito, cfr. sent. n. 3/2010 Corte Cost), non potendosi applicare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (salvi i casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, ipotesi esulante dall'odierno giudizio).
2 Tanto premesso, deve tuttavia tenersi conto della normativa emessa per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dagli eventi pandemici del 2020.
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 67 del DL n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
per il medesimo periodo (85 giorni), atteso il richiamo all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.
159/2015, è stata disposta la sospensione, anche in favore dell'ente impositore, dei termini di prescrizione e decadenza.
Risulta quindi sospesa anche l'attività di notifica delle cartelle di pagamento (quale attività di riscossone), per 85 gg, sicché i termini di prescrizione, aventi originariamente scadenze in date
20.7.2022, 28.7.2022 e 29.9.2022, risultano prorogati, per effetto della normativamente richiamata, rispettivamente alle date 14.10.2022, 15.10.2022 e 12.12.2022.
Vista la precedente notifica della cartella di pagamento (in data 9.10.222), i crediti non risultano prescritti, sicché l'appello deve ritenersi fondato.
Per completezza, quanto all'ulteriore motivo di opposizione formulato in primo grado, deve rilevarsi che:
- l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n.
248 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”;
- al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di di Controparte_4 una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione;
- la norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di CP_4
(società, che ha successivamente assunto la denominazione di , e che è cessata da
[...] CP_5 diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi
3 opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente
i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_4 preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”);
- essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_4 inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, anche tale motivo di opposizione risultava privo di fondamento.
3. Sul regime delle spese Con Le spese dei due gradi, nei rapporti tra appellante e sig.ra seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello. Con Spese del primo grado compensate nei rapporti tra sig.ra e costituita a mezzo CP_2 funzionario. Ugualmente compensate devono essere le spese del grado di appello, non essendo riconducibile a l'iniziativa volta alla riforma della sentenza del Giudice di Pace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 18785/2023 così provvede: CP_2
1) respinge l'opposizione proposta da CP_1
2) Condanna a rimborsare alla le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 che liquida, per il primo grado, in 200,00 euro per compensi e per il grado di appello, in 240,00 euro per compensi. Oltre spese di iscrizione della causa a ruolo per il grado di appello, e, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e Cassa;
3) spese dei due gradi compensate quanto alla posizione di CP_2
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 53646/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 14.10.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Collà Ruvolo Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Patrizio Cittadini e dell'avv. Elena Cittadini CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Laura Carbone CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18785/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note e art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con 1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_2
[...]
e l' rappresentando che, in data 9.10.2022, aveva ricevuto la notifica della cartella di CP_2 CP_3 pagamento 097 2020 00087406 72000, recante credito per sanzioni amministrative derivanti da infrazione al codice della strada. Ha chiesto di dichiarare inefficace la cartella, per intervenuta prescrizione e per decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente ex art 1 comma 153 L. n.
244/2007.
1.2 Costituitesi le controparti, con la sentenza n, 18758/2023 il Giudice di Pace, sul presupposto che i provvedimenti sottesi alla cartella risalivano al 2016 e che la cartella di pagamento era stata notificata solo nel novembre 2022, ha accolto l'opposizione, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
1 1.3 L ha proposto appello, deducendo l'erroneità della sentenza, Parte_2 per non essere maturata la prescrizione, visto che i provvedimenti sottesi alla cartella erano stati notificati tra il luglio ed il settembre 2017, mentre la carella era stata notificata in data 9.6.2022, sicché i termini di prescrizione non erano spirati, e ciò quand'anche non si fosse considerata la normativa dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che comunque ha richiamato. Con 1.4 La sig.ra ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingete l'appello, evidenziando che la notifica della cartella si era perfezionata in data 9.10.2022. Ha eccepito che la questione della normativa emergenziale non era stata oggetto delle difese del concessionario per la riscossione in primo grado, sicché la questione non poteva essere dedotta in appello ex art. 345 cpc.
Ha comunque sostenuto nel merito l'inapplicabilità al caso di specie della normativa in questione.
1.5 ha aderito alle prospettazioni della parte appellante. CP_2
2. Sui motivi di appello.
L ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, per non essere maturata prescrizione. CP_3
L'appello non può ritenersi inammissibile, essendo stati indicati specificamente i motivi di doglianza avverso la sentenza di primo grado (mancato decorso del termine prescrizionale). Non è inoltre precluso l'esame della questione anche ai sensi della normativa emergenziale emanata in ragione delle vicende pandemiche del 2020, a ciò non ostando il disposto dell'articolo 345 cpc, vuoi in quanto la sospensione della prescrizione può essere rilevata ex ufficio (cfr. Cass. 19567/2016), vuoi in quanto la questione delle ricadute della normativa emergenziale sul decorrere della prescrizione erano state già oggetto delle difese in primo grado, e segnatamente delle argomentazioni di CP_2
Nel merito deve rilevarsi che:
- la cartella di pagamento 097 2020 00087406 72000 è stata emessa in relazione ai seguenti crediti: verbale n. 13170865447 notificato in data 20.07.2017; verbale n. 13170939923 notificato in data
28.07.2017; verbale n. 13171381293 notificato in data 29.09.2017;
-in ragione delle date delle notifiche, la prescrizione quinquennale si sarebbe compiuta rispettivamente in date 20.7.2022, 28.7.2022 e 29.9.2022;
- la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc;
- la data di perfezionamento della notifica deve individuarsi nel 9.10.2022 (10° giorno successivo all'invio, eseguito in data 29.9.2022, della raccomandata A/R contenente l'avviso di deposito, cfr. sent. n. 3/2010 Corte Cost), non potendosi applicare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (salvi i casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, ipotesi esulante dall'odierno giudizio).
2 Tanto premesso, deve tuttavia tenersi conto della normativa emessa per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dagli eventi pandemici del 2020.
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 67 del DL n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
per il medesimo periodo (85 giorni), atteso il richiamo all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.
159/2015, è stata disposta la sospensione, anche in favore dell'ente impositore, dei termini di prescrizione e decadenza.
Risulta quindi sospesa anche l'attività di notifica delle cartelle di pagamento (quale attività di riscossone), per 85 gg, sicché i termini di prescrizione, aventi originariamente scadenze in date
20.7.2022, 28.7.2022 e 29.9.2022, risultano prorogati, per effetto della normativamente richiamata, rispettivamente alle date 14.10.2022, 15.10.2022 e 12.12.2022.
Vista la precedente notifica della cartella di pagamento (in data 9.10.222), i crediti non risultano prescritti, sicché l'appello deve ritenersi fondato.
Per completezza, quanto all'ulteriore motivo di opposizione formulato in primo grado, deve rilevarsi che:
- l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n.
248 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”;
- al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di di Controparte_4 una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione;
- la norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di CP_4
(società, che ha successivamente assunto la denominazione di , e che è cessata da
[...] CP_5 diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi
3 opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente
i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_4 preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”);
- essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_4 inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, anche tale motivo di opposizione risultava privo di fondamento.
3. Sul regime delle spese Con Le spese dei due gradi, nei rapporti tra appellante e sig.ra seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello. Con Spese del primo grado compensate nei rapporti tra sig.ra e costituita a mezzo CP_2 funzionario. Ugualmente compensate devono essere le spese del grado di appello, non essendo riconducibile a l'iniziativa volta alla riforma della sentenza del Giudice di Pace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 18785/2023 così provvede: CP_2
1) respinge l'opposizione proposta da CP_1
2) Condanna a rimborsare alla le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 che liquida, per il primo grado, in 200,00 euro per compensi e per il grado di appello, in 240,00 euro per compensi. Oltre spese di iscrizione della causa a ruolo per il grado di appello, e, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e Cassa;
3) spese dei due gradi compensate quanto alla posizione di CP_2
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4