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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1512/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 1512/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(c.f. ), con l'Avv. NATIVI SILVIA Parte_1 C.F._1
-ricorrente
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. GURRERA SOFIA CP_1 C.F._2
-convenuto
Con la partecipazione del PM in sede;
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 03/08/2020 in Albania (presso il Comune di K. Thumane) e trascritto in Italia nel
Comune di Alessandria, att. N.449, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2020. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con vittoria delle spese di lite. Il Giudice designato, assegnava alla resistente termine fino al 19.09.2025 per costituirsi in giudizio, concedeva i termini di cui all'art. 473 bis. 17 e fissava udienza di comparizione parti al 21.10.2025.
Parte resistente, si costituiva in giudizio in data 19.09.2025 ed aderiva alla domanda di scioglimento di matrimonio di controparte, domandando, di converso, la compensazione delle spese di lite;
Dopo la costituzione in giudizio della resistente ma prima della fissata prima udienza, le parti raggiungevano un accordo, precisando le seguenti conclusioni, chiedendo:
“1) disporre e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra (CF: CP_1
), nata a [...], il [...] e il sig. (CF: C.F._2 Parte_1
), nato in [...], il [...] con conseguente ordine di C.F._1
annotazione sui Registri preposti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
2) disporre la compensazione delle spese di lite.”
Emergono dagli atti i presupposti per la pronuncia sullo stato domandata, essendo procedibile la domanda di divorzio per essere divenuta irrevocabile l'omologazione della separazione consensuale prima della formulazione della pretesa ed essere decorso il termine di legge, né risultando in alcun modo sanata la crisi matrimoniale. L'unione materiale e spirituale dei coniugi non si è mai ricostituita e sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1^ dicembre 1970 n. 898.
Tale legge, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modificazioni prevede invero che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince, giusta quanto anzi detto, dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dal comportamento processuale delle parti.
Le condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il tribunale di Alessandria in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/08/2020 in Albania (presso il Comune di K. Thumane) e trascritto in Italia nel Comune di Alessandria, att. N.449, parte II, Serie C, Ufficio
1, anno 2020, tra: , nato in [...], il 02/08/1998 e da , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 1512/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(c.f. ), con l'Avv. NATIVI SILVIA Parte_1 C.F._1
-ricorrente
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. GURRERA SOFIA CP_1 C.F._2
-convenuto
Con la partecipazione del PM in sede;
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 03/08/2020 in Albania (presso il Comune di K. Thumane) e trascritto in Italia nel
Comune di Alessandria, att. N.449, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2020. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con vittoria delle spese di lite. Il Giudice designato, assegnava alla resistente termine fino al 19.09.2025 per costituirsi in giudizio, concedeva i termini di cui all'art. 473 bis. 17 e fissava udienza di comparizione parti al 21.10.2025.
Parte resistente, si costituiva in giudizio in data 19.09.2025 ed aderiva alla domanda di scioglimento di matrimonio di controparte, domandando, di converso, la compensazione delle spese di lite;
Dopo la costituzione in giudizio della resistente ma prima della fissata prima udienza, le parti raggiungevano un accordo, precisando le seguenti conclusioni, chiedendo:
“1) disporre e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra (CF: CP_1
), nata a [...], il [...] e il sig. (CF: C.F._2 Parte_1
), nato in [...], il [...] con conseguente ordine di C.F._1
annotazione sui Registri preposti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
2) disporre la compensazione delle spese di lite.”
Emergono dagli atti i presupposti per la pronuncia sullo stato domandata, essendo procedibile la domanda di divorzio per essere divenuta irrevocabile l'omologazione della separazione consensuale prima della formulazione della pretesa ed essere decorso il termine di legge, né risultando in alcun modo sanata la crisi matrimoniale. L'unione materiale e spirituale dei coniugi non si è mai ricostituita e sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1^ dicembre 1970 n. 898.
Tale legge, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modificazioni prevede invero che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince, giusta quanto anzi detto, dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dal comportamento processuale delle parti.
Le condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il tribunale di Alessandria in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/08/2020 in Albania (presso il Comune di K. Thumane) e trascritto in Italia nel Comune di Alessandria, att. N.449, parte II, Serie C, Ufficio
1, anno 2020, tra: , nato in [...], il 02/08/1998 e da , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)