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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 21993/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09.06.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025, da
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Diletta Arioli presso il cui studio sito in Mantova, via Principe
Amedeo, 43, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marzorati, presso il cui studio in Milano, Via Zuretti n. 33,
è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.06.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 11
1. Rigettarsi tutte le domande del sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
2.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
; Controparte_1
3. Confermare l'affidamento della figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori;
4. Disporre il collocamento della figlia minorenne presso la casa familiare in Legnano, Via Daniele Manin n. 23 b, e confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
5. Regolamentare il diritto di visita padre-figlia minore in modo libero e flessibile, considerata l'età anagrafica della stessa e in ogni caso disporre che il padre potrà vedere la figlia minore per le vacanze e festività secondo le seguenti modalità:
Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Pasqua, pasquetta, ponti, chiusure scolastiche ed altre festività ad anni alterni;
Per le vacanze di Natale la minore trascorrerà ogni anno la Vigilia con il padre e Natale con la madre, alternando di anno in anno il giorno del 26.12 il giorno di Capodanno e dell'Epifania.
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento delle due figlie mediante la corresponsione alla
IG.ra di un assegno non inferiore ad Euro 1.600,00 mensili (euro 800,00 per ciascuna Parte_1 figlia) somma rivalutabile ex indici ISTAT, nonché mediante il versamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, cosi come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale, che ivi si intende integralmente richiamato;
|
7. Disporre che il marito corrisponda alla moglie un assegno divorzile pari ad almeno Euro 600,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ex indici ISTAT;
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera in questa sede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: Cap. 1) Vero che dalla nascita della primogenita la coppia - decideva di CP_1 Parte_1 comune accordo che la sig.ra si sarebbe dedicata alla cura della figlia e della casa e Parte_1 cessava dunque qualsivoglia attività lavorativa? Cap. 2) Vero che dalla nascita delle figlie la sig.ra
si è sempre dedicata in via pressoché esclusiva delle figlie gestendole sia Parte_1 nell'accudimento quotidiano, sia nelle diverse attività scolastiche e sportive? Cap. 3) Vero che la sig.ra si è sempre occupata di accudire la casa, le figlie ed il marito? Cap. 4) Vero che Parte_1 il sig. garantiva alla moglie e alle figlie un elevato tenore di vita: in particolare la sig.ra CP_1
poteva beneficiare di lezioni di fitness private, con un personal trainer, nutrizionista, il Parte_1 marito stesso frequentava regolarmente corsi sportivi, la famiglia faceva numerosi viaggi con le Per_ figlie e di coppia, tra cui e weekend fuori città, cene ai ristoranti e gite fuori porta? Cap. 5) Vero che la sig.ra e le figlie trascorrevano tutti e tre i mesi estivi al mare a Finale Parte_1
Ligure, con spiaggia privata e ombrelloni in prima fila nel lido più costoso della località turistica,
Bagni Ondina? Cap. 6) Vero che la famiglia d'origine del sig. è una famiglia facoltosa ed CP_1 in particolare che i fratelli e la famiglia hanno sempre svolto attività imprenditoriali con CP_1 cospicui guadagni ed i tre fratelli sono proprietari della villa con piscina sita in Limido CP_1
Comasco? Cap. 8) Vero che il sig. dal 2011 sino al 2018 gestiva il garage presso il CP_1
Boscolo Hotel di Milano? Cap. 10) Vero che, successivamente alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie nel settembre 2022 il sig. privava la moglie di ogni risorsa CP_1 economica omettendo anche di sostenere economicamente le figlie e costringendo la moglie a reperire un'attività lavorativa? Cap. II) Vero che successivamente alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie il sig. ha continuato a mantenere uno stile di vita personale elevato CP_1 con pranzi e cene fuori nonché abbonamento allo stadio ed altre attività ricreative? Si citano sui capitoli da 1 a 11 i seguenti testimoni: • IG.ra di Milano- IG. di Tes_1 Testimone_2
Limido Comasco - IG.ra di Bologna - IG.ra OS Lumi di Corsico. Testimone_3
8. venga demandato alla Guardia di Finanza Polizia Tributaria un accertamento in ordine ai redditi, al patrimonio ed ai beni tutti del signor e/o delle società a lui riconducibili, sia in CP_1
Italia sia all'estero, con verifiche di conti correnti, conti titoli, carte di credito, altre carte, fondi,
pagina 2 di 11 investimenti, polizze assicurative ed ogni altra forma di investimento o risparmio, al fine di appurare l'effettiva e attuale capacità economica e il tenore di vita del medesimo signor CP_1
IN VIA SUBORDINATA:
Confermarsi anche in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio le statuizioni di cui alla sentenza n. Sentenza n. 2849/2024 pubbl. il 13/03/2024.
Con più ampia riserva di dedurre, produrre, argomentare nei successivi termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Per : Controparte_1
“ 1. dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Limido Comasco (CO), il 03/08/22 tra e (trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune Limido Comasco (CO), (Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2002) anche con immediata pronuncia parziale sullo status e relativa comunicazione di trascrizione della stessa all'Autorità competente;
2. disporre che il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, tenuto conto dei tempi di accredito dello stipendio, versi alla madre a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, quale concorso al mantenimento delle figlie maggiorenn i non economicamente indipendent i , l'importo di Euro 200,00 per ciascuna figlia, per complessivi Euro 400 ,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, tenuto conto della capacità patrimoniale e reddituale del padre e come emersa in sede di causa e del miglioramento delle condizioni economiche della madre rispetto al momento della separazione .
3. Rigettare le istanze e le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto;
4. Confermare, quanto alle ulteriori condizioni relative alla prole e alla casa fami gliare, le statuizioni assunte in sede di separazione.
5. Sancire la perdita del cognome maritale della IG. . Parte_1
IN OGNI CASO:
Il tutto con vittoria di spese, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA e CPA spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende con distrazione al procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi a prova orale sui seguenti capitoli 1. Vero che, in data 19.07.2023, il IG. giungeva presso la sua abitazione in Limido CP_1
Comasco e vi trovava la IG.ra e la figlia minore della coppia;
Parte_1
2. Vero che, in data 19.07.2023, il IG. si presentava presso la sua abitazione in Limido CP_1
Comasco e dichiarava di avere la necessità di un luogo dove risiedere;
3. Vero che, in data
19.07.2023, mentre si trovava presso la sua abitazione in Limido Comasco, la IG.ra si Parte_1 rivolgeva direttamente al marito, minacciandolo di “togliergli tutto, non solo la casa”, in sede di separazione giudiziale;
4. Vero che, in data 19.07.2023, la figlia minore della coppia era presente quando la madre si rivolgeva al padre, minacciandolo di “togliergli tutto, non solo la casa” in sede di separazione giudiziale;
5. Vero che, dal luglio 2023, il IG. abita presso l'immobile in Limido Comasco;
CP_1
6. Vero che la sig.ra , sin dal 2014, ha più volte sfogato la propria frustrazione Parte_1 dichiarando di essere esasperata.
Si indica a testimone, sui capitoli da 1 a 6: Ø IG.ra residente in [...]
(CO), Via Bisbino, 2. 7. Vero che, in occasione del compleanno del IG. (2 luglio), ha regalato al resistente CP_1 l'abbonamento alla stagione calcistica 2023/2024;
pagina 3 di 11
8. Vero che, dopo la nascita di (2004), la IG.ra continuava a lavorare presso la Per_2 Parte_1 tabaccheria della famiglia CP_1
9. Vero che, dopo la vendita della tabaccheria da parte della famiglia (2011) la IG.ra CP_1
ha continuato a lavorare con la società subentata;
Parte_1
10. Vero che, dal 2011, la IG.ra , ha lavorato come commessa presso un negozio di Parte_1 intimo;
11. Vero che, dal 2011, la IG.ra ha lavorato come addetta vendite presso la Parte_1 società CP_2
12. Vero che la sig.ra lavora come collaboratrice sportiva presso Nuoto Alto Milanese Parte_1
SSd a.r.l. sin dal mese di aprile 2023; 13. Vero che la sig.ra svolge, presso la casa coniugale, l'attività di onicotecnica, Parte_1 ricostruzione e cura delle unghie nonché nails art;
14. Vero che la sig.ra ha lavorato come segretaria/assistente contabile di 4° livello con Parte_1 contratto a tempo determinato dal 27 dicembre 2022 al 21 aprile 2023 presso Studio Mazzini S . r .
l.; 15. Vero che la sig.ra ha lavorato per la sua società dal 2017 alla data odierna;
Parte_1
16. Vero che l'emolumento mensile della sig.ra , dal 2017 al 2022, presso la sua società Parte_1 era pari a euro 600,00 mensili;
17. Vero che l'emolumento mensile riconosciuto dalla sua società, a far data dal mese di gennaio 2023, è stato pari a euro 300,00;
18. Vero che, nell'estate 2022, il IG. Le proponeva l'acquisto della propria quota di nuda CP_1 proprietà dell'immobile sito in Limido Comasco;
19. Vero che, nell'estate 2022, rifiutava la proposta di acquistare la quota di nuda proprietà dell'immobile sito in Limido Comasco intestata al IG. CP_1
Si indica a testimone, sui capitoli da 7 a 19: Ø IG. residente in [...]
7.
Si indica a testimone, sui capitoli da 8 a 19: Ø IG. residente in [...]
Socrate, 62.
Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte da controparte, con i medesimi testi già indicati, oltre a quelli di controparte.
Si insiste, poi, perché venga disposta: una indagine con la polizia tributaria su , Parte_1 nata a [...] il [...], CF: accompagnata da un ordine di esibizione C.F._1 ex artt. 210 e/o 213 cpc degli estratti conti correnti bancari con i movimenti degli ultimi tre anni, unitamente al conto titoli della parte ricorrente. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare ulteriori testi e di richiedere ammissione a prova contraria con testi da indicare.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/06/2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario a Limido Comasco in data 3/8/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido Comasco - A. 2002 -N 7- P II – S A), con dalla cui unione sono nate in data 27/4/2004 e in data Controparte_1 Per_2 Per_3
1/2/2006, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, affido condiviso delle figlie, assegnazione a sé della casa, assegno paterno di mantenimento indiretto di euro 1.600,00 mensili ed euro 600,00 mensili di assegno di separazione. pagina 4 di 11 Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/6/2023, fissava l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Controparte si costituiva aderendo alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto delle restanti domande e chiedendo la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 7/11/2023, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti, che rendevano dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte, e rinviava l'udienza su domanda delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 24/11/2025 le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 27/11/2023, il GD disponeva l'audizione delle figlie e . Per_3 Per_2
In data 19/12/2023 il GD procedeva all'audizione di e, con l'accordo delle parti, Per_3 revocava l'audizione di . Per_2
Con ordinanza in data 21/12/2023, il GD adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nonché le decisioni sulle richieste istruttorie e rinviava l'udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza dell'8/02/2024 il Giudice delegato, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 2849/2024 pubblicata il 13/03/2024, il Tribunale di Milano, dichiarata la separazione personale dei coniugi e dato atto del raggiungimento della maggiore età anche della secondogenita della coppia, non definendo il giudizio, così disponeva:
“2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito;
3) ASSEGNA la casa coniugale sita in Legnano, via Manin n. 23 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
4) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole maggiorenne, l'assegno di euro 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di dicembre 2023
5) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese
straordinarie così determinate: [omissis]
6) RESPINGE la domanda di assegno di mantenimento per la moglie
pagina 5 di 11 7) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia
8) RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza
9) RIMETTE le spese di lite al definitivo.”
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 13 gennaio 2025, il Giudice, acquisiti i documenti prodotti dal resistente nelle more, assegnava termine sino al 30 gennaio 2025 per deposito foglio di precisazione, sino al
15 febbraio 2025 per comparse conclusionali e sino al 28 febbraio 2025 per memoria di replica, fissando udienza di rimessione in decisione in data 10 marzo 2025 disponendone la sostituzione con note scritte.
Le parti provvedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni nel termine indicato dal
Giudice.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, come motivato già in sede di provvedimenti provvisori dal Giudice delegato. Le prove orali di parte ricorrente sono inammissibili, in quanto generiche e valutative, i capitoli di prova orale indicati dal resistente sono generici, non contestati e in parte irrilevanti. Le indagini di polizia tributaria domandate da entrambe le parti sono del tutto esplorative.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Limido Comasco in data 3/8/2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido Comasco - A. 2002
-N 7- P II – S A, e si sono separate consensualmente con sentenza n. 2849/2024 pubblicata il
13/03/2024 del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett.
pagina 6 di 11 b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Legnano, Via Daniele
Manin n. 23 b, alla madre, al fine di tutelare il diritto delle figlie maggiorenni con lei conviventi,
e , a mantenere intatto l'ambiente domestico. Per_3 Per_2
Il mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti
Ritiene il collegio di confermare l'importo del contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti così come statuito in separazione, essendo sostanzialmente immutate le condizioni economiche delle parti.
Quanto alla situazione economico - patrimoniale della ricorrente, si rileva quanto segue. La signora all'epoca della separazione aveva un impiego che le rendeva circa 1.000 euro al mese.
Riceveva anche un importo mensile – di circa 300,00 euro – per una collaborazione in nero con il fratello del marito, che ad oggi dichiara essere cessato. Il marito, tuttora e all'epoca della separazione, sostiene che la moglie arrotonderebbe anche con trattamenti unghie in casa, ma non fornisce prova a fondamento di tale allegazione (la pagina Instagram della moglie non è sufficiente a provare che la signora abbia effettivamente dei clienti e tragga guadagno dall'attività).
Attualmente la signora è impiegata come commessa con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.04.2025 presso il punto vendita “Oregon” presso il centro commerciale “Il Centro” di Arese, con stipendio mensile che ammonta ad euro 1.308,00 (doc.B ricorrente, busta paga di
Gennaio 2025). La signora, alla data del 31.12.2023, aveva un saldo di conto corrente aperto presso
Banca Intesa di euro 10.110,55.
Il resistente, in costanza di matrimonio, gestiva un'autorimessa con noleggio, attività che è cessata nel 2019, quando ha perso la sede operativa a causa dell'interruzione del contratto con Hotel
Boscolo, suo principale cliente. Ha un debito con Agenzia delle Entrate di circa 30 mila euro ed è protestato dalla banca e segnalato alla Centrale rischi (all. 34) per il mancato pagamento del mutuo della casa coniugale di pari importo. All'epoca della separazione il signor viveva nella CP_1
casa dei genitori e non aveva redditi stabili da lavoro – dichiarava di svolgere qualche lavoro in nero per circa 800 euro mensili. Nel 2020 ha dichiarato redditi lordi per euro 6.131,00 (PF 2021).
Nel 2021 ha dichiarato redditi lordi per soli euro 793,00 (PF 2022) e nel 2022 redditi lordi per euro
1.669,00 (PF 2023). Non si dispone delle dichiarazioni dei redditi antecedenti al 2019, che tuttavia non interessano in questa sede, dovendosi valutare, non un risalente tenore di vita, ma l'attualità
pagina 7 di 11 delle condizioni economiche delle parti. Attualmente il signor lavora come garagista per CP_1
Immobileo srl, l'impresa familiare dei fratelli, percependo uno stipendio mensile di circa 900/1.000 euro (all. 38 resistente). Vive nei locali dell'azienda con contratto di comodato d'uso gratuito e sostiene spese abitative solo per le utenze per euro 100,00 mensili (all. 37). Il saldo del conto corrente del resistente presso Banca Intesa risultava, alla data del 31.12.2023, pari a euro 0,00
(all.33).
Il Collegio, pertanto, alla luce delle condizioni economiche delle parti, rilevata la criticità della condizione economica paterna, che tuttavia deve provvedere al mantenimento delle figlie, tenuto conto altresì dell'età e del percorso di studi delle ragazze, ritiene equa e congrua la corresponsione paterna alla madre di un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro
500,00 (250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio di rigettare la domanda di parte resistente in merito alla spettanza dell'assegno divorzile, non sussistendo il necessario requisito dello squilibrio economico tra i coniugi, né il presupposto assistenziale e tantomeno il presupposto perequativo – compensativo del suddetto assegno, come si argomenta di seguito.
Le parti hanno ampiamente documentato le rispettive condizioni economico – patrimoniali, dalle quali emerge l'assenza di disparità reddituale necessaria a fondare una pronuncia positiva circa la spettanza dell'assegno divorzile a favore della resistente. La signora invero, nel Parte_1 domandare l'assegno divorzile, si riferisce a un tenore di vita familiare goduto in costanza di matrimonio non più esistente, garantito, in passato, dai - presumibilmente - elevati redditi del marito, il quale attualmente, come documentato in atti, dispone invece di redditi e patrimonio modesti e comparabili a quelli della moglie, come già il Tribunale ha avuto modo di osservare in sede di separazione, in ordine alla domanda di assegno di mantenimento, che è stata rigettata.
Ricostruite come da paragrafo precedente le situazioni economico – patrimoniali delle parti, deve anzitutto premettersi che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – al fine di riconoscere un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser verificata l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti per poi successivamente valutarsi se il richiedente possiede mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); quindi se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endofamiliare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio pagina 8 di 11 comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo). Ciò posto, richiamando l'analisi delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi sopra riassunta, è di totale evidenza come tra le parti allo stato non sussista alcuna disparità reddituale, oltre che, ma non sarebbe necessario nemmeno spingersi a tale analisi, risulta carente il profilo assistenziale (la signora possiede mezzi ampiamente adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita) e quello perequativo-compensativo (la signora non ha allegato - né tanto meno dimostrato - alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito). Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite per la fase di separazione – che si liquidano complessivamente in euro
7.200,00 - devono essere poste per 1/3 a carico della ricorrente – per la quota di euro 2.400,00 - , vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda di addebito e di assegno di mantenimento, vista la reciproca soccombenza in ordine al mantenimento per le figlie e la soccombenza paterna sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Le spese di lite relative alla domanda di divorzio – che si liquidano in euro 5.000,00 - devono altresì essere poste per 1/3 a carico della ricorrente, per la quota di euro 1.666,66, vista la soccombenza in ordine alla domanda di assegno divorzile e la reciproca soccombenza sul mantenimento per le figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Limido Comasco (CO) in Parte_1 Controparte_1
data 3/8/2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido
Comasco - A. 2002 -N 7- P II – S A;
Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, e , l'assegno di euro 500,00 mensili, Per_3 Per_2
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di dicembre 2023;
pagina 9 di 11 Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pagina 10 di 11 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
Condanna al pagamento della quota complessiva di 1/3 delle spese Parte_1
di lite, quota quantificata in euro 4.066,66, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Limido Comasco (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09.06.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025, da
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Diletta Arioli presso il cui studio sito in Mantova, via Principe
Amedeo, 43, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marzorati, presso il cui studio in Milano, Via Zuretti n. 33,
è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.06.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 11
1. Rigettarsi tutte le domande del sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
2.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
; Controparte_1
3. Confermare l'affidamento della figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori;
4. Disporre il collocamento della figlia minorenne presso la casa familiare in Legnano, Via Daniele Manin n. 23 b, e confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
5. Regolamentare il diritto di visita padre-figlia minore in modo libero e flessibile, considerata l'età anagrafica della stessa e in ogni caso disporre che il padre potrà vedere la figlia minore per le vacanze e festività secondo le seguenti modalità:
Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Pasqua, pasquetta, ponti, chiusure scolastiche ed altre festività ad anni alterni;
Per le vacanze di Natale la minore trascorrerà ogni anno la Vigilia con il padre e Natale con la madre, alternando di anno in anno il giorno del 26.12 il giorno di Capodanno e dell'Epifania.
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento delle due figlie mediante la corresponsione alla
IG.ra di un assegno non inferiore ad Euro 1.600,00 mensili (euro 800,00 per ciascuna Parte_1 figlia) somma rivalutabile ex indici ISTAT, nonché mediante il versamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, cosi come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale, che ivi si intende integralmente richiamato;
|
7. Disporre che il marito corrisponda alla moglie un assegno divorzile pari ad almeno Euro 600,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ex indici ISTAT;
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera in questa sede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: Cap. 1) Vero che dalla nascita della primogenita la coppia - decideva di CP_1 Parte_1 comune accordo che la sig.ra si sarebbe dedicata alla cura della figlia e della casa e Parte_1 cessava dunque qualsivoglia attività lavorativa? Cap. 2) Vero che dalla nascita delle figlie la sig.ra
si è sempre dedicata in via pressoché esclusiva delle figlie gestendole sia Parte_1 nell'accudimento quotidiano, sia nelle diverse attività scolastiche e sportive? Cap. 3) Vero che la sig.ra si è sempre occupata di accudire la casa, le figlie ed il marito? Cap. 4) Vero che Parte_1 il sig. garantiva alla moglie e alle figlie un elevato tenore di vita: in particolare la sig.ra CP_1
poteva beneficiare di lezioni di fitness private, con un personal trainer, nutrizionista, il Parte_1 marito stesso frequentava regolarmente corsi sportivi, la famiglia faceva numerosi viaggi con le Per_ figlie e di coppia, tra cui e weekend fuori città, cene ai ristoranti e gite fuori porta? Cap. 5) Vero che la sig.ra e le figlie trascorrevano tutti e tre i mesi estivi al mare a Finale Parte_1
Ligure, con spiaggia privata e ombrelloni in prima fila nel lido più costoso della località turistica,
Bagni Ondina? Cap. 6) Vero che la famiglia d'origine del sig. è una famiglia facoltosa ed CP_1 in particolare che i fratelli e la famiglia hanno sempre svolto attività imprenditoriali con CP_1 cospicui guadagni ed i tre fratelli sono proprietari della villa con piscina sita in Limido CP_1
Comasco? Cap. 8) Vero che il sig. dal 2011 sino al 2018 gestiva il garage presso il CP_1
Boscolo Hotel di Milano? Cap. 10) Vero che, successivamente alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie nel settembre 2022 il sig. privava la moglie di ogni risorsa CP_1 economica omettendo anche di sostenere economicamente le figlie e costringendo la moglie a reperire un'attività lavorativa? Cap. II) Vero che successivamente alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie il sig. ha continuato a mantenere uno stile di vita personale elevato CP_1 con pranzi e cene fuori nonché abbonamento allo stadio ed altre attività ricreative? Si citano sui capitoli da 1 a 11 i seguenti testimoni: • IG.ra di Milano- IG. di Tes_1 Testimone_2
Limido Comasco - IG.ra di Bologna - IG.ra OS Lumi di Corsico. Testimone_3
8. venga demandato alla Guardia di Finanza Polizia Tributaria un accertamento in ordine ai redditi, al patrimonio ed ai beni tutti del signor e/o delle società a lui riconducibili, sia in CP_1
Italia sia all'estero, con verifiche di conti correnti, conti titoli, carte di credito, altre carte, fondi,
pagina 2 di 11 investimenti, polizze assicurative ed ogni altra forma di investimento o risparmio, al fine di appurare l'effettiva e attuale capacità economica e il tenore di vita del medesimo signor CP_1
IN VIA SUBORDINATA:
Confermarsi anche in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio le statuizioni di cui alla sentenza n. Sentenza n. 2849/2024 pubbl. il 13/03/2024.
Con più ampia riserva di dedurre, produrre, argomentare nei successivi termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Per : Controparte_1
“ 1. dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Limido Comasco (CO), il 03/08/22 tra e (trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune Limido Comasco (CO), (Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2002) anche con immediata pronuncia parziale sullo status e relativa comunicazione di trascrizione della stessa all'Autorità competente;
2. disporre che il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, tenuto conto dei tempi di accredito dello stipendio, versi alla madre a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, quale concorso al mantenimento delle figlie maggiorenn i non economicamente indipendent i , l'importo di Euro 200,00 per ciascuna figlia, per complessivi Euro 400 ,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, tenuto conto della capacità patrimoniale e reddituale del padre e come emersa in sede di causa e del miglioramento delle condizioni economiche della madre rispetto al momento della separazione .
3. Rigettare le istanze e le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto;
4. Confermare, quanto alle ulteriori condizioni relative alla prole e alla casa fami gliare, le statuizioni assunte in sede di separazione.
5. Sancire la perdita del cognome maritale della IG. . Parte_1
IN OGNI CASO:
Il tutto con vittoria di spese, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA e CPA spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende con distrazione al procuratore anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi a prova orale sui seguenti capitoli 1. Vero che, in data 19.07.2023, il IG. giungeva presso la sua abitazione in Limido CP_1
Comasco e vi trovava la IG.ra e la figlia minore della coppia;
Parte_1
2. Vero che, in data 19.07.2023, il IG. si presentava presso la sua abitazione in Limido CP_1
Comasco e dichiarava di avere la necessità di un luogo dove risiedere;
3. Vero che, in data
19.07.2023, mentre si trovava presso la sua abitazione in Limido Comasco, la IG.ra si Parte_1 rivolgeva direttamente al marito, minacciandolo di “togliergli tutto, non solo la casa”, in sede di separazione giudiziale;
4. Vero che, in data 19.07.2023, la figlia minore della coppia era presente quando la madre si rivolgeva al padre, minacciandolo di “togliergli tutto, non solo la casa” in sede di separazione giudiziale;
5. Vero che, dal luglio 2023, il IG. abita presso l'immobile in Limido Comasco;
CP_1
6. Vero che la sig.ra , sin dal 2014, ha più volte sfogato la propria frustrazione Parte_1 dichiarando di essere esasperata.
Si indica a testimone, sui capitoli da 1 a 6: Ø IG.ra residente in [...]
(CO), Via Bisbino, 2. 7. Vero che, in occasione del compleanno del IG. (2 luglio), ha regalato al resistente CP_1 l'abbonamento alla stagione calcistica 2023/2024;
pagina 3 di 11
8. Vero che, dopo la nascita di (2004), la IG.ra continuava a lavorare presso la Per_2 Parte_1 tabaccheria della famiglia CP_1
9. Vero che, dopo la vendita della tabaccheria da parte della famiglia (2011) la IG.ra CP_1
ha continuato a lavorare con la società subentata;
Parte_1
10. Vero che, dal 2011, la IG.ra , ha lavorato come commessa presso un negozio di Parte_1 intimo;
11. Vero che, dal 2011, la IG.ra ha lavorato come addetta vendite presso la Parte_1 società CP_2
12. Vero che la sig.ra lavora come collaboratrice sportiva presso Nuoto Alto Milanese Parte_1
SSd a.r.l. sin dal mese di aprile 2023; 13. Vero che la sig.ra svolge, presso la casa coniugale, l'attività di onicotecnica, Parte_1 ricostruzione e cura delle unghie nonché nails art;
14. Vero che la sig.ra ha lavorato come segretaria/assistente contabile di 4° livello con Parte_1 contratto a tempo determinato dal 27 dicembre 2022 al 21 aprile 2023 presso Studio Mazzini S . r .
l.; 15. Vero che la sig.ra ha lavorato per la sua società dal 2017 alla data odierna;
Parte_1
16. Vero che l'emolumento mensile della sig.ra , dal 2017 al 2022, presso la sua società Parte_1 era pari a euro 600,00 mensili;
17. Vero che l'emolumento mensile riconosciuto dalla sua società, a far data dal mese di gennaio 2023, è stato pari a euro 300,00;
18. Vero che, nell'estate 2022, il IG. Le proponeva l'acquisto della propria quota di nuda CP_1 proprietà dell'immobile sito in Limido Comasco;
19. Vero che, nell'estate 2022, rifiutava la proposta di acquistare la quota di nuda proprietà dell'immobile sito in Limido Comasco intestata al IG. CP_1
Si indica a testimone, sui capitoli da 7 a 19: Ø IG. residente in [...]
7.
Si indica a testimone, sui capitoli da 8 a 19: Ø IG. residente in [...]
Socrate, 62.
Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte da controparte, con i medesimi testi già indicati, oltre a quelli di controparte.
Si insiste, poi, perché venga disposta: una indagine con la polizia tributaria su , Parte_1 nata a [...] il [...], CF: accompagnata da un ordine di esibizione C.F._1 ex artt. 210 e/o 213 cpc degli estratti conti correnti bancari con i movimenti degli ultimi tre anni, unitamente al conto titoli della parte ricorrente. Con riserva di integrare, produrre e precisare le deduzioni e i mezzi istruttori, di indicare ulteriori testi e di richiedere ammissione a prova contraria con testi da indicare.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/06/2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario a Limido Comasco in data 3/8/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido Comasco - A. 2002 -N 7- P II – S A), con dalla cui unione sono nate in data 27/4/2004 e in data Controparte_1 Per_2 Per_3
1/2/2006, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, affido condiviso delle figlie, assegnazione a sé della casa, assegno paterno di mantenimento indiretto di euro 1.600,00 mensili ed euro 600,00 mensili di assegno di separazione. pagina 4 di 11 Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/6/2023, fissava l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Controparte si costituiva aderendo alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto delle restanti domande e chiedendo la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 7/11/2023, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti, che rendevano dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte, e rinviava l'udienza su domanda delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 24/11/2025 le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 27/11/2023, il GD disponeva l'audizione delle figlie e . Per_3 Per_2
In data 19/12/2023 il GD procedeva all'audizione di e, con l'accordo delle parti, Per_3 revocava l'audizione di . Per_2
Con ordinanza in data 21/12/2023, il GD adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nonché le decisioni sulle richieste istruttorie e rinviava l'udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza dell'8/02/2024 il Giudice delegato, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza n. 2849/2024 pubblicata il 13/03/2024, il Tribunale di Milano, dichiarata la separazione personale dei coniugi e dato atto del raggiungimento della maggiore età anche della secondogenita della coppia, non definendo il giudizio, così disponeva:
“2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito;
3) ASSEGNA la casa coniugale sita in Legnano, via Manin n. 23 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
4) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole maggiorenne, l'assegno di euro 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di dicembre 2023
5) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese
straordinarie così determinate: [omissis]
6) RESPINGE la domanda di assegno di mantenimento per la moglie
pagina 5 di 11 7) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia
8) RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza
9) RIMETTE le spese di lite al definitivo.”
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 13 gennaio 2025, il Giudice, acquisiti i documenti prodotti dal resistente nelle more, assegnava termine sino al 30 gennaio 2025 per deposito foglio di precisazione, sino al
15 febbraio 2025 per comparse conclusionali e sino al 28 febbraio 2025 per memoria di replica, fissando udienza di rimessione in decisione in data 10 marzo 2025 disponendone la sostituzione con note scritte.
Le parti provvedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni nel termine indicato dal
Giudice.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, come motivato già in sede di provvedimenti provvisori dal Giudice delegato. Le prove orali di parte ricorrente sono inammissibili, in quanto generiche e valutative, i capitoli di prova orale indicati dal resistente sono generici, non contestati e in parte irrilevanti. Le indagini di polizia tributaria domandate da entrambe le parti sono del tutto esplorative.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Limido Comasco in data 3/8/2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido Comasco - A. 2002
-N 7- P II – S A, e si sono separate consensualmente con sentenza n. 2849/2024 pubblicata il
13/03/2024 del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett.
pagina 6 di 11 b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Legnano, Via Daniele
Manin n. 23 b, alla madre, al fine di tutelare il diritto delle figlie maggiorenni con lei conviventi,
e , a mantenere intatto l'ambiente domestico. Per_3 Per_2
Il mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti
Ritiene il collegio di confermare l'importo del contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti così come statuito in separazione, essendo sostanzialmente immutate le condizioni economiche delle parti.
Quanto alla situazione economico - patrimoniale della ricorrente, si rileva quanto segue. La signora all'epoca della separazione aveva un impiego che le rendeva circa 1.000 euro al mese.
Riceveva anche un importo mensile – di circa 300,00 euro – per una collaborazione in nero con il fratello del marito, che ad oggi dichiara essere cessato. Il marito, tuttora e all'epoca della separazione, sostiene che la moglie arrotonderebbe anche con trattamenti unghie in casa, ma non fornisce prova a fondamento di tale allegazione (la pagina Instagram della moglie non è sufficiente a provare che la signora abbia effettivamente dei clienti e tragga guadagno dall'attività).
Attualmente la signora è impiegata come commessa con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.04.2025 presso il punto vendita “Oregon” presso il centro commerciale “Il Centro” di Arese, con stipendio mensile che ammonta ad euro 1.308,00 (doc.B ricorrente, busta paga di
Gennaio 2025). La signora, alla data del 31.12.2023, aveva un saldo di conto corrente aperto presso
Banca Intesa di euro 10.110,55.
Il resistente, in costanza di matrimonio, gestiva un'autorimessa con noleggio, attività che è cessata nel 2019, quando ha perso la sede operativa a causa dell'interruzione del contratto con Hotel
Boscolo, suo principale cliente. Ha un debito con Agenzia delle Entrate di circa 30 mila euro ed è protestato dalla banca e segnalato alla Centrale rischi (all. 34) per il mancato pagamento del mutuo della casa coniugale di pari importo. All'epoca della separazione il signor viveva nella CP_1
casa dei genitori e non aveva redditi stabili da lavoro – dichiarava di svolgere qualche lavoro in nero per circa 800 euro mensili. Nel 2020 ha dichiarato redditi lordi per euro 6.131,00 (PF 2021).
Nel 2021 ha dichiarato redditi lordi per soli euro 793,00 (PF 2022) e nel 2022 redditi lordi per euro
1.669,00 (PF 2023). Non si dispone delle dichiarazioni dei redditi antecedenti al 2019, che tuttavia non interessano in questa sede, dovendosi valutare, non un risalente tenore di vita, ma l'attualità
pagina 7 di 11 delle condizioni economiche delle parti. Attualmente il signor lavora come garagista per CP_1
Immobileo srl, l'impresa familiare dei fratelli, percependo uno stipendio mensile di circa 900/1.000 euro (all. 38 resistente). Vive nei locali dell'azienda con contratto di comodato d'uso gratuito e sostiene spese abitative solo per le utenze per euro 100,00 mensili (all. 37). Il saldo del conto corrente del resistente presso Banca Intesa risultava, alla data del 31.12.2023, pari a euro 0,00
(all.33).
Il Collegio, pertanto, alla luce delle condizioni economiche delle parti, rilevata la criticità della condizione economica paterna, che tuttavia deve provvedere al mantenimento delle figlie, tenuto conto altresì dell'età e del percorso di studi delle ragazze, ritiene equa e congrua la corresponsione paterna alla madre di un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro
500,00 (250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio di rigettare la domanda di parte resistente in merito alla spettanza dell'assegno divorzile, non sussistendo il necessario requisito dello squilibrio economico tra i coniugi, né il presupposto assistenziale e tantomeno il presupposto perequativo – compensativo del suddetto assegno, come si argomenta di seguito.
Le parti hanno ampiamente documentato le rispettive condizioni economico – patrimoniali, dalle quali emerge l'assenza di disparità reddituale necessaria a fondare una pronuncia positiva circa la spettanza dell'assegno divorzile a favore della resistente. La signora invero, nel Parte_1 domandare l'assegno divorzile, si riferisce a un tenore di vita familiare goduto in costanza di matrimonio non più esistente, garantito, in passato, dai - presumibilmente - elevati redditi del marito, il quale attualmente, come documentato in atti, dispone invece di redditi e patrimonio modesti e comparabili a quelli della moglie, come già il Tribunale ha avuto modo di osservare in sede di separazione, in ordine alla domanda di assegno di mantenimento, che è stata rigettata.
Ricostruite come da paragrafo precedente le situazioni economico – patrimoniali delle parti, deve anzitutto premettersi che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – al fine di riconoscere un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser verificata l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti per poi successivamente valutarsi se il richiedente possiede mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); quindi se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endofamiliare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio pagina 8 di 11 comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo). Ciò posto, richiamando l'analisi delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi sopra riassunta, è di totale evidenza come tra le parti allo stato non sussista alcuna disparità reddituale, oltre che, ma non sarebbe necessario nemmeno spingersi a tale analisi, risulta carente il profilo assistenziale (la signora possiede mezzi ampiamente adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita) e quello perequativo-compensativo (la signora non ha allegato - né tanto meno dimostrato - alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito). Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite per la fase di separazione – che si liquidano complessivamente in euro
7.200,00 - devono essere poste per 1/3 a carico della ricorrente – per la quota di euro 2.400,00 - , vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda di addebito e di assegno di mantenimento, vista la reciproca soccombenza in ordine al mantenimento per le figlie e la soccombenza paterna sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Le spese di lite relative alla domanda di divorzio – che si liquidano in euro 5.000,00 - devono altresì essere poste per 1/3 a carico della ricorrente, per la quota di euro 1.666,66, vista la soccombenza in ordine alla domanda di assegno divorzile e la reciproca soccombenza sul mantenimento per le figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Limido Comasco (CO) in Parte_1 Controparte_1
data 3/8/2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Limido
Comasco - A. 2002 -N 7- P II – S A;
Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, e , l'assegno di euro 500,00 mensili, Per_3 Per_2
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di dicembre 2023;
pagina 9 di 11 Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pagina 10 di 11 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
Condanna al pagamento della quota complessiva di 1/3 delle spese Parte_1
di lite, quota quantificata in euro 4.066,66, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Limido Comasco (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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