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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA AN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 857/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Cessata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3 Difensore_5 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020202125/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020202125/2022 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 CONTRIBUTI INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 CONTRIBUTI INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
illustrano i rispettivi atti e si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Torino per l'anno di imposta 2016:
Avviso di accertamento n. T7E020202125/2022 nei confronti della società Ricorrente_3
s.n.c., con contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale "Società_2 " per complessivi euro 57.492,00, con conseguente recupero di maggiore IRAP (euro 2.749,00) e IVA (euro 12.139,00), oltre a sanzioni per euro 24.581,48. Avviso di accertamento n. T7E010203320/2022 nei confronti del sig. Ricorrente_1, socio al 50% della società, per imputazione per trasparenza del maggior reddito societario, con recupero di PE (euro
11.715,00), addizionali e contributi previdenziali, oltre a sanzioni per euro 17.221,95.
Avviso di accertamento n. T7E010203324/2022 nei confronti del sig. Ricorrente_2, socio al 50% della società, per analoga imputazione per trasparenza, con recupero di PE (euro 11.422,00), addizionali e contributi previdenziali, oltre a sanzioni per euro 16.668,45.
L'Amministrazione finanziaria rilevava che il fornitore diretto della società Ricorrente_3 (Società_2) e i suoi fornitori (Società_3, Società_5, Società_4) erano privi di struttura imprenditoriale idonea ed emettevano fatture per operazioni inesistenti.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati in primo grado;
la Corte di Giustizia Tributaria di Torino respingeva i ricorsi riuniti, preliminarmente rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, riconoscendo che l'art. 2495 cod. civ. in combinato con l'art. 28, comma 4, d.lgs. n.
175/2014 consente alla società cessata di mantenere la capacità processuale per cinque anni dalla cancellazione;
e nel merito confermando la legittimità degli accertamenti, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito elementi indiziari sufficienti circa l'inesistenza delle operazioni e che i contribuenti non avessero assolto l'onere della prova contraria.
La sentenza viene impugnata dagli odierni appellanti sulla base di tre motivi: 1) Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, perché fondati su documentazione non allegata né riprodotta nei contenuti essenziali, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. In tale prospettazione la motivazione per relationem sarebbe illegittima poiché riferita a controlli e documentazione relativi a soggetti terzi (Società_2, Società_3, Società_5, Società_4) non accessibili alla società Ricorrente_3; 2) Difetto di prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, essendosi limitata l'Amministrazione
a presentare elementi meramente indiziari;
3) Piena prova contraria dell'effettiva esistenza delle prestazioni, richiamando gli appellanti le fatture, i documenti di trasporto, gli estratti conto, le riconciliazioni con le vendite ai clienti finali), che dimostrerebbero che si trattava di lavorazioni industriali realmente eseguite su materiali meccanici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, relativo al presunto vizio di motivazione per relationem, appare infondato. La
Cassazione ha più volte osservato che "In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto” (Cass. 30.10.2019 n. 27800). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, gli avvisi di accertamento non si limitano a richiamare atti non noti al contribuente, ma espongono estensivamente il contenuto di tutti i controlli svolti a monte della società accertata, così mettendo i contribuenti in condizione di conoscere tutte le contestazioni sollevate.
Quanto al secondo e al terzo motivo di appello - che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando sotto i rispettivi versanti la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti - va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi - è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass. 16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
Nel caso di specie, a fronte delle chiare, univoche e concordanti risultanze degli atti di indagine, la valutazione di inesistenza delle operazioni non viene minimamente scalfita dalla documentazione prodotta dai contribuenti, che evidenzia invece plurime e significative anomalie. In primo luogo, si riscontrano inversioni temporali: in diversi casi le fatture attive della società Ricorrente_3 risultano di data antecedente rispetto alle fatture passive del fornitore Società_2; in secondo luogo, c'è una sistematica mancanza dei documenti di trasporto. In terzo luogo, si riscontra la mancata corrispondenza tra l'oggetto delle fatture passive e quelle attive, sia in termini di descrizione che di quantità.
Tanto travolge e supera ogni diversa ed ulteriore questione. Ne discende il rigetto dell'appello; spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 4.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA AN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 857/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Cessata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3 Difensore_5 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 C/o Studio Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020202125/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020202125/2022 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 CONTRIBUTI INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203320/2022 PE-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 CONTRIBUTI INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E010203324/2022 PE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
illustrano i rispettivi atti e si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Torino per l'anno di imposta 2016:
Avviso di accertamento n. T7E020202125/2022 nei confronti della società Ricorrente_3
s.n.c., con contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale "Società_2 " per complessivi euro 57.492,00, con conseguente recupero di maggiore IRAP (euro 2.749,00) e IVA (euro 12.139,00), oltre a sanzioni per euro 24.581,48. Avviso di accertamento n. T7E010203320/2022 nei confronti del sig. Ricorrente_1, socio al 50% della società, per imputazione per trasparenza del maggior reddito societario, con recupero di PE (euro
11.715,00), addizionali e contributi previdenziali, oltre a sanzioni per euro 17.221,95.
Avviso di accertamento n. T7E010203324/2022 nei confronti del sig. Ricorrente_2, socio al 50% della società, per analoga imputazione per trasparenza, con recupero di PE (euro 11.422,00), addizionali e contributi previdenziali, oltre a sanzioni per euro 16.668,45.
L'Amministrazione finanziaria rilevava che il fornitore diretto della società Ricorrente_3 (Società_2) e i suoi fornitori (Società_3, Società_5, Società_4) erano privi di struttura imprenditoriale idonea ed emettevano fatture per operazioni inesistenti.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati in primo grado;
la Corte di Giustizia Tributaria di Torino respingeva i ricorsi riuniti, preliminarmente rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, riconoscendo che l'art. 2495 cod. civ. in combinato con l'art. 28, comma 4, d.lgs. n.
175/2014 consente alla società cessata di mantenere la capacità processuale per cinque anni dalla cancellazione;
e nel merito confermando la legittimità degli accertamenti, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito elementi indiziari sufficienti circa l'inesistenza delle operazioni e che i contribuenti non avessero assolto l'onere della prova contraria.
La sentenza viene impugnata dagli odierni appellanti sulla base di tre motivi: 1) Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, perché fondati su documentazione non allegata né riprodotta nei contenuti essenziali, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. In tale prospettazione la motivazione per relationem sarebbe illegittima poiché riferita a controlli e documentazione relativi a soggetti terzi (Società_2, Società_3, Società_5, Società_4) non accessibili alla società Ricorrente_3; 2) Difetto di prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, essendosi limitata l'Amministrazione
a presentare elementi meramente indiziari;
3) Piena prova contraria dell'effettiva esistenza delle prestazioni, richiamando gli appellanti le fatture, i documenti di trasporto, gli estratti conto, le riconciliazioni con le vendite ai clienti finali), che dimostrerebbero che si trattava di lavorazioni industriali realmente eseguite su materiali meccanici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, relativo al presunto vizio di motivazione per relationem, appare infondato. La
Cassazione ha più volte osservato che "In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto” (Cass. 30.10.2019 n. 27800). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, gli avvisi di accertamento non si limitano a richiamare atti non noti al contribuente, ma espongono estensivamente il contenuto di tutti i controlli svolti a monte della società accertata, così mettendo i contribuenti in condizione di conoscere tutte le contestazioni sollevate.
Quanto al secondo e al terzo motivo di appello - che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando sotto i rispettivi versanti la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti - va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi - è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass. 16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
Nel caso di specie, a fronte delle chiare, univoche e concordanti risultanze degli atti di indagine, la valutazione di inesistenza delle operazioni non viene minimamente scalfita dalla documentazione prodotta dai contribuenti, che evidenzia invece plurime e significative anomalie. In primo luogo, si riscontrano inversioni temporali: in diversi casi le fatture attive della società Ricorrente_3 risultano di data antecedente rispetto alle fatture passive del fornitore Società_2; in secondo luogo, c'è una sistematica mancanza dei documenti di trasporto. In terzo luogo, si riscontra la mancata corrispondenza tra l'oggetto delle fatture passive e quelle attive, sia in termini di descrizione che di quantità.
Tanto travolge e supera ogni diversa ed ulteriore questione. Ne discende il rigetto dell'appello; spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 4.000,00.