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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) il 14.01.1960, residente in Ancarano alla Gran Sasso snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fioravanti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Castorano, via G. Marconi n°87, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' in carica “pro-tempore, rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
INAIL per l'Abruzzo
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022 e ritualmente notificato, – Parte_1 premesso di aver lavorato, a partire dal 2005, come O.S.S. in diverse strutture sanitarie, svolgendo mansioni implicanti sovraccarico degli arti superiori e della schiena - ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte, in relazione alle quali l' , in sede amministrativa, aveva CP_1 negato la sussistenza del nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e le malattie denunciate. La medesima ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare: che le patologie descritte in narrativa hanno dato luogo a malattie professionali in quanto eziologicamente riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa tipica del lavoratore nel proprio ambiente lavorativo e in conseguenza delle suddette malattie la ricorrente ha riportato i seguenti gradi di menomazione dell'integrità psico-fisica:
> Posizione n. 516267498 del 4.7.2019 - patologia: “discopatia erniaria plurimetamerica rachide lombare con sofferenza radicolare cronica S1 bilaterale, strumentalmente accertata Grado: 12%;
> Posizione n. 517871296 dell'8.7.2020 - patologia:“lesione bilaterale della cuffia dei rotatori operata a sx, a notevole impegno articolare e funzionale” Grado: 8%+10%;
> Posizione n. 517871300 del 9.7.2020 - patologia: “esiti di neurolisi dell'ulnare dx al gomito” Grado: 6%;
> Posizione n. 517871301 del 9.7.2020 - patologia: “STC bilaterale, operata a dx”
Grado: 7% o nel grado maggiore o minore che verrà accertato nella CTU espletanda in corso di causa e così complessivamente nella misura del 43% o in quella, maggiore o minore, che verrà accertata nella espletanda CTU;
b) Conseguentemente ed in ogni caso, CONDANNARE l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la prestazione economica nella misura di legge corrispondente ai postumi indennizzabili che saranno accertati complessivamente in corso di causa sulla persona della ricorrente, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata alla dott.ssa La Persona_2
Pag. 2 di 7 causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato nei limiti che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
Pag. 3 di 7 2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di operatrice socio- sanitaria, con conseguente necessità di sollevare i pazienti allettati nell'ambito dell'assistenza e dell'igiene personale, di spostarli su carrozzine e/o barelle per il successivo trasporto in altri reparti o ambulatori;
la ricorrente si occupava inoltre del riordino dei letti, della sistemazione delle flebo, della movimentazione dei sacchi di biancheria e della sistemazione dei medicinali.
A fronte di ciò, la ricorrente, nel corso di un anno, tra luglio 2019 e luglio 2020, ha inoltrato quattro denunce di malattie professionali all' di Teramo per le seguenti CP_1 patologie: “ernia discale lombare”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale”.
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto evidenziato che l'analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all' permette di confermare CP_1 che, tra le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, vi sono anche i lavori svolti dal personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta la movimentazione assistita dei pazienti. La CTU ha poi specificato che, in assenza di parametri in base ai quali stabilire l'efficacia lesiva qualitativa e quantitativa del fattore di rischio implicato nella genesi della malattia, assumono rilievo la durata e la continuità dell'esposizione, nonché la congruità dell'aspetto clinico della patologia denunciata con il rischio lavorativo.
Nel caso di specie, ad avviso della CTU, “è alquanto probabile che l'ernia L4-L5 riconosca una eziologia professionale in quanto la stessa ha svolto l'attività di operatore sociosanitario (OSS) dal 2004 al 2020 presso residenze sanitarie assistite e presso reparti ospedalieri. I principali compiti dell'OSS prevedono il supporto ai pazienti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti nella deambulazione, nell'igiene personale, nella vestizione, nei passaggi posturali, tutte attività comportanti la movimentazione manuale e l'assunzione di posture incongrue. L'OSS, inoltre, provvede allo smaltimento dei rifiuti, al rifacimento letti, al rifornimento di materiale sanitario dalla farmacia e di materiale di vario genere dal magazzino. La movimentazione manuale carichi, pertanto, per tale categoria di lavoratori, avviene in modo non occasionale ma abituale. Nella flessione del tronco in avanti, movimento
Pag. 4 di 7 compiuto, per esempio, nella mobilizzazione dei pazienti allettati, si verifica spesso il piegamento della parte inferiore della colonna vertebrale, ovvero la zona lombare. Il peso del dorso piegato in avanti causa notevoli tensioni ai dischi lombari: il 95% di tutti i danni ai dischi si concentrano infatti sugli ultimi tre dischi lombari. Concorrono
a rendere particolarmente gravosa la mobilizzazione dei pazienti anche altri fattori, come la distanza orizzontale dal tronco e la torsione del busto”.
Sempre con riguardo all'ernia discale lombare, la CTU conclude che: “Orienta, pertanto, verso una patologia di origine professionale anche l'aspetto clinico della patologia che deve essere congruo con il fattore di rischio lavorativo in quanto
l'esposizione ad un determinato rischio di origine professionale deve costituire un fattore causale necessario senza il quale l'evento patologico non avrebbe potuto determinarsi. Dalla risonanza magnetica a carico del rachide lombare effettuata in data 20/06/2019, infatti, si evince che la ricorrente è affetta da protrusione discale L2-
L3 e accenno ad ernia L4-L5.
Non si riscontrano, inoltre, patologie preesistenti congenite o acquisite (…) Tenuto conto dell'attuale sfumata ripercussione funzionale, del referto della RMN del
20/06/2019 (Accenno ad ernia mediana paramediana sinistra del disco intersomatico
L4-L5) e del referto dell'elettromiografia del 23/06/2020 (sofferenza radicolare cronica
S1 bilaterale), in base alla Tabella allegata al decreto legislativo n. 38 del 2000, si ritiene congruo un danno biologico pari al 7 % (sette) a decorrere dalla data della domanda amministrativa (04/07/2019).” (cfr. relazione peritale in atti).
Con riguardo alle altre malattie denunciate (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso [o tendinite cuffia rotatori]”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale”), l'ausiliare del Giudice ha evidenziato che le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente non comportano abitualmente movimenti ripetitivi di presa e movimenti rapidi e ripetuti di flesso- estensione e prono-supinazione del gomito;
né, d'altra parte, sono emersi compiti lavorativi che richiedono movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano che giustificano l'insorgenza della sindrome del tunnel carpale. La CTU conclude quindi per l'assenza di correlazione, anche solo in termini di concausa, tra le patologie a carico dell'arto superiore e l'attività svolta dalla ricorrente.
Pag. 5 di 7 In definitiva, la ricorrente è risultata affetta da: “Protrusione discale L2-L3, ernia discale L4-L5, radicolopatia cronica S1 bilaterale. Tendinopatia sovraspinoso sinistro in esiti di intervento chirurgico di acromionplastica, tendinopatia sovraspinoso destro da conflitto sub-acromiale. Esiti di neurolisi del nervo ulnare destro al gomito. Esiti di neurolisi del nervo mediano destro al polso, sindrome del tunnel carpale sinistro”.
L'ernia discale lombare è risultata eziologicamente correlata all'attività lavorativa svolta, mentre patologie a carico degli arti superiori non sono risultate eziologicamente correlate alla predetta attività.
L'ernia lombare determina una menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente nella misura del 7%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (4/07/2019).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Non si condividono le censure mosse dalla parte ricorrente, avendo la consulente vagliato attentamente – escludendolo – la sussistenza del nesso causale tra le altre patologie denunziate e le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 7% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
4.07.2019. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere alla stessa ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018
n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria
[...] CP_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 7% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1
Pag. 6 di 7 del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Avv. Silvia Fioravanti dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) il 14.01.1960, residente in Ancarano alla Gran Sasso snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fioravanti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Castorano, via G. Marconi n°87, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' in carica “pro-tempore, rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
INAIL per l'Abruzzo
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022 e ritualmente notificato, – Parte_1 premesso di aver lavorato, a partire dal 2005, come O.S.S. in diverse strutture sanitarie, svolgendo mansioni implicanti sovraccarico degli arti superiori e della schiena - ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte, in relazione alle quali l' , in sede amministrativa, aveva CP_1 negato la sussistenza del nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e le malattie denunciate. La medesima ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare: che le patologie descritte in narrativa hanno dato luogo a malattie professionali in quanto eziologicamente riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa tipica del lavoratore nel proprio ambiente lavorativo e in conseguenza delle suddette malattie la ricorrente ha riportato i seguenti gradi di menomazione dell'integrità psico-fisica:
> Posizione n. 516267498 del 4.7.2019 - patologia: “discopatia erniaria plurimetamerica rachide lombare con sofferenza radicolare cronica S1 bilaterale, strumentalmente accertata Grado: 12%;
> Posizione n. 517871296 dell'8.7.2020 - patologia:“lesione bilaterale della cuffia dei rotatori operata a sx, a notevole impegno articolare e funzionale” Grado: 8%+10%;
> Posizione n. 517871300 del 9.7.2020 - patologia: “esiti di neurolisi dell'ulnare dx al gomito” Grado: 6%;
> Posizione n. 517871301 del 9.7.2020 - patologia: “STC bilaterale, operata a dx”
Grado: 7% o nel grado maggiore o minore che verrà accertato nella CTU espletanda in corso di causa e così complessivamente nella misura del 43% o in quella, maggiore o minore, che verrà accertata nella espletanda CTU;
b) Conseguentemente ed in ogni caso, CONDANNARE l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la prestazione economica nella misura di legge corrispondente ai postumi indennizzabili che saranno accertati complessivamente in corso di causa sulla persona della ricorrente, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata alla dott.ssa La Persona_2
Pag. 2 di 7 causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato nei limiti che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
Pag. 3 di 7 2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di operatrice socio- sanitaria, con conseguente necessità di sollevare i pazienti allettati nell'ambito dell'assistenza e dell'igiene personale, di spostarli su carrozzine e/o barelle per il successivo trasporto in altri reparti o ambulatori;
la ricorrente si occupava inoltre del riordino dei letti, della sistemazione delle flebo, della movimentazione dei sacchi di biancheria e della sistemazione dei medicinali.
A fronte di ciò, la ricorrente, nel corso di un anno, tra luglio 2019 e luglio 2020, ha inoltrato quattro denunce di malattie professionali all' di Teramo per le seguenti CP_1 patologie: “ernia discale lombare”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale”.
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto evidenziato che l'analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all' permette di confermare CP_1 che, tra le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, vi sono anche i lavori svolti dal personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta la movimentazione assistita dei pazienti. La CTU ha poi specificato che, in assenza di parametri in base ai quali stabilire l'efficacia lesiva qualitativa e quantitativa del fattore di rischio implicato nella genesi della malattia, assumono rilievo la durata e la continuità dell'esposizione, nonché la congruità dell'aspetto clinico della patologia denunciata con il rischio lavorativo.
Nel caso di specie, ad avviso della CTU, “è alquanto probabile che l'ernia L4-L5 riconosca una eziologia professionale in quanto la stessa ha svolto l'attività di operatore sociosanitario (OSS) dal 2004 al 2020 presso residenze sanitarie assistite e presso reparti ospedalieri. I principali compiti dell'OSS prevedono il supporto ai pazienti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti nella deambulazione, nell'igiene personale, nella vestizione, nei passaggi posturali, tutte attività comportanti la movimentazione manuale e l'assunzione di posture incongrue. L'OSS, inoltre, provvede allo smaltimento dei rifiuti, al rifacimento letti, al rifornimento di materiale sanitario dalla farmacia e di materiale di vario genere dal magazzino. La movimentazione manuale carichi, pertanto, per tale categoria di lavoratori, avviene in modo non occasionale ma abituale. Nella flessione del tronco in avanti, movimento
Pag. 4 di 7 compiuto, per esempio, nella mobilizzazione dei pazienti allettati, si verifica spesso il piegamento della parte inferiore della colonna vertebrale, ovvero la zona lombare. Il peso del dorso piegato in avanti causa notevoli tensioni ai dischi lombari: il 95% di tutti i danni ai dischi si concentrano infatti sugli ultimi tre dischi lombari. Concorrono
a rendere particolarmente gravosa la mobilizzazione dei pazienti anche altri fattori, come la distanza orizzontale dal tronco e la torsione del busto”.
Sempre con riguardo all'ernia discale lombare, la CTU conclude che: “Orienta, pertanto, verso una patologia di origine professionale anche l'aspetto clinico della patologia che deve essere congruo con il fattore di rischio lavorativo in quanto
l'esposizione ad un determinato rischio di origine professionale deve costituire un fattore causale necessario senza il quale l'evento patologico non avrebbe potuto determinarsi. Dalla risonanza magnetica a carico del rachide lombare effettuata in data 20/06/2019, infatti, si evince che la ricorrente è affetta da protrusione discale L2-
L3 e accenno ad ernia L4-L5.
Non si riscontrano, inoltre, patologie preesistenti congenite o acquisite (…) Tenuto conto dell'attuale sfumata ripercussione funzionale, del referto della RMN del
20/06/2019 (Accenno ad ernia mediana paramediana sinistra del disco intersomatico
L4-L5) e del referto dell'elettromiografia del 23/06/2020 (sofferenza radicolare cronica
S1 bilaterale), in base alla Tabella allegata al decreto legislativo n. 38 del 2000, si ritiene congruo un danno biologico pari al 7 % (sette) a decorrere dalla data della domanda amministrativa (04/07/2019).” (cfr. relazione peritale in atti).
Con riguardo alle altre malattie denunciate (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso [o tendinite cuffia rotatori]”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite”, “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale”), l'ausiliare del Giudice ha evidenziato che le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente non comportano abitualmente movimenti ripetitivi di presa e movimenti rapidi e ripetuti di flesso- estensione e prono-supinazione del gomito;
né, d'altra parte, sono emersi compiti lavorativi che richiedono movimenti ripetitivi del polso e di prensione della mano che giustificano l'insorgenza della sindrome del tunnel carpale. La CTU conclude quindi per l'assenza di correlazione, anche solo in termini di concausa, tra le patologie a carico dell'arto superiore e l'attività svolta dalla ricorrente.
Pag. 5 di 7 In definitiva, la ricorrente è risultata affetta da: “Protrusione discale L2-L3, ernia discale L4-L5, radicolopatia cronica S1 bilaterale. Tendinopatia sovraspinoso sinistro in esiti di intervento chirurgico di acromionplastica, tendinopatia sovraspinoso destro da conflitto sub-acromiale. Esiti di neurolisi del nervo ulnare destro al gomito. Esiti di neurolisi del nervo mediano destro al polso, sindrome del tunnel carpale sinistro”.
L'ernia discale lombare è risultata eziologicamente correlata all'attività lavorativa svolta, mentre patologie a carico degli arti superiori non sono risultate eziologicamente correlate alla predetta attività.
L'ernia lombare determina una menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente nella misura del 7%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (4/07/2019).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Non si condividono le censure mosse dalla parte ricorrente, avendo la consulente vagliato attentamente – escludendolo – la sussistenza del nesso causale tra le altre patologie denunziate e le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 7% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
4.07.2019. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere alla stessa ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018
n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria
[...] CP_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 7% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1
Pag. 6 di 7 del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Avv. Silvia Fioravanti dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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