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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3435/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 18/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FAVARO SABRINA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. FILIPPO PIERPAOLO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
La IGnora e il IGnor contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
1 concordatario in Cursi (LE) in data 16.06.2007 e dalla loro unione nascevano rispettivamente il 16.12.2010 e il 25.07.2014 . Persona_1 Persona_2
Le parti comparivano avanti il Presidente del Tribunale di Treviso e si separavano consensualmente con decreto di omologa emesso il 31.03.2022, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale con tutti gli annessi e gli arredi viene assegnata alla IG.ra , affinché vi Parte_1
abiti con i figli. Il IG. provvederà ad asportare definitivamente i propri effetti personali e quanto CP_1
di sua proprietà, come già concordato con la moglie, non appena troverà idonea sistemazione abitativa,
essendosi momentaneamente trasferito a far data dal 13 giugno 2022 presso un alloggio messo a
disposizione della caserma ove presta servizio;
3) I coniugi si impegnano reciprocamente e ciascuno per quanto di propria competenza ad espletare tutti
gli incombenti necessari affinché tutte utenze domestiche vengano volturate in favore della IG.ra
[...]
e ciò a far data dall'01/07/2022; Pt_1
4) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente
presso la madre;
i genitori concorderanno il progetto educativo e formativo futuro dei figli e collaboreranno
per la sua attuazione.
I figli minori potranno pernottare presso il padre non appena sarà da quest'ultimo rinvenuta idonea
sistemazione abitativa alle modalità di cui al punto seguente;
5) il padre, potrà tenere con sé i figli con le seguenti tempistiche, ferma la possibilità di concordare con la
madre diversi giorni e orari, con congruo anticipo, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi
e gli impegni scolastici dei figli:
a. un week-end ogni due settimane, dalle 9.00 del sabato mattina alle 21.00 della domenica sera;
b. Nella settimana in cui il padre non fruirà del weekend di sua pertinenza potrà stare con i figli un giorno
alla settimana da concordarsi con la IG.ra con pernotto (indicativamente il mercoledi). Nella Pt_1
settimana di competenza del weekend il padre potrà stare con i figli un pomeriggio alla settimana senza
2 pernotto, da concordarsi parimenti con la IG.ra ; Pt_1
c. I figli per quanto possibile, trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, che
avranno cura di organizzarsi al fine di assicurare la loro presenza ad eventuali festeggiamenti;
in occasione
del compleanno di ciascun genitore, ognuno dei due terrà i figli con sé dalla fine della scuola sino alla sera
dopo cena;
d. Recuperi: eventuali recuperi e scambi di giornata di turno di responsabilità tra i genitori saranno possibili
in caso di impedimento da parte del genitore interessato o in caso di malattia dei figli, previa
comunicazione anticipata il prima possibile;
il recupero del fine settimana o della giornata infrasettimanale
ove possibile avverrà nella settimana in corso, ovvero nella settimana immediatamente successiva a quella
per cui si è richiesto lo scambio e non altererà la cadenza alternata già avviata;
e. 15 giorni, consecutivi o anche non consecutivi in caso di assoluta impossibilità, nel periodo estivo da
concordarsi appena possibile, secondo le necessità lavorative dei genitori. In caso di impossibilità di
accordo condiviso, negli anni pari deciderà il periodo la IG.ra negli anni dispari deciderà il periodo il Pt_1
IG. ; CP_1
f. durante le vacanze di Natale e quelle pasquali: indicativamente una settimana a Natale e la metà dei
giorni festivi a Pasqua, alternando le festività (Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) di anno
in anno. In caso di disaccordo sulla distribuzione delle festività, sarà data preferenza di decisione alla madre
negli anni pari e al padre negli anni dispari.
g. Sarà cura del padre prelevare i minori dall'abitazione e riportarli al termine delle visite. L'accesso
all'abitazione famigliare da parte del IG. sarà possibile previa autorizzazione della IG.ra . CP_1 Pt_1
6) In ogni caso i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo qualsiasi informazione
riguardante i figli minori che avessero appreso da colloqui individuali con gli insegnanti o da visite mediche
a cui l'altro/a non avesse partecipato nonché avranno premura di comunicare tutti gli spostamenti che
comportino allontanamento o pernottamento al di fuori dell'ambito di residenza con indicazione del luogo
di destinazione;
3 7) Entrambi i genitori garantiscono la puntualità ed il rispetto di quanto concordato ed in caso di eccezionali
disguidi si impegnano ad avvisare l'altro genitore tramite tempestiva comunicazione;
8) A partire dal mese di giugno 2022, il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 550,00 (pari a € 275,00 per figlio) aggiornabile
annualmente in base agli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Treviso vigente. Tali somme verranno versate entro il giorno 28 di ogni mese a mezzo bonifico
bancario alle coordinate che la IG.ra comunicherà al marito;
Pt_1
9) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito da parte dei coniugi nella misura
del 50% ciascuno. L'indennità a favore del figlio sarà percepita nella misura del 100% da parte della Per_1
IG.ra che avrà cura di destinare tale importo per gli esclusivi bisogni del figlio e avrà Parte_1 Per_1
cura di rendere edotto il IG. delle modalità di impiego di tale somma;
CP_1
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido
per l'espatrio per sé e per i figli;
11) I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra
questione di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra se non il rispetto di
quanto statuito col presente atto;
12) L'autovettura modello “Fiat Cinquecento” numero di targa DZ622TZ numero di telaio A013211BL09
carta di circolazione in proprietà al IG. viene trasferita, senza particolare Numero_1 Controparte_1
corrispettivo al fine di definire le questioni patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale, alla IG.ra
, la quale si farà carico a proprio onere e spese dell'espletamento delle relative pratiche per Parte_1
intestarsene la proprietà e per la relativa intestazione dell'assicurazione e del bollo. A tal fine chiede sin
d'ora di beneficiare delle esenzioni di legge. Il IG. presta il proprio consenso fin d'ora CP_1
all'espletamento di ogni formalità.
13) Le parti danno atto di aver già provveduto a dividere i risparmi in comune e di non avere reciproci
debiti-crediti.
4 Spese di lite del presente giudizio compensate tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'incarico ai Servizi Sociali di
Dosson di Casier affinché individuassero la migliore modalità di affidamento dei minori e,
in particolare, modalità e tempi di visita dei figli con il padre nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 800,00 (400,00 a figlio).
Riferiva altresì la IGnora che il convenuto aveva sempre avuto un carattere Pt_1
irascibile, squalificante verso di lei e dei figli attraverso condotte di aggressività verbale e che era dipendente dall'uso di sostanze alcoliche.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando quando dedotto da parte ricorrente e chiedendo la conferma delle condizioni stabilite in sede separativa.
All'udienza del 12.11.2024 il giudice relatore invitava le parti ad intraprendere un percorso di facilitazione con il dott. ; incaricava i Servizi Sociali a relazionare sul Persona_3
nucleo famigliare ed infine invitava il IGnor ad effettuare accessi presso il Serd. CP_1
Alla successiva udienza del 15.07.2025 le parti, su proposta del giudice, raggiungevano il seguente accordo qui di seguito riportato:
“1) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma CP_1 Pt_1
mensile di € 400,00 (pari a € 200,00 per figlio) aggiornabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al
60% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Treviso vigente. Tali somme verranno
versate entro il giorno 28 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la IG.ra Pt_1
comunicherà al marito.
2) L'assegno unico per i figli minori sarà percepito integralmente da parte della IG.ra . Parte_1
L'indennità a favore del figlio sarà percepita nella misura del 100% da parte della IG.ra Per_1 [...]
che avrà cura di destinare tale importo per gli esclusivi bisogni del figlio e avrà cura di Pt_1 Per_1
rendere edotto il IG. delle modalità di impiego di tale somma. CP_1
5 3) Si confermano le restanti condizioni previste con la separazione ad eccezione di quelle che non
presentano profili di attualità;
4) Si confermano le indicazioni stabilite dal facilitatore in punto di regolamentazione e concordate dalle
parti.
5) Dispone un monitoraggio per la durata di un anno da parte dei Servizi Sociali territorialmente
competenti su Casier.
6) Spese di lite compensate”.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2007 da e , trascritto al n. 18, Parte 2, Serie B, Uff. 1, Parte_1 Controparte_1
Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASIER alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale con tutti gli annessi e gli arredi resta assegnata alla IG.ra
[...]
, affinché vi abiti con i figli. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_1
nonché utenze relative come per legge.
2) i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori concorderanno il progetto educativo e formativo
6 futuro dei figli e collaboreranno per la sua attuazione.
3) Il padre, potrà tenere con sé i figli con le seguenti tempistiche, ferma la possibilità di concordare con la madre diversi giorni e orari, con congruo anticipo, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e gli impegni scolastici dei figli:
a. un week-end ogni due settimane, dalle 9.00 del sabato mattina alle 21.00 della domenica sera;
b. Nella settimana in cui il padre non fruirà del weekend di sua pertinenza potrà stare con i figli un giorno alla settimana da concordarsi con la IG.ra con pernotto Pt_1
(indicativamente il mercoledì). Nella settimana di competenza del weekend il padre potrà
stare con i figli un pomeriggio alla settimana senza pernotto, da concordarsi parimenti con la IG.ra ; Pt_1
c. I figli per quanto possibile, trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, che avranno cura di organizzarsi al fine di assicurare la loro presenza ad eventuali festeggiamenti;
in occasione del compleanno di ciascun genitore, ognuno dei due terrà i figli con sé dalla fine della scuola sino alla sera dopo cena;
d. Recuperi: eventuali recuperi e scambi di giornata di turno di responsabilità tra i genitori saranno possibili in caso di impedimento da parte del genitore interessato o in caso di malattia dei figli, previa comunicazione anticipata il prima possibile;
il recupero del fine settimana o della giornata infrasettimanale ove possibile avverrà nella settimana in corso,
ovvero nella settimana immediatamente successiva a quella per cui si è richiesto lo scambio e non altererà la cadenza alternata già avviata;
e. 15 giorni, consecutivi o anche non consecutivi in caso di assoluta impossibilità, nel periodo estivo da concordarsi appena possibile, secondo le necessità lavorative dei genitori. In caso di impossibilità di accordo condiviso, negli anni pari deciderà il periodo la IG.ra negli anni dispari deciderà il periodo il IG. ; Pt_1 CP_1
7 f. durante le vacanze di Natale e quelle pasquali: indicativamente una settimana a Natale
e la metà dei giorni festivi a Pasqua, alternando le festività (Natale e Capodanno, Pasqua
e Lunedì dell'Angelo) di anno in anno. In caso di disaccordo sulla distribuzione delle festività, sarà data preferenza di decisione alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
g. Sarà cura del padre prelevare i minori dall'abitazione e riportarli al termine delle visite.
L'accesso all'abitazione famigliare da parte del IG. sarà possibile previa CP_1
autorizzazione della IG.ra . Pt_1
In ogni caso i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo qualsiasi informazione riguardante i figli minori che avessero appreso da colloqui individuali con gli insegnanti o da visite mediche a cui l'altro/a non avesse partecipato nonché avranno premura di comunicare tutti gli spostamenti che comportino allontanamento o pernottamento al di fuori dell'ambito di residenza con indicazione del luogo di destinazione;
Entrambi i genitori garantiscono la puntualità ed il rispetto di quanto concordato ed in caso di eccezionali disguidi si impegnano ad avvisare l'altro genitore tramite tempestiva comunicazione;
3) Conferma le indicazioni concordate dalle parti nell'incontro del 05.02.2025 e del
30.04.2025 in sede di facilitazione da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
4)Dispone un monitoraggio per la durata di un anno da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti su Casier che relazioneranno al giudice preposto alla
vigilanza ogni 6 mesi.
5) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento ordinario CP_1 Pt_1
dei figli, la somma mensile di € 400,00 (pari a € 200,00 per figlio) aggiornabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il
8 protocollo del Tribunale di Treviso vigente. Tali somme verranno versate entro il giorno
28 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la IG.ra Pt_1
comunicherà al marito;
6) Si dà atto che l'assegno unico ed universale per i figli minori sarà percepito integralmente dalla IGnora;
Pt_1
L'indennità a favore del figlio sarà percepita nella misura del 100% da parte della Per_1
IG.ra che avrà cura di destinare tale importo per gli esclusivi bisogni del Parte_1
figlio e avrà cura di rendere edotto il IG. delle modalità di impiego di tale Per_1 CP_1
somma;
7) Si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli;
8) Spese di lite del presente giudizio compensate tra le parti e spese della facilitazione come già liquidate nella misura di metà ciascuno.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti su Casier (TV).
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 15/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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