Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 24.06.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) al n. 7 parte II serie A anno 2017;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 20.11.2024 appaiano conformi alla legge, non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indicano compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza Per_1 Per_2 presso la madre;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
4) Ex art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà nel reperire il soggetto;
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Pt_2 Per_1 Per_2 alterni i minori potranno frequentare il padre dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, quando il Sig.
Pt_2 si occuperà degli spostamenti dei figli verso l'istituto scolastico;
b) durante la settimana, il padre terrà con sé i due giorni, rispettivamente il mercoledì ed il giovedì, da dopo la scuola quando il Sig. si recherà a prenderli, fino
Pt_2 al mattino successivo, quando il padre riaccompagnerà i minori presso l'istituto scolastico;
c) inoltre, a fronte dell'impiego lavorativo su turni della madre, il padre terrà con sé i figli minori qualora ella debba recarsi a lavoro, previa comunicazione al Sig. dei turni lavorativi non appena ricevuti dalla Sig.ra in modo da prestare allo stesso
Pt_2 Pt_1 un congruo preavviso;
d) per quanto attiene alle vacanze natalizie i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre (comprendendo il Natale), mentre l'anno successivo e trascorreranno Per_1 Per_2 con il Sig. gli ultimi giorni delle vacanze scolastiche dal 30 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno);
Pt_2
e) durante anze scolastiche pasquali i minori trascorreranno, invece, presso il padre tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); f) durante le vacanze estive, infine, e trascorreranno presso il padre Per_1 Per_2 complessivamente 3 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il diritto di visita del padre potrà trovare modificazione tenendo conto degli interessi, della crescita e delle volontà espresse dai minori.
6) La casa coniugale di proprietà della Sig.ra verrà assegnata alla stessa, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, Pt_1 dandosi atto che il Sig. provvederà a re i propri effetti personali trasferendosi in una nuova abitazione Pt_2 entro il 01 ottobre 2024;
7) a fronte dei paritari tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di e ognuno provvedendo a soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di sé; Per_1 Per_2
8) le spese per il mantenimento straordinario della prole saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
9) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
10) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico pendente tra di loro e che nulla, dunque, sarà reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti;
11) le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia per i professionisti al vincolo di solidarietà professionale.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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