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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2362/2019, posta in decisione in data 6.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 11/09/1944, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv.
ET AM e con elezione di domicilio in vn Bagheria, via B. Mattarella n.
20 presso lo studio dello stesso avvocato
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RV AR e dall'Avv. SCOZZARI GIOVANNI ) C.F._3
VIA GIOSUE' CARDUCCI N.2 90141 PALERMO;
(C.F. ), e per essa e per essa Parte_3 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI SCOZZARI.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Termini Imerese, e Parte_1 Parte_2
citavano Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avanti al Tribunale di
[...]
Palermo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/13 ed esponendo all'uopo: che il decreto ingiuntivo era stato loro notificato in quanto fideiussori della società fallita unitamente al socio accomandatario , Parte_4 Controparte_4
giusta sentenza n. 55/13 del Tribunale di Palermo;
che l'importo ingiunto – pari a complessivi € 234.309,96 – era quello del debito, al 31.12.12, relativo ai mutui rimasti insoluti (€ 94.103,83 dal contratto di finanziamento a termine CP_5
del 04.04.2011, € 141.206,13 in dipendenza del contratto di finanziamento a medio- lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 01.03.2011); che i contratti in questione erano privi di una causa in concreto poiché stipulati al solo fine di ripianare passività inesistenti, perché frutto dell'addebito sul conto corrente del debitore principale (n. 40868.04) di commissioni, spese e interessi mai pattuiti o comunque frutto dell'applicazione di clausole nulle per indeterminatezza, violazione del divieto di anatocismo e comunque tali da determinare il superamento dei tassi
2 soglia;
di agire in riconvenzionale, per la ripetizione dell'indebito chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della banca al pagamento delle somme risultanti a credito e in subordine la riduzione dell'importo ingiunto previa compensazione.
Si costituiva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto, rappresentando al contempo di avere ottenuto nelle more il pagamento dell'80% dell'insoluto dal fondo di garanzia ex lege 662/92 della Controparte_6
e, conseguentemente, riducendo la domanda di condanna nel limite di € 46.777,72, oltre accessori come ingiunti.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 2628 del 28.5.2019, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, revocando il decreto ingiuntivo e condannando i fideiussori al pagamento della minor somma pari ad € 5.205,17.
In motivazione, il primo Giudice riteneva valide le fideiussioni rilasciate dagli opponenti. Quanto ai rapporti di mutuo, accertava la conformità al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB del piano di ammortamento alla francese, ritenendo peraltro che non violasse il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. In merito all'usura, fatto un inquadramento generale dei termini del problema in punto di diritto, rilevava che la verifica relativa all'usurarietà doveva essere condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, non includendo nel calcolo la penale di estinzione anticipata. Escludeva, invece, ogni rilevanza all'usura sopravvenuta, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. Per il caso di specie, facendo proprie le conclusioni del CTU, accertava la correttezza dei tassi pattuiti nei contratti. Infine, qualificava come infondata la doglianza volta a far valere la nullità, per difetto di causa in concreto, dei due mutui, considerando che i saldi dei rapporti di conto corrente intestati a alla data di sottoscrizione dei due mutui in questione, Parte_4
3 pur essendo in valore assoluto inferiori a quelli risultanti dai saldi banca e agli importi finanziati, erano ampiamente negativi, tali dunque da escludere il vizio denunciato. Infine, quanto al rapporto di conto corrente, chiariti i principi dell'onere della prova, facendo proprie le conclusioni del consulente, rilevava che il contratto di conto corrente intestato a , risalente al 1990, individuava di tasso di Parte_1
interesse facendo riferimento all' “uso piazza” mentre il rapporto, dal 24.9.04, risultava regolato da un contratto di apertura di credito con condizioni determinate, ad eccezione della cms. Pertanto, escludeva le poste illegittime e, effettuato il ricalcolo, accertava che il credito residuo della banca nei confronti degli opponenti ammontava ad € 5.205,17, avendo detratto l'importo già dal fondo di garanzia ex lege 662/92 della . Controparte_6
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1
. Si costituiva ritualmente quale cessionaria Parte_2 Parte_3
del credito, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 5.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni rilasciate dagli stessi. Argomentano che debbano essere dichiarate nulle in quanto contenenti clausole conformi a quelle ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia.
Le censure sono infondate. Va in primo luogo rilevato che lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003, come dallo stesso appellante addotto;
il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca
d'Italia è del 2 maggio 2005 (n. 55), mentre le fideiussioni prestate risalgono al 2011
(cfr. allegati fascicolo monitorio della Banca).
Va allora ricordato che secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità “In tanto una fideiussione conclusa a valle di intese illecitamente anticoncorrenziali può dichiararsi (parzialmente) nulla, in quanto si accerti che detta
4 fideiussione riproduca clausole proprie dello schema costituente l'intesa anticoncorrenziale vietata, e salvo che non sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. Ordinanza n.
34418 del 23 novembre 2022, in motivazione); da tanto deriva, ai fini della pronuncia della nullità (parziale) della fideiussione impugnata, la necessità che il Giudice proceda a una preliminare verifica della corrispondenza di (talune) clausole del contratto impugnato con quelle contenute nello schema generale costituente l'intesa vietata, nonché alla successiva verifica dell'esistenza di una volontà delle parti intesa alla conservazione della validità del negozio privo delle clausole nulle;
si tratta, all'evidenza, di un accertamento di nullità che presuppone tanto una verifica documentale estesa all'esame comparativo del contenuti del contratto di fideiussione impugnato e dello schema generale costituente l'intesa vietata, quanto l'esame del complessivo comportamento negoziale delle parti, al fine di desumerne (o di escludere) l'effettivo ricorso di una volontà contraria al riconoscimento della nullità parziale: verifiche ed esami pacificamente eseguibili d'ufficio, in sede di legittimità, nei soli casi in cui non sia necessario l'esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto
(…).Cass. 8.8.2023, n. 24198.
Nella specie, posto che comunque la delibera n. 55/2005 della Banca d'Italia è stata prodotta dalla Banca appellata, , non è stato mai prodotto ritualmente e tempestivamente nel giudizio di primo grado, il c.d. schema ABI che, secondo la
Banca d'Italia, giusta il provvedimento n. 55/2005, è in contrasto, in alcuni articoli, con la normativa che vieta intese anticoncorrenziali (art. 2 comma 2 lett. a L: 287/90), generando la nullità parziale evocata dalla Suprema Corte (e tutto questo non considerando che la statuizione della Banca d'Italia riguarderebbe le fideiussioni omnibus, mentre quelle oggetto del presente giudizio sono specifiche, accedendo e riguardando solo le obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento a medio- lungo termine qui richiamati).
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo
5 negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Conseguentemente, tale motivo va disatteso.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto validi i mutui che hanno dato origine al debito azionato.
Deducono, in particolare, che i mutui evocati in questo giudizio sarebbero fittizi, in quanto non sarebbero serviti a concedere liquidità alla società, ma a ripianarne la situazione debitoria che la stessa aveva con la banca mutuante.
Le censure sono infondate. In punto di diritto, giova premettere che nel contratto di mutuo la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Non ricorre propriamente, nella specie un “mutuo di scopo” poiché non è evocata una finalità specifica per la quale viene erogato il denaro, poiché entrambi i contratti enunciano che il finanziamento è destinato a
6 “liquidità”, che è esattamente la causa del mutuo. Sicché i mutui non sono fittizi, hanno comunque assicurato la liquidità richiesta dalla mutuataria, e non ricorre alcun profilo di nullità degli stessi, certo non sotto il profilo della causa;
gli importi vanno, quindi, restituiti, come è obbligo del mutuatario e dei fideiussori. Sebbene ripulito di importi per addebiti non legittimi, il conto corrente per il cui ripianamento, secondo gli appellanti sarebbe stato erogato il mutuo, serba un saldo passivo, seppure inferiore a quello originariamente calcolato dalla banca;
sicché, la liquidità per una parte ha svolto la sua utilità.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale -da ultimo- le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto della legittimità del c.d. mutuo solutorio, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841 del 5.3.2025).
Per tali ragioni, i contratti di mutuo oggetto di causa devono ritenersi validi, così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi tra l'altro ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
L'appello va pertanto disatteso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
7 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di oggi avverso la sentenza n. 2628/2019 CP_7 Parte_3
pronunziata in data 28.5.2019 dal Tribunale di Palermo;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 9.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2362/2019, posta in decisione in data 6.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 11/09/1944, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv.
ET AM e con elezione di domicilio in vn Bagheria, via B. Mattarella n.
20 presso lo studio dello stesso avvocato
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RV AR e dall'Avv. SCOZZARI GIOVANNI ) C.F._3
VIA GIOSUE' CARDUCCI N.2 90141 PALERMO;
(C.F. ), e per essa e per essa Parte_3 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI SCOZZARI.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Termini Imerese, e Parte_1 Parte_2
citavano Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avanti al Tribunale di
[...]
Palermo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/13 ed esponendo all'uopo: che il decreto ingiuntivo era stato loro notificato in quanto fideiussori della società fallita unitamente al socio accomandatario , Parte_4 Controparte_4
giusta sentenza n. 55/13 del Tribunale di Palermo;
che l'importo ingiunto – pari a complessivi € 234.309,96 – era quello del debito, al 31.12.12, relativo ai mutui rimasti insoluti (€ 94.103,83 dal contratto di finanziamento a termine CP_5
del 04.04.2011, € 141.206,13 in dipendenza del contratto di finanziamento a medio- lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 01.03.2011); che i contratti in questione erano privi di una causa in concreto poiché stipulati al solo fine di ripianare passività inesistenti, perché frutto dell'addebito sul conto corrente del debitore principale (n. 40868.04) di commissioni, spese e interessi mai pattuiti o comunque frutto dell'applicazione di clausole nulle per indeterminatezza, violazione del divieto di anatocismo e comunque tali da determinare il superamento dei tassi
2 soglia;
di agire in riconvenzionale, per la ripetizione dell'indebito chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della banca al pagamento delle somme risultanti a credito e in subordine la riduzione dell'importo ingiunto previa compensazione.
Si costituiva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto, rappresentando al contempo di avere ottenuto nelle more il pagamento dell'80% dell'insoluto dal fondo di garanzia ex lege 662/92 della Controparte_6
e, conseguentemente, riducendo la domanda di condanna nel limite di € 46.777,72, oltre accessori come ingiunti.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 2628 del 28.5.2019, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, revocando il decreto ingiuntivo e condannando i fideiussori al pagamento della minor somma pari ad € 5.205,17.
In motivazione, il primo Giudice riteneva valide le fideiussioni rilasciate dagli opponenti. Quanto ai rapporti di mutuo, accertava la conformità al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB del piano di ammortamento alla francese, ritenendo peraltro che non violasse il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. In merito all'usura, fatto un inquadramento generale dei termini del problema in punto di diritto, rilevava che la verifica relativa all'usurarietà doveva essere condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, non includendo nel calcolo la penale di estinzione anticipata. Escludeva, invece, ogni rilevanza all'usura sopravvenuta, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. Per il caso di specie, facendo proprie le conclusioni del CTU, accertava la correttezza dei tassi pattuiti nei contratti. Infine, qualificava come infondata la doglianza volta a far valere la nullità, per difetto di causa in concreto, dei due mutui, considerando che i saldi dei rapporti di conto corrente intestati a alla data di sottoscrizione dei due mutui in questione, Parte_4
3 pur essendo in valore assoluto inferiori a quelli risultanti dai saldi banca e agli importi finanziati, erano ampiamente negativi, tali dunque da escludere il vizio denunciato. Infine, quanto al rapporto di conto corrente, chiariti i principi dell'onere della prova, facendo proprie le conclusioni del consulente, rilevava che il contratto di conto corrente intestato a , risalente al 1990, individuava di tasso di Parte_1
interesse facendo riferimento all' “uso piazza” mentre il rapporto, dal 24.9.04, risultava regolato da un contratto di apertura di credito con condizioni determinate, ad eccezione della cms. Pertanto, escludeva le poste illegittime e, effettuato il ricalcolo, accertava che il credito residuo della banca nei confronti degli opponenti ammontava ad € 5.205,17, avendo detratto l'importo già dal fondo di garanzia ex lege 662/92 della . Controparte_6
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1
. Si costituiva ritualmente quale cessionaria Parte_2 Parte_3
del credito, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 5.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni rilasciate dagli stessi. Argomentano che debbano essere dichiarate nulle in quanto contenenti clausole conformi a quelle ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia.
Le censure sono infondate. Va in primo luogo rilevato che lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003, come dallo stesso appellante addotto;
il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca
d'Italia è del 2 maggio 2005 (n. 55), mentre le fideiussioni prestate risalgono al 2011
(cfr. allegati fascicolo monitorio della Banca).
Va allora ricordato che secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità “In tanto una fideiussione conclusa a valle di intese illecitamente anticoncorrenziali può dichiararsi (parzialmente) nulla, in quanto si accerti che detta
4 fideiussione riproduca clausole proprie dello schema costituente l'intesa anticoncorrenziale vietata, e salvo che non sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. Ordinanza n.
34418 del 23 novembre 2022, in motivazione); da tanto deriva, ai fini della pronuncia della nullità (parziale) della fideiussione impugnata, la necessità che il Giudice proceda a una preliminare verifica della corrispondenza di (talune) clausole del contratto impugnato con quelle contenute nello schema generale costituente l'intesa vietata, nonché alla successiva verifica dell'esistenza di una volontà delle parti intesa alla conservazione della validità del negozio privo delle clausole nulle;
si tratta, all'evidenza, di un accertamento di nullità che presuppone tanto una verifica documentale estesa all'esame comparativo del contenuti del contratto di fideiussione impugnato e dello schema generale costituente l'intesa vietata, quanto l'esame del complessivo comportamento negoziale delle parti, al fine di desumerne (o di escludere) l'effettivo ricorso di una volontà contraria al riconoscimento della nullità parziale: verifiche ed esami pacificamente eseguibili d'ufficio, in sede di legittimità, nei soli casi in cui non sia necessario l'esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto
(…).Cass. 8.8.2023, n. 24198.
Nella specie, posto che comunque la delibera n. 55/2005 della Banca d'Italia è stata prodotta dalla Banca appellata, , non è stato mai prodotto ritualmente e tempestivamente nel giudizio di primo grado, il c.d. schema ABI che, secondo la
Banca d'Italia, giusta il provvedimento n. 55/2005, è in contrasto, in alcuni articoli, con la normativa che vieta intese anticoncorrenziali (art. 2 comma 2 lett. a L: 287/90), generando la nullità parziale evocata dalla Suprema Corte (e tutto questo non considerando che la statuizione della Banca d'Italia riguarderebbe le fideiussioni omnibus, mentre quelle oggetto del presente giudizio sono specifiche, accedendo e riguardando solo le obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento a medio- lungo termine qui richiamati).
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo
5 negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Conseguentemente, tale motivo va disatteso.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto validi i mutui che hanno dato origine al debito azionato.
Deducono, in particolare, che i mutui evocati in questo giudizio sarebbero fittizi, in quanto non sarebbero serviti a concedere liquidità alla società, ma a ripianarne la situazione debitoria che la stessa aveva con la banca mutuante.
Le censure sono infondate. In punto di diritto, giova premettere che nel contratto di mutuo la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Non ricorre propriamente, nella specie un “mutuo di scopo” poiché non è evocata una finalità specifica per la quale viene erogato il denaro, poiché entrambi i contratti enunciano che il finanziamento è destinato a
6 “liquidità”, che è esattamente la causa del mutuo. Sicché i mutui non sono fittizi, hanno comunque assicurato la liquidità richiesta dalla mutuataria, e non ricorre alcun profilo di nullità degli stessi, certo non sotto il profilo della causa;
gli importi vanno, quindi, restituiti, come è obbligo del mutuatario e dei fideiussori. Sebbene ripulito di importi per addebiti non legittimi, il conto corrente per il cui ripianamento, secondo gli appellanti sarebbe stato erogato il mutuo, serba un saldo passivo, seppure inferiore a quello originariamente calcolato dalla banca;
sicché, la liquidità per una parte ha svolto la sua utilità.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale -da ultimo- le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto della legittimità del c.d. mutuo solutorio, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841 del 5.3.2025).
Per tali ragioni, i contratti di mutuo oggetto di causa devono ritenersi validi, così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi tra l'altro ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
L'appello va pertanto disatteso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
7 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di oggi avverso la sentenza n. 2628/2019 CP_7 Parte_3
pronunziata in data 28.5.2019 dal Tribunale di Palermo;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 9.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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