Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione).
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- 1. La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarritiAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all'art. 368 c.p. Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa. La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto di falsa incolpazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15964 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
1 5 9 6 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Carlo Citterio - Presidente - Sent. n. sez. .379 Emilia Anna Giordano -UP 08/03/2016 Ersilia Calvanese R.G.N. 15036/2015 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2015 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Luca Librizzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 22 novembre 2011, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale del capoluogo siciliano ha condannato UR ET alla pena di anni uno di reclusione per il reato di calunnia, per avere denunciato lo smarrimento di un assegno pagato sul conto corrente intestato al predetto, che lo stesso imputato aveva in precedenza consegnato ad una ditta quale corrispettivo per l'acquisto di merce. A sostegno della decisione, il Giudice di secondo grado ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la denuncia di smarrimento di un assegno bancario, quale espediente per bloccare la circolazione del titolo, costituisce circostanza idonea a simulare un reato a carico della persona cui esso sia stato consegnato e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso; che l'elemento soggettivo del delitto è comprovato dal tenore della denuncia e dall'ammissione della sua falsità una volta acclarata la sussistenza del rapporto debitorio da cui è scaturita la consegna dell'assegno in contestazione, mentre risulta pretestuosa e fondata sulle sole affermazioni dell'imputato la circostanza che egli si sia determinato a denunciare lo smarrimento dietro consiglio di una delle proprietarie della società ricevente, circostanza fra l'altro riferita soltanto nelle sommarie informazioni del 23 luglio 2010 e non ribadita nel corso dell'interrogatorio; che non ricorrono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, in considerazione di reiterati precedenti penali del prevenuto.
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso UR ET e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 43 e 368 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia sebbene sussistesse il ragionevole dubbio della mancanza del dolo in considerazione del fraintendimento con una delle titolari della società consegnataria del titolo bancario.
2.2. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 368, 370 e 712 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte confermato la condanna per il delitto di calunnia senza considerare che il fatto oggetto della falsa incolpazione non integra la ricettazione ma - tutt'al più l'incauto acquisto e dunque un reato contravvenzionale, ragione per la quale avrebbe dovuto essere riconosciuta al medesimo la diminuente prevista dall'art. 370 cod. pen.
2.3. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 368 e 624 cod. pen. e 336 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito confermato la condanna per il reato di calunnia sebbene, come dedotto in appello, all'epoca dei fatti sul conto corrente dell'imputato risultasse un saldo attivo di circa euro 12.000, il che è inconciliabile con la presunta volontà fraudolenta di bloccare un assegno privo di fondi.
2.4. Violazione di legge penale e in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di riformare la sentenza in punto di pena applicando, come invocato, il minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle deduzioni poste a relativo fondamento. 2 2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, in presenza di una situazione di ragionevole dubbio circa la buona fede dell'imputato in considerazione del fraintendimento con la Sig.ra AL, co-titolare della società consegnataria del titolo bancario, che a dire del prevenuto gli consigliava di denunciare lo smarrimento degli - assegni dati in pagamento.
2.1. Il motivo costituisce invero mera replica della deduzione già mossa con l'atto d'appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale al riguardo. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, comporta l'inammissibilità del motivo, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. Ineccepibile è, d'altronde, il compendio argomentativo sviluppato sul punto dal Giudice a quo, là dove (nelle pagine 4 e 5 della sentenza) ha ben argomentato le ragioni per le quali appaia del tutto pretestuosa ed affidata alle labiali affermazioni dell'imputato nonché riferita soltanto in sede di sommarie informazioni e non confermata in interrogatorio la tesi secondo la quale egli sarebbe stato indotto a denunciare lo smarrimento dell'assegno dietro consiglio della Sig.ra AL, "una delle proprietarie della I.G. s.r.l.". Le considerazioni svolte dalla Corte sul punto risultano aderenti alle emergenze probatorie e sorrette da logica, e dunque si appalesano non censurabili nella sede di legittimità.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non è stata riconosciuta l'invocata circostanza attenuante prevista dall'art. 370 cod. pen.
3.1. Sebbene la Corte non si sia pronunciata in termini espliciti, ritiene il Collegio che la risposta alla deduzione mossa in appello debba ritenersi implicita nella parte in cui i Giudici di merito hanno confermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. -3.2. Ad ogni modo, la circostanza invocata è nella specie - pacificamente inapplicabile, là dove secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, ai danni del prenditore del titolo le tracce dei reati di furto o di ricettazione (Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012 - dep. 04/04/2012, P.G. 3 in proc. Predieri, Rv. 252557), dunque di delitti e non della contravvenzione prospettata dal ricorrente - di incauto acquisto. Dalla manifesta infondatezza della deduzione discende l'inammissibilità, per carenza d'interesse, dell'eccepita mancanza di motivazione sul punto. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (v. da ultimo, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).
4. Né v'è ragione perchè il consolidato insegnamento di legittimità in tema di la falsa denuncia di smarrimento di un assegno debba essere rivisto all'esito del recente intervento normativo - segnatamente dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 -, con il quale il legislatore ha abrogato, fra gli altri reati, quello sanzionato dall'art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito).
4.1. Va ribadito che, secondo la costante ermeneusi di questa Corte di legittimità, condivisa anche dalla dottrina maggioritaria, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell'Utri, Rv. 256253), e che la condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l'espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284). 1 Se ne inferito che anche la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, seppure di per sé non sostanziante, almeno in termini diretti ed espliciti, l'accusa di uno specifico reato, 4 è sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 368 cod. pen., in quanto condotta atta a simulare, a carico del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012 dep. 04/04/2012, P.G. in proc. Predieri, Rv. 252557, cit.).
4.2. Sulla scia, questa Suprema Corte ha affermato che, sebbene il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. non possa configurarsi allorquando oggetto specifico della falsa incolpazione sia un reato perseguibile a querela, risulta irrilevante la possibile desumibilità, in via alternativa, dalla falsa denuncia di smarrimento di assegni, di reati perseguibili a querela (quali ad esempio il furto non - aggravato) atteso che la verifica sul punto «non può certo compiersi ex post, restando altrimenti frustrata la finalità [...] di evitare il pericolo sia che l'amministrazione della giustizia venga tratta in inganno sia che venga leso l'onore e la libertà personale del soggetto falsamente incolpato. E' il pericolo, dunque, il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in esame, derivante dalla possibilità - da verificare ex ante che si instauri un procedimento penale, - con il rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente»> (così, testualmente, Sez. 6, n. 13912 del 09/02/2004 - dep. 22/03/2004, D'Amore, Rv. 229215). Sufficiente, perciò, per la configurabilità del delitto di calunnia, è che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata (Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016 dep. 26/02/2016, - Contenti).
4.3. Sotto diverso profilo, va notato che come si è già rilevato in precedenti pronunce - secondo il dato letterale dell'art. 368 cod. pen., i delitti di calunnia e di simulazione di reato possono essere realizzati anche simulando le tracce» (gli indizi materiali) di un reato. Se, però, per la sussistenza della fattispecie di simulazione di reato, è sufficiente che siano presentate all'Autorità Giudiziaria false tracce dell'esistenza di un illecito penale, e se, quindi, non occorre, a tal fine, la prospettazione di una fattispecie delineata in tutti i suoi elementi, anche l'identità lessicale nelle previsioni di cui all'art. 367 cod. pen. e di cui all'art. 368 cod. pen. offre un argomento favorevole all'opzione ermeneutica secondo cui elemento essenziale per la configurabilità di quest'ultimo delitto è la presentazione di una denuncia avente ad oggetto fatti idonei a determinare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di una persona determinata, anche se l'atto non contiene la immediata rappresentazione di tutti gli elementi necessari ad integrare una specifica ipotesi di reato. In linea con queste osservazioni, la giurisprudenza ha ritenuto 5 configurabile il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. anche quando la denuncia non contiene l'esposizione di tutti gli elementi costitutivi di un fatto di reato, proprio in relazione a false dichiarazioni, rese alla P.G., concernenti lo smarrimento di una carta prepagata post pay, seguite da una successiva denuncia di smarrimento del documento, sul rilievo che trattasi di condotte rappresentative di fatti idonei a determinare l'avvio di indagini penali per i reati di furto ed indebita utilizzazione della carta (così Sez. 6, n. 16277 del 11/03/2015, Genna, Rv. 263123; Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016, cit.).
4.4. Tirando le fila di quanto sopra, ai fini della integrazione del delitto di calunnia, è sufficiente la falsa rappresentazione di fatti tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio, pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, la mendace denuncia di smarrimento di assegni risulta senz'altro sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 368 cod. pen.
4.5. Il principio resta valido anche all'esito della recente depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 647 c.p. In linea con le coordinate ermeneutiche sopra delineate, si deve invero ritenere che la falsa denuncia di smarrimento di assegni «determina con immediatezza un'apparenza di realtà che conduce necessariamente ad indagini di polizia per verificare l'attribuzione di un fatto di rilevanza penale ad un soggetto univocamente e agevolmente identificabile» (v. da ultimo, Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016, cit.). Ne discende che a nulla può rilevare la circostanza che, tra i reati astrattamente ipotizzabili, vi sia anche il reato di appropriazione di cose smarrite (appunto l'assegno oggetto della denuncia di smarrimento), oggi non più costituente reato, in quanto, oltre ad esso, sono ravvisabili i delitti di furto e di ricettazione, quest'ultimo sempre procedibile di ufficio.
5. Non coglie nel segno neanche il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della mancata considerazione del saldo attivo del conto corrente dell'imputato all'epoca del fatto, asseritamente inconciliabile con la presunta volontà fraudolenta di bloccare un assegno privo di fondi. Oltre a doversi rilevare l'assoluta genericità della deduzione, meramente allegata e non documentalmente comprovata, va notato come, a tutto voler concedere, l'esistenza di un saldo attivo potrebbe illuminare il profilo del movente dell'agire (nel senso di escluderlo), ma non il dolo del reato, che si immedesima nell'accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto di denuncia. La Corte ha ben argomentato come la consapevolezza di ET della falsità della denuncia sia desumibile dal tenore dell'atto e dalle stesse ammissioni dell'imputato (v. pagine 3-5 della decisione in rassegna), in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice che, in tema di calunnia, 6 consente di desumere il dolo dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, sia possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336, nonché Sez. 6, n. 31446 del 24/05/2004, Prandelli, Rv. 229271).
6. Completamente destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata determinazione della pena sul minimo edittale. Al riguardo, mette conto evidenziare come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Nessun rilievo di ordine logico o giuridico può pertanto essere fondatamente mosso alla decisione impugnata, avendo il Collegio di merito giustificato la pena inflitta con una motivazione specifica sulle ragioni dell'entità della pena applicata (a pagina 5 della sentenza), da ritenere adeguata e pertanto insindacabile nella sede di legittimità.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 marzo 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Carlo Citterio Саксний 18 APR 2016 A DI CA EM O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Pera Esposito