Sentenza 24 maggio 2004
Massime • 1
In tema di calunnia, l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico)- cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto.
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- 1. Falsa denuncia per violenza sessuale ma non c'è calunnia (Cass. 4339/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2026
Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …
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La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
Leggi di più… - 3. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 4. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 5. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2004, n. 31446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31446 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 24/05/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 868
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 20725/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR TI n. il 20.11.1949;
ON RU n. il 30.12.1951, parti civili;
avverso la sentenza del 14.2.2003 della Corte di Appello di Brescia emessa nei confronti di:
NI IO n. il 13.10.1946;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Romano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l'Avv. Felice Orco;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14 febbraio 2003 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza 24/2/97 del Tribunale della stessa città, assolveva LT IO dal reato di cui all'art. 368 c.p. (gli era contestato di aver, con denuncia-querela, presentata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia il 9/4/1993, incolpato pur sapendoli innocenti, PR CA e BO NO del reato p. e p. dall'art. 646 c.p., addebitando loro di essersi appropriati, in qualità di sub-agenti della compagnia "Ausonia assicurazioni", rispettivamente delle somme di Lire 16.694.381 e 2.05 1.92 5(denaro incassato dal 1986 al 1993 per premi assicurativi e sottratto alla contabilità dell'agenzia assicurativa) perché il fatto non sussiste.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per Cassazione con motivi contestuali le parti civili PR CA e BO NO. Deducono: col primo motivo che erroneamente la corte territoriale considera "maldestra e sciatta la costruzione narrativa e sintattica del denunciante, configurante al più una sorta di calunnia colposa che non sarebbe punibile", con ciò, però, confondendo il delitto di evento con quello di pericolo che si realizza ogni qualvolta si determini la probabilità dell'instaurazione di un procedimento penale a seguito di una notitia criminis comunicata nei confronti di un soggetto saputo innocente;
che, comunque, il LT aveva addebitato, anche ad escludere il più grave reato di furto, ai due subagenti il reato di appropriazione indebita, equiparando l'ipotetica esistenza, di un addebito con la responsabilità del reato di appropriazione indebita;
col secondo motivo che nella motivazione della sentenza impugnata non era stata spesa alcuna parola sul tema della "interversione del possesso" senza considerare che esse parti civili non potevano essersi appropriate quanto meno delle somme relative alle polizze personali rivestendo la duplice qualità di clienti e procacciatori;
che il LT anziché dolersi di un mero inadempimento civilistico, aveva sporto la calunniosa denunzia.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato.
Deve, infatti, osservarsi che, sebbene sia ipotizzabile che nei confronti dei ricorrenti il LT fosse creditore di una certa somma relativa sia al pagamento di premi per polizze assicurative da loro contratte, sia a premi da loro riscossi nel corso degli anni ed a lui non consegnati, ciò costituisce un inadempimento civilistico ma certamente non indica il reato di appropriazione indebita, il quale implica da parte di chi ha l'autonoma disponibilità della res (nel caso di specie del denaro) la volontà di dare alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Una recente sentenza di questa Corte (Sez. 6^, 5/12/2002, Greco in Cass. Pen. 2004, m. 15) ha affermato, nel solco di precedenti sentenze(come Sez. 6^, 22/5/91, Sanguinetti;
Sez. 6^ 4/5/98, Dalò, il principio che "in tema di reato di calunnia (art. 368 c.p.) l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico), cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con procedimento logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze", indicano un utile filone di indagine sull'elemento psicologico che, ad avviso di questo Collegio, merita di essere seguito.
Assumono sotto questo profilo rilevanza, ai fini della consapevolezza del LT dell'insussistenza di condotte criminose dei ricorrenti, i seguenti fatti: 1) che egli stesso ha ammesso "di non aver inteso operare le compensazioni de quibus tra le somme di cui assumeva di essere in credito e le provvigioni dovute ai sub-agenti, a condizione peraltro che non toccassero i cosiddetti sospesi quote rilevanti, in virtù del rapporto di fiducia esistente tra lui stesso e le odierne parti offese", (vedi motivazione della sentenza impugnata); così dimostrando di essere convinto che i sub-agenti erano in mora, ma non che avessero commesso un illecito;
2) il fatto che (vedi sentenza del Tribunale) "...egli adì l'Autorità giudiziaria quando era subentrato un deterioramento dei suoi rapporti con le parti offese, dovuto al fatto che lo BO era stato nominato in vece del LT (accusato di un'appropriazione di circa novanta milioni di lire) procuratore di una società di "brokeraggio" assicurativo, la "Centro k", evento che aveva ingenerato una violenta discussione intervenuta il 12/1/93 alla presenza anche di altre impiegate";
3) che "tutti gli omessi versamenti contestati nella rispettiva scheda allo BO e buona parte di quelli, contenuti nella scheda della PR;
in reità riguardavano polizze personali di costoro, cioè polizze in cui essi figuravano come assicurati oltre che come procacciatori".
Peraltro la motivazione della sentenza impugnata appare anche viziata da contraddittorietà, allorquando la corte territoriale, consapevole dei burrascosi rapporti tra il LT e i sub-agenti che determinarono la denunzia a carico di questi ultimi, osserva che "... risulta invece verosimile e plausibile al contempo la possibilità che abbia voluto il LT ad un certo punto "sanzionare" i suoi precedenti collaboratori trasportando in ambito penale (con l'accusa cioè di appropriazione indebita) una vertenza che meglio avrebbe potuto e dovuto rimanere circoscritta nell'ambito civilistico in virtù di una condotta dei medesimi da lui giudicata non in linea con le previsioni (v. clausole 4-5-13-16) del contratto di mandato tra le parti intervenuto".
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvedere anche alla liquidazione degli onorari e delle spese sostenute dalle parti civili in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004